Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1773/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1773/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 15.10.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1
Via Bacci n. 23, C.F. , C.F._1
e
, nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 residente, Via Bacci n. 22, C.F. entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Fusi del foro di Lucca ed elettivamente domiciliati nel suo studio sito in Capannori (LU), Via di Sottomonte n. 1, loc. Guamo, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 15.10.2024, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2 data 22.05.2004 in Pistoia (PT), precisavano che dall'unione era nata la figlia (in data 14.04.2008). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con decreto di omologazione n. cronol.
4710/2019 del 28.10.2019 (r.g. n. 1550/2019), omologava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) affidarsi la figlia minore congiuntamente ad entrambi, con collocamento della stessa, ai fini della residenza, presso la madre;
2) la figlia abiterà con entrambi i genit ori a mesi alterni
(un mese con il padre e un mese con la madre) e comunque con ampia facoltà di visita e frequentazione dei genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici;
3) per quanto riguarda le vacanze di natale di pasqua, ed estive, essendo la figlia prossima ai 17 anni, deciderà lei stessa come regolarsi con ciascun genitore, secondo la sua volontà;
4) stante la assoluta parità nell'affidamento ciascuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento della figlia;
5) sarà a carico di ciascuno dei genitori anche il rimborso al 50% delle spese di natura straordinaria effettuate per la figlia, a condizione che le stesse siano state previamente concordate e debitamente documentate;
2 6) i genitori dichiarano di non aver niente da pretendere
l'uno verso l'altro, anche in virtù del fatto che sono entrambi economicamente autosufficienti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.01.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.05.2004 in Pistoia
(PT), tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
3 , nata a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 37, P. 2 serie A, anno 2004);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 05.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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