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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 288/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- (C.F. ); Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Ruggeri (pec:
; eleTIvamente domiciliati presso il Email_1 suo studio sito in Pesaro, via San Francesco n. 30;
APPELLANTI contro
- (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Gianfranco Solazzi (pec:
; eleTIvamente domiciliato presso Email_2 il suo studio sito in Fano (PU), via Della Costituzione n. 10;
APPELLATO pagina 1 di 10 - (C.F. ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 37382 del 11.11.2022, pubblicata il 21.12.2022, in riforma della Sentenza di primo grado n. 483 pronunciata dal Tribunale Civile di Pesaro il 11.06.2013, pubblicata in data
12.06.2013, non notificata, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la chiamata in causa formulata dalla ditta nei confronti degli AR.TI Controparte_1 [...]
e e, conseguentemente, estrometterli dal giudizio;
Pt_1 Parte_2
In subordine, dichiarare gli odierni appellanti carenti di legiTImazione passiva;
In ulteriore subordine rigettare qualsiasi domanda dovesse essere ritenuta proposta nei confronti degli AR.TI , in quanto infondata in fatto Controparte_3
e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e del giudizio di legiTImità da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellato “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, P_ contrariis reiectis:
RESPINGERE l'appello in riassunzione con tutte le domande ivi proposte dagli appellanti e , in quanto infondate in fatto e in Parte_1 Parte_2 diritto;
COMPENSARE integralmente le spese di lite del giudizio di cassazione sussistendo mutamento giurisprudenziale su questione dirimente per le motivazioni indicate in narrativa;
con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 18.6.2009, conveniva in Controparte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro la per sentirla Controparte_4 condannare alla rimozione e ricostruzione dell'opera costituita dal sottofondo in pagina 2 di 10 calcestruzzo realizzato dalla convenuta - oggetto del contratto d'appalto verbale stipulato inter partes - in quanto affetta da gravi vizi e difeTI di costruzione, nonché per ottenere la condanna della medesima convenuta al risarcimento del danno in suo favore, ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c., per l'inadempimento dell'obbligazione assunta.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, la Controparte_5 decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione ex art. 2222 e 2226 c.c.
In particolare, il rappresentava di avere denunciato, prima di eseguire P_
l'opera, l'inadeguatezza della pendenza prestabilita nell'area di rifacimento ma che, ciononostante, il Direttore dei Lavori - Ing. coniuge della Persona_1 committente - aveva insistito affinché si procedesse all'esecuzione del sottofondo.
Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree e l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'AR. e Parte_2 dell'AR. quali progeTIsti della piscina, a garanzia e manleva. Parte_1
Autorizzata detta chiamata, si costituivano in giudizio l'AR. Parte_2
e l'AR. (odierni appellanti), eccependo preliminarmente -
[...] Parte_1 in via gradata - la carenza di interesse ad agire del convenuto e il P_ difetto di legiTImazione passiva in capo ai chiamati in causa e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande svolte dalla convenuta nei loro confronti per inammissibilità e/o infondatezza.
Seguiva l'istruttoria, consistita nell'assunzione delle prove testimoniali e nell'espletamento di C.T.U., con incarico all'Ing. che Persona_2 depositava l'elaborato peritale definitivo in data 25.8.2011.
Con sentenza n. 483/2013, pubblicata in data 12.6.2013, il Tribunale di Pesaro dichiarava l'impresa convenuta e i tecnici AR. e AR. tenuti - Parte_2 Pt_1 in solido - al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €.40.930,00 a titolo di risarcimento del danno (oltre IVA, rivalutazione Istat e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della C.T.U.) e li condannava - in solido - alla refusione delle spese di lite, liquidate in €.4.500,00, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. e di C.T.P.
pagina 3 di 10 Avverso detta pronuncia proponevano appello l'AR. e l'AR. Parte_1
, chiedendo preliminarmente - in via gradata - la Parte_2 declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della chiamata in causa formulata da , con conseguente estromissione dal giudizio e la Controparte_1 declaratoria di difetto di legiTImazione passiva;
in via di ulteriore subordine, nel merito, chiedevano il rigetto di qualsiasi domanda nei loro confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto.
si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_2 gravata, in riferimento alla condanna della ditta P_
Si costituiva anche , chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 formulando appello incidentale, con il quale reiterava tutte le domande proposte in primo grado.
