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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2547/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2547 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca De Vito, in virtù di procura alle liti C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 23.8.2024;
- opponenti -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_1 CP_2
(P.IVA ), nella qualità di mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore P.IVA_1
Giammaria, in virtù di procura speciale allegata alla nota di costituzione di nuovo creditore, depositata nella procedura esecutiva R.G.E. n. 235/11;
- opposta -
NONCHE'
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Clausi, giusta CP_3 C.F._3
procura allegata alla comparsa di costituzione;
- terza aggiudicataria opposta – in persona dell'Amministratore Unico (P.I. , elettivamente Controparte_4 P.IVA_2 domiciliata in Cosenza, alla Via dei Mille 46/A presso lo Studio dell'avv. Genni Fazio che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuta opposta - avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
pagina 1 di 7 Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.7.2023 e Parte_1 Parte_2
riassumevano il giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi proposta con ricorso depositato in data 23.01.2023, dinanzi al Tribunale di Cosenza, nei confronti della Controparte_5
e, per essa, nella qualità di mandataria nonché di e della
[...] CP_2 CP_3 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_4
adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:1.-previa sospensione della procedura esecutiva n. 235/2011 R.G.E. dichiarare l'annullamento dell'asta di vendita senza incanto tenutasi in data 06/12/2022,inerente il compendio immobiliare di proprietà degli odierni attori, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione provvisoria dello stesso e degli atti successivi per i motivi esposti in narrativa;
2.-concedere, altresì, la facoltà di rientrare dal debito sui medesimi gravante, ribadendo la già manifestata disponibilità ad estinguere la posizione debitoria a mezzo trattative con il creditore procedente e/o con eventuali soggetti intervenuti al fine di non abbandonare il compendio immobiliare pignorato e mantenerne la titolarità. Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre, offrire documenti in produzione”.
A fondamento dell'opposizione eccepivano che nei loro confronti era pendente la procedura esecutiva n. 235/2011 R.G.E. avente ad oggetto il compendio immobiliare composto da un appartamento (lotto 1) ed un locale deposito (lotto 2) siti in Parenti (CS), alla via Venia n. 41/A; che i debitori erano rappresentati da un difensore che non aveva loro fornito alcuna comunicazione circa lo stato della procedura, tanto che solo nel mese di gennaio 2023, i coniugi erano venuti a Controparte_6 conoscenza del fatto che, in data 06/12/2022, l'immobile di loro proprietà fosse stato aggiudicato in via provvisoria, con asta giudiziaria senza incanto;
che, in particolare, in data 05/01/2023 gli odierni opponenti avevano contattato la società stipulando un contratto di consulenza Parte_3
aziendale finalizzato ad ottenere una rinegoziazione del debito e che, a seguito delle informazioni assunte dalla consulente, erano stati informati che, in data 06/12/2022, si era tenuta l'asta per la vendita degli immobili oggetto di esecuzione con aggiudicazione degli stessi, senza che il precedente difensore ne avesse dato loro notizia;
che il ricorso in opposizione all'esecuzione depositato il 23/01/2023 non doveva essere ritenuto inammissibile dal G.E., atteso che lo stesso era stato presentato nel termine di 20 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'atto esecutivo, che andava collocata nel periodo intercorrente tra il 05/01/2023 ed il 21/01/2023; che, in ogni caso, l'aggiudicazione degli immobili era avvenuta ad una cifra molto ribassata, irrisoria e totalmente sproporzionata rispetto al valore degli immobili, potendosi invocare il potere officioso del Giudice ex art. 568 c.p.c. ovvero la facoltà prevista dal novellato art.
pagina 2 di 7 568 bis c.p.c.; che, peraltro, l'immobile oggetto di pignoramento era adibito a civile abitazione ed era l'unico bene di proprietà degli odierni opponenti, dovendosi tenere conto anche delle precarie condizioni di salute di come certificate dal verbale di invalidità della Parte_2
competente Commissione Medico-Sanitaria dell'I.N.P.S..
