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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 767/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11/09/2024, promossa
d a
, con il patrocinio dell'avv. Paolo Di Mauro Parte_1
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. Francesca Guerini, Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: mutuo
In punto: appello all'ordinanza ex art. 702 ter del 15.09.2020 del Tribunale di
Bergamo. conclusioni:
Di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria, contrariis reiectis, in riforma ed integrazione dell'ordinanza ex art. 702ter cpc. resa dal Tribunale di Bergamo - GO dott.ssa Mondini in data 15/09/2020, emessa nel procedimento (ricorso ex art. 702bis cpc)
pagina 1 di 11 recante R.G. 6496/2019, comunicata dalla Cancelleria a mezzo PEC in data 17/09/2020, viste le conclusioni in primo grado dell'appellante (qui di seguito integralmente riportate):
“Accertata e dichiarata la usurarietà del contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 02.01.2008, visti l'art. 644 c.p., la L. n. 108 del 1996 e l'art. 1815 c.c., per l'effetto, in via principale, Dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 23.10.2008 dal ricorrente con la - con la conseguente conversione di detto mutuo da Controparte_2 oneroso a gratuito - condannando per l'effetto - quale Ente Controparte_1 subentrato nel relativo rapporto contrattuale, alla restituzione ex art. 1815 co2 cc, di tutti gli interessi già corrisposti, oltre tutte le somme ricevute a titolo di commissioni finanziarie, accessorie, spese ed oneri assicurativi (con esclusione delle sole imposte e tasse), il tutto nella somma complessiva di €. 5.826,97; in via meramente gradata, e per la denegata ipotesi di accesso dell'On.le Giudicante alla minoritaria giurisprudenza di merito che opera valutazione restrittiva della portata dell'art. 1815 cc al solo TAN, Dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 23.10.2008 dal ricorrente con la - condannando per Controparte_2 l'effetto - quale Ente subentrato nel relativo rapporto contrattuale, Controparte_1 alla restituzione ex art. 1815 co2 cc, dei soli interessi già corrisposti pari ad €. 1.986,01; In ogni caso con condanna al pagamento degli interessi, legali dalla costituzione in mora, non-ché legali in misura moratoria ex art. 1284 co 4 cc dalla domanda e con vittoria di spese e competenza da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari” così provvedere: previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto (anche in riferimento alla rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale), in totale riforma e parziale integrazione della suindicata sentenza,
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto per cui è causa per violazione dell'art. 644 c.p. e L. n. 108 del 1996 e per l'effetto, in via principale,
Dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 23.10.2008 dal ricorrente con la - con la conseguente conversione di detto Controparte_2 mutuo da oneroso a gratuito - condannando per l'effetto - quale Ente Controparte_1 subentrato nel relativo rapporto contrattuale, alla restituzione ex art. 1815 co2 cc, di tutti gli interessi già corrisposti, oltre tutte le somme ricevute a titolo di commissioni finanziarie, accessorie, spese ed oneri assicurativi (con esclusione delle sole imposte e tasse), il tutto nella somma complessiva di €. 5.826,97; in meramente gradata, e per la denegata ipotesi di accesso dell'On.le Giudicante alla minoritaria giurisprudenza di merito che opera valutazione restrittiva della portata dell'art. 1815 cc al solo TAN,
Dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 23.10.2008 dal ricorrente con la - condannando per l'effetto - Controparte_2 Controparte_1 pagina 2 di 11 quale Ente subentrato nel relativo rapporto contrattuale, alla restituzione ex art.