Con sentenza n. 966/2019, pubblicata il 10.6.2019, la Corte di Appello di Ancona rigettava l'appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza impugnata e condannava gli ARiteTI e e il - in Pt_1 Parte_2 P_ solido - alla refusione delle spese del grado di appello in favore di P_
, compensando integralmente le spese di lite tra le parti soccombenti.
[...]
Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione gli
ARiteTI , articolando motivi afferenti l'omesso esame circa un Pt_1 Parte_2 fatto decisivo per il giudizio e la conseguente dichiarazione di corresponsabilità in solido con la ditta per non aver correttamente valutato che il progetto P_ elaborato dai due tecnici era finalizzato unicamente al rilascio del titolo autorizzativo Comunale (ex artt. 360 n. 5 c.p.c. e n. 4, per violazione dell'art. 115
c.p.c.), nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1667, 1669, 2055 c.c. e all'art. 91 c.p.c. (ex art. 360 n. 3).
Con sentenza n. 37382/2022, pubblicata il 21.12.2022, la Suprema Corte accoglieva l'interposto gravame sull'assunto che l'errore commesso dal Giudice di merito fosse qualificabile come errore di percezione del contenuto oggeTIvo della prova, in assenza del quale la decisione sarebbe stata certamente diversa.
In particolare, la Suprema Corte riteneva che fosse censurabile l'errore di percezione caduto sul contenuto della prova, oggetto di discussione tra le parti.
pagina 4 di 10 Alla luce di tale principio, la Suprema Corte cassava la decisione di appello con rinvio, anche per le spese del giudizio di legiTImità, alla Corte territoriale - in diversa composizione - per procedere ad un nuovo esame, alla luce dei principi di diritto indicati.
L'AR. e l'AR. hanno riassunto la causa - ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 392 c.p.c. - dinnanzi a questa Corte, chiedendo preliminarmente - in via gradata - la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della chiamata in causa formulata da , con conseguente estromissione Controparte_1 dal giudizio e la declaratoria di difetto di legiTImazione passiva;
in via di ulteriore subordine, nel merito, chiedevano il rigetto di qualsiasi domanda nei loro confronti in quanto infondata in fatto e in diritto.
Si è costituito nel presente giudizio anche , sostenendo Controparte_1
l'infondatezza delle difese di parte appellante.
non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica ed è Controparte_2 stata dichiarata contumace.
Con le note difensive le parti insistevano nelle rispeTIve conclusioni, richiamando le difese in precedenza spiegate.
In data 12.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti in riassunzione contestano la sentenza impugnata in quanto fondata su un'errata percezione delle risultanze della fase istruttoria, nonché della relazione del C.T.U.
Nel dettaglio, la Difesa degli appellanti sostiene che la responsabilità della fissazione della quota del bordo della piscina - in modo da assicurare il corretto deflusso delle acque - e delle pendenze del massetto di sottofondo relativo alla pavimentazione sarebbe imputabile in via esclusiva all'aTIvità esecutiva dell' Controparte_5
In seconda istanza, la medesima Difesa si duole dell'addebito agli ARiteTI Pt_1
e della responsabilità da difetto dell'opera ex artt. 1218 e 2226 c.c., Parte_2
pagina 5 di 10 in quanto tale asserzione sarebbe fondata sull'errata percezione dei dati probatori.
Tali doglianze - nella loro articolazione - sono fondate.
Com'è noto, l'appaltatore - dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi allo specifico lavoro affidatogli - è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto e/o delle istruzioni impartite dal committente e, ove questi siano palesemente errati, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato al committente il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo.
Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progeTIsta e/o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal Direttore dei lavori.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che - in data 16.2.2007, con permesso di costruire n. 116/2007 - il Comune di Pesaro autorizzava il progetto architettonico redatto dagli odierni appellanti su incarico della sig.ra , per la Controparte_2 realizzazione della piscina nella Villa Cattani Stuart, in Pesaro (PU), via
Trebbiantico, 67, di sua proprietà.
Tuttavia, successivamente al conseguimento del titolo autorizzativo e prima dell'inizio dei lavori di realizzazione della piscina, l'AR. si dimetteva Pt_1 dall'incarico di Direttore dei Lavori - al medesimo conferito dalla committente - e, in data 19.1.2008, veniva sostituito dall'Ing. coniuge della Persona_1 committente.
In seguito - all'inizio del mese di maggio 2008 - la sig.ra conferiva incarico P_ verbale alla ditta per la realizzazione del sottofondo in calcestruzzo P_
(c.d. massetto) circostante la piscina costruita nella corte di pertinenza della sua villa e per la realizzazione della successiva pavimentazione in pietra.
In definitiva, risulta inequivocabilmente dagli aTI che l'AR. e l'AR. Pt_1
sono stati meri progeTIsti dell'opera, avendo assunto la Direzione dei Parte_2
pagina 6 di 10 lavori l'Ing. che aveva il compito di coordinare i lavori e di Persona_1 risolvere i problemi che si fossero presentati nella fase di esecuzione, se del caso prevedendo delle modifiche funzionali al buon risultato e all'esecuzione dell'opera a regola d'arte.
Rispetto alla posizione degli odierni appellanti, osserva il Collegio che dalla documentazione versata in aTI si desume che il progetto dagli stessi elaborato era preciso e dettagliato in ogni suo aspetto, anche in relazione alla previsione della “giusta quota” di imposta della piscina, in quanto prevedeva un idoneo sistema di drenaggio delle acque (sia di esondazione della piscina che meteoriche) costituito dalla canaletta di sfioro da realizzare intorno alla piscina.
A tali conclusioni, del resto, è pervenuto anche il C.T.U. che ha attribuito la responsabilità del vizio dell'opera all'esecutore materiale del massetto di sottofondo, ossia la ditta omonima del Sig. . Controparte_1
Orbene, l'indicazione contenuta nella pianta della piscina, estrapolata dal progetto architettonico ed allegata alla perizia del C.T.U. (“+74.80” e “+74.81”), prevede esattamente la corretta quota di imposta.
La presenza di tali canalette nel progetto - accettato dalla committente - imponeva all'esecutore, nella fase realizzativa, di adeguare le pendenze della pavimentazione circostante la piscina verso le anzidette canalette e non in direzione opposta ad esse;
inoltre, il nuovo Direttore dei lavori, Ing. Per_1
era tenuto a coordinare l'operato delle varie ditte/maestranze coinvolte,
[...] fissando la quota del bordo della piscina in modo da assicurare l'inclinazione/pendenza dalla pavimentazione circostante verso le canalette, così da garantire il corretto convogliamento delle acque meteoriche verso le predette canalette.
La scorretta realizzazione delle pendenze del massetto di sottofondo della pavimentazione, sui lati est ed ovest della piscina, causante un deflusso 'lento' verso l'esterno delle acque meteoriche - per effetto della realizzazione del bordo della piscina ad una quota più elevata - è riconducibile all'aTIvità della ditta nonché alla mancata aTIvità di coordinamento da parte della P_
Direzione dei lavori, affidata all'Ing. , cui sono estranei i Controparte_6
pagina 7 di 10 progeTIsti appellanti.
