Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Decreto cautelare 31 luglio 2023
Ordinanza cautelare 7 settembre 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 04/12/2023, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 00848/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
SeZIne Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona dei soci amministratori sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., non costituita in giudiZI;
Comune di Scilla, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'informaZIne interdittiva antimafia prot. n. 0129596 del 10.11.2022, emessa dal Prefetto di Reggio Calabria;
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 9.12.2022, con il quale il Comune di Scilla ha disposto la revoca dell'autorizzaZIne all’eserciZI dell'attività commerciale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 29.07.2023:
- dell'informaZIne interdittiva antimafia prot. n. 85220 del 28.07.2023, emessa dal Prefetto di Reggio Calabria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituZIne in giudiZI del Comune di Scilla e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa RO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato la società ricorrente, esercente l’attività di bar/ristoraZIne ubicata nel territorio comunale di Scilla, ed i rispettivi soci amministratori, anche in proprio, hanno impugnato l'informaZIne interdittiva antimafia prot. n. 0129596, emessa dal Prefetto di Reggio Calabria in data 10.11.2022, in uno al provvedimento, prot. -OMISSIS- del 9.12.2022, con cui il Comune di Scilla, ai sensi dell’art. 94 D.lgs. n. 159/2011, ha conseguentemente disposto la revoca dell'autorizzaZIne all’eserciZI della suddetta attività.
2. L’informativa oggetto di gravame è stata adottata « VISTE la nota n. 342144/1-2 "P" datata 27 settembre 2022 del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria; l'ordinanza di applicaZIne di misure cautelari personali e contestuale decreto di sequestro n. -OMISSIS- ROCC DDA del G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria datata 31/8/2022 (operaZIne c.d. "-OMISSIS-”)».
La valutaZIne interdittiva in contestaZIne risulta, dunque, motivata in ragione:
a) del contesto familiare dei sig.ri -OMISSIS-, cui apparterrebbero esponenti di rilievo della cosca di `ndrangheta "-OMISSIS-", operante in Scilla e dintorni. In particolare, per come riportato nel corpo del provvedimento impugnato, i sig.ri -OMISSIS- sono:
- figli di -OMISSIS- (deceduto il 14.05.2011), considerato affiliato alla cosca "-OMISSIS-", già sottoposto alla misura di prevenZIne della Sorveglianza Speciale di P.S., condannato per tentata estorsione in concorso, detenZIne illegale di armi e muniZIni in concorso, gravato da pregiudizi per spari in luogo pubblico, associaZIne per delinquere di tipo mafioso;
- figli di -OMISSIS- - titolare dell'omonima impresa individuale, avente medesima sede e insegna dell'eserciZI pubblico interdetto, destinataria di informaZIne antimafia del 18/10/2022, a sua volta figlia del sig. -OMISSIS- (nonno degli odierni ricorrenti), ritenuto capo della cosca "-OMISSIS-", ucciso a Scilla nel -OMISSIS-, in un agguato mafioso;
- nipoti di -OMISSIS- (ZI materno), tratto in arresto in applicaZIne dell’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e contestuale sequestro n. -OMISSIS- R.O.C.C. D.D.A. del 31/8/2022, adottata dal Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A., cd. operaZIne "-OMISSIS-" , in quanto ritenuto responsabile di gravi reati; già gravato da numerosi pregiudizi, anche per associaZIne di tipo mafioso, e sottoposto al soggiorno obbligato ed all'obbligo di dimora, nonché alla sorveglianza Speciale di P.S.;
- nipoti di -OMISSIS- (ZI materno), anch'egli tratto in arresto nell'ambito dell'operaZIne "-OMISSIS-" in quanto ritenuto responsabile, tra gli altri reati, di aver preso parte, con altre persone, alla `ndrangheta; tratto in arresto il 30.5.2012, nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR DDA (c.d. "-OMISSIS-") per associaZIne mafiosa ed estorsione aggravata;
b) degli elementi acquisti nell’ambito del suddetto procedimento penale e compendiati nella suddetta ordinanza applicativa di misure cautelari n. -OMISSIS- del 31/8/2022, secondo cui, nel territorio di Scilla, vi sarebbe una egemonia criminale nella gestione del turismo. Avuto specifico riguardo all’eserciZI "-OMISSIS-" , sarebbero stati acquisiti qualificati elementi secondo cui, per tutto il periodo di svolgimento delle indagini e fino alla costituZIne della società ricorrente (avvenuta il 14.01.2022), all'impresa individuale -OMISSIS-, destinataria della suddetta informativa antimafia, sarebbero subentrati, nella gestione dell’eserciZI commerciale, i figli della stessa, odierni ricorrenti. Questi ultimi avrebbero intrattenuto significativi rapporti con tale sig. -OMISSIS- - cugino per linea diretta della madre - ritenuto esponente di spicco della ‘ ndrangheta, il quale avrebbe assunto la "direZIne e organizzaZIne del locale di Scilla, con compiti di decisione, pianificaZIne e individuaZIne delle aZIni e delle strategie”. Ad avviso della Prefettura, dal contenuto della citata ordinanza custodiale del 31/8/2022 (in particolare da pag. 135 a pag. 164), sarebbero emerse plurime condotte criminose del -OMISSIS- finalizzate ad interferire sulla procedura pubblica finalizzata all’assegnaZIne di concessioni demaniali relative a lotti di terreno posti sulla spiaggia di Scilla, così da favorire i predetti fratelli. Sarebbe, in particolare, emerso che:
- « Il 7 luglio 2021 -OMISSIS- si trovava a dialogare presso il "-OMISSIS-" proprio con i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-. I contenuti della conversaZIne denotavano estrema confidenza e rapporti distesi ed amichevoli tra -OMISSIS- ed i fratelli -OMISSIS- »;
- « L’attività tecnica ha censito, altresì, che il seguente 8 luglio 2021 -OMISSIS- si reca ad un appuntamento con l’avvocato -OMISSIS-, fratello del -OMISSIS-, in compagnia del cugino -OMISSIS-. L’incontro organizzato proprio da -OMISSIS- è teso a risolvere alcune problematiche relative a concessioni demaniali richieste ed a quella data non ancora ottenuto dall’eserciZI pubblico denominato “-OMISSIS-"» .
3. Così ricostruito l’impianto motivaZInale, diretto ed indiretto ( per relationem ), posto a base dell’informativa, i ricorrenti ne hanno contestato la legittimità sulla scorta dei motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “ViolaZIne di legge ex art. 92 comma 2 bis e 82 e ss. 159/2011 – Difetto d’istruttoria per omessa
motivaZIne – IncostituZInalità dell’art. 92 D.Lgs 159/2011 - Eccesso di potere – Errore sui presupposti”;
L’amministraZIne avrebbe esercitato il potere interdittivo in assenza di ragioni di urgenza, idonee a giustificare la pretermissione delle garanzie partecipative di cui all’art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 59/2011, ed altresì omettendo la preliminare e doverosa valutaZIne circa l’eventuale esistenza dei presupposti per l’adoZIne, in prima battuta, delle misure amministrative di prevenZIne collaborativa di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, applicabili in caso di “ agevolaZIne occasionale ”.
