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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 422/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: ) e Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f.: ), Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Paolino Graviano giusta procura in atti;
appellanti
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Lo Monaco in forza di mandato in atti;
appellato 2
Conclusioni degli appellanti: “Con le presenti note l'odierno procuratore nella
spiegata qualità insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atto di
appello, contestando tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito da controparte,
chiedendone l'integrale rigetto e riportandosi integralmente alle note di trattazione
scritta per l'udienza del 24.06.2022. Rileva l'inammissibilità dei documenti nuovi
depositati da controparte con la comparsa di costituzione in appello e nella
specie i documenti di cui ai nn. 11, 12 e 13 perché prodotti per la prima volta in
appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.. Pertanto, chiede in via preliminare la
declaratoria di inammissibilità e quindi l'espunzione dal fascicolo dei documenti
nuovi prodotti telematicamente ai numeri sopra citati e di quelle in formato
cartaceo prodotti ed in subordine si chiede che L'Ecc.ma Corte non ne tenga
conto ai fini della decisione. Chiede inoltre l'ammissione dei mezzi istruttori
articolati in atto di appello e segnatamente nel richiamo del C.T.U. e
nell'ammissione della prova testimoniale con i testi ivi indicati, per tutte le ragioni
indicate in atti. In subordine, in caso di mancato accoglimento delle richieste
istruttorie, precisa le conclusioni come in atto di appello e note di trattazione
scritta, chiedendo i termini ex art. 190 c.p.c.”.
Conclusioni dell'appellato: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO - dichiarare
inammissibile l'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo - Sez. 3^ Civile, n. Parte_3
4930/2021 del 13-22.12.2021; - in subordine, rigettarlo per la sua totale
infondatezza nel merito;
- in qualsiasi caso, condannare gli appellanti, in solido 3
fra loro, alle spese, competenze e onorari del presente grado del giudizio e del
procedimento cautelare di inibitoria.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 4930 del 13-22 dicembre 2021 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della domanda con cui l'ingegnere Controparte_1
aveva chiesto il pagamento dell'importo omnicomprensivo di euro 186.869,44 a titolo di compenso per le prestazioni professionali prestate in favore di Pt_1
, e in relazioni a due incarichi conferiti
[...] Parte_2 Parte_3
da costoro con separate scritture private dell'8.7.2014, condannava i convenuti,
in solido tra loro, a corrispondere all'attore la somma di € 108.392,08, oltre interessi al tasso legale dal 16 agosto 2017 fino al soddisfo, I.V.A. e contributi previdenziali sul totale dovuto al momento del saldo;
quanto alle spese di lite, in considerazione della minore misura del credito riconosciuto rispetto a quello preteso, ne disponeva la compensazione nella misura di un terzo, condannando i al pagamento in favore dell'attore dei restanti due terzi e nella Parte_4
stessa misura ripartiva il costo della consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio;
nella parte espositiva del provvedimento veniva espressamente rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti.
, e , sempre unitariamente Parte_1 Parte_2 Parte_3
assistiti, hanno proposto appello, chiedendo, in integrale riforma della anzidetta decisione, il rigetto delle pretese del e, in accoglimento della loro domanda CP_1
riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento in loro favore della 4
somma di euro 400.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art.1284
co.4 c.c.. Hanno insistito per l'ammissione delle prove testimoniali già dedotte in primo grado e per il richiamo del c.t.u..
Ha resistito il sollecitando la declaratoria di inammissibilità del gravame e, CP_1
in ogni caso, il suo rigetto, opponendosi alle richieste istruttorie avanzate dalle controparti.