1815 co2 cc, dei soli interessi già corrisposti pari ad €. 1.986,01;
In ogni caso con condanna al pagamento degli interessi, legali dalla costituzione in mora, nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 co 4 cc dalla domanda e con vittoria di spese (anche di CTP) e competenze del doppio grado da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Di parte appellata:
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via principale e nel merito: rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare Parte_1 l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data 15.09.2020 dal Tribunale di Bergamo, in persona del Giudice Dott.ssa Cristina Mondini;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna, si chiede che l'importo da restituire al sig. sia Parte_1 limitato ad €.1.986,01; in ogni caso: con rifusione in favore di delle spese di causa e di lite Controparte_1 del doppio grado di giudizio. Si produce l'atto di appello notificato a e si allega in copia: Controparte_1
1) fascicolo di parte di 1° grado, comprensivo di atti e documenti;
2) verbale d'udienza del 15.09.2020 e allegata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.;
3) procura del 05.02.2020;
4) sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 19597 del 18.09.2020;
5) sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1587 del 11.11.2020.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter del 15.09.2020 n. 2741/2022, il Tribunale di Bergamo ha respinto il ricorso presentato da volto ad accertare e, per Parte_1 l'effetto, dichiarare la usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto n. 4376 di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di 72 quote della retribuzione mensile di € 208,00 ciascuna, stipulato dal ricorrente con la società di intermediazione finanziaria (poi ) in data 23.10.2008 ed ha Controparte_2 CP_1 disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti in ragione della particolare natura delle questioni oggetto di causa. Più nel dettaglio, il ricorrente aveva evidenziato che tale tasso d'interesse, comprensivo degli oneri assicurativi, risultava superiore al tasso soglia. Il giudice di prime cure ha ritenuto corretto, ai fini del calcolo del TEG (tasso effettivo globale), relativo al rapporto in oggetto, il mancato inserimento dei costi assicurativi, atteso che le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio (c.d. TEGM) ai sensi della legge sull'usura dettate dalla Banca d'Italia nel 2006 – norme secondarie aventi la funzione di attuare il disposto dell'art. 644 c.p. – avevano espressamente previsto (a differenza di quelle emanate nel 2009) l'esclusione di tali spese assicurative ai fini della determinazione dello stesso TEG;
e quinti del tasso-soglia antiusura.
Avverso tale decisione, ha proposto appello riproponendo tutte Parte_1 pagina 3 di 11 le censure già sollevate in primo grado e richiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituita in giudizio eccependo l'esistenza di una clausola di Controparte_1 salvaguardia ed il difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di restituzione del premio assicurativo ed ha sostenuto, nel merito, la totale infondatezza e pretestuosità delle domande formulate dall'appellante. Ha, pertanto, chiesto la conferma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in primo grado. All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024 la causa è stata posta in decisione, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre precisare ulteriormente che: il contratto di mutuo de qua è giunto a naturale scadenza il 27.02.2017; la clausola di salvaguardia presente nel contratto (p. 4) prevede espressamente che
“il Teg non potrà in ogni caso essere superiore alla soglia anti usura rilevata trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze giusto quanto espressamente stabilito dalla legge 7 marzo 1996 n. 108”; Par il TAEG pattuito in contratto è pari al 19,49%, l' è pari al 19,49% ed il TEG è pari all'11,49%; l'appellante chiede la restituzione dei seguenti importi: a) € 1.986,01 per interessi b) € 1.743,02 per commissioni Controparte_2 c) €300,00 per oneri/spese (al netto delle imposte); d) € 1.797,94 per costi assicurativi;
per un totale di € 5.826,97.
*** In via preliminare occorre prendere in esame l'eccezione formulata dall'appellata secondo cui a pattuizione di una clausola di salvaguardia impedirebbe il superamento del tasso soglia antiusura.
Ritiene in proposito il collegio che la clausola di salvaguardia - tale intendendosi quella che ha la funzione di riportare l'eventuale variazione del saggio di interesse convenzionale di mora entro il tasso soglia - non possa determinare la sanatoria della clausola contrattuale che, prevedendo interessi usurari, risulti essere nulla ab origine. Il principio al riguardo costantemente affermato dalla SC è, infatti, che l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale deve essere comunque mantenuto entro i limiti del cd. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico del finanziatore, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge;
pertanto, in caso di contestazione, spetta al soggetto erogatore del finanziamento, secondo le regole della responsabilità "ex contractu",
l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto (vedi in materia di leasing Cass. Sez. 1, Ord. n. 13144 del 15/05/2023, ed ancora, quanto ai rapporti bancari, Cass. Sez. 3, Sent. n. 26286 del 17/10/2019: <In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale
pagina 4 di 11 l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia” antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge.
Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.>>)
La clausola di salvaguardia è pertanto di rilievo nei rapporti contrattuali a tasso variabile, nei quali il tasso di interesse, originariamente pattuito entro i limiti del tasso soglia, può nel tempo superarlo per effetto di fluttuazioni determinate per convenzione contrattuale;
in tal caso la clausola di salvaguardia è rilevante quale fonte dell'obbligo contrattuale sopra indicato, ed è il soggetto finanziatore, in quanto obbligato, a dover dimostrare di aver applicato un interesse non eccedente il TSU sebbene in applicazione delle previsioni contrattuali il tasso di interesse da applicarsi sarebbe risultato superiore.