La causa dei danni lamentati dall'attrice, pertanto, va rinvenuta nel “…sottofondo realizzato dalla ditta non avente le pendenze idonee”, in Controparte_1 concorso con l'assoluta carenza dell'aTIvità di coordinamento da parte del
Direttore dei lavori, evidenziata dal fatto che - al tempo della realizzazione dell'opera in contestazione - questi non ha fissato la quota di imposta della piscina che avrebbe evitato condizionamenti nella successiva determinazione delle pendenze del sottofondo da parte della ditta P_
Parimenti, è stata oggetto di erronea percezione sul contenuto oggeTIvo della prova, da parte del primo Giudice, la circostanza che l'opera realizzata diverge totalmente dal progetto redatto dagli ARiteTI, i quali avevano previsto un sistema di drenaggio delle acque, anche meteoriche - accumulate nella circostante pavimentazione della piscina - mediante canalette di sfioro perimetrali.
La comparazione della documentazione fotografica in aTI con la documentazione di progetto dimostra che la piscina è stata realizzata in maniera difforme rispetto a quanto originariamente previsto, senza il sistema di drenaggio costituito dalle canaline di sfioro inizialmente progettate. il C.T.U., infaTI, ha individuato la causa dei danni lamentati dall'attrice sig.ra esclusivamente nella realizzazione - effettuata dalla - del P_ Controparte_4 massetto di sottofondo della piscina con pendenze inidonee, escludendo con ciò ogni responsabilità in capo ai progeTIsti.
La giusta quota d'imposta della piscina e le pendenze del massetto di sottofondo andavano fissate dal Direttore dei lavori nell'ambito del suo dovere di coordinamento e dalla ditta esecutrice, al fine di adempiere correttamente all'obbligo assunto.
Ciò determina l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 2055 c.c. nei confronti degli ARiteTI e , non essendo configurabile Pt_1 Parte_2 inadempimento alcuno, da parte degli stessi, nei confronti della committente.
Orbene, il progetto elaborato dagli ARiteTI risultava completo Pt_1 Parte_2
e conforme alle previsioni normative e regolamentari di settore, tanto che, come pagina 8 di 10 già visto, in data 16.2.2007 il Comune di Pesaro ha rilasciato il permesso di costruire n. 116/2007, autorizzando il progetto architettonico redatto dagli odierni appellanti.
Non residuano, pertanto, dubbi in merito all'esclusione della responsabilità dei progeTIsti, dal momento che il vizio riscontrato non è riconducibile alla progettazione, ma unicamente all'esecuzione dell'opera alla quale i progeTIsti sono rimasti del tutto estranei.
Sul punto la giurisprudenza di legiTImità è conforme nel senso di ritenere che
“Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tuTI i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difeTI costruTIvi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direTIve tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si traTI di operazioni elementari e marginali e di aspeTI meramente operativi dell'esecuzione delle stesse” (v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 09/04/2024, n.
9572).
Conseguentemente, va esclusa anche la corresponsabilità degli odierni appellanti ex artt. 1216, 2226 e 2055 c.c., per i danni lamentati dalla committente in relazione alla fase di realizzazione dell'opera.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda di garanzia/manleva spiegata dall' nei confronti dei due progeTIsti va rigettata. Controparte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del procuratore degli appellanti, dichiaratosi antistatario.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico degli appellanti e dell'appellato in egual misura. P_
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto - in riassunzione - da e avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 10 Pesaro in data 10.6.2019, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta tutte le domande spiegate da nei confronti di e;
Controparte_1 Parte_1 Parte_2
- condanna a rifondere agli odierni appellanti le spese del Controparte_1 giudizio di primo grado, che vengono liquidate in €.3.809,00 per compensi professionali ed €.150,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, come per legge;
- condanna a rifondere agli odierni appellanti le spese del Controparte_1 giudizio di appello, che vengono liquidate in €.3.473,00 per compensi professionali ed €.777,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, come per legge;
- condanna a rifondere agli odierni appellanti le spese del Controparte_1 giudizio di legiTImità, che vengono liquidate in €.2.757,00 per compensi professionali ed €.1.518,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, come per legge;
- condanna a rifondere agli odierni appellanti le spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che vengono liquidate in €.3.473,00 per compensi professionali ed €.777,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti in pari quota.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 6.11.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- (C.F. ); Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Ruggeri (pec:
; eleTIvamente domiciliati presso il Email_1 suo studio sito in Pesaro, via San Francesco n. 30;
APPELLANTI contro
- (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Gianfranco Solazzi (pec:
; eleTIvamente domiciliato presso Email_2 il suo studio sito in Fano (PU), via Della Costituzione n. 10;
APPELLATO pagina 1 di 10 - (C.F. ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 37382 del 11.11.2022, pubblicata il 21.12.2022, in riforma della Sentenza di primo grado n. 483 pronunciata dal Tribunale Civile di Pesaro il 11.06.2013, pubblicata in data
12.06.2013, non notificata, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la chiamata in causa formulata dalla ditta nei confronti degli AR.TI Controparte_1 [...]