Alla data del 10-11 aprile 2025, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Il provvedimento appellato ha, in sintesi, ritenuto: 1) che, alla luce del chiaro tenore delle due scritture private, entrambe datate 8.7.2014 e munite della sottoscrizione non disconosciuta dai convenuti, fosse stata raggiunta piena prova dei due incarichi professionali ricevuti dal i quali avevano ad oggetto: A) la CP_1
“progettazione edilizia, direzione e calcolo di un complesso residenziale da
sorgere in Palermo - via Villagrazia, sul terreno identificato al N.C.T. al Fg 71,
part. lle 512, 1513, 514, 515, 516, 254”; B) l'“ottenimento della concessione in
sanatoria del 30/05/1986 prot. 00955", ossia il positivo completamento di una pratica di regolarizzazione amministrativa degli abusi commessi in fase di costruzione di una palazzina a tre piani fuori terra (oltre al piano cantinato)
insistente sullo stesso lotto;
2) che, di contro, la diversa ricostruzione della natura del primo rapporto contrattuale offerta dai convenuti – a dire dei quali il li CP_1
avrebbe contattati nell'anno 2015 offrendosi di curare, a sue spese, la 5
progettazione delle palazzine e di edificarle avvalendosi di una impresa di sua fiducia, assicurando loro, in cambio, la “permuta” di alcune delle erigende unità
immobiliari, salvo successivamente svincolarsi dall'accordo comunicando che l'impresa che avrebbe dovuto eseguire le opere aveva cessato la sua attività –
non era supportata da alcun riscontro documentale, laddove militava in senso opposto la missiva del 27.7.2017 in cui il si era limitato a comunicare ai CP_1
committenti, senza ottenere da costoro alcun riscontro, gli adempimenti finali richiesti dal per il rilascio del titolo edificatorio, avvertendoli che, in caso CP_2
di inottemperanza, vi avrebbe stato il rischio di archiviazione della pratica amministrativa;
3) che gli articolati di prova testimoniale dedotti dai convenuti a supporto della loro tesi difensiva erano da ritenersi inammissibili, sia perché
generici, sia perché confliggenti col disposto dell'art. 2722 c.c., in assenza di elementi che consentissero di derogare al divieto ivi sancito;
4) che, sulla scorta della documentazione versata in giudizio dall'attore e delle verifiche svolte dal c.t.u., risultava adeguatamente dimostrato che il aveva svolto il primo CP_1
incarico relativamente alla elaborazione del progetto architettonico e di quello strutturale delle due palazzine, sia nella fase preliminare che in quella esecutiva,
nei limiti, per quest'ultima, di quanto chiesto e documentato, per un importo determinato dal c.t.u., in base alle disposizioni del D.M. n.140/12, rispettivamente di euro 18.819,19 (per la progettazione “preliminare) e di euro 87.822,89 (per la progettazione “definitiva”), oltre interessi;
5) che il secondo incarico era stato ultimato, essendo stato documentato il rilascio in data 8.1.2016 della concessione edilizia in sanatoria, e che tuttavia, rispetto al compenso 6
espressamente pattuito tra le parti (euro 3.000,00), andava decurtata l'attività che risultava svolta da altro professionista, cosicché il compenso del andava CP_1
circoscritto all'ammontare di euro 1.750,00, oltre interessi;
c) che la pretesa riconvenzionale dei convenuti - i quali, deducendo che il si era reso CP_1
“inadempiente alle obbligazioni assunte” non portando “a compimento il
programma edificatorio”, avevano chiesto un risarcimento, collegandolo al danno di trovarsi obbligati alla demolizione di un capannone abusivo, da loro in precedenza realizzato nella stessa area ed utilizzato per la vendita di prodotti agricoli, che avrebbe potuto essere invece regolarizzato in virtù della previsione dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2016 - era rimasta del tutto sfornita di prova.
Orbene, gli appellanti lamentano, innanzitutto, la mancata ammissione delle prove orali che, a loro dire, avrebbero consentito di dimostrare l'assunto secondo cui con il , lungi dalla stipula di un mero contratto di prestazione d'opera CP_1
professionale, sarebbe stato convenuto, in relazione al progetto edificatorio afferente alle erigende palazzine, un “appalto di servizi” nei termini sopra esposti,
che avrebbe dovuto assicurare loro, ove fedelmente eseguito dalla controparte,
la attribuzione di sette appartamenti “chiavi in mano”, senza sopportazione di alcuna spesa. Si sono doluti del fatto che il giudice di primo grado, arrestandosi alla interpretazione letterale del contratto dell'8.7.2014 afferente a tale progetto,
non avesse indagato sulla reale volontà dei contraenti, per come richiesto dall'art.1362 c.c., in quanto non aveva tenuto conto di alcuni elementi, sintomatici della effettiva natura dell'accordo e tali da giustificare, ai sensi dell'art.2723 c.c., 7
la deroga al divieto della prova testimoniale il cui contenuto, peraltro e a monte,
lungi dal doversi ritenere di contenuto contrastante rispetto al testo della scrittura,
ne andava considerato una mera integrazione/esplicitazione.
Il motivo è infondato, presentandosi immune da censura la valutazione compiuta dal giudice di prima istanza in ordine alla inammissibilità dei capitolati di prova testimoniale riproposti nell'atto di gravame.
In primo luogo, va rilevato che gli appellanti non muovono alcuna critica al giudizio in ordine alla riscontrata genericità dei suddetti capitolati. In particolare,
quelli direttamente riferibili al progetto edificatorio, ossia i capitolati contrassegnati coi numeri 1-2-3-e 7 (che sono stati dedotti nei seguenti termini:
1) “Vero è che, nel 2015, l'Ing. contattava i signori Controparte_1 Pt_1
e per proporre la realizzazione di un complesso
[...] Parte_3
residenziale sul terreno edificabile sito in Palermo, tra la via Villagrazia e Viale
Regione Siciliana, di proprietà degli stessi signori . 2) “Vero che i Parte_4
signori e appresentavano all'Ing. di essere sprovvisti della Pt_1 Pt_3 CP_1
capacità economica necessaria per la realizzazione del progetto edilizio proposto
dal Professionista, in quanto dediti esclusivamente alla coltivazione e alla
rivendita di prodotti agricoli”. 3) “Vero è che l'Ing. a quel punto li CP_1
rassicurava che i lavori sarebbero stati eseguiti a cura e spese di un'impresa di
fiducia dello stesso e che i signori avrebbero ricevuto in permuta Parte_4
sette appartamenti del futuro complesso” … 7) “Vero è che successivamente
l'Ing. comunicava ai signori e che l'impresa, che avrebbe CP_1 Pt_1 Pt_3
dovuto eseguire le opere, aveva nel frattempo cessato la propria attività e che lui 8
non manteneva, dunque, alcun interesse a portare avanti il progetto”) si presentano del tutto vaghi nelle indicazioni temporali – peraltro il riferimento all'anno 2015 come primo “contatto” tra le parti è smentito per tabulas dalle scritture private datate 8.7.2014 – e in quelli relativi all'impresa che avrebbe dovuto curare la materiale realizzazione del progetto e ai motivi per cui la stessa aveva poi cessato di operare.
