Versione
4 marzo 1989
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26 ottobre 1996
26 ottobre 1996
Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 , e' attribuita, con le modalita' in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonche' al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unita'. ((1)) 2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221 .
3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall' articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221 .
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali".
3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall' articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221 .
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali".
Giurisprudenza • 60
- 1. Trib. Benevento, sentenza 08/11/2021, n. 1203Provvedimento: […] Tale indennità, con l'art. 1 della legge 51/1989 è stata successivamente estesa anche al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, […] ha osservato, in primo luogo, che dal tenore letterale dell'art. 1 della legge n. 51 del 1989 era agevole ricavare l'interpretazione secondo cui l'indennità spettava solamente al personale direttamente dipendente dalle amministrazioni indicate dalla norma nonché al personale comandato individuato in modo espresso dalla medesima disposizione; […] 5 Dunque, i beneficiari dell'indennità in questione sono solo i dipendenti delle amministrazioni statali menzionate nell' art 1 della legge 51/1989.Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- spese di funzionamento giudice di pace·
- principio di eguaglianza·
- indennità giudiziaria·
- distacco personale·
- art. 70 D.Lgs. 165/2001·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- comando personale·
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- contrattazione collettiva