Si costituiva la e, per essa, la mandataria la quale eccepiva, Controparte_1 CP_2
preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardivamente proposta, con ricorso depositato il 23.1.2023, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., rispetto alla data del 6.12.2022 in cui era stata disposta l'aggiudicazione dei beni immobili, non essendo invocabile alcun vizio procedurale, atteso che l'avviso della prima vendita del compendio pignorato (in data 16/12/2019) era stato notificato dal professionista delegato al difensore dell'epoca dei debitori;
eccepiva, altresì, la mancanza della propria legittimazione passiva, quale società cessionaria, in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che il G.E., nella fase cautelare, avesse già argomentato in ordine alla irrilevanza del ribasso del prezzo di vendita degli immobili, rispetto a quello di mercato, essendosi ciò verificato in ragione di più aste andate deserte e rilevava che gli odierni opponenti, pur essendosi dichiarati disponibili ad estinguere la posizione debitoria, non avevano mai formulato alcuna proposta transattiva a ciò finalizzata.
Concludeva chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile o rigettata, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva, altresì, quale terza aggiudicataria degli immobili, che, eccepiva, CP_3 preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione, ex art. 617 c.p.c., in quanto tardivamente proposta;
nel merito, ne contestava la fondatezza, rilevando che, ai sensi dell'art. 2929 c.c., "la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita, non ha effetto nei confronti dell'acquirente, salvo il caso di collusione con il creditore procedente", ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame;
che non era invocabile neanche la norma di cui all'art. 586 c.p.c., atteso che il potere del Giudice di sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo sia notevolmente inferiore a quello "giusto", poteva essere esercitato solo nel momento in cui fossero state rilevate interferenze illecite di natura criminale atte ad influenzare il procedimento, ovvero quando il prezzo stimato dal CTU fosse stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione e nel caso di eventuali collusioni tra aggiudicatario e ausiliare del
Giudice.
Si costituiva, infine, la che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, in Controparte_4 quanto tardiva, come già rilevato dal G.E. nell'ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare, nonché l'infondatezza delle doglianze esposte dai debitori opponenti, atteso che dagli atti risultava che,
pagina 3 di 7 data 17.12.2019, l'avv. Paolino Rizzuti, in qualità di delegato alla vendita, aveva notificato l'avviso di vendita a ed a presso il difensore costituito, avv. Enrico Ambrogio;
Parte_1 Controparte_7 nel merito, ribadiva l'infondatezza delle eccezioni sollevate dai debitori in ordine all'irrisorietà del prezzo di vendita degli immobili.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande formulate dagli opponenti, con vittoria di spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 10.2.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'opposizione agli atti esecutivi proposta da e con ricorso Parte_1 Parte_2
depositato in data 23.01.2023 va dichiarata inammissibile.
In particolare, in tema di processo esecutivo, ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quanto dall'aggiudicatario, nell'ambito del processo stesso e attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali (e, quindi, principalmente, mediante l'opposizione agli atti esecutivi), non essendo ammissibile un'autonoma azione di ripetizione, anche solo parziale, del prezzo di aggiudicazione nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto o del debitore al quale sia stato attribuito l'eventuale residuo (cfr. Cass. Civ., n. 22854 del 20.10.2020).
Nella fattispecie in esame, come già evidenziato dal Giudice dell'Esecuzione nella fase sommaria,
l'opposizione proposta da e per contestare l'avvenuta Parte_1 Parte_2
aggiudicazione degli immobili staggiti, sul presupposto della mancata conoscenza degli atti inerenti la vendita e/o dell'irrisorietà del relativo prezzo, va qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi, in quanto diretta a contestare non il diritto del creditore di procedere ad esecuzione, bensì i singoli atti e le modalità della procedura.
Consegue che l'opposizione si sarebbe dovuta proporre entro il termine di decadenza di venti giorni decorrente dalla conoscenza legale dell'atto (cfr. Cass., n. 3712 del 25.2.2016), da identificare, nel caso di specie, nel provvedimento di aggiudicazione degli immobili datato 6.12.2022, sicchè la stessa, introdotta con ricorso depositato in data 25.01.2023, risulta tardiva.
Né, in senso contrario, possono assumere rilievo le deduzioni svolte dagli opponenti in merito alle omissioni e/o negligenze del precedente difensore, in riferimento alla mancata comunicazione del provvedimento che ha disposto la vendita e dei successivi atti della procedura esecutiva, atteso che, per un verso, dall'esame del fascicolo processuale risulta che il procuratore costituito nell'interesse dei pagina 4 di 7 debitori opponenti abbia ricevuto le rituali comunicazioni, a cura del professionista delegato, dell'avviso della prima vendita del compendio pignorato (in data 16/12/2019), con conseguente inesistenza di irregolarità procedurali e che, per altro verso, i motivi di salute del precedente difensore non appaiono in alcun modo documentati.