Tali deficit istruttorio e motivaZInale risulterebbe ancor più evidente in ragione delle conseguenze della disposta interdittiva, coincidenti con la privaZIne dei ricorrenti, e delle rispettive famiglie, dei mezzi necessari per il proprio sostentamento, viepiù in consideraZIne della natura stagionale dell’attività commerciale esercitata. Il nucleo familiare del sig. -OMISSIS-, del quale fanno parte anche due bambini di 2 e 4 anni, non disporrebbe, infatti, di altro reddito se non quello connesso all’eserciZI dell’attività in questione. Anche la famiglia del sig. -OMISSIS-, composta dai genitori e da un minore, si troverebbe in uno stato di indigenza, in consideraZIne dell’esiguità dei redditi percepiti dalla moglie. Ad avviso degli istanti, quindi, l’art. 92 D.lgs. n. 159/2011, per come del resto già, sostanzialmente, rilevato dalla Corte CostituZInale con la sentenza di inammissibilità n. 180/2022, sarebbe illegittimo laddove, a differenza di quanto avviene per le misure di prevenZIne personali, non prevede che il Prefetto possa escludere gli effetti dell’interdittiva, quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia. Parte ricorrente, ribandendo l’illegittimità costituZInale della norma in parola, non riformata dal Legislatore malgrado il monito in proposito contenuto nella citata sentenza n. 180/2022, ha, quindi, chiesto che il Collegio sollevi nuovamente la questione di costituZInalità, all’uopo sospendendo l’odierno giudiZI.
Erronee, oltre che male interpretate quanto alla rispettiva significatività, sarebbero poi le circostanze di fatto addotte dal Prefetto a sostegno del preteso pericolo di infiltraZIne mafiosa a carico della società ricorrente e dei rispettivi soci.
In particolare, il defunto padre di questi ultimi, pur imputato per i reati richiamati nell’informativa delle Forze di Polizia, è stato assolto con sentenza n. 5/1996 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, per non aver commesso il fatto. I ricorrenti, i quali non avrebbero conosciuto il nonno, ucciso in un agguato di mafia nell’anno -OMISSIS-, non intratterrebbero frequentaZIni con gli zii materni - residenti fuori regione e, in atto, detenuti – oltre ad essere agli stessi invisi, avuto particolare riguardo allo ZI -OMISSIS- (che non rivolgerebbe loro il saluto, per come sarebbe evincibile dalla summenZInata ordinanza di custodia cautelare), attesa la loro scelta di rimanere estranei ad ambienti criminali.
È stata, inoltre, contestata la pretesa valenza sintomatica dell’incontro del 7 e 8 luglio 2021, intercorso fra il -OMISSIS- e -OMISSIS-, quest’ultimo peraltro aduso ad intrattenersi con tutti gli abitanti del piccolo borgo di Scilla. Dall’ordinanza custodiale summenZInata si evincerebbe, infatti, la resistenza dei fratelli -OMISSIS- alle pressioni del -OMISSIS- circa la necessità di affidare ai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, considerati dagli inquirenti controllati dalla ndrangheta scillese, la fornitura del pane utilizzato nell’eserciZI dell’attività di ristoraZIne denominata -OMISSIS- (per tali ragioni il sig. -OMISSIS- sarebbe stato appellato da -OMISSIS- e -OMISSIS- quale “ letame ”).
Tali circostanze comproverebbero, a confutaZIne di quanto sostenuto dalla Prefettura, la piena impermeabilità della società istante e dei relativi soci amministratori a qualsivoglia condiZInamento mafioso.
Pur corrispondendo al vero che il -OMISSIS- ha consigliato al -OMISSIS- di incaricare -OMISSIS-, fratello del -OMISSIS- - entrambi indagati, nell’ambito del procedimento “ -OMISSIS- ” - di valutare se vi fossero le condiZIni per ampliare la concessione avente ad oggetto lo spaZI pubblico a serviZI dell’attività di ristoraZIne, tale circostanza non avrebbe potuto essere ragionevolmente considerata dalla Prefettura sintomatica di un condiZInamento mafioso del primo (-OMISSIS-) da parte del secondo (-OMISSIS-). Del resto, l’ampliamento richiesto (di cui alla S.C.I.A. in atti, avente ad oggetto la “ realizzaZIne e mantenimento di una pedana in legno, tramite l'installaZIne di manufatti amovibili e/o di facile rimoZIne, per la posa di tavolini e sedie a corredo dell’attività "-OMISSIS- ") non sarebbe poi stato ottenuto e, comunque, questo episodio non avrebbe inciso sulla gestione aziendale.
4. Il Comune di Scilla ha resistito al gravame, mediante articolate deduZIni difensive, chiedendone il rigetto, all’uopo valorizzando il carattere dovuto e vincolato della revoca in contestaZIne, conseguente agli effetti interdittivi dell’impugnata informativa antimafia.
5. Il Ministero dell’Interno, costituitosi con memoria di mera forma, ha prodotto corposa documentaZIne, tra cui copia dell’ordinanza custodiale, adottata nell’ambito del procedimento penale summenZInato, e copia della nota n. 342144/1-2 "P" datata 27 settembre 2022 del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, entrambe poste a base dell’interdittiva ed ivi espressamente richiamate.
6. Con ordinanza del 26.01.2023, n. 27, confermata in appello (ordinanza C.d.S del 5.05.2023, n. 1783), il Tribunale, considerata la mancata attivaZIne del contraddittorio endo-procedimentale di cui all’art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011, ha sospeso l’efficacia dell’informaZIne e del conseguente provvedimento di revoca adottato dal Comune di Scilla, non ravvisando, prima facie , ragioni di urgenza tali a giustificare la pretermissione delle garanzie partecipative degli interessati.
7. Preso atto di tale decisione cautelare, la Prefettura di Reggio Calabria ha, dunque, riattivato l’istruttoria, nel corso della quale sono state acquisite le note informative del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria prot. n. 342144/7 “P” del 12 luglio 2023 e n. 342144/9 "P" del 26 luglio 2023, nonché le osservaZIni difensive dei sig.ri -OMISSIS-, peraltro auditi personalmente in data 20.06.2023. All’esito, l’amministraZIne ha adottato l’ulteriore informativa prot. n. 85220 del 28.07.2023, di segno interdittivo, così confermando la valutaZIne circa la sussistenza del pericolo di infiltraZIne mafiosa a carico della società istante.
8. Ad avviso della Prefettura, siffatto pericolo di condiZInamento, già desunto dalle circostanze di fatto poste a base del primigenio provvedimento interdittivo, ivi richiamate, risulterebbe avvalorato:
- dalle risultanze della sopra citata nota informativa n. 342144/9 "P" del 26 luglio 2023, secondo cui il predetto «-OMISSIS-, a seguito di richiesta di rinvio a giudiZI formulata dalla Procura della Repubblica DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria e su richiesta dell'interessato, è stato ammesso a giudiZI abbreviato nell'ambito del procedimento penale -OMISSIS- RGNR DDA per i reati - tra gli altri - di associaZIne di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione, traffico illecito di influenze, rivelaZIne ed utilizzaZIne di segreti di ufficio, turbata liceità degli incanti, reati tutti aggravati dalla condiZIne di cui all'art. 416 bis 1A comma del codice penale» ;
- dalle ritenute discrepanze tra quanto dichiarato dai sig.ri -OMISSIS- in sede di osservaZIni difensive e di audiZIne personale, allorquando il sig. -OMISSIS- ha dichiarato l'insussistenza di rapporti interpersonali tra il sig. -OMISSIS- e lo ZI -OMISSIS- (cl. -OMISSIS-), all’indomani del rientro di quest’ultimo da -OMISSIS-, e quanto invece emerso nel corso delle attività di indagine e riportato nella nota del Comando Provinciale dei Carabinieri prot. n. 342144/7 “P” del 12 luglio 2023.
