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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3113 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3113/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 6.3.2025; promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in MELILLI, VIA IBLEA
N. 127, presso lo studio dell'avv. ELIA SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA ACRADINA N. 12, presso lo studio dell'avv. MAZZONE DANIELE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 3.1.2025);
***
All'udienza del 6.3.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 17.09.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Siracusa CP_1
in data 08.01.1975 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa – atto n. 23 parte
II - serie A - anno 1975), nel corso del quale sono nati i figli (Siracusa, 26.06.1974), Per_1 Per_2
(Siracusa, 16.06.1975) e (Siracusa, 08.06.1987), ad oggi tutti maggiorenni ed Per_3
economicamente autosufficienti, senza la previsione di condizioni economiche.
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 2299/2023 emessa dal
Tribunale di Siracusa in data 15.12.2023 e depositata in data 20.12.2023, e di non essersi più riconciliato con lei.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 4.11.2024 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio svolta dal ricorrente, senza l'assunzione di CP_1
statuizioni economiche.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 6.3.2025, le parti comparse personalmente, insistevano entrambe nella domanda di divorzio, senza la previsione di condizioni economiche e la causa, quindi, veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza la previsioni di condizioni economiche.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 8.1.1975, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
1975 (Anno 1975 – n. 23 – Parte II – serie A); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3113/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 6.3.2025; promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in MELILLI, VIA IBLEA
N. 127, presso lo studio dell'avv. ELIA SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA ACRADINA N. 12, presso lo studio dell'avv. MAZZONE DANIELE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 3.1.2025);
***
All'udienza del 6.3.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 17.09.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Siracusa CP_1
in data 08.01.1975 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa – atto n. 23 parte
II - serie A - anno 1975), nel corso del quale sono nati i figli (Siracusa, 26.06.1974), Per_1 Per_2
(Siracusa, 16.06.1975) e (Siracusa, 08.06.1987), ad oggi tutti maggiorenni ed Per_3
economicamente autosufficienti, senza la previsione di condizioni economiche.
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 2299/2023 emessa dal
Tribunale di Siracusa in data 15.12.2023 e depositata in data 20.12.2023, e di non essersi più riconciliato con lei.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 4.11.2024 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio svolta dal ricorrente, senza l'assunzione di CP_1
statuizioni economiche.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 6.3.2025, le parti comparse personalmente, insistevano entrambe nella domanda di divorzio, senza la previsione di condizioni economiche e la causa, quindi, veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza la previsioni di condizioni economiche.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 8.1.1975, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
1975 (Anno 1975 – n. 23 – Parte II – serie A); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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