La clausola in discorso non può invece assumere alcuna rilevanza con riferimento al tempo della pattuizione;
in quel momento il tasso di interesse non deve superare il
TSU così come risultante dalle rilevazioni periodiche riportate negli appositi DM. Nella specie è incontroverso l'ammontare del tasso di interesse applicato;
in discussione è invece la determinazione del TEG, assumendosi da parte del finanziato,
e negandosi dal parte del finanziatore, che a tal fine sarebbe rilevante il costo assicurativo, con la conseguenza che accogliendo l'una o l'altra delle tesi contrapposte si perviene all'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art.1815 cpv cc, o, in caso contrario, al rigetto della relativa domanda.
*** Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'appellata con riferimento alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, legittimata essendo in tesi la compagnia CE che l'avrebbe incassato, ritiene il collegio che la stessa sia infondata e ciò in quanto la legittimazione a contraddire è da riferirsi alla prospettazione della domanda nei termini in cui la stessa è stata introdotta nel giudizio;
ebbene, qui la parte attrice ha sostenuto che, rientrando anche il premio assicurativo nel novero delle commissioni che secondo il disposto di cui all'art. 2 della legge n.108 del 1996 devono essere assimilate agli interessi, esso, in caso di accertato superamento del TSU, debba essere oggetto di restituzione da parte del finanziatore, al pari degli interessi. In discussione è quindi non già la corrispondenza tra le parti del rapporto contrattuale e quelle del rapporto processuale,
e quindi la legittimazione passiva della società finanziatrice, bensì la sussistenza o meno del diritto alla restituzione del denaro corrisposto a titolo di premio assicurativo, e quindi la sussistenza o meno del diritto fatto valere in giudizio.
Si tratta quindi di questione di merito e non di legittimazione, richiedendosi al giudice di valutare la fondatezza o meno della pretesa restitutoria in discorso.
***
1. Con il primo motivo, l'appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia pagina 5 di 11 confuso il TEG (tasso effettivo globale, che rappresenta il costo complessivo del singolo contratto) con il TEGM (tasso effettivo globale medio, rilevato trimestralmente), giungendo ad escludere erroneamente le spese assicurative obbligatorie dal calcolo del TEG del contratto.
Evidenzia come la normativa primaria (art. 644 c.p. e L. n. 108/1996) preveda chiaramente che il calcolo del tasso di usura includa tutte le commissioni, spese e remunerazioni legate al credito, escluse solo le imposte e le tasse;
mentre le
Istruzioni della Banca d'Italia, finalizzare alla rilevazione del TEGM, sarebbero inidonee a giustificare l'esclusione delle spese obbligatorie, come quelle assicurative, dal calcolo del TEG del contratto. Aggiunge, inoltre, che la stessa Cassazione ha più volte sottolineato che ogni costo sostenuto dal cliente, purché collegato al credito, deve essere incluso nel calcolo del tasso usurario.
2. Nel secondo motivo d'appello ribadisce l'inconferenza delle eccezioni sollevate dall'appellata. Sul punto, si rimanda a quanto stabilito in via preliminare.
3. Con la terza censura, l'appellante ritiene che questa Corte debba espungere dal thema probandum, poiché non oggetto di specifica contestazione da parte della banca, il fatto che con l'inclusione della polizza il TEG sia quantificabile nella misura del 19,41% a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 15,22% nonché l'accertamento dell'importo di € 5.826,97 (comprensivo degli interessi e delle ulteriori somme ricevute dalla banca convenuta oltre il capitale mutuato) richiesto in ripetizione.
4. Con il quarto motivo, l'appellante evidenzia come i costi contrattuali, inclusi il TAN e il TAEG, concorrano alla determinazione dell'usurarietà del contratto, e che, in caso di accertata usura, il mutuo si trasformi da oneroso a gratuito, con obbligo di restituzione al mutuante del solo capitale erogato.
Chiede, pertanto, che Questa corte dichiari il mutuo gratuito, ordinando la restituzione di tutti gli interessi, commissioni, spese e oneri assicurativi già corrisposti.
5. Con il quinto motivo l'appellante chiede l'applicazione del tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 co. IV c.c. a partire dall'avvio del procedimento giudiziale o arbitrale, trattando il giudizio un'obbligazione pecuniaria derivante da un contratto.
6. Con l'ultimo motivo l'appellante richiede il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.
***
1.3.4. Il primo, il terzo e il quarto motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente riguardando tutti la problematica dell'usura e la tematica dell'inclusione dei costi della polizza assicurativa stipulata dall'appellato a garanzia del contratto di mutuo nel calcolo del tasso praticato dalla società di intermediazione finanziaria al fine di verificarne la usurarietà.