La Prefettura ha, dunque, conclusivamente evidenziato come:
a) le affermaZIni dei ricorrenti, da questi ribadite personalmente, siano inconciliabili con gli elementi informativi forniti dalle Forze di Polizia, ritenuti « sufficienti ad instillare il ragionevole dubbio che una netta cesura non ci sia mai stata e che, di conseguenza, i rapporti tra lo stesso e il -OMISSIS- siano ancora in atto. Tale elemento sarebbe dunque di per sé sufficiente, in applicaZIne del principio del più probabile che non, a far ritenere fondato il pericolo di inquinamento mafioso dell'impresa, stante la caratura mafiosa di quest'ultimo»;
b) i « legami familiari stigmatizzati non possano essere confinati nell'ambito dell'irrilevanza, anche perché non è stato il solo elemento apprezzato da questa Prefettura nella valutaZIne delle circostanze indiziarie idonee a delineare il pericolo di infiltraZIne secondo la regola del "più probabile che non"»;
c) la circostanza che il sig. -OMISSIS- sia stato identificato quale persona offesa nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'operaZIne di polizia "-OMISSIS-" risulterebbe neutra. Ed invero, in disparte « la mancanza di elementi utili a prevedere il logico sviluppo del procedimento in parola» non sarebbe « comunque possibile far discendere da questo elemento - che peraltro fa riferimento ai parametri valutativi tipici del processo penale - una automatica conseguenza liberatoria sul piano preventivo a favore dell'impresa, sulla scorta dell'autonomia che contraddistingue i rispettivi ambiti valutativi . Diversamente, proprio dagli atti del procedimento di cui si discute emerge a carico dei titolari dell'impresa in argomento un intreccio di conoscenze con personaggi di spicco della locale criminalità organizzata»;
d) gli elementi acquisti nel corso del procedimento consentirebbero di ritenere che l’eserciZI “-OMISSIS-” sia « riconducibile, fino alla costituZIne di quest'ultima società (avvenuta il 14.01.2022), all'impresa individuale "-OMISSIS-", avente sede legale a Scilla in via -OMISSIS-, destinataria di informaZIne interdittiva antimafia emessa da questa Prefettura il 18 ottobre 2022 e cancellata dal registro delle imprese in data 14.12.2022, i cui gestori erano i figli della titolare, ossia i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-» ;
e) sussistano i presupposti per l’adoZIne di un'informaZIne antimafia interdittiva, « tenuto conto del valore sintomatico e indiziario dei fatti e delle circostanze innanzi indicate, dai quali si desume la persistenza del pericolo di condiZInamenti di tipo mafioso sull'impresa in esame, di tipo non occasionale », con conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicaZIne delle misure di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011. Ciò in quanto « l'organigramma aziendale, oltre ad essere estremamente ridotto, ha una base familiare e dunque riproduce in sé rischi di infiltraZIne non occasionali; si tratta di circostanze obiettive ed immanenti all'eserciZI della stessa attività di impresa che rendono manifesta l'impossibilità di realizzare attraverso la temporanea vigilanza dell'esperto, ex art. 94-bis e, 2 del c.a., quel processo di bonifica previsto dalla succitata novella normativa» .
9. Avverso la rinnovata informativa di segno interdittivo sono, dunque, insorti i ricorrenti mediante la proposiZIne di motivi aggiunti tempestivamente notificati e depositati, affidati ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “ Nullità o illegittimità per violaZIne elusione del giudicato cautelare ex art. 21 septies e 21 octies della L. 241/1990 ”;
Il provvedimento impugnato sarebbe nullo/invalido poiché elusivo del giudicato cautelare, in forza del quale l’amministraZIne avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria, previo contraddittorio con gli interessati.
La Prefettura si sarebbe, infatti, limitata a replicare il provvedimento impugnato con il ricorso principale, senza revocarlo e senza dare conto alcuno delle ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere i puntuali e documentati elementi offerti, nel corso del procedimento, a confutaZIne di qualsivoglia pericolo di infiltraZIne mafiosa ai danni dei ricorrenti. Questi ultimi sarebbero del tutto estranei ed impermeabili a qualsivoglia contesto e condiZInamento criminale al quale avrebbero, viceversa, opposto strenua resistenza, atteso il loro rifiuto di servirsi della fornitura di pane “sponsorizzata” dal sig. -OMISSIS-.
Vi sarebbe poi un difetto di contradditorio atteso che l’atto impugnato, pur essendo di contenuto identico al precedente, contiene l’espresso riferimento ad un’informativa dei Carabinieri risalente al 12.07.2023 e, dunque, successiva all’audiZIne dei ricorrenti i quali, per l’effetto, non avrebbero avuto modo di interloquire personalmente sul relativo contenuto, con conseguente frustraZIne del rispettivo diritto di difesa.
- “ViolaZIne di legge ex art. 92 comma 2 bis e 82 e ss. 159/2011 – Difetto d’istruttoria per omessa 15 motivaZIne – IncostituZInalità dell’art. 92 D.Lgs 159/2011 - Eccesso di potere – Errore sui presupposti”;
La motivaZIne addotta dalla Prefettura a sostegno della pretesa insussistenza dei presupposti per l’applicaZIne delle misure amministrative di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011 - tra cui rientrano anche quelle di cui al D.lgs. n. 231/2001 - risulterebbe illogica oltre che in contrasto con il perimetro applicativo della disposiZIne in parola, nel quale rientrerebbero tutte le società ovvero non soltanto quelle di capitali ma anche le società di persone nonché le imprese individuali. La possibilità di far fronte ad un eventuale pericolo di condiZInamento mafioso, nella specie di natura semmai “occasionale”, risulterebbe del resto insita nella natura dell’attività commerciale, riguardante la somministraZIne di alimenti di modestissimo costo, svolta dai fratelli -OMISSIS-, i quali avrebbero dato prova di resistere alle pressioni del -OMISSIS- inerenti la fornitura del pane.
La Prefettura di Reggio Calabria, in spregio al diritto al contraddittorio endo-procedimentale, in quanto non contestato in sede di preavviso di interdittiva ex art. 92 comma 2 D.lgs. n. 159/2011, avrebbe arricchito il novero degli elementi sintomatici del pericolo di infiltraZIne con un episodio inedito, consistente nel preteso incontro - meglio descritto nell’informativa dei Carabinieri del 12.07.2023 postuma rispetto all’audiZIne del 20.06.2023 - che sarebbe avvenuto fra il Sig. -OMISSIS- e il Sig. -OMISSIS- in data 6.07.2021. Sul punto, benché non trascritto in sede di verbalizzaZIne dell’audiZIne, il Sig. -OMISSIS- avrebbe personalmente dichiarato di essere andato a trovare l’anziana nonna, non sapendo che lo ZI fosse rientrato a Scilla. In tale occasione, il -OMISSIS- sarebbe stato sorpreso da questa presenza e lo ZI lo avrebbe subito allontanato, senza nemmeno parlargli. Non vi sarebbe stato, dunque, nessun accordo o dialogo tra i due. Il pericolo di infiltraZIne troverebbe, del resto smentita, nella costituZIne di parte civile del sig. -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale pendente a carico del cugino -OMISSIS- e degli zii.
I ricorrenti hanno, inoltre, ribadito le stesse censure, poste a base dell’impugnaZIne dell’interdittiva gravata con il ricorso principale, altresì evidenziando come, benché chiarito nel corso del procedimento, la Prefettura avrebbe continuato a riferirsi a “ concessioni demaniali ” e non anche comunali, a proposito del suggerimento del -OMISSIS-, accolto dal -OMISSIS-, di rivolgersi a-OMISSIS- per valutare la possibilità - successivamente abortita per ragioni economiche - di ottenere un ampliamento della superficie del territorio comunale posta a serviZI dell’attività di ristoraZIne.
