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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. PI OR Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2187 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 01/05/1994, elettivamente domiciliata in Palermo, via Parte_1 Gioacchino di Marzo n. 48, presso lo studio dell'avv. Sanfratello Laura che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 30/06/1992, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo, via Gioacchino di Marzo n. 48, presso lo studio dell'avv. Pillitteri Vincenzo che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) quanto all'affidamento della prole, i coniugi dichiarano che è concorde volontà di entrambi, cui sono addivenuti nell'interesse primario ed esclusivo della minore, che i figli vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre;
3) la SI.ra ed i figli rimarranno presso la casa coniugale sita in Palermo, Via Casalini,294; Pt_1
4) il SI. si farà carico del pagamento del mutuo essendo l'unico dei coniugi che allo stato CP_1 svolge attività lavorativa, mentre la SI.ra si farà carico del pagamento delle relative utenze;
Pt_1
5) il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro la fine di ogni mese, la somma complessiva CP_1 Pt_1 di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) i coniugi parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli (spese mediche, spese scolastiche, spese sportive, ludiche e ricreative) come da protocollo del Tribunale civile di Palermo.
7) quanto al diritto di visita e di frequentazione del padre, i coniugi, nell'esclusivo interesse della figlia, salvo diversi eventuali accordi, concordano che il padre potrà vedere i figli, ogni volta che lo vorrà, ed in ogni caso, il Martedì ed il Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 prelevandoli presso la residenza materna e riaccompagnandoveli dopo aver cenato con loro;
8) quanto al pernottamento, i coniugi concordano che non appena il ricorrente avrà trovato una stabile occupazione ed una propria nuova abitazione, la figlia potrà pernottare presso il padre Per_1 a week-end alternati, mentre il piccolo pernotterà presso il padre dopo il compimento Per_2 dell'ottavo anno di età; nelle more, la figlia potrà pernottare con il padre presso l'abitazione Per_1 della nonna paterna compatibilmente con le esigenze e disponibilità della nonna paterna;
sempre nelle more che il padre trovi una abitazione, a weekend alternati entrambi i figli potranno trascorrere l'intera giornata del sabato e della domenica con il padre il quale provvederà a prelevarli alle ore 11.00 dalla casa materna ove li riaccompagnerà entro le ore 21.30 dopo aver cenato con loro e con pernottamento escluso;
9) per quel che concerne le festività calendate, sia Natalizie che Pasquali, le stesse verranno trascorse dai minori, alternativamente e previo accordo, una con il padre ed una con la madre, tenendo conto del criterio per cui i figli trascorreranno con un genitore la viglia della festa e con l'altro genitore la festività; ogni altra festività, ivi compresa la festività del 26 Dicembre (Santo
2 ), verrà trascorsa con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
durante il periodo estivo i Per_3 figli potranno incontrare il padre e trascorrere con costui l'intera giornata ogni volta che costoro lo vorranno e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
10) le parti concordano e si impegnano a che i rapporti con i nonni, sia materni che paterni, vengano sempre mantenuti con i minori e quindi con la possibilità di frequentazione con gli stessi, e la possibilità di trascorrere delle giornate o delle ore in loro compagnia anche in assenza dei genitori, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori;
11) le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
12) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 30/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 28/09/2020 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 72 - P. II – serie A - Anno 2020).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
PI OR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. PI OR Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2187 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 01/05/1994, elettivamente domiciliata in Palermo, via Parte_1 Gioacchino di Marzo n. 48, presso lo studio dell'avv. Sanfratello Laura che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 30/06/1992, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo, via Gioacchino di Marzo n. 48, presso lo studio dell'avv. Pillitteri Vincenzo che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) quanto all'affidamento della prole, i coniugi dichiarano che è concorde volontà di entrambi, cui sono addivenuti nell'interesse primario ed esclusivo della minore, che i figli vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre;
3) la SI.ra ed i figli rimarranno presso la casa coniugale sita in Palermo, Via Casalini,294; Pt_1
4) il SI. si farà carico del pagamento del mutuo essendo l'unico dei coniugi che allo stato CP_1 svolge attività lavorativa, mentre la SI.ra si farà carico del pagamento delle relative utenze;
Pt_1
5) il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro la fine di ogni mese, la somma complessiva CP_1 Pt_1 di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) i coniugi parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli (spese mediche, spese scolastiche, spese sportive, ludiche e ricreative) come da protocollo del Tribunale civile di Palermo.
7) quanto al diritto di visita e di frequentazione del padre, i coniugi, nell'esclusivo interesse della figlia, salvo diversi eventuali accordi, concordano che il padre potrà vedere i figli, ogni volta che lo vorrà, ed in ogni caso, il Martedì ed il Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 prelevandoli presso la residenza materna e riaccompagnandoveli dopo aver cenato con loro;
8) quanto al pernottamento, i coniugi concordano che non appena il ricorrente avrà trovato una stabile occupazione ed una propria nuova abitazione, la figlia potrà pernottare presso il padre Per_1 a week-end alternati, mentre il piccolo pernotterà presso il padre dopo il compimento Per_2 dell'ottavo anno di età; nelle more, la figlia potrà pernottare con il padre presso l'abitazione Per_1 della nonna paterna compatibilmente con le esigenze e disponibilità della nonna paterna;
sempre nelle more che il padre trovi una abitazione, a weekend alternati entrambi i figli potranno trascorrere l'intera giornata del sabato e della domenica con il padre il quale provvederà a prelevarli alle ore 11.00 dalla casa materna ove li riaccompagnerà entro le ore 21.30 dopo aver cenato con loro e con pernottamento escluso;
9) per quel che concerne le festività calendate, sia Natalizie che Pasquali, le stesse verranno trascorse dai minori, alternativamente e previo accordo, una con il padre ed una con la madre, tenendo conto del criterio per cui i figli trascorreranno con un genitore la viglia della festa e con l'altro genitore la festività; ogni altra festività, ivi compresa la festività del 26 Dicembre (Santo
2 ), verrà trascorsa con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
durante il periodo estivo i Per_3 figli potranno incontrare il padre e trascorrere con costui l'intera giornata ogni volta che costoro lo vorranno e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
10) le parti concordano e si impegnano a che i rapporti con i nonni, sia materni che paterni, vengano sempre mantenuti con i minori e quindi con la possibilità di frequentazione con gli stessi, e la possibilità di trascorrere delle giornate o delle ore in loro compagnia anche in assenza dei genitori, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori;
11) le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
12) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 30/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 28/09/2020 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 72 - P. II – serie A - Anno 2020).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
PI OR
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