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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2901/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 Parte_5
Michele Avino
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Licia Polizio Controparte_1
APPELLATA
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 quali eredi di deceduto il 5.02.2013, proponevano appello Persona_1 avverso la sentenza n. 4610/2017, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, che aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno arrecato all'autovettura Fiat Idea tg. DM690EA a seguito di un sinistro verificatosi in data 25.08.2011 in Angri. A motivi di appello deducevano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, per aver liquidato i danni all'autovettura nella misura di euro 5.000,00, in luogo di quanto accertato dal ctu, che aveva stimato nella propria
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relazione un danno pari ad euro 6.789,23 oltre IVA. Chiedevano, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna in solido dei convenuti in primo grado al pagamento della ulteriore somma di euro 3.147,97.
Si costituiva la la quale impugnava estensivamente l'atto Controparte_1 di appello, insistendo per il rigetto del gravame con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto corretta e conforme al diritto.
Non si costituiva in giudizio , rimasta contumace anche in primo grado. CP_2
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello non è fondato e va pertanto rigettato.
Invero il Giudice di Pace ha fatto un corretto e prudente uso dei suoi poteri di peritus peritorum, tenendo conto non solo di quanto valutato dal ctu, ma anche del complesso delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado, applicando la normativa che consente la liquidazione equitativa del danno, validamente argomentando il percorso logico-giuridico sotteso alla propria decisione.
D'altra parte, gli stessi appellanti, nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ebbero a chiedere al giudice adito la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Fiat Idea tg.
DM690EA ammontanti ad € 9.166,01, oltre sosta tecnica ed interessi sino al soddisfo, ovvero “della diversa somma ritenuta dal Giudicante in base al suo prudente apprezzamento”.
Tale formula, con cui la parte chiede al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, non può essere considerata – ex art. 112 cpc – come una
“clausola di stile”, bensì rappresenta la ragionevole incertezza della parte circa l'ammontare esatto del danno ed ha, dunque, il preciso scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere così vincolato all'indicazione del richiedente.
In ragione di ciò, appare evidente che gli appellanti si rimisero espressamente anche al prudente apprezzamento del giudice di prime cure, il quale, comunque, in ogni caso è sempre libero nella valutazione monetaria del danno.
Il Giudice di Pace, secondo questo Tribunale, ha correttamente ritenuto di non poter avallare la quantificazione del ctu, tenendo conto del danno come rappresentato nelle fotografie prodotte in atti, nonché delle valutazioni della compagnia assicurativa. Gli stessi fatti come ricostruiti e rappresentati dal ctu, hanno indotto il giudice di prime cure ad una più prudente e misurata valutazione del danno, valutazione che è di per
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sé caratterizzata da discrezionalità, tanto più quando la parte danneggiata non produca una prova documentale del danno subito, tipo la fattura quietanzata di riparazione.
Anche questo giudicante, quale peritus peritorum, ritiene che i danni subiti dall'autovettura non superano l'importo di euro 5.000,00 con valutazione equitativa ed omnicomprensiva.
Considerata la particolarità della vicenda (ctu favorevole agli appellanti) e la discrezionalità insita in ogni valutazione di danno, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 15/04/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
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