Il provvedimento impugnato non sarebbe, dunque, supportato da elementi obiettivamente sintomatici di un consolidato – e non occasionale - pericolo di condiZInamento mafioso, di fatto inesistente anche in quanto non “economico”, considerati tipologia, sede e valore dell’attività svolta dalla “-OMISSIS-”, dedita alla vendita panini durante la stagione estiva.
10. Il Ministro dell’Interno ha resistito al gravame per motivi aggiunti mediante articolate e documentate deduZIni difensive, chiedendone il rigetto. Ha, altresì, eccepito, al pari della difesa dell’amministraZIne comunale (memoria del 2.09.2023) l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso principale, in quanto avente ad oggetto un provvedimento (di cui è stata, comunque, ribadita la legittimità) comunque superato da una nuova informativa, di segno interdittivo, resa all’esito del contraddittorio con gli interessati.
11. Con la memoria difensiva dell’1.09.2023, avuto riguardo al contenuto della nota dei Carabinieri del 12 luglio 2023 prot. n. 342144/7 “P”, contenente informaZIni presenti nell’ordinanza “-OMISSIS-”, tra cui la trascriZIne della conversaZIne intercorsa, in data 7.07.2021, presso i locali del “-OMISSIS-”, tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, i ricorrenti hanno sostanzialmente evidenziato il travisamento delle parole dei conversanti e del relativo significato, per come captate dalle Forze dell’Ordine, oltre che la mancata trascriZIne di taluni passaggi del dialogo. Tale travisamento sarebbe percepibile mediante l’ascolto del file audio versato, in pari data, agli atti del giudiZI.
Del resto, la buona fede del Sig. -OMISSIS- emergerebbe dal fatto che in sede di audiZIne (20.06.2023) e, quindi, prima di conoscere questa contestaZIne risultante da atto formato il 12.07.2023, questi ha dichiarato “ Quando lui scendeva in Calabria non andavo neanche da mia nonna per evitare d’incontrarlo ”.
12. Con ordinanza n. 162 del 7.09.2023, il Collegio ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’interdittiva gravata con motivi aggiunti, considerata l’insussistenza del cd. periculum in mora.
13. In occasione della pubblica udienza del 18.10.2023, in vista della quale parte ricorrente ha depositato ampia ed articolata memoria conclusiva, sostanzialmente reiterando quanto già evidenziato nei precedenti scritti, la causa è stata trattenuta in decisione.
14. Preliminarmente, il Collegio deve farsi carico di scrutinare l’ecceZIne di improcedibilità del ricorso principale, argomentata tanto dal Ministero dell’Interno quanto dal Comune di Scilla in ragione della sopravvenuta adoZIne, nelle more del giudiZI, da parte della Prefettura di Reggio Calabria, a valle della rinnovata istruttoria, di una nuova informativa antimafia di segno interdittivo, gravata con motivi aggiunti.
L’ecceZIne in parola non merita il positivo apprezzamento del Collegio.
Vero è che, preso atto del decisum cautelare di cui all’ordinanza n. 27 del 26.01.2023, con la quale è stata delibata la fondatezza dell’assorbente censura relativa alla violaZIne dell’art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011, l’amministraZIne prefettizia ha adottato il provvedimento interdittivo confermativo prot. n. 85220 del 28.07.2023.
È, tuttavia, altrettanto vero che siffatta “conferma”, proprio in quanto conseguente ad una rinnovata istruttoria e ad una rivalutaZIne degli interessi in gioco da parte della Prefettura di Reggio Calabria, assume carattere rinnovatorio rispetto alla precedente interdittiva, di talché i relativi effetti valgono per il futuro e non anche per il passato (cfr. T.A.R. Catania, sez. IV, 15/11/2023, n. 3427).
Ne consegue, ad avviso del Collegio, la persistenza dell’interesse dei ricorrenti allo scrutinio della legittimità dell’informaZIne antimafia prot. n. 129596/2022, gravata con il ricorso principale ed oggetto di successiva “conferma”, in consideraZIne degli effetti interdittivi che la stessa ha, medio tempore , prodotto.
Tali effetti si sono, invero, concretizzati nell’adoZIne, da parte del Comune di Scilla, di un provvedimento di revoca dell’autorizzaZIne all’eserciZI dell’attività commerciale (prot. n. -OMISSIS-/2022) che è ancora in essere e che, come tale, osta allo svolgimento dell’attività in parola (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 5.07.2023, n. 598).
15. Tanto premesso, in punto di procedibilità del ricorso principale, il Collegio deve ulteriormente farsi carico di scrutinare la rilevanza, nel presente giudiZI, della questione di legittimità costituZInale dell’art. 92 D.lgs. n. 159/2011. Tale questione è stata sollecitata sulla scorta delle valutaZIni già espresse dalla Corte CostituZInale con la sentenza n. 180/2022, a cui non ha ancora fatto seguito, per come ivi auspicato, un intervento del Legislatore in riforma della disposiZIne in esame, laddove non prevede la possibilità per il Prefetto di escludere gli effetti dell’interdittiva, ogni qualvolta ne derivi la privaZIne, a carico dell’interessato e della relativa famiglia, dei mezzi di sostentamento.
Orbene, la dedotta situaZIne di indigenza in cui si verrebbero a trovare i fratelli -OMISSIS-, in uno alle rispettive famiglie, a fronte degli effetti interdittivi dell’informativa in contestaZIne – analogo discorso vale avuto riguardo alla rinnovata informativa, gravata con motivi aggiunti – trova smentita, ad avviso del Collegio, nelle stesse affermaZIni contenute a pagina 2 dell’atto introduttivo del giudiZI, laddove i ricorrenti fanno riferimento al locale destinato all’eserciZI dell’attività commerciale, ubicato “ nella suggestiva -OMISSIS- ” del quale “ la famiglia -OMISSIS- è da sempre proprietaria ”. Si ritiene, dunque, che i fratelli -OMISSIS- dispongano di un patrimonio immobiliare – per come del resto si evince dalla dichiaraZIne ISEE prodotta dal sig. -OMISSIS- – idoneo ad escludere lo stato di indigenza asseritamente derivante dall’inibiZIne dell’attività commerciale in contestaZIne, così divenendo irrilevante, ai del presente giudiZI, la questione di illegittimità costituZInale dell’art. 92 D.lgs. n. 159/2011 (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, 28/08/2023, n. 690).
16. Nel merito, il ricorso è fondato in adesione alla preliminare ed assorbente censura, già delibata in sede cautelare, inerente la pretermissione delle garanzie partecipative di cui all’art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011, essendosi la Prefettura sottratta al necessario contraddittorio procedimentale che, salvo “ particolari esigenze di celerità del procedimento ”, nella specie inesistenti, deve sempre precedere l’adoZIne del provvedimento interdittivo. (cfr. T.A.R. Calabria, 6.11.2023, n. 815).
Per come dedotto dai ricorrenti, le ragioni addotte dalla Prefettura a sostegno dell’urgenza di definire senza indugio il procedimento – “ elementi istruttori raccolti […] a nche in ragione delle nuove circostanze emersi nell’operaZIne -OMISSIS- ” ed ancora “ la ditta in esame potrebbe continuare e/o iniziare a svolgere attività imprenditoriale presso il Comune di Scilla ” - coincidono, a ben vedere, con le stesse circostanze di fatto ritenute sintomatiche del cd. pericolo di infiltraZIne mafiosa, nonché con la finalità di tutela anticipata rispetto a possibili condiZInamenti mafiosi dell’ agere pubblico, la quale sottende, a monte, il potere interdittivo.