e e, conseguentemente, estrometterli dal giudizio;
Pt_1 Parte_2
In subordine, dichiarare gli odierni appellanti carenti di legiTImazione passiva;
In ulteriore subordine rigettare qualsiasi domanda dovesse essere ritenuta proposta nei confronti degli AR.TI , in quanto infondata in fatto Controparte_3
e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e del giudizio di legiTImità da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellato “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, P_ contrariis reiectis:
RESPINGERE l'appello in riassunzione con tutte le domande ivi proposte dagli appellanti e , in quanto infondate in fatto e in Parte_1 Parte_2 diritto;
COMPENSARE integralmente le spese di lite del giudizio di cassazione sussistendo mutamento giurisprudenziale su questione dirimente per le motivazioni indicate in narrativa;
con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 18.6.2009, conveniva in Controparte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro la per sentirla Controparte_4 condannare alla rimozione e ricostruzione dell'opera costituita dal sottofondo in pagina 2 di 10 calcestruzzo realizzato dalla convenuta - oggetto del contratto d'appalto verbale stipulato inter partes - in quanto affetta da gravi vizi e difeTI di costruzione, nonché per ottenere la condanna della medesima convenuta al risarcimento del danno in suo favore, ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c., per l'inadempimento dell'obbligazione assunta.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, la Controparte_5 decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione ex art. 2222 e 2226 c.c.
In particolare, il rappresentava di avere denunciato, prima di eseguire P_
l'opera, l'inadeguatezza della pendenza prestabilita nell'area di rifacimento ma che, ciononostante, il Direttore dei Lavori - Ing. coniuge della Persona_1 committente - aveva insistito affinché si procedesse all'esecuzione del sottofondo.
Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree e l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'AR. e Parte_2 dell'AR. quali progeTIsti della piscina, a garanzia e manleva. Parte_1
Autorizzata detta chiamata, si costituivano in giudizio l'AR. Parte_2
e l'AR. (odierni appellanti), eccependo preliminarmente -
[...] Parte_1 in via gradata - la carenza di interesse ad agire del convenuto e il P_ difetto di legiTImazione passiva in capo ai chiamati in causa e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande svolte dalla convenuta nei loro confronti per inammissibilità e/o infondatezza.
Seguiva l'istruttoria, consistita nell'assunzione delle prove testimoniali e nell'espletamento di C.T.U., con incarico all'Ing. che Persona_2 depositava l'elaborato peritale definitivo in data 25.8.2011.
Con sentenza n. 483/2013, pubblicata in data 12.6.2013, il Tribunale di Pesaro dichiarava l'impresa convenuta e i tecnici AR. e AR. tenuti - Parte_2 Pt_1 in solido - al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €.40.930,00 a titolo di risarcimento del danno (oltre IVA, rivalutazione Istat e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della C.T.U.) e li condannava - in solido - alla refusione delle spese di lite, liquidate in €.4.500,00, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. e di C.T.P.
pagina 3 di 10 Avverso detta pronuncia proponevano appello l'AR. e l'AR. Parte_1
, chiedendo preliminarmente - in via gradata - la Parte_2 declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della chiamata in causa formulata da , con conseguente estromissione dal giudizio e la Controparte_1 declaratoria di difetto di legiTImazione passiva;
in via di ulteriore subordine, nel merito, chiedevano il rigetto di qualsiasi domanda nei loro confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto.
si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_2 gravata, in riferimento alla condanna della ditta P_
Si costituiva anche , chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 formulando appello incidentale, con il quale reiterava tutte le domande proposte in primo grado.