In ogni caso, appare di tutta evidenza che il patto verbale che, secondo i convenuti, sarebbe stato nel 2015 raggiunto col si presenta, nei termini CP_1
prospettati, del tutto incompatibile rispetto alla “lettera di incarico di progettazione
edilizia, direzione e calcolo” oggetto della scrittura dell'8.7.2014 e, dunque, tale da impattare nel divieto posto dall'art. 2722 c.c.; anzi, non sfugge che, nella misura in cui il presunto accordo avesse contemplato, così come dedotto, anche una obbligazione di trasferimento di diritti reali immobiliari (che, in realtà, avrebbe dovuto gravare non già sul ma gli stessi che, in quanto CP_1 Parte_4
proprietari del terreno, avrebbero acquisito ope legis, per accessione, la proprietà
anche di tutte le erigende unità immobiliari) il divieto alla prova testimoniale avrebbe dovuto rintracciarsi nell'ancor più ristrettivo disposto dell'art. 2725 c.c..
Né si ravvisano, a tutto concedere, elementi che giustificherebbero la deroga al divieto prevista dall'art.2723 c.c.. Nessuno dei dati a tal fine enfatizzati dagli appellanti (la loro asserita, ma non documentata, condizione personale di semplici agricoltori/rivenditori di prodotti agricoli non dotati di adeguato bagaglio culturale, la circostanza che il professionista aveva lavorato al progetto per alcuni anni senza chiedere nel frattempo alcun compenso, la omessa previsione nella 9
relativa scrittura di incarico del compenso professionale a differenza di quanto stabilito nella scrittura relativa alla definizione della pratica di sanatoria del fabbricato esistente) appare infatti dotato di rilevanza dimostrativa.
Appare, al riguardo, del tutto inverosimile che per un accordo certamente ambizioso e rilevante, come evidente a qualunque persona di normali capacità
intellettive a prescindere dalle sue condizioni personali o culturali, sia sotto il profilo dell'impegno finanziario, sia sotto quello degli obiettivi (la trasformazione edilizia del lotto di terreno, con demolizione di alcuni fabbricati esistenti e la realizzazione di un complesso residenziale formato da due palazzine), della non breve prevedibile durata con possibile insorgenza di complicazioni anche di natura burocratica, e delle obbligazioni reciproche asseritamente assunte non sussista alcun riscontro scritto, neppure intervenuto nella fase esecutiva, tanto più che i convenuti - i quali non riscontrarono in alcun modo la missiva del CP_1
del 27.5.2017, del tutto priva di alcun riferimento al presunto “appalto di servizi” -
sostengono che il professionista, dopo anni di lavoro e la sopportazione in proprio di ogni spesa, avrebbe rinunciato tout court al progetto imprenditoriale semplicemente perché era venuta meno l'impresa edile a cui aveva inteso affidare i lavori.
Né può attribuirsi valenza sintomatica al fatto che, a differenza che per l'incarico relativo al futuro complesso immobiliare, in quello afferente alla sanatoria del fabbricato preesistente le parti avevano espressamente stabilito il compenso del
, essendo tale diversità ben giustificabile ove si consideri che in questo CP_1
secondo caso l'attività demandata al professionista era circoscritta e 10
preventivabile in tutti i passaggi necessari al raggiungimento della regolarizzazione amministrativa.
In conclusione, ribadita la correttezza delle motivazioni che hanno portato il
Tribunale a negare l'ammissione della prova testimoniale, il compendio documentale ritualmente acquisito in primo grado (senza che sia neppure necessario valutare l'ammissibilità dei documenti nuovi che l'appellato ha chiesto di produrre in questo grado) non fornisce alcun appiglio alla tesi dei convenuti.
L'interpretazione letterale della scrittura privata dell'8.7.2014, a cominciare dalla indicazione dell'”oggetto”, non lascia infatti dubbi sulla sua natura di contratto di prestazione d'opera, interpretazione corroborata dalla presenza della clausola che prevedeva espressamente che “nel caso in cui per qualsiasi motivo i signori
in oggetto dovessero rinunciare al proseguimento della pratica per l'ottenimento
della concessione edilizia, all'ing. è dovuto l'intero compenso spettante per CP_1
la sola progettazione calcolata secondo le tariffe professionali vigenti”. Né – si ribadisce - in assenza di dati ulteriori, anche intervenuti in fase esecutiva,
sussistono elementi per ritenere che la effettiva volontà delle parti potesse divergere da tale chiaro tenore letterale del regolamento negoziale.