L’amministraZIne non ha, quindi, esternato, così come avrebbe invece dovuto, ulteriori e circostanziati elementi che, lungi dall’identificarsi negli stessi presupposti dell’eserciZI del potere in contestaZIne, ove esistenti, avrebbero giustificato la compromissione delle garanzie partecipative di cui all’art. 92, comma bis D.lgs. n. 159/2011 (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8.08.2023, n. 678). Diversamente opinando, il perimetro applicativo della fase partecipativa in parola verrebbe restringersi al punto di azzerarsi completamente, con conseguente frustraZIne della ratio legis sottesa alla disposiZIne di cui all’art. 2 bis dell’art. 92, per come recentemente introdotto dall'articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificaZIni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, secondo cui l’instauraZIne del contraddittorio costituisce “la regola” e non più l’ecceZIne.
17. Ed invero, nelle intenZIni del Legislatore l’interaZIne dialettica da attivarsi in una fase prodromica rispetto a quella di adoZIne dell’interdittiva è rivolta a produrre un effetto utile, oltre che deflattivo del contenZIso, sia per il privato, chiamato ad assumere un ruolo proattivo al fine di scongiurare l’esito esiziale del procedimento, sia per la P.A. la quale, sfruttando l’occasione di acquisire e/o di rivalutare informaZIni talvolta sottovalutate o neglette, può comporre un quadro istruttorio il più possibile esaustivo e funZInale all’emissione di un provvedimento ispirato a canoni di proporZInalità e ragionevolezza.
Ne consegue come il contraddittorio in questione, rappresentando un “sui generis” nell’ampio ventaglio degli istituti di partecipaZIne procedimentale, non possa relegarsi a strumento di mero carattere “formale” nell’ambito di un fenomeno da tempo in atto di complessiva “dequotaZIne” delle garanzie procedimentali, presentando invece una spiccata valenza “sostanziale”, in consideraZIne dell’ampiezza degli apprezzamenti demandati al Prefetto e del collegamento funZInale tra il contraddittorio e le previste misure di “self cleaning” eventualmente accessibili da parte dell’interessato.
Ragionando diversamente, si consentirebbe al Prefetto di abdicare in modo del tutto irragionevole all’ampia discreZInalità dei poteri esercitabili in materia di informaZIni antimafia sia in senso liberatorio che in senso interdittivo, poteri quantitativamente e qualitativamente accresciuti dalla riforma legislativa più sopra illustrata nell’ottica di approdare ad una frontiera applicativa più garantista e meno indiscriminata di uno dei fondamentali strumenti ordinamentali della lotta alla mafia.
18. L’applicaZIne dei sopra esposti principi al caso in esame disvela l’inconsistenza della motivaZIne addotta dal provvedimento impugnato circa le “ particolari esigenze di celerità del procedimento ”, ostative al preventivo confronto procedimentale, la quale, per come sopra evidenziato, si identifica negli stessi elementi di fatto posti a base dell’interdittiva nonché nelle finalità di prevenZIne cautelare poste a base della stessa.
Ciò tanto più se si considera che nessuno dei soci amministratori della -OMISSIS- risulta essere stato indagato nell’ambito del procedimento penale denominato “-OMISSIS-”. Inoltre, per come rimasto incontestato nell’ambito del presente giudiZI, l’attività di ristoraZIne della società in parola viene svolta prevalentemente durante la stagione estiva di talché ancor più inconsistenti appaiono le ragioni di urgenza, legittimanti l’omissione delle garanzie partecipative, a fronte di un potere interdittivo esercitato nel mese di novembre del 2022.
La Prefettura di Reggio Calabria non ha, dunque, agito in maniera conforme al novellato quadro normativo che, pur continuando a prevedere la sussistenza di fattispecie in cui l’esigenza “cautelare” legittima l’adoZIne del provvedimento odiernamente gravato “inaudita altera parte”, ha ampliato le garanzie in favore dell’impresa oggetto di “indagine” in chiave di prevenZIne antimafia.
19. La mancata attivaZIne del contraddittorio procedimentale, alla luce di quanto osservato, vizia sia l’interdittiva impugnata con il ricorso principale che, in via derivata, il conseguente provvedimento di revoca adottato dal Comune di Scilla, con conseguente annullamento degli stessi, rimaste assorbite le restanti censure.
20. È, invece, infondato il ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto l’interdittiva antimafia prot. n. 85220 del 28.07.2023, con la quale il Prefetto di Reggio Calabria, riesaminati gli elementi già acquisiti al procedimento alla luce tanto degli esiti del contraddittorio, aZInato ex art. 92 comma 2 bis citato D.lgs., quanto dei nuovi elementi istruttori sopravvenuti, ha confermato la valutaZIne interdittiva di cui alla primigenia informativa.
21. Priva di pregio si appalesa, innanzitutto, la censura secondo cui, nel rieditare il potere, la Prefettura avrebbe violato il cd. giudicato cautelare di cui all’ordinanza n. 27 del 26.01.2023, con conseguente nullità – ovvero in subordine illegittimità – della rieditata informaZIne.
Con il provvedimento cautelare in questione, il Tribunale si è, infatti, limitato a delibare il fumus della censura relativa alla mancata attivaZIne della parentesi partecipativa di cui al sopra citato comma 2 bis dell’art. 92 e, quindi, a sospendere l’efficacia tanto dell’interdittiva quanto del conseguente provvedimento di revoca comunale, mantenendo tuttavia intatto l'intero potere decisionale iniziale in capo alla Prefettura di Reggio Calabria, senza pregiudicarne il risultato finale.
Quest’ultima, quindi, nell’inoltrare il cd. preavviso di interdittiva n. 60507 del 25.05.2023, a cui ha fatto seguito sia il deposito di documentate osservaZIni difensive che l’audiZIne personale dei fratelli -OMISSIS-, avvenuta in data 20.06.2023, ha agito in linea con la disposiZIne normativa di cui all’art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011, consentendo agli interessati di rendere il proprio apporto collaborativo.
La pubblica amministraZIne, in assenza di ragioni di urgenza, ha, dunque, rinnovato l’istruttoria, previo contraddittorio con gli interessati, per come imposto dal modello legale summenZInato.
22. Inconsistente si appalesa la censura relativa al preteso complessivo deficit istruttorio e motivaZInale in cui sarebbe incorsa la Prefettura di Reggio Calabria, la quale avrebbe confermato la valutaZIne interdittiva:
a) senza notiziare i fratelli -OMISSIS-, così da stimolarne il necessario contraddittorio endo-procedimentale, di una circostanza di fatto appresa soltanto in forza dell’informativa dei Carabinieri prot. n. 79122 del 12.07.2023, successiva all’audiZIne personale del 20.06.2023, e coincidente con l’incontro che il sig. -OMISSIS- avrebbe avuto, il giorno 6.12.2021, con lo ZI materno, -OMISSIS-, indagato nell’ambito del procedimento penale “-OMISSIS-”;
b) senza dare conto delle ragioni per disattendere il contributo partecipativo reso dagli interessati in occasione del contraddittorio, ritenuto sufficiente ad escludere qualsivoglia rischio di infiltraZIne mafiosa a carico degli stessi e della relativa società.