Occorre premettere che è vero che in passato gran parte degli istituti bancari e degli pagina 6 di 11 intermediari finanziari aveva seguito la tesi, sostenuta dall'appalellata, per la quale erano da ritenersi rilevanti ai fini del calcolo del TEG solo le spese per le assicurazioni o garanzie intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore;
ma ciò solo se imposte dal creditore e sempre che non derivassero dall'esclusivo adempimento di un obbligo di legge. Tuttavia, tale ricostruzione è da ritenersi superata con la sentenza n. 8806/2017 della
Suprema Corte di cassazione la quale, con riferimento ad un contratto di mutuo concluso sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della Banca di Italia, ha statuito che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. A sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”. Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha evidenziato che le Istruzioni della Banca di Italia, nella precedente formulazione, non imponevano affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e soprattutto che la loro inclusione - purché correlate alla concessione del credito - era desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte peraltro di rango primario, sotto il cui spettro andrebbero interpretate le predette istruzioni. La contestualità tra credito ed assicurazione, quale presunzione del collegamento tra questi elementi, è, infatti, prevista dal quinto comma dell'art. 644 c.p., laddove viene sancito il principio della onnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie. Tale principio è stato in seguito confermato più volte dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (Cass.3025/2022, 29501/2023). Ne consegue l'inclusione della spesa per la polizza assicurativa, attesa la sua connotazione sia pure indirettamente “remunerativa”, nel calcolo del TEG. Né a tale conclusione osta il fatto che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM dell'epoca non includessero ai fini della determinazione del TEGM e quindi del TSU il costo delle polizze assicurative: la Suprema Corte ha infatti chiarito che tale omissione “rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli” (Cass.3025/2022 in motiv.)
***
Ciò chiarito in punto di diritto, si ribadisce che in data 23.10.2008 Parte_1
ha richiesto ed ottenuto un finanziamento con cessione del quinto dello
[...] stipendio per l'importo totale di € 14.976,00 con il quale si è impegnato, tra i vari pagina 7 di 11 obblighi, a stipulare una polizza assicurativa “contro il rischio morte e perdita dell'impiego o di perdita dell'impiego anche per causa di morte, il cui indennizzo è a beneficio dell'istituto erogatore”, che il cliente ha provveduto a stipulare in data 24.10.2008 (doc. 4 fascicolo di primo grado di parte resistente) avente ad oggetto la garanzia “Rischio impiego”, comprensiva del rischio di risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del Cedente/Delegante”. La società finanziaria ha poi specificato che il TEG, pari a 11,49% era stato calcolato esclusi i costi assicurativi così come indicato dalle Istruzioni della Banca d'Italia allora vigenti (2006).
Per le ragioni sopra esposte non può sussistere alcun dubbio in ordine al fatto che la stipulazione della polizza abbia costituito, nel caso di specie, un costo effettivamente sostenuto dal cliente e connesso all'erogazione del credito. Il TEG del rapporto, calcolato tenendo conto del tasso corrispettivo e degli oneri connessi all'erogazione del credito, inclusi i costi per la polizza assicurativa, , come da consulenza tecnica di parte attrice (in primo grado), pari a 19,43%, risulta essere superiore, rispetto al tasso soglia, del 18,375%.
Per i contratti conclusi dall'1/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo
2003) al 30/06/2011, invero, il tasso soglia di mora si determina sommando al TEGM, pari nel caso in esame a 10,15%, il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nel DD.MM.), procedendosi poi alla maggiorazione del 50% secondo il disposto di cui all'art. 2, co. 4 L n. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene pertanto la seguente: (TEGM + 2,1) x 1,5%, ovvero, (10,15 +
2,1) x 1,5% = 18,375%.
Nella consulenza tecnica di parte il tasso soglia era stato invece calcolato senza sommare al TEGM il valore di 2,1%, tant'è che il valore indicato (15,23%) era quello ottenuto moltiplicando il TEGM per 1,5% (10,15 x 1,5% = 15,225%) ed arrotondando il prodotto per eccesso.
Il TEG calcolato nella relazione tecnica di parte con l'inclusione della polizza assicurativa connessa all'erogazione del credito, pari a 19,43%, non è stato fatto oggetto di contestazione, questa infatti riguardando soltanto la questione in diritto circa la rilevanza o meno del costo assicurativo ai fini del calcolo del TEG.
La società appellata, infatti, in primo grado, nelle note autorizzate, ha affermato che
“questa difesa sin dalla comparsa di costituzione ha contestato l'erroneità dei calcoli svolti da controparte. Precisamente, il ricorrente ha incluso nel calcolo il premio assicurativo, ancorché lo stesso debba essere escluso espressamente dal calcolo del TEG le spese per assicurazioni e garanzie” e che “il calcolo del TEG svolto dal consulente non è conforme a quanto previsto in merito dalle istruzioni di Banca d'Italia” ed ha ribadito nella comparsa di costituzione in appello che:
ha eccepito l'erroneità del calcolo svolto da controparte poiché non CP_1 conforme alle istruzioni di Banca d'Italia pro tempore vigenti”…“gli elaborati prodotti da controparte sono stati redatti sulla base di principi e conteggi errati e non conformi alla specifica normativa di settore”, limitandosi ad una contestazione generica della consulenza di parte e limitata alla sola inclusione del costo assicurativo nel calcolo del TEG, senza nulla proferire in merito alla tecnica di calcolo adoperata dal consulente per la rilevazione concreta del tasso.
In assenza di contestazione, il TEG, così come calcolato nella relazione tecnica di parte, pari a 19,43%, deve pertanto ritenersi corretto e può essere assunto quale dato pagina 8 di 11 di fatto di rilievo ai fini del decidere. L'interesse corrispettivo (nell'accezione di cui all'art.2 legge 108/1996) pattuito nel contratto di finanziamento n. 4376 stipulato il 23.10.2008 risulta pertanto essere eccedentario rispetto al TSU, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1815 co. 2 c.c., che prevede, quale effetto di tale superamento, l'azzeramento di ogni interesse (nessun interesse è dovuto).
Una volta accertata la nullità della clausola contrattuale con cui è stato convenzionalmente pattuito il tasso di interesse corrispettivo e della conseguente gratuità del finanziamento;
a tale accertamento restano tuttavia estranee le vicende relative alla polizza assicurativa che, per quanto collegata al finanziamento, in mancanza di autonoma impugnativa volta ad ottenerne la caducazione e stante la solo parziale nullità del finanziamento, resta valida, avendo, comunque, la compagnia assicurativa ( garantito il rischio legato al credito (quanto meno in Parte_3 relazione alla restituzione del capitale) per tutta la durata del rapporto. L'applicazione del regime di gratuità imposto dal secondo comma dell'art. 1815 c.c. lascia, invero, impregiudicata la validità dei collegati negozi stipulati con i terzi (tra cui la compagnia CE ), avendo, quale unica conseguenza, che Parte_3 il soggetto finanziato non deve corrispondere alcun interesse alla controparte per il finanziamento da essa ricevuto. In altre parole, quando l'assicurazione obbligatoria relativa ad una cessione del quinto è a totale carico del cessionario – come nel caso di specie - l'importo viene detratto dalla somma erogata e girata direttamente alla compagnia. In buona sostanza si paga per intero e anticipatamente un servizio che copre tutta la durata della cessione. Preme, inoltre, sottolineare che nel caso in esame il contratto di mutuo con cessione del quinto è giunto alla sua naturale scadenza;
di conseguenza, l'appellante non ha alcun diritto a richiedere la restituzione del premio assicurativo, poiché quest'ultimo
è stato versato come corrispettivo per una copertura assicurativa di cui il cliente ha effettivamente usufruito per l'intera durata del rapporto.
Sebbene il costo assicurativo sia di rilievo ai fini della verifica circa il superamento del TSU, cionondimeno le somme corrisposte a titolo di premio assicurativo trovano causa nel rapporto di assicurazione, stipulato, nell'interesse di entrambe le parti del rapporto finanziario, a copertura di un rischio effettivo. Il finanziato/assicurato non ha pertanto diritto alla relativa restituzione, né da parte del finanziatore né da parte della compagnia CE (che peraltro non è qui in causa).
Pertanto, dichiarata la conversione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito, dall'importo richiesto di € 5.826,97 deve essere detratta la somma di € 1.797,94, relativa ai costi assicurativi.
5. Anche il quinto motivo d'appello è fondato e merita accoglimento. La disposizione di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge) per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La stessa Corte di legittimità ha di recente chiarito che “il saggio di interessi previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da pagina 9 di 11 nullità contrattuale” (Cass. n.61/2023), come quella oggetto di controversia nel caso in esame.
6. Infine, anche l'ultima censura risulta fondata. La Corte di legittimità ha più volte chiarito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che riveste natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga ex art. 92 co. 1 c.p.c. delle facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue (Cass. n.10171/2015). Nel caso in esame la richiesta appare congrua, avendo l'appellante richiesto il rimborso di € 300,00 per n. 3 perizie di cui ha allegato fattura alla prima udienza del giudizio di primo grado. La consulenza di parte ha, inoltre, assunto rilievo determinante all'interno della controversia avendo questo collegio fondato la propria decisione sull'accertamento econometrico in essa contenuto. L'appello va pertanto accolto, nei limiti di quanto sopra esposto, e l'ordinanza di primo grado riformata, con condanna dell'appellata alla restituzione in favore dell'appellante della somma sopra indicata, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co.IV c.c. dalla domanda giudiziale (17.07.2019) alla data di pubblicazione della presente sentenza ed al tasso legale da tale data al saldo.
***
Quanto alle spese, la riforma dell'ordinanza impugnata determina la necessità di procedere d''ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. n. 27606/2019, 1775/2017). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. mod., scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, per il primo grado:
€ 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva,
€ 840,00 per fase istruttoria e/o di trattazione,
€ 1.701,00 per fase decisionale, per un totale di € 4.237,00 oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge;
per il secondo grado, sempre avendo come riferimento lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00:
€ 1.134,00 per la fase di studio,
€ 921,00 per la fase introduttiva,
€ 1.843,00 per fase istruttoria e/o di trattazione,
€ 1.911,00 per fase decisionale, per un totale di € 4.888,00 oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter del 15.09.2020 del Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando: 1) accertato il superamento del tasso soglia nella determinazione del TEG all'atto della stipula del contratto di mutuo in data 23.10.2008, dichiara che, in applicazione del secondo comma dell'art.1815 cc, nessun interesse è dovuto dal mutuatario alla mutuante in forza del predetto contratto;
per l'effetto condanna la mutuante pagina 10 di 11 a restituire al mutuatario la Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.029,03, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co.IV c.c. dalla domanda giudiziale (17.07.2019) alla data di pubblicazione della presente sentenza ed al tasso legale da tale data al saldo;
2) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio così come liquidate in parte motiva (€ 4.237,00 per il primo grado e € 4.888,88 per il secondo grado); 3) condanna infine al pagamento delle spese di consulenza Controparte_1 tecnica di parte di primo grado.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8.01.2025
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 767/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11/09/2024, promossa
d a
, con il patrocinio dell'avv. Paolo Di Mauro Parte_1
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. Francesca Guerini, Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: mutuo
In punto: appello all'ordinanza ex art. 702 ter del 15.09.2020 del Tribunale di
Bergamo. conclusioni:
Di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria, contrariis reiectis, in riforma ed integrazione dell'ordinanza ex art. 702ter cpc. resa dal Tribunale di Bergamo - GO dott.ssa Mondini in data 15/09/2020, emessa nel procedimento (ricorso ex art. 702bis cpc)
pagina 1 di 11 recante R.G. 6496/2019, comunicata dalla Cancelleria a mezzo PEC in data 17/09/2020, viste le conclusioni in primo grado dell'appellante (qui di seguito integralmente riportate):
“Accertata e dichiarata la usurarietà del contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 02.01.2008, visti l'art. 644 c.p., la L. n. 108 del 1996 e l'art. 1815 c.c., per l'effetto, in via principale, Dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 23.10.2008 dal ricorrente con la - con la conseguente conversione di detto mutuo da Controparte_2 oneroso a gratuito - condannando per l'effetto - quale Ente Controparte_1 subentrato nel relativo rapporto contrattuale, alla restituzione ex art. 1815 co2 cc, di tutti gli interessi già corrisposti, oltre tutte le somme ricevute a titolo di commissioni finanziarie, accessorie, spese ed oneri assicurativi (con esclusione delle sole imposte e tasse), il tutto nella somma complessiva di €. 5.826,97; in via meramente gradata, e per la denegata ipotesi di accesso dell'On.le Giudicante alla minoritaria giurisprudenza di merito che opera valutazione restrittiva della portata dell'art. 1815 cc al solo TAN, Dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 23.10.2008 dal ricorrente con la - condannando per Controparte_2 l'effetto - quale Ente subentrato nel relativo rapporto contrattuale, Controparte_1 alla restituzione ex art. 1815 co2 cc, dei soli interessi già corrisposti pari ad €. 1.986,01; In ogni caso con condanna al pagamento degli interessi, legali dalla costituzione in mora, non-ché legali in misura moratoria ex art. 1284 