Quanto poi alla argomentazione che l'assenza di un preventivo di massima nel contratto di incarico afferente al complesso immobiliare costituirebbe un inadempimento da parte del degli obblighi informativi e di correttezza CP_1
contrattuale su di lui gravanti e, comunque, una violazione del disposto dell'art.1
comma 6 del D.M. n.140/22, va osservato che siffatta omissione non potrebbe comunque determinare il venir meno del diritto del professionista a percepire il 11
compenso per l'attività che fu da lui poi effettivamente svolta e che si rendeva necessaria per l'espletamento dell'incarico, per come documentato ed accertato dal c.t.u., non trovando una diversa e rigorosa conclusione alcun espresso ancoraggio normativo. Peraltro, non sfugge che, alla fine del rapporto, ebbe di fatto a verificarsi la situazione prevista dalla clausola contrattuale sopra trascritta la quale contiene una espressa quantificazione delle modalità di calcolo del compenso del professionista, mediante rinvio alle tariffe professionali.
I motivi di gravame afferenti alla determinazione dell'ammontare del compenso riconosciuto dalla sentenza impugnata all'odierno appellato sulla scorta delle indicazioni fornite dal c.t.u. sono ai limiti della ammissibilità, in quanto riproduttivi,
senza elementi di novità, di argomentazioni già motivatamente disattese dal giudice di prime cure (v. pag.16-17 del provvedimento appellato).
Nello specifico, per quanto attiene al computo tecnico-estimativo redatto dal a corredo del progetto per l'erigendo complesso immobiliare, computo che CP_1
ha fornito il “valore dell'opera” e, quindi, il parametro principale su cui è stato calcolato il compenso, la pretesa di un controllo analitico della sua correttezza si scontra col rilievo, in alcun modo smentito in sede di gravame, che né gli odierni appellanti negli scritti difensivi né il loro c.t.p., ing. avessero mosso Tes_1
alcuna censura specifica, in ordine alla presenza di voci sovrastimate o superflue o comunque errate, che potesse ingenerare dubbi sulla adeguatezza dell'elaborato.
Per quanto invece attiene alla doglianza circa la incompletezza delle attività
svolte dal nell'ambito della fase della progettazione “definitiva”, basti CP_1 12
ribadire che il c.t.u., rispondendo a tale osservazione, postagli dal ct.p. ing.
chiariva, da un lato, che già nella sua richiesta l'attore si era limitato a Tes_1
chiedere il compenso solo per le prestazioni effettivamente rese, che venivano analiticamente indicate, e, dall'altro lato, che egli aveva comunque applicato,
all'esito del vaglio analitico di tali prestazioni, delle riduzioni nei coefficienti per il calcolo della relativa quota di compenso (v. la nota intitolata “Chiarimenti del c.t.u.”, anch'essa depositata l'8.4.2021, in particolare le pag.17-18 cui si rinvia); a fronte di tale esauriente e dettagliato riscontro, all'evidenza inammissibile è
l'argomentazione degli appellanti, in alcun modo motivata, circa il fatto che la stima avrebbe meritato “di essere diminuita ancora di più sulla scorta
dell'importanza della documentazione mancante” (v. pag.19 dell'atto di gravame).
Da ultimo, anche le argomentazioni volte a ribaltare il giudizio reiettivo in ordine alla domanda riconvenzionale si presentano prive di pregio.
La consistente pretesa risarcitoria in esame, che già sul piano della sua allegazione e illustrazione è risultata sin dall'inizio sommariamente e confusamente esposta, è comunque rimasta priva di supporto probatorio già
nell'an prima ancora che nel quantum. Al contrario, emerge documentalmente che la demolizione del capannone preesistente al fine di portare avanti il rilevante progetto di trasformazione edilizia del fondo dei fu sollecitata Parte_4
dagli stessi uffici pubblici incaricati dell'esame della pratica (v. la nota del
Comune di Palermo, Area Tecnica, prot. 1685685 del 28 settembre 2016, doc. 47
della produzione cartacea del ). Né appare conferente il riferimento – CP_1
disancorato dal collegamento al progetto edificatorio relativo al complesso 13
residenziale - alla astratta sanabilità del manufatto, asseritamente consentita da una norma regionale sopravvenuta nell'anno 2016 e che, comunque, venne poi,
come pure segnalato dall'appellato, dichiarata illegittima dalla Corte
Costituzionale con sentenza n.ro 232/17.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese di grado seguono la soccombenza e si liquidano per come in dispositivo, in base al valore del disputatum, applicando i parametri tariffari
(minimi per la fase di “trattazione” in assenza di riapertura della istruttoria, medi per le altre fasi), e vanno ritenute comprensive anche dell'attività svolta dalla difesa dell'appellato nell'ambito del sub-procedimento, privo di effettiva autonomia, di cui agli artt. 283-351 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n.ro 4930/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 22
dicembre 2021.