22.1 Tale censura muove, invero, su un presupposto di fatto del tutto erroneo, il quale trova ampia smentita nel tenore dell’informativa dei Carabinieri n. 342144/1-2 “P” del 27 settembre 2022, richiamata per relationem nel corpo della primigenia interdittiva antimafia del 10.11.2022 e depositata dal Ministero dell’Interno, agli atti dell’odierno giudiZI, in data 20.01.2023, ossia esattamente 5 mesi prima rispetto alla data in cui i fratelli -OMISSIS- sono stati auditi dalla Prefettura di Reggio Calabria (20.06.2023).
Ed invero, già nel corpo della nota n. 342144/1-2 “P” del 27 settembre 2022 (cfr. pag. 4, al punto 4.), i Carabinieri (quale dato desunto dall’informativa n. 111/49-2021 del 17 marzo 2022 dalla quale è promanato il provvedimento di custodia cautelare e sequestro nell’ambito del procedimento penale “-OMISSIS-”), nel richiamare l’incontro avvenuto in data 7 luglio 2021, presso i locali del -OMISSIS-, tra il sig. -OMISSIS- ed il sig. -OMISSIS-, hanno riportato, in sintesi, il contenuto del dialogo intercorso tra i due, per come captato dalle Forze dell’Ordine, ivi incluso il riferimento operato dal -OMISSIS- al colloquio avvenuto il giorno precedente – ovvero proprio il 6 luglio del 2021 – con lo ZI -OMISSIS-.
Così è, infatti, dato leggere nel corpo di siffatta informativa, risalente lo si ribadisce al settembre del 2022: «[…] -OMISSIS- riferisce a -OMISSIS- che lo ZI -OMISSIS- è tornato a Scilla e che si è recato ad incontrarlo presso la sua abitaZIne proprio il giorno precedente. -OMISSIS- afferma di aver trovato un accordo che non specifica con lo ZI ma poi entrambi esprimono parole di disprezzo per -OMISSIS- come se quest’ultimo si fosse allontanato e non volesse avere più a che fare con le questioni inerenti la ‘ndrangheta scillese. Infatti -OMISSIS- spiega a -OMISSIS- che -OMISSIS- gli ha suggerito di fare riferimento ad -OMISSIS- inteso “-OMISSIS-”, cosa che non ha fatto. -OMISSIS- afferma di essersi pentito di essersi rivolto allo ZI -OMISSIS-, ma si giustifica affermando che lui è “il piccolo” e quindi si è dovuto rivolgere allo ZI che è “il grande”. -OMISSIS- afferma che -OMISSIS- ha sbagliato a rivolgersi a -OMISSIS- il quale non è all’altezza di inquadrare le situaZIni. Nel prosieguo -OMISSIS- lamenta il fatto che sia -OMISSIS- che il fratello di quest’ultimo -OMISSIS- siano tornati a Scilla dal Nord e non solo non lo abbiano chiamato o siano andati a trovarlo, ma addirittura si sono negati quando il -OMISSIS- li ha cercati. A differenza loro -OMISSIS- afferma di essere nel giusto del “rispetto” in quanto quando la moglie di -OMISSIS- è stata male lui lo ha chiamato. La conversaZIne tra -OMISSIS- e -OMISSIS- prosegue e i due parlano di qualcosa di non meglio specificato e dopo si allontanano all’esterno del locale per parlare di questioni evidentemente illecite in quanto -OMISSIS- si preoccupa di fare adottare cautele al fine di non essere monitorati a -OMISSIS-, chiedendogli di lasciare il telefono all’interno del locale prima di recarsi a parlare all’esterno» (così a pag. 4 dell’informativa n. 342144/1-2 "P" del 27 settembre 2022, richiamata nell’interdittiva) ».
23. A differenza di quanto, più volte, inopinatamente asserito dai ricorrenti a sostegno del gravame, l’incontro del 6 luglio 2021, intercorso tra il sig. -OMISSIS- e lo ZI materno -OMISSIS-, non costituisce, dunque, un elemento inedito, conosciuto dalla Prefettura soltanto in data 12.07.2023, grazie all’informativa dei Carabinieri prot. n. 79122, e, quindi, in epoca successiva all’audiZIne personale degli interessati (20.06.2023).
La contestaZIne di siffatto pregnante dato istruttorio, siccome desunto dagli elementi di indagine posti a base del carteggio processuale penale, era, infatti, già stata effettuata dalla Prefettura e, come tale, nota agli stessi ricorrenti in quanto, lo si ripete, confluita nella nota dei Carabinieri del n. 342144/1-2 “P” del 27 settembre 2022, espressamente richiamata per relationem del corpo della prima interdittiva antimafia (prot. n. 129513 del 10.11.2022).
Con la differenza che, nell’informativa del 12.07.2023, i Carabinieri hanno trascritto gli stralci della conversaZIne captata dagli investigatori mentre, nella precedente informativa del 27.09.2022, gli stessi Carabinieri avevano effettuato una sintesi, pur dettagliata, della conversaZIne in questione.
24. Tale circostanza ha, dunque, ampiamente legittimato i funZInari della Prefettura a richiedere al sig. -OMISSIS-, audito in data 20.06.2023, se avesse visto o meno lo ZI -OMISSIS- in epoca successiva al ritorno in Calabria dello stesso, da -OMISSIS-. A fronte di tale precisa domanda, il sig. -OMISSIS- ha così dichiarato: « ho chiuso i rapporti, non ci salutiamo proprio, non ci sentiamo da 3 o 4 anni, con -OMISSIS- l'altro fratello che vive al nord ci sentiamo per gli ordinari rapporti. Quando lui scendeva in Calabria non andavo neanche da mia nonna per evitare di incontrarlo. Abbiamo litigato».
Tale dichiaraZIne, della cui verbalizzaZIne, per veridicità e completezza, non è dato dubitare in assenza di prova del contrario, risulta coerentemente valorizzata dalla Prefettura in termini di “incongruenza” tra quanto personalmente affermato dal -OMISSIS- – il quale, nel firmare il verbale dell’audiZIne, ne ha condiviso il contenuto, ben potendo, in caso contrario, chiedere le integraZIni e rettifiche reputate necessarie/dovute, viepiù giacché assistito dal suo legale – e quando diversamente (già) emerso nel corso del procedimento.
24.1 La motivaZIne posta a base dell’interdittiva in contestaZIne dà, quindi, conto degli esiti del contraddittorio endo-procedimentale così come delle ragioni per le quali l’amministraZIne ha complessivamente ritenuto di disattenderle, anche in consideraZIne dei successivi sviluppi del procedimento penale “-OMISSIS-”, consistenti, secondo quanto desunto dalla successiva nota informativa n. 342144/9 "P" del 26 luglio 2023, nell’ammissione del sig. -OMISSIS- al cd. rito abbreviato per i reati - tra gli altri - di associaZIne di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione, traffico illecito di influenze, rivelaZIne ed utilizzaZIne di segreti di ufficio, turbata liceità degli incanti, reati tutti aggravati dalla condiZIne di cui all'art. 416 bis 1 comma del codice penale.
25. Priva di pregio si appalesa, inoltre, la censura relativa al deficit motivaZInale in ordine alle circostanze che, ad avviso della Prefettura, non avrebbero consentito l’applicaZIne alternativa delle misure amministrative di cui all’art. 94 bis. D.lgs. n. 159/2011, coincidendo le stesse nell’inaccettabile riferimento al carattere “personale” e “familiare” dell’attività esercitata dalla società interdetta.
Vero è che, in linea di principio la tipologia di struttura societaria e/o la “consistenza” dell’organigramma aziendale non possono ritenersi in assoluto ostativi all’adoZIne delle misure alternative (più ridotta è la dimensione organizzativa della società più agevole e diretta può essere la vigilanza prescritta ab externo ).
Tuttavia, nel caso in esame, è sufficiente considerare la complessa ed articolata motivaZIne posta a base dell’informativa in contestaZIne, per come schematizzata al capo 8 della presente decisione, per avvedersi di come la Prefettura abbia desunto il carattere “ non occasionale ” del pericolo di infiltraZIne mafiosa a carico della società ricorrente dal coacervo di plurime circostanze di fatto, in gran parte desunte dagli esiti dell’attività investigativa da cui è sfociato il procedimento penale “-OMISSIS-” – di cui si dirà più avanti - ritenute sintomatiche della persistenza di un pericolo non “occasionale” di infiltraZIne mafiosa sull'impresa in esame, sulla scorta di una valutaZIne che il Collegio reputa scevra da manifesta illogicità/irragionevolezza, considerate la natura ampiamente discreZInale e la ratio del potere amministrativo in discussione.
Il quadro indiziario di cui si dirà appresso appare, quindi, idoneo a ritenere che la società -OMISSIS-, dalla spiccata vocaZIne familiare perduri nella sua vicinanza ad ambienti e/o contesti controindicati, subendone la relativa influenza, così considerare la situaZIne di potenziale permeabilità criminosa allo stato non emendabile attraverso l’applicaZIne delle misure di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011 (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 05/07/2023, n. 598).
26. Restano, quindi, da esaminare le rimanenti censure secondo cui il predetto quadro indiziario non sarebbe complessivamente idoneo a supportare il giudiZI probabilistico del pericolo di infiltraZIne mafiosa a carico della società ricorrente, viepiù in consideraZIne:
- del carattere stagionale, come tale, non appetibile agli ambienti criminali dei relativi proventi;
- della pretesa valenza significativa, in senso favorevole agli istanti, della costituZIne di parte civile del sig. -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale “-OMISSIS-”;
- degli errori in cui sarebbe incorsa la Prefettura la quale, anche in sede di riediZIne del potere, avrebbe continuato a riferirsi alla concessione “demaniale” e non anche “comunale” che i fratelli -OMISSIS-, consigliati da-OMISSIS-, avrebbero voluto ampliare a serviZI della rispettiva attività commerciale, pur avendo successivamente desistito;
- della pretesa resistenza che, per come emerso nell’ambito del processo penale, i fratelli -OMISSIS- avrebbero opposto al cugino -OMISSIS- - al quale sarebbero invisi - quanto alla fornitura del pane da utilizzare nello svolgimento dell’attività in questione.
27. L’apprezzamento dell’infondatezza di siffatte censure passa dalla preliminare, ancorché sintetica, ricostruZIne della ratio oltre che della natura del potere esercitato dalla Prefettura di Reggio Calabria con l’interdittiva antimafia in contestaZIne. In linea generale, l’informativa antimafia, per come disciplinata dagli artt. 84 e ss. D.lgs. n. 159/2011, non si esaurisce nell'attestaZIne circa la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 D.lgs. n. 159/2001 né nel mero accertamento di uno dei pregiudizi penali rientranti nell’ambito del cd. reati spia di cui all’art. 84 comma 4 citato D.lgs., traducendosi piuttosto in una valutaZIne altamente discreZInale, operata dal Prefetto, circa il pericolo di infiltraZIne mafiosa, tendente a condiZInare le scelte e gli indirizzi del soggetto giuridico attenZInato, desumibile dal coacervo degli elementi istruttori acquisiti i quali, complessivamente considerati, appaiono idonei a supportare la prognosi di permeabilità a condiZInamenti, anche soltanto passivi, della criminalità organizzata.
Si tratta, in buona sostanza, di una misura preventiva, volta a garantire un ruolo di massima anticipaZIne all'aZIne di prevenZIne in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso. L’applicaZIne di siffatta misura prescinde, dunque, dall’esistenza non soltanto di “prove” circa il condiZInamento mafioso ma anche di quegli “ elementi di prova ” ovvero “ gravi indizi di colpevolezza ” che, viceversa, devono sussistere affinché l’autorità giudiziaria adotti i provvedimenti giurisdiZInali di relativa competenza.
Ne consegue, ai fini della legittimità dell’interdittiva, la necessità di un quadro indiziario idoneo, secondo il noto criterio del “più probabile che non”, a supportare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un "condiZInamento mafioso", non richiedendosi la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di riscontri sintomatici, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento/condiZInamento con organizzaZIni mafiose.
Di tale valutaZIne discreZInale il Prefetto è tenuto a dare conto mediante la predisposiZIne, anche per relationem agli atti istruttori, di un congruo impianto motivaZInale, necessario alla verifica giurisdiZInale circa la non manifesta illogicità e ragionevolezza della valutaZIne inferenziale dallo stesso operata.
Quanto sopra trova riscontro in quel consolidato orientamento, anche della giurisprudenza di secondo grado, secondo cui « In sede di impugnaZIne di una interdittiva antimafia il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutaZIne prefettizia in ordine al pericolo di infiltraZIne mafiosa, e il suo sindacato sull'eserciZI del potere prefettiZI, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l'esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporZInalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanZInatoria, della misura in esame; il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivaZIne del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutaZIne del Prefetto divenga, appunto, una "pena del sospetto" e che la portata della discreZInalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio » (così Consiglio di Stato sez. III, 02/11/2020, n. 6740; v. anche Cons. Stato sez. III, 14 luglio 2020 n. 4548).
28. L’applicaZIne dei sopra esposti principi al caso in esame consente di escludere l’illegittimità della informativa prefettizia in contestaZIne, adottata dall’amministraZIne prefettizia sulla scorta di una rinnovata istruttoria, nel corso della quale, come si evince dal relativo impianto motivaZInale, i dati già acquisiti agli atti del procedimento sono stati unitariamente rivalutati sulla scorta degli esiti del contraddittorio nonché degli sviluppi delle vicende penali che hanno interessato, in particolare, il sig. -OMISSIS-, primo cugino della madre dei ricorrenti, il quale è stato ammesso al giudiZI abbreviato nell’ambito del procedimento penale denominato “-OMISSIS-”.
L’interdittiva in parola risulta analiticamente motivata in ragione di un coacervo di elementi sintomatici i quali, complessivamente e non anche atomisticamente considerati, resistono alle censure formulate in ricorso giacche idonei a supportare, con ragionevolezza e logicità, il giudiZI probabilistico di permeabilità dell’impresa attenZInata.
Siffatti elementi, per come appresso schematizzati, non risultano invero scalfiti nella loro pregnanza significativa dalle obieZIni all’uopo mosse dai ricorrenti ed anzi appaiono avvalorati proprio dalle risultanze del contraddittorio.