Alla stregua di tali argomentazioni, le circostanze rappresentate dai debitori-opponenti possono assumere rilievo esclusivamente nei rapporti inerenti il mandato professionale conferito al difensore, ma sono inidonei a comportare eventuali invalidità della procedura esecutiva e del provvedimento di aggiudicazione degli immobili.
Quanto, poi, alla questione relativa all'aggiudicazione degli immobili per un prezzo molto ribassato, irrisorio e sproporzionato rispetto al relativo valore ed all'invocabilità della norma di cui all'art. 586
c.p.c., secondo cui nel corso dell'esecuzione immobiliare, “avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto”, è sufficiente ripotarsi al contenuto dell'ordinanza cautelare emessa nella fase sommaria, in data 18.5.2023, le cui motivazioni si condividono integralmente.
In particolare, è stato richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Sez. III, 14 febbraio
2017, n. 3791), che ha ribadito che la norma suindicata prevede ““un potere eccezionale conferito al giudice dell'esecuzione non in tutti i casi in cui il prezzo di aggiudicazione risulti sensibilmente inferiore al valore di mercato, ma solo per ipotesi particolari, accomunate dalla alterazione delle regole di legittima determinazione del prezzo stesso di conseguenza, il suo esercizio è circondato da particolari cautele, allo scopo di evitare che esso si traduca in decisioni arbitrarie, atte a vanificare
l'attività esecutiva svolta, a danno del creditore che attende di essere soddisfatto, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge”…
Tali condizioni sono esemplificate nella medesima sentenza sopra citata in: “a) laddove si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;
c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo
l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione".
Tale orientamento confermato dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione n.
1639 del 19/01/2023, secondo cui “In tema di espropriazione immobiliare, l'esercizio del potere di sospensione della vendita, previsto dall'art. 586 c.p.c., può essere esercitato solo in presenza di fatti
pagina 5 di 7 sopravvenuti all'aggiudicazione, non precedentemente conosciuti o conoscibili da parte del giudice, oppure in presenza di un'invalidità del procedimento di vendita tale da determinare l'accoglimento di un'offerta non corrispondente al giusto prezzo (quello che la regolare sequenza procedimentale avrebbe consentito di conseguire), non già per sanare ripensamenti o distrazioni, restando altrimenti vulnerati sia la certezza del diritto e la speditezza dell'esecuzione, sia l'affidamento dell'aggiudicatario negli atti e nelle attività della procedura” , nonché dalla successiva ordinanza n. 3887 del 12/02/2024 che ha ribadito che “Il "prezzo giusto" - rilevante, ex art. 586 c.p.c., ai fini del potere di sospensione della vendita - è quello ottenuto all'esito di una sequenza procedimentale della fase liquidatoria svolta in maniera conforme alle regole che la presidiano (cioè, in assenza di fattori devianti o interferenze illegittime incidenti sulla formazione del prezzo), con la conseguenza che esso non si identifica con il valore di mercato del bene, a cui fa, invece, riferimento l'art. 108 l. fall., dovendo, peraltro, escludersi un'applicazione analogica di quest'ultima norma in ragione della disomogeneità strutturale della fase liquidativa delle due tipologie di procedure, derivante da una diversità di disciplina costituente legittima manifestazione della discrezionalità del legislatore, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 586 c.p.c.”
Nel caso di specie, la circostanza che il prezzo di vendita degli immobili abbia subito diversi ribassi, in conseguenza del susseguirsi di aste andate deserte, non può costituire, di per sé, motivo idoneo a giustificare la revoca dell'aggiudicazione e/o al legittimare l'esercizio del potere officioso da parte del
Giudice ex art. 586 c.p.c., non esseno stati allegati né dimostrati elementi esterni e sopravvenuti che abbiano influito nella determinazione del prezzo, rispetto alla stima originariamente effettuata.
In merito, poi, alle altre doglianze relative alla circostanza che l'immobile venduto sia l'unica casa di proprietà dei debitori o che sia affetta da patologie che ne hanno causato una Parte_2
invalidità parziale, va evidenziato che le stesse non costituiscono motivo sufficiente a determinare la revoca della vendita.