Condanna gli appellanti a rifondere all'appellato, , le spese Controparte_1
del presente grado di giudizio, che liquida in € 17.252,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 9.10.2025. 14
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 422/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: ) e Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f.: ), Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Paolino Graviano giusta procura in atti;
appellanti
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Lo Monaco in forza di mandato in atti;
appellato 2
Conclusioni degli appellanti: “Con le presenti note l'odierno procuratore nella
spiegata qualità insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atto di
appello, contestando tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito da controparte,
chiedendone l'integrale rigetto e riportandosi integralmente alle note di trattazione
scritta per l'udienza del 24.06.2022. Rileva l'inammissibilità dei documenti nuovi
depositati da controparte con la comparsa di costituzione in appello e nella
specie i documenti di cui ai nn. 11, 12 e 13 perché prodotti per la prima volta in
appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.. Pertanto, chiede in via preliminare la
declaratoria di inammissibilità e quindi l'espunzione dal fascicolo dei documenti
nuovi prodotti telematicamente ai numeri sopra citati e di quelle in formato
cartaceo prodotti ed in subordine si chiede che L'Ecc.ma Corte non ne tenga
conto ai fini della decisione. Chiede inoltre l'ammissione dei mezzi istruttori
articolati in atto di appello e segnatamente nel richiamo del C.T.U. e
nell'ammissione della prova testimoniale con i testi ivi indicati, per tutte le ragioni
indicate in atti. In subordine, in caso di mancato accoglimento delle richieste
istruttorie, precisa le conclusioni come in atto di appello e note di trattazione
scritta, chiedendo i termini ex art. 190 c.p.c.”.
Conclusioni dell'appellato: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO - dichiarare
inammissibile l'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo - Sez. 3^ Civile, n. Parte_3
4930/2021 del 13-22.12.2021; - in subordine, rigettarlo per la sua totale
infondatezza nel merito;
- in qualsiasi caso, condannare gli appellanti, in solido 3
fra loro, alle spese, competenze e onorari del presente grado del giudizio e del
procedimento cautelare di inibitoria.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 4930 del 13-22 dicembre 2021 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della domanda con cui l'ingegnere Controparte_1
aveva chiesto il pagamento dell'importo omnicomprensivo di euro 186.869,44 a titolo di compenso per le prestazioni professionali prestate in favore di Pt_1
, e in relazioni a due incarichi conferiti
[...] Parte_2 Parte_3
da costoro con separate scritture private dell'8.7.2014, condannava i convenuti,
in solido tra loro, a corrispondere all'attore la somma di € 108.392,08, oltre interessi al tasso legale dal 16 agosto 2017 fino al soddisfo, I.V.A. e contributi previdenziali sul totale dovuto al momento del saldo;
quanto alle spese di lite, in considerazione della minore misura del credito riconosciuto rispetto a quello preteso, ne disponeva la compensazione nella misura di un terzo, condannando i al pagamento in favore dell'attore dei restanti due terzi e nella Parte_4
stessa misura ripartiva il costo della consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio;
nella parte espositiva del provvedimento veniva espressamente rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti.
, e , sempre unitariamente Parte_1 Parte_2 Parte_3
assistiti, hanno proposto appello, chiedendo, in integrale riforma della anzidetta decisione, il rigetto delle pretese del e, in accoglimento della loro domanda CP_1
riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento in loro favore della 4
somma di euro 400.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art.1284
co.4 c.c.. Hanno insistito per l'ammissione delle prove testimoniali già dedotte in primo grado e per il richiamo del c.t.u..
Ha resistito il sollecitando la declaratoria di inammissibilità del gravame e, CP_1
in ogni caso, il suo rigetto, opponendosi alle richieste istruttorie avanzate dalle controparti.