29. La Prefettura ha, dunque, desunto siffatto pericolo di infiltraZIne dagli elementi di indagine acquisiti nell’ambito del suddetto procedimento penale, i quali si identificano in particolare:
- nel contesto familiare dei sig.ri -OMISSIS-, in cui si inseriscono gli zii materni -OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambi coinvolti nell’ambito del procedimento penale “-OMISSIS-”;
- nei pregnanti e prossimi rapporti parentali e di frequentaZIne, anche per vicende attinenti all’eserciZI dell’attività di ristoraZIne oggetto di interdiZIne, intercorrenti tra i fratelli -OMISSIS-, soci della -OMISSIS-, e la relativa madre, sig.ra -OMISSIS-, a sua volta figlia di -OMISSIS- ucciso in agguato di mafia e ritenuto a capo della cosca “-OMISSIS-”;
- nella sostanziale riconducibilità della società interdetta, costituita il 14.01.2022, all’impresa individuale della madre, attinta da interdittiva in data 18 ottobre 2022 e cancellata dal registro delle imprese in data 14.12.2022, i cui gestori sarebbero i figli. Tale circostanza sembra trovare conforto e non anche smentita, per come preteso da parte ricorrente, nelle stesse dichiaraZIni di -OMISSIS- il quale, audito in sede di contraddittorio, ha così dichiarato: “ la mia attività è nata nel 2013, era a nome di mia madre ma la gestivamo noi, ancora oggi lei viene a darci una mano. Mia madre poi era entrata in età pensionabile e quindi abbiamo costituito la nuova società nella quale rivestiamo la qualifica di soci lavoratori”;
- nei pregnanti rapporti, giacché inerenti l’eserciZI dell’attività di impresa della -OMISSIS-, tra il sig. -OMISSIS-, attinto da custodia cautelare e, successivamente, ammesso al rito abbreviato nell’ambito del sopra menZInato procedimento penale, ed il -OMISSIS-, il quale risulta aver accolto il suggerimento del primo di rivolgersi a-OMISSIS-, fratello del -OMISSIS- – entrambi indagati nel procedimento “-OMISSIS-” – al fine di valutare la possibilità di ampliare la concessione relativa ad una porZIne di area pubblica posta a serviZI dell’attività. Sintomatico, ad avviso dell’amministraZIne, è l’appuntamento dell’8 luglio 2021 - non contestato in fatto da parte ricorrente - avvenuto tra -OMISSIS-, in compagnia del cugino -OMISSIS-, ed il predetto avvocato, volto a definire tale questione. La circostanza che la Prefettura, anche in sede di rinnovaZIne del potere, continui a riferirsi alla concessione in parola quale avente natura “demaniale” e non già “comunale”, così le come ragioni per le quali tale richiesta di ampliamento non avrebbe avuto seguito non sono idonee, ad avviso del Collegio, a sminuire la valenza sintomatica di tale “appuntamento”. Lo stesso risulta, del resto, inserirsi in un contesto di rapporti intercorrenti tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- connotati da ulteriori ingerenze di quest’ultimo nello svolgimento attività di ristoraZIne interdetta, tra cui le dedotte pressioni a che il primo, per la fornitura del pane, si rivolgesse ad individui ritenuti contigui alla criminalità organizzata. Dette “pressioni”, a loro volta, semmai comprovavo il vivo interesse all’attività commerciale della società istante – stagionalmente svolta in una delle più rinomate e suggestive località turistiche della provincia di Reggio Calabria (-OMISSIS-) - da parte della ‘ndrangheta.
Che i fratelli -OMISSIS- abbiano “resistito” a tale pressioni non è sufficiente, ad avviso del Collegio, ad azzerarne il carattere sintomatico giacche il rischio di condiZInamento mafioso può manifestarsi nella forma non soltanto “compiante “ma anche “soggiacente”, viepiù in quanto proveniente da un soggetto, quale il -OMISSIS-, legato agli interdetti da preganti vincoli parentali e così tanto “attento” alle possibilità di ampliamento della relativa attività imprenditoriale da consigliare loro di rivolgersi ad un professionista, il quale risulterà coinvolto della medesima operaZIne cd. “-OMISSIS-”.
Quanto poi all’incontro intercorso tra il -OMISSIS- e lo ZI -OMISSIS-, in data 6.12.2021, in disparte le “giustificaZIni” postume, rese nel corso del giudiZI in ordine alle circostanze che lo avrebbero occasionato – e delle quali non vi è traccia nel verbale di audiZIne del 20.06.2023 – ciò che rileva, ai fini interdittivi, è la conversaZIne intercorsa tra il predetto -OMISSIS- ed il -OMISSIS- il giorno successivo, ossia il 7.12.2021, per come captata dagli investigatori nel corso del procedimento penale, “riassunta” dai Carabinieri in seno alla nota informativa del 27.09.2022 e meglio trascritta dagli stessi Carabinieri nella successiva informativa del 12.07.2023.
È sufficiente leggere lo stralcio della trascriZIne in parola per avvedersi come, nel corso della conversaZIne, il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- abbiano fatto inequivoco riferimento all’incontro avuto dal -OMISSIS-, il giorno precedente (6.12.2021) con “ tuo ZI -OMISSIS- ”. In merito all’oggetto della conversaZIne intercorsa tra ZI e IP durante l’incontro in questione, per come riferita dal -OMISSIS- al -OMISSIS- il successivo 7.12.2021 e captata dagli investigatori, i ricorrenti non hanno offerto elementi idonei a prospettarne un contenuto diverso rispetto a quello ricostruito dagli investigatori, sulla scorta di quanto, per l’appunto, captato.
30. Analoga irrilevanza, quanto alla sterilizzaZIne della valenza significativa dei plurimi elementi posti a base dell’interdittiva, deve poi assegnarsi alla costituZIne di parte civile del sig. -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale summenZInato, in ragione non soltanto della possibile forma “soggiacente” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 07/04/2023, n. 607) del condiZInamento ma anche dell’autonomia delle valutaZIni e delle scelte processuali che muovono le parti di un processo penale, come tali inidonee, ex s e, a scalfire la ragionevolezza delle valutaZIni operate dalla Prefettura, in una ottica di tutela anticipata rispetto al pericolo di inquinamento quale è quella sottesa al potere interdittivo in contestaZIne (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 21/02/2019, n. 382).
31. Il quadro indiziario posto a base della rinnovata interdittiva appare, in ultima analisi, immune da vizi di manifesta illogicità ed irragionevolezza, risultando fondato su una pluralità di circostanze di fatto, di natura giudiziaria e fattuale, dai quali è possibile inferire, secondo la logica del “più probabile che non”, il concreto rischio di condiZInamento mafioso dell'attività imprenditoriale esercitata dalla società -OMISSIS-.
32. In conclusione, il ricorso principale è fondato, in adesione all’assorbente censura sopra scrutinata, e come tale deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'informaZIne interdittiva antimafia prot. n. 0129596 del 10.11.2022, emessa dal Prefetto di Reggio Calabria e del conseguente provvedimento prot. -OMISSIS- del 9.12.2022, con il quale il Comune di Scilla ha disposto la revoca dell'autorizzaZIne all’eserciZI dell'attività commerciale.
Il ricorso per motivi aggiunti, avverso la successiva informaZIne interdittiva antimafia prot. n. 85220 del 28.07.2023, emessa dal Prefetto di Reggio Calabria, è invece infondato e, come tale, deve essere rigettato. Rimangono salvi i successivi provvedimenti dell’amministraZIne comunale di Scilla, conseguenti alla riediZIne del potere interdittivo da parte della Prefettura.
33. La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensaZIne delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, SeZIne Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti:
- accoglie il ricorso principale, ai sensi e nei termini di cui in motivaZIne. Per l’effetto, annulla l'informaZIne interdittiva antimafia prot. n. 0129596 del 10.11.2022, emessa dal Prefetto di Reggio Calabria e il conseguente provvedimento prot. -OMISSIS- del 9.12.2022, con il quale il Comune di Scilla ha disposto la revoca dell'autorizzaZIne all’eserciZI dell'attività commerciale;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti. Salvi i successivi provvedimenti dell’amministraZIne comunale di Scilla conseguenti alla riediZIne del potere interdittivo da parte della Prefettura.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nella presente sentenza nonché gli elementi idonei ad identificare il procedimento penale ivi menZInato.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
RO MA, Presidente FF, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
Andrea De Col, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.