Con sentenza n. 966/2019, pubblicata il 10.6.2019, la Corte di Appello di Ancona rigettava l'appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza impugnata e condannava gli ARiteTI e e il - in Pt_1 Parte_2 P_ solido - alla refusione delle spese del grado di appello in favore di P_
, compensando integralmente le spese di lite tra le parti soccombenti.
[...]
Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione gli
ARiteTI , articolando motivi afferenti l'omesso esame circa un Pt_1 Parte_2 fatto decisivo per il giudizio e la conseguente dichiarazione di corresponsabilità in solido con la ditta per non aver correttamente valutato che il progetto P_ elaborato dai due tecnici era finalizzato unicamente al rilascio del titolo autorizzativo Comunale (ex artt. 360 n. 5 c.p.c. e n. 4, per violazione dell'art. 115
c.p.c.), nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1667, 1669, 2055 c.c. e all'art. 91 c.p.c. (ex art. 360 n. 3).
Con sentenza n. 37382/2022, pubblicata il 21.12.2022, la Suprema Corte accoglieva l'interposto gravame sull'assunto che l'errore commesso dal Giudice di merito fosse qualificabile come errore di percezione del contenuto oggeTIvo della prova, in assenza del quale la decisione sarebbe stata certamente diversa.
In particolare, la Suprema Corte riteneva che fosse censurabile l'errore di percezione caduto sul contenuto della prova, oggetto di discussione tra le parti.
pagina 4 di 10 Alla luce di tale principio, la Suprema Corte cassava la decisione di appello con rinvio, anche per le spese del giudizio di legiTImità, alla Corte territoriale - in diversa composizione - per procedere ad un nuovo esame, alla luce dei principi di diritto indicati.
L'AR. e l'AR. hanno riassunto la causa - ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 392 c.p.c. - dinnanzi a questa Corte, chiedendo preliminarmente - in via gradata - la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della chiamata in causa formulata da , con conseguente estromissione Controparte_1 dal giudizio e la declaratoria di difetto di legiTImazione passiva;
in via di ulteriore subordine, nel merito, chiedevano il rigetto di qualsiasi domanda nei loro confronti in quanto infondata in fatto e in diritto.
Si è costituito nel presente giudizio anche , sostenendo Controparte_1
l'infondatezza delle difese di parte appellante.
non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica ed è Controparte_2 stata dichiarata contumace.
Con le note difensive le parti insistevano nelle rispeTIve conclusioni, richiamando le difese in precedenza spiegate.
In data 12.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti in riassunzione contestano la sentenza impugnata in quanto fondata su un'errata percezione delle risultanze della fase istruttoria, nonché della relazione del C.T.U.
Nel dettaglio, la Difesa degli appellanti sostiene che la responsabilità della fissazione della quota del bordo della piscina - in modo da assicurare il corretto deflusso delle acque - e delle pendenze del massetto di sottofondo relativo alla pavimentazione sarebbe imputabile in via esclusiva all'aTIvità esecutiva dell' Controparte_5
In seconda istanza, la medesima Difesa si duole dell'addebito agli ARiteTI Pt_1
e della responsabilità da difetto dell'opera ex artt. 1218 e 2226 c.c., Parte_2
pagina 5 di 10 in quanto tale asserzione sarebbe fondata sull'errata percezione dei dati probatori.
Tali doglianze - nella loro articolazione - sono fondate.
Com'è noto, l'appaltatore - dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi allo specifico lavoro affidatogli - è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto e/o delle istruzioni impartite dal committente e, ove questi siano palesemente errati, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato al committente il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo.
Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progeTIsta e/o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal Direttore dei lavori.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che - in data 16.2.2007, con permesso di costruire n. 116/2007 - il Comune di Pesaro autorizzava il progetto architettonico redatto dagli odierni appellanti su incarico della sig.ra , per la Controparte_2 realizzazione della piscina nella Villa Cattani Stuart, in Pesaro (PU), via
Trebbiantico, 67, di sua proprietà.
Tuttavia, successivamente al conseguimento del titolo autorizzativo e prima dell'inizio dei lavori di realizzazione della piscina, l'AR. si dimetteva Pt_1 dall'incarico di Direttore dei Lavori - al medesimo conferito dalla committente - e, in data 19.1.2008, veniva sostituito dall'Ing. coniuge della Persona_1 committente.
In seguito - all'inizio del mese di maggio 2008 - la sig.ra conferiva incarico P_ verbale alla ditta per la realizzazione del sottofondo in calcestruzzo P_
(c.d. massetto) circostante la piscina costruita nella corte di pertinenza della sua villa e per la realizzazione della successiva pavimentazione in pietra.
In definitiva, risulta inequivocabilmente dagli aTI che l'AR. e l'AR. Pt_1
sono stati meri progeTIsti dell'opera, avendo assunto la Direzione dei Parte_2
pagina 6 di 10 lavori l'Ing. che aveva il compito di coordinare i lavori e di Persona_1 risolvere i problemi che si fossero presentati nella fase di esecuzione, se del caso prevedendo delle modifiche funzionali al buon risultato e all'esecuzione dell'opera a regola d'arte.
Rispetto alla posizione degli odierni appellanti, osserva il Collegio che dalla documentazione versata in aTI si desume che il progetto dagli stessi elaborato era preciso e dettagliato in ogni suo aspetto, anche in relazione alla previsione della “giusta quota” di imposta della piscina, in quanto prevedeva un idoneo sistema di drenaggio delle acque (sia di esondazione della piscina che meteoriche) costituito dalla canaletta di sfioro da realizzare intorno alla piscina.
A tali conclusioni, del resto, è pervenuto anche il C.T.U. che ha attribuito la responsabilità del vizio dell'opera all'esecutore materiale del massetto di sottofondo, ossia la ditta omonima del Sig. . Controparte_1
Orbene, l'indicazione contenuta nella pianta della piscina, estrapolata dal progetto architettonico ed allegata alla perizia del C.T.U. (“+74.80” e “+74.81”), prevede esattamente la corretta quota di imposta.
La presenza di tali canalette nel progetto - accettato dalla committente - imponeva all'esecutore, nella fase realizzativa, di adeguare le pendenze della pavimentazione circostante la piscina verso le anzidette canalette e non in direzione opposta ad esse;
inoltre, il nuovo Direttore dei lavori, Ing. Per_1
era tenuto a coordinare l'operato delle varie ditte/maestranze coinvolte,
[...] fissando la quota del bordo della piscina in modo da assicurare l'inclinazione/pendenza dalla pavimentazione circostante verso le canalette, così da garantire il corretto convogliamento delle acque meteoriche verso le predette canalette.
La scorretta realizzazione delle pendenze del massetto di sottofondo della pavimentazione, sui lati est ed ovest della piscina, causante un deflusso 'lento' verso l'esterno delle acque meteoriche - per effetto della realizzazione del bordo della piscina ad una quota più elevata - è riconducibile all'aTIvità della ditta nonché alla mancata aTIvità di coordinamento da parte della P_
Direzione dei lavori, affidata all'Ing. , cui sono estranei i Controparte_6
pagina 7 di 10 progeTIsti appellanti.