Alla data del 10-11 aprile 2025, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Il provvedimento appellato ha, in sintesi, ritenuto: 1) che, alla luce del chiaro tenore delle due scritture private, entrambe datate 8.7.2014 e munite della sottoscrizione non disconosciuta dai convenuti, fosse stata raggiunta piena prova dei due incarichi professionali ricevuti dal i quali avevano ad oggetto: A) la CP_1
“progettazione edilizia, direzione e calcolo di un complesso residenziale da
sorgere in Palermo - via Villagrazia, sul terreno identificato al N.C.T. al Fg 71,
part. lle 512, 1513, 514, 515, 516, 254”; B) l'“ottenimento della concessione in
sanatoria del 30/05/1986 prot. 00955", ossia il positivo completamento di una pratica di regolarizzazione amministrativa degli abusi commessi in fase di costruzione di una palazzina a tre piani fuori terra (oltre al piano cantinato)
insistente sullo stesso lotto;
2) che, di contro, la diversa ricostruzione della natura del primo rapporto contrattuale offerta dai convenuti – a dire dei quali il li CP_1
avrebbe contattati nell'anno 2015 offrendosi di curare, a sue spese, la 5
progettazione delle palazzine e di edificarle avvalendosi di una impresa di sua fiducia, assicurando loro, in cambio, la “permuta” di alcune delle erigende unità
immobiliari, salvo successivamente svincolarsi dall'accordo comunicando che l'impresa che avrebbe dovuto eseguire le opere aveva cessato la sua attività –
non era supportata da alcun riscontro documentale, laddove militava in senso opposto la missiva del 27.7.2017 in cui il si era limitato a comunicare ai CP_1
committenti, senza ottenere da costoro alcun riscontro, gli adempimenti finali richiesti dal per il rilascio del titolo edificatorio, avvertendoli che, in caso CP_2
di inottemperanza, vi avrebbe stato il rischio di archiviazione della pratica amministrativa;
3) che gli articolati di prova testimoniale dedotti dai convenuti a supporto della loro tesi difensiva erano da ritenersi inammissibili, sia perché
generici, sia perché confliggenti col disposto dell'art. 2722 c.c., in assenza di elementi che consentissero di derogare al divieto ivi sancito;
4) che, sulla scorta della documentazione versata in giudizio dall'attore e delle verifiche svolte dal c.t.u., risultava adeguatamente dimostrato che il aveva svolto il primo CP_1
incarico relativamente alla elaborazione del progetto architettonico e di quello strutturale delle due palazzine, sia nella fase preliminare che in quella esecutiva,
nei limiti, per quest'ultima, di quanto chiesto e documentato, per un importo determinato dal c.t.u., in base alle disposizioni del D.M. n.140/12, rispettivamente di euro 18.819,19 (per la progettazione “preliminare) e di euro 87.822,89 (per la progettazione “definitiva”), oltre interessi;
5) che il secondo incarico era stato ultimato, essendo stato documentato il rilascio in data 8.1.2016 della concessione edilizia in sanatoria, e che tuttavia, rispetto al compenso 6
espressamente pattuito tra le parti (euro 3.000,00), andava decurtata l'attività che risultava svolta da altro professionista, cosicché il compenso del andava CP_1
circoscritto all'ammontare di euro 1.750,00, oltre interessi;
c) che la pretesa riconvenzionale dei convenuti - i quali, deducendo che il si era reso CP_1
“inadempiente alle obbligazioni assunte” non portando “a compimento il
programma edificatorio”, avevano chiesto un risarcimento, collegandolo al danno di trovarsi obbligati alla demolizione di un capannone abusivo, da loro in precedenza realizzato nella stessa area ed utilizzato per la vendita di prodotti agricoli, che avrebbe potuto essere invece regolarizzato in virtù della previsione dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2016 - era rimasta del tutto sfornita di prova.
Orbene, gli appellanti lamentano, innanzitutto, la mancata ammissione delle prove orali che, a loro dire, avrebbero consentito di dimostrare l'assunto secondo cui con il , lungi dalla stipula di un mero contratto di prestazione d'opera CP_1
professionale, sarebbe stato convenuto, in relazione al progetto edificatorio afferente alle erigende palazzine, un “appalto di servizi” nei termini sopra esposti,
che avrebbe dovuto assicurare loro, ove fedelmente eseguito dalla controparte,
la attribuzione di sette appartamenti “chiavi in mano”, senza sopportazione di alcuna spesa. Si sono doluti del fatto che il giudice di primo grado, arrestandosi alla interpretazione letterale del contratto dell'8.7.2014 afferente a tale progetto,
non avesse indagato sulla reale volontà dei contraenti, per come richiesto dall'art.1362 c.c., in quanto non aveva tenuto conto di alcuni elementi, sintomatici della effettiva natura dell'accordo e tali da giustificare, ai sensi dell'art.2723 c.c., 7
la deroga al divieto della prova testimoniale il cui contenuto, peraltro e a monte,
lungi dal doversi ritenere di contenuto contrastante rispetto al testo della scrittura,
ne andava considerato una mera integrazione/esplicitazione.
Il motivo è infondato, presentandosi immune da censura la valutazione compiuta dal giudice di prima istanza in ordine alla inammissibilità dei capitolati di prova testimoniale riproposti nell'atto di gravame.
In primo luogo, va rilevato che gli appellanti non muovono alcuna critica al giudizio in ordine alla riscontrata genericità dei suddetti capitolati. In particolare,
quelli direttamente riferibili al progetto edificatorio, ossia i capitolati contrassegnati coi numeri 1-2-3-e 7 (che sono stati dedotti nei seguenti termini:
1) “Vero è che, nel 2015, l'Ing. contattava i signori Controparte_1 Pt_1
e per proporre la realizzazione di un complesso
[...] Parte_3
residenziale sul terreno edificabile sito in Palermo, tra la via Villagrazia e Viale
Regione Siciliana, di proprietà degli stessi signori . 2) “Vero che i Parte_4
signori e appresentavano all'Ing. di essere sprovvisti della Pt_1 Pt_3 CP_1
capacità economica necessaria per la realizzazione del progetto edilizio proposto
dal Professionista, in quanto dediti esclusivamente alla coltivazione e alla
rivendita di prodotti agricoli”. 3) “Vero è che l'Ing. a quel punto li CP_1
rassicurava che i lavori sarebbero stati eseguiti a cura e spese di un'impresa di
fiducia dello stesso e che i signori avrebbero ricevuto in permuta Parte_4
sette appartamenti del futuro complesso” … 7) “Vero è che successivamente
l'Ing. comunicava ai signori e che l'impresa, che avrebbe CP_1 Pt_1 Pt_3
dovuto eseguire le opere, aveva nel frattempo cessato la propria attività e che lui 8
non manteneva, dunque, alcun interesse a portare avanti il progetto”) si presentano del tutto vaghi nelle indicazioni temporali – peraltro il riferimento all'anno 2015 come primo “contatto” tra le parti è smentito per tabulas dalle scritture private datate 8.7.2014 – e in quelli relativi all'impresa che avrebbe dovuto curare la materiale realizzazione del progetto e ai motivi per cui la stessa aveva poi cessato di operare.
