CASS
Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2024, n. 16331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16331 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sen.tite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 16331 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 26/01/2024 Il Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. CC RL ricorre avverso l'ordinanza del 28 giugno 2023 del Tribunale di sorveglianza di Salerno, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale / ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354/ ed ha accolto la subordinata richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen., relativamente alla pena di anni due di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno dell'8 gennaio 2020, divenuta definitiva, in ordine al reato di peculato, ai sensi dell'art. 314 cod. pen., commesso dal 2009 a marzo 2013. 2. Il ricorrente, con due differenti motivi di ricorso, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, nonostante agli atti vi fossero elementi in forza dei quali poter ritenere che tale misura avrebbe contribuito alla rieducazione del condannato ed avrebbe prevenuto il pericolo di commissione di altri reati. In particolare, nel ricorso si evidenzia che il comportamento tenuto da CC successivamente alla commissione del reato di peculato era stato tale da consentire un giudizio positivo sul fatto che lo stesso non avrebbe commesso altri fatti penalmente rilevanti. Lo stesso, inoltre, non presentava alcun carico pendente (a nulla rilevando che, nel mese di novembre 2022, lo stesso fosse stato deferito per il reato di bancarotta fraudolenta) e l'unico precedente penale risaliva agli anni Settanta (il reato di omessa custodia di armi, inoltre, era stato estinto con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Isernia del 29 novembre 2022). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare che le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen. attuano una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di 2 CY‘ conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta inadeguata e non rispondente alla normativa in oggetto, essendosi il Tribunale di sorveglianza limitato a richiamare le pendenze giudiziarie. Il giudice di merito, così facendo, ha rigettato in maniera apodittica la richiesta, senza fornire una congrua valutazione in ordine al pericolo di recidiva e in ordine alla possibilità di un percorso rieducativo. Nel caso in esame, quindi, le doglianze esposte dal ricorrente e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che, in effetti, non esprime i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno. Così deciso il 26/01/2024
lette/sen.tite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 16331 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 26/01/2024 Il Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. CC RL ricorre avverso l'ordinanza del 28 giugno 2023 del Tribunale di sorveglianza di Salerno, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale / ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354/ ed ha accolto la subordinata richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen., relativamente alla pena di anni due di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno dell'8 gennaio 2020, divenuta definitiva, in ordine al reato di peculato, ai sensi dell'art. 314 cod. pen., commesso dal 2009 a marzo 2013. 2. Il ricorrente, con due differenti motivi di ricorso, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, nonostante agli atti vi fossero elementi in forza dei quali poter ritenere che tale misura avrebbe contribuito alla rieducazione del condannato ed avrebbe prevenuto il pericolo di commissione di altri reati. In particolare, nel ricorso si evidenzia che il comportamento tenuto da CC successivamente alla commissione del reato di peculato era stato tale da consentire un giudizio positivo sul fatto che lo stesso non avrebbe commesso altri fatti penalmente rilevanti. Lo stesso, inoltre, non presentava alcun carico pendente (a nulla rilevando che, nel mese di novembre 2022, lo stesso fosse stato deferito per il reato di bancarotta fraudolenta) e l'unico precedente penale risaliva agli anni Settanta (il reato di omessa custodia di armi, inoltre, era stato estinto con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Isernia del 29 novembre 2022). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare che le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen. attuano una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di 2 CY‘ conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta inadeguata e non rispondente alla normativa in oggetto, essendosi il Tribunale di sorveglianza limitato a richiamare le pendenze giudiziarie. Il giudice di merito, così facendo, ha rigettato in maniera apodittica la richiesta, senza fornire una congrua valutazione in ordine al pericolo di recidiva e in ordine alla possibilità di un percorso rieducativo. Nel caso in esame, quindi, le doglianze esposte dal ricorrente e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che, in effetti, non esprime i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno. Così deciso il 26/01/2024