La causa dei danni lamentati dall'attrice, pertanto, va rinvenuta nel “…sottofondo realizzato dalla ditta non avente le pendenze idonee”, in Controparte_1 concorso con l'assoluta carenza dell'aTIvità di coordinamento da parte del
Direttore dei lavori, evidenziata dal fatto che - al tempo della realizzazione dell'opera in contestazione - questi non ha fissato la quota di imposta della piscina che avrebbe evitato condizionamenti nella successiva determinazione delle pendenze del sottofondo da parte della ditta P_
Parimenti, è stata oggetto di erronea percezione sul contenuto oggeTIvo della prova, da parte del primo Giudice, la circostanza che l'opera realizzata diverge totalmente dal progetto redatto dagli ARiteTI, i quali avevano previsto un sistema di drenaggio delle acque, anche meteoriche - accumulate nella circostante pavimentazione della piscina - mediante canalette di sfioro perimetrali.
La comparazione della documentazione fotografica in aTI con la documentazione di progetto dimostra che la piscina è stata realizzata in maniera difforme rispetto a quanto originariamente previsto, senza il sistema di drenaggio costituito dalle canaline di sfioro inizialmente progettate. il C.T.U., infaTI, ha individuato la causa dei danni lamentati dall'attrice sig.ra esclusivamente nella realizzazione - effettuata dalla - del P_ Controparte_4 massetto di sottofondo della piscina con pendenze inidonee, escludendo con ciò ogni responsabilità in capo ai progeTIsti.
La giusta quota d'imposta della piscina e le pendenze del massetto di sottofondo andavano fissate dal Direttore dei lavori nell'ambito del suo dovere di coordinamento e dalla ditta esecutrice, al fine di adempiere correttamente all'obbligo assunto.
Ciò determina l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 2055 c.c. nei confronti degli ARiteTI e , non essendo configurabile Pt_1 Parte_2 inadempimento alcuno, da parte degli stessi, nei confronti della committente.
Orbene, il progetto elaborato dagli ARiteTI risultava completo Pt_1 Parte_2
e conforme alle previsioni normative e regolamentari di settore, tanto che, come pagina 8 di 10 già visto, in data 16.2.2007 il Comune di Pesaro ha rilasciato il permesso di costruire n. 116/2007, autorizzando il progetto architettonico redatto dagli odierni appellanti.
Non residuano, pertanto, dubbi in merito all'esclusione della responsabilità dei progeTIsti, dal momento che il vizio riscontrato non è riconducibile alla progettazione, ma unicamente all'esecuzione dell'opera alla quale i progeTIsti sono rimasti del tutto estranei.
Sul punto la giurisprudenza di legiTImità è conforme nel senso di ritenere che
“Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tuTI i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difeTI costruTIvi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direTIve tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si traTI di operazioni elementari e marginali e di aspeTI meramente operativi dell'esecuzione delle stesse” (v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 09/04/2024, n.
9572).
Conseguentemente, va esclusa anche la corresponsabilità degli odierni appellanti ex artt. 1216, 2226 e 2055 c.c., per i danni lamentati dalla committente in relazione alla fase di realizzazione dell'opera.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda di garanzia/manleva spiegata dall' nei confronti dei due progeTIsti va rigettata. Controparte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del procuratore degli appellanti, dichiaratosi antistatario.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico degli appellanti e dell'appellato in egual misura. P_
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto - in riassunzione - da e avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 10 Pesaro in data 10.6.2019, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta tutte le domande spiegate da nei confronti di e;
Controparte_1 Parte_1 Parte_2
- condanna a rifondere agli odierni appellanti le spese del Controparte_1 giudizio di primo grado, che vengono liquidate in €.3.809,00 per compensi professionali ed €.150,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, come per legge;
- condanna a rifondere agli odierni appellanti le spese del Controparte_1 giudizio di appello, che vengono liquidate in €.3.473,00 per compensi professionali ed €.777,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, come per legge;
- condanna a rifondere agli odierni appellanti le spese del Controparte_1 giudizio di legiTImità, che vengono liquidate in €.2.757,00 per compensi professionali ed €.1.518,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, come per legge;
- condanna a rifondere agli odierni appellanti le spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che vengono liquidate in €.3.473,00 per compensi professionali ed €.777,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti in pari quota.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 6.11.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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