In ogni caso, appare di tutta evidenza che il patto verbale che, secondo i convenuti, sarebbe stato nel 2015 raggiunto col si presenta, nei termini CP_1
prospettati, del tutto incompatibile rispetto alla “lettera di incarico di progettazione
edilizia, direzione e calcolo” oggetto della scrittura dell'8.7.2014 e, dunque, tale da impattare nel divieto posto dall'art. 2722 c.c.; anzi, non sfugge che, nella misura in cui il presunto accordo avesse contemplato, così come dedotto, anche una obbligazione di trasferimento di diritti reali immobiliari (che, in realtà, avrebbe dovuto gravare non già sul ma gli stessi che, in quanto CP_1 Parte_4
proprietari del terreno, avrebbero acquisito ope legis, per accessione, la proprietà
anche di tutte le erigende unità immobiliari) il divieto alla prova testimoniale avrebbe dovuto rintracciarsi nell'ancor più ristrettivo disposto dell'art. 2725 c.c..
Né si ravvisano, a tutto concedere, elementi che giustificherebbero la deroga al divieto prevista dall'art.2723 c.c.. Nessuno dei dati a tal fine enfatizzati dagli appellanti (la loro asserita, ma non documentata, condizione personale di semplici agricoltori/rivenditori di prodotti agricoli non dotati di adeguato bagaglio culturale, la circostanza che il professionista aveva lavorato al progetto per alcuni anni senza chiedere nel frattempo alcun compenso, la omessa previsione nella 9
relativa scrittura di incarico del compenso professionale a differenza di quanto stabilito nella scrittura relativa alla definizione della pratica di sanatoria del fabbricato esistente) appare infatti dotato di rilevanza dimostrativa.
Appare, al riguardo, del tutto inverosimile che per un accordo certamente ambizioso e rilevante, come evidente a qualunque persona di normali capacità
intellettive a prescindere dalle sue condizioni personali o culturali, sia sotto il profilo dell'impegno finanziario, sia sotto quello degli obiettivi (la trasformazione edilizia del lotto di terreno, con demolizione di alcuni fabbricati esistenti e la realizzazione di un complesso residenziale formato da due palazzine), della non breve prevedibile durata con possibile insorgenza di complicazioni anche di natura burocratica, e delle obbligazioni reciproche asseritamente assunte non sussista alcun riscontro scritto, neppure intervenuto nella fase esecutiva, tanto più che i convenuti - i quali non riscontrarono in alcun modo la missiva del CP_1
del 27.5.2017, del tutto priva di alcun riferimento al presunto “appalto di servizi” -
sostengono che il professionista, dopo anni di lavoro e la sopportazione in proprio di ogni spesa, avrebbe rinunciato tout court al progetto imprenditoriale semplicemente perché era venuta meno l'impresa edile a cui aveva inteso affidare i lavori.
Né può attribuirsi valenza sintomatica al fatto che, a differenza che per l'incarico relativo al futuro complesso immobiliare, in quello afferente alla sanatoria del fabbricato preesistente le parti avevano espressamente stabilito il compenso del
, essendo tale diversità ben giustificabile ove si consideri che in questo CP_1
secondo caso l'attività demandata al professionista era circoscritta e 10
preventivabile in tutti i passaggi necessari al raggiungimento della regolarizzazione amministrativa.
In conclusione, ribadita la correttezza delle motivazioni che hanno portato il
Tribunale a negare l'ammissione della prova testimoniale, il compendio documentale ritualmente acquisito in primo grado (senza che sia neppure necessario valutare l'ammissibilità dei documenti nuovi che l'appellato ha chiesto di produrre in questo grado) non fornisce alcun appiglio alla tesi dei convenuti.
L'interpretazione letterale della scrittura privata dell'8.7.2014, a cominciare dalla indicazione dell'”oggetto”, non lascia infatti dubbi sulla sua natura di contratto di prestazione d'opera, interpretazione corroborata dalla presenza della clausola che prevedeva espressamente che “nel caso in cui per qualsiasi motivo i signori
in oggetto dovessero rinunciare al proseguimento della pratica per l'ottenimento
della concessione edilizia, all'ing. è dovuto l'intero compenso spettante per CP_1
la sola progettazione calcolata secondo le tariffe professionali vigenti”. Né – si ribadisce - in assenza di dati ulteriori, anche intervenuti in fase esecutiva,
sussistono elementi per ritenere che la effettiva volontà delle parti potesse divergere da tale chiaro tenore letterale del regolamento negoziale.