Alla stregua di tali elementi e sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
dovendosi considerare assorbite le questioni preliminari di difetto di legittimazione passiva sollevate dall'opposta Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa e dello svolgimento del giudizio, in favore di ciascuna delle parti opposte.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
2) condanna gli opponenti alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti opposte, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 5.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2547 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca De Vito, in virtù di procura alle liti C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 23.8.2024;
- opponenti -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_1 CP_2
(P.IVA ), nella qualità di mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore P.IVA_1
Giammaria, in virtù di procura speciale allegata alla nota di costituzione di nuovo creditore, depositata nella procedura esecutiva R.G.E. n. 235/11;
- opposta -
NONCHE'
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Clausi, giusta CP_3 C.F._3
procura allegata alla comparsa di costituzione;
- terza aggiudicataria opposta – in persona dell'Amministratore Unico (P.I. , elettivamente Controparte_4 P.IVA_2 domiciliata in Cosenza, alla Via dei Mille 46/A presso lo Studio dell'avv. Genni Fazio che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuta opposta - avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
pagina 1 di 7 Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.7.2023 e Parte_1 Parte_2
riassumevano il giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi proposta con ricorso depositato in data 23.01.2023, dinanzi al Tribunale di Cosenza, nei confronti della Controparte_5
e, per essa, nella qualità di mandataria nonché di e della
[...] CP_2 CP_3 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_4
adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:1.-previa sospensione della procedura esecutiva n. 235/2011 R.G.E. dichiarare l'annullamento dell'asta di vendita senza incanto tenutasi in data 06/12/2022,inerente il compendio immobiliare di proprietà degli odierni attori, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione provvisoria dello stesso e degli atti successivi per i motivi esposti in narrativa;
2.-concedere, altresì, la facoltà di rientrare dal debito sui medesimi gravante, ribadendo la già manifestata disponibilità ad estinguere la posizione debitoria a mezzo trattative con il creditore procedente e/o con eventuali soggetti intervenuti al fine di non abbandonare il compendio immobiliare pignorato e mantenerne la titolarità. Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre, offrire documenti in produzione”.
A fondamento dell'opposizione eccepivano che nei loro confronti era pendente la procedura esecutiva n. 235/2011 R.G.E. avente ad oggetto il compendio immobiliare composto da un appartamento (lotto 1) ed un locale deposito (lotto 2) siti in Parenti (CS), alla via Venia n. 41/A; che i debitori erano rappresentati da un difensore che non aveva loro fornito alcuna comunicazione circa lo stato della procedura, tanto che solo nel mese di gennaio 2023, i coniugi erano venuti a Controparte_6 conoscenza del fatto che, in data 06/12/2022, l'immobile di loro proprietà fosse stato aggiudicato in via provvisoria, con asta giudiziaria senza incanto;
che, in particolare, in data 05/01/2023 gli odierni opponenti avevano contattato la società stipulando un contratto di consulenza Parte_3
aziendale finalizzato ad ottenere una rinegoziazione del debito e che, a seguito delle informazioni assunte dalla consulente, erano stati informati che, in data 06/12/2022, si era tenuta l'asta per la vendita degli immobili oggetto di esecuzione con aggiudicazione degli stessi, senza che il precedente difensore ne avesse dato loro notizia;
che il ricorso in opposizione all'esecuzione depositato il 23/01/2023 non doveva essere ritenuto inammissibile dal G.E., atteso che lo stesso era stato presentato nel termine di 20 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'atto esecutivo, che andava collocata nel periodo intercorrente tra il 05/01/2023 ed il 21/01/2023; che, in ogni caso, l'aggiudicazione degli immobili era avvenuta ad una cifra molto ribassata, irrisoria e totalmente sproporzionata rispetto al valore degli immobili, potendosi invocare il potere officioso del Giudice ex art. 568 c.p.c. ovvero la facoltà prevista dal novellato art.
pagina 2 di 7 568 bis c.p.c.; che, peraltro, l'immobile oggetto di pignoramento era adibito a civile abitazione ed era l'unico bene di proprietà degli odierni opponenti, dovendosi tenere conto anche delle precarie condizioni di salute di come certificate dal verbale di invalidità della Parte_2
competente Commissione Medico-Sanitaria dell'I.N.P.S..
Si costituiva la e, per essa, la mandataria la quale eccepiva, Controparte_1 CP_2
preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardivamente proposta, con ricorso depositato il 23.1.2023, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., rispetto alla data del 6.12.2022 in cui era stata disposta l'aggiudicazione dei beni immobili, non essendo invocabile alcun vizio procedurale, atteso che l'avviso della prima vendita del compendio pignorato (in data 16/12/2019) era stato notificato dal professionista delegato al difensore dell'epoca dei debitori;
eccepiva, altresì, la mancanza della propria legittimazione passiva, quale società cessionaria, in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che il G.E., nella fase cautelare, avesse già argomentato in ordine alla irrilevanza del ribasso del prezzo di vendita degli immobili, rispetto a quello di mercato, essendosi ciò verificato in ragione di più aste andate deserte e rilevava che gli odierni opponenti, pur essendosi dichiarati disponibili ad estinguere la posizione debitoria, non avevano mai formulato alcuna proposta transattiva a ciò finalizzata.
Concludeva chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile o rigettata, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva, altresì, quale terza aggiudicataria degli immobili, che, eccepiva, CP_3 preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione, ex art. 617 c.p.c., in quanto tardivamente proposta;
nel merito, ne contestava la fondatezza, rilevando che, ai sensi dell'art. 2929 c.c., "la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita, non ha effetto nei confronti dell'acquirente, salvo il caso di collusione con il creditore procedente", ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame;
che non era invocabile neanche la norma di cui all'art. 586 c.p.c., atteso che il potere del Giudice di sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo sia notevolmente inferiore a quello "giusto", poteva essere esercitato solo nel momento in cui fossero state rilevate interferenze illecite di natura criminale atte ad influenzare il procedimento, ovvero quando il prezzo stimato dal CTU fosse stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione e nel caso di eventuali collusioni tra aggiudicatario e ausiliare del
Giudice.
Si costituiva, infine, la che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, in Controparte_4 quanto tardiva, come già rilevato dal G.E. nell'ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare, nonché l'infondatezza delle doglianze esposte dai debitori opponenti, atteso che dagli atti risultava che,
pagina 3 di 7 data 17.12.2019, l'avv. Paolino Rizzuti, in qualità di delegato alla vendita, aveva notificato l'avviso di vendita a ed a presso il difensore costituito, avv. Enrico Ambrogio;
Parte_1 Controparte_7 nel merito, ribadiva l'infondatezza delle eccezioni sollevate dai debitori in ordine all'irrisorietà del prezzo di vendita degli immobili.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande formulate dagli opponenti, con vittoria di spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 10.2.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'opposizione agli atti esecutivi proposta da e con ricorso Parte_1 Parte_2
depositato in data 23.01.2023 va dichiarata inammissibile.
In particolare, in tema di processo esecutivo, ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quanto dall'aggiudicatario, nell'ambito del processo stesso e attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali (e, quindi, principalmente, mediante l'opposizione agli atti esecutivi), non essendo ammissibile un'autonoma azione di ripetizione, anche solo parziale, del prezzo di aggiudicazione nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto o del debitore al quale sia stato attribuito l'eventuale residuo (cfr. Cass. Civ., n. 22854 del 20.10.2020).
Nella fattispecie in esame, come già evidenziato dal Giudice dell'Esecuzione nella fase sommaria,
l'opposizione proposta da e per contestare l'avvenuta Parte_1 Parte_2
aggiudicazione degli immobili staggiti, sul presupposto della mancata conoscenza degli atti inerenti la vendita e/o dell'irrisorietà del relativo prezzo, va qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi, in quanto diretta a contestare non il diritto del creditore di procedere ad esecuzione, bensì i singoli atti e le modalità della procedura.
Consegue che l'opposizione si sarebbe dovuta proporre entro il termine di decadenza di venti giorni decorrente dalla conoscenza legale dell'atto (cfr. Cass., n. 3712 del 25.2.2016), da identificare, nel caso di specie, nel provvedimento di aggiudicazione degli immobili datato 6.12.2022, sicchè la stessa, introdotta con ricorso depositato in data 25.01.2023, risulta tardiva.
Né, in senso contrario, possono assumere rilievo le deduzioni svolte dagli opponenti in merito alle omissioni e/o negligenze del precedente difensore, in riferimento alla mancata comunicazione del provvedimento che ha disposto la vendita e dei successivi atti della procedura esecutiva, atteso che, per un verso, dall'esame del fascicolo processuale risulta che il procuratore costituito nell'interesse dei pagina 4 di 7 debitori opponenti abbia ricevuto le rituali comunicazioni, a cura del professionista delegato, dell'avviso della prima vendita del compendio pignorato (in data 16/12/2019), con conseguente inesistenza di irregolarità procedurali e che, per altro verso, i motivi di salute del precedente difensore non appaiono in alcun modo documentati.
Alla stregua di tali argomentazioni, le circostanze rappresentate dai debitori-opponenti possono assumere rilievo esclusivamente nei rapporti inerenti il mandato professionale conferito al difensore, ma sono inidonei a comportare eventuali invalidità della procedura esecutiva e del provvedimento di aggiudicazione degli immobili.
Quanto, poi, alla questione relativa all'aggiudicazione degli immobili per un prezzo molto ribassato, irrisorio e sproporzionato rispetto al relativo valore ed all'invocabilità della norma di cui all'art. 586
c.p.c., secondo cui nel corso dell'esecuzione immobiliare, “avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto”, è sufficiente ripotarsi al contenuto dell'ordinanza cautelare emessa nella fase sommaria, in data 18.5.2023, le cui motivazioni si condividono integralmente.
In particolare, è stato richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Sez. III, 14 febbraio
2017, n. 3791), che ha ribadito che la norma suindicata prevede ““un potere eccezionale conferito al giudice dell'esecuzione non in tutti i casi in cui il prezzo di aggiudicazione risulti sensibilmente inferiore al valore di mercato, ma solo per ipotesi particolari, accomunate dalla alterazione delle regole di legittima determinazione del prezzo stesso di conseguenza, il suo esercizio è circondato da particolari cautele, allo scopo di evitare che esso si traduca in decisioni arbitrarie, atte a vanificare
l'attività esecutiva svolta, a danno del creditore che attende di essere soddisfatto, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge”…
Tali condizioni sono esemplificate nella medesima sentenza sopra citata in: “a) laddove si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;
c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo
l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione".
Tale orientamento confermato dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione n.
1639 del 19/01/2023, secondo cui “In tema di espropriazione immobiliare, l'esercizio del potere di sospensione della vendita, previsto dall'art. 586 c.p.c., può essere esercitato solo in presenza di fatti
pagina 5 di 7 sopravvenuti all'aggiudicazione, non precedentemente conosciuti o conoscibili da parte del giudice, oppure in presenza di un'invalidità del procedimento di vendita tale da determinare l'accoglimento di un'offerta non corrispondente al giusto prezzo (quello che la regolare sequenza procedimentale avrebbe consentito di conseguire), non già per sanare ripensamenti o distrazioni, restando altrimenti vulnerati sia la certezza del diritto e la speditezza dell'esecuzione, sia l'affidamento dell'aggiudicatario negli atti e nelle attività della procedura” , nonché dalla successiva ordinanza n. 3887 del 12/02/2024 che ha ribadito che “Il "prezzo giusto" - rilevante, ex art. 586 c.p.c., ai fini del potere di sospensione della vendita - è quello ottenuto all'esito di una sequenza procedimentale della fase liquidatoria svolta in maniera conforme alle regole che la presidiano (cioè, in assenza di fattori devianti o interferenze illegittime incidenti sulla formazione del prezzo), con la conseguenza che esso non si identifica con il valore di mercato del bene, a cui fa, invece, riferimento l'art. 108 l. fall., dovendo, peraltro, escludersi un'applicazione analogica di quest'ultima norma in ragione della disomogeneità strutturale della fase liquidativa delle due tipologie di procedure, derivante da una diversità di disciplina costituente legittima manifestazione della discrezionalità del legislatore, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 586 c.p.c.”
Nel caso di specie, la circostanza che il prezzo di vendita degli immobili abbia subito diversi ribassi, in conseguenza del susseguirsi di aste andate deserte, non può costituire, di per sé, motivo idoneo a giustificare la revoca dell'aggiudicazione e/o al legittimare l'esercizio del potere officioso da parte del
Giudice ex art. 586 c.p.c., non esseno stati allegati né dimostrati elementi esterni e sopravvenuti che abbiano influito nella determinazione del prezzo, rispetto alla stima originariamente effettuata.
In merito, poi, alle altre doglianze relative alla circostanza che l'immobile venduto sia l'unica casa di proprietà dei debitori o che sia affetta da patologie che ne hanno causato una Parte_2
invalidità parziale, va evidenziato che le stesse non costituiscono motivo sufficiente a determinare la revoca della vendita.
Alla stregua di tali elementi e sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
dovendosi considerare assorbite le questioni preliminari di difetto di legittimazione passiva sollevate dall'opposta Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa e dello svolgimento del giudizio, in favore di ciascuna delle parti opposte.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
2) condanna gli opponenti alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti opposte, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 5.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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