Quanto poi alla argomentazione che l'assenza di un preventivo di massima nel contratto di incarico afferente al complesso immobiliare costituirebbe un inadempimento da parte del degli obblighi informativi e di correttezza CP_1
contrattuale su di lui gravanti e, comunque, una violazione del disposto dell'art.1
comma 6 del D.M. n.140/22, va osservato che siffatta omissione non potrebbe comunque determinare il venir meno del diritto del professionista a percepire il 11
compenso per l'attività che fu da lui poi effettivamente svolta e che si rendeva necessaria per l'espletamento dell'incarico, per come documentato ed accertato dal c.t.u., non trovando una diversa e rigorosa conclusione alcun espresso ancoraggio normativo. Peraltro, non sfugge che, alla fine del rapporto, ebbe di fatto a verificarsi la situazione prevista dalla clausola contrattuale sopra trascritta la quale contiene una espressa quantificazione delle modalità di calcolo del compenso del professionista, mediante rinvio alle tariffe professionali.
I motivi di gravame afferenti alla determinazione dell'ammontare del compenso riconosciuto dalla sentenza impugnata all'odierno appellato sulla scorta delle indicazioni fornite dal c.t.u. sono ai limiti della ammissibilità, in quanto riproduttivi,
senza elementi di novità, di argomentazioni già motivatamente disattese dal giudice di prime cure (v. pag.16-17 del provvedimento appellato).
Nello specifico, per quanto attiene al computo tecnico-estimativo redatto dal a corredo del progetto per l'erigendo complesso immobiliare, computo che CP_1
ha fornito il “valore dell'opera” e, quindi, il parametro principale su cui è stato calcolato il compenso, la pretesa di un controllo analitico della sua correttezza si scontra col rilievo, in alcun modo smentito in sede di gravame, che né gli odierni appellanti negli scritti difensivi né il loro c.t.p., ing. avessero mosso Tes_1
alcuna censura specifica, in ordine alla presenza di voci sovrastimate o superflue o comunque errate, che potesse ingenerare dubbi sulla adeguatezza dell'elaborato.
Per quanto invece attiene alla doglianza circa la incompletezza delle attività
svolte dal nell'ambito della fase della progettazione “definitiva”, basti CP_1 12
ribadire che il c.t.u., rispondendo a tale osservazione, postagli dal ct.p. ing.
chiariva, da un lato, che già nella sua richiesta l'attore si era limitato a Tes_1
chiedere il compenso solo per le prestazioni effettivamente rese, che venivano analiticamente indicate, e, dall'altro lato, che egli aveva comunque applicato,
all'esito del vaglio analitico di tali prestazioni, delle riduzioni nei coefficienti per il calcolo della relativa quota di compenso (v. la nota intitolata “Chiarimenti del c.t.u.”, anch'essa depositata l'8.4.2021, in particolare le pag.17-18 cui si rinvia); a fronte di tale esauriente e dettagliato riscontro, all'evidenza inammissibile è
l'argomentazione degli appellanti, in alcun modo motivata, circa il fatto che la stima avrebbe meritato “di essere diminuita ancora di più sulla scorta
dell'importanza della documentazione mancante” (v. pag.19 dell'atto di gravame).
Da ultimo, anche le argomentazioni volte a ribaltare il giudizio reiettivo in ordine alla domanda riconvenzionale si presentano prive di pregio.
La consistente pretesa risarcitoria in esame, che già sul piano della sua allegazione e illustrazione è risultata sin dall'inizio sommariamente e confusamente esposta, è comunque rimasta priva di supporto probatorio già
nell'an prima ancora che nel quantum. Al contrario, emerge documentalmente che la demolizione del capannone preesistente al fine di portare avanti il rilevante progetto di trasformazione edilizia del fondo dei fu sollecitata Parte_4
dagli stessi uffici pubblici incaricati dell'esame della pratica (v. la nota del
Comune di Palermo, Area Tecnica, prot. 1685685 del 28 settembre 2016, doc. 47
della produzione cartacea del ). Né appare conferente il riferimento – CP_1
disancorato dal collegamento al progetto edificatorio relativo al complesso 13
residenziale - alla astratta sanabilità del manufatto, asseritamente consentita da una norma regionale sopravvenuta nell'anno 2016 e che, comunque, venne poi,
come pure segnalato dall'appellato, dichiarata illegittima dalla Corte
Costituzionale con sentenza n.ro 232/17.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese di grado seguono la soccombenza e si liquidano per come in dispositivo, in base al valore del disputatum, applicando i parametri tariffari
(minimi per la fase di “trattazione” in assenza di riapertura della istruttoria, medi per le altre fasi), e vanno ritenute comprensive anche dell'attività svolta dalla difesa dell'appellato nell'ambito del sub-procedimento, privo di effettiva autonomia, di cui agli artt. 283-351 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n.ro 4930/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 22
dicembre 2021.
Condanna gli appellanti a rifondere all'appellato, , le spese Controparte_1
del presente grado di giudizio, che liquida in € 17.252,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 9.10.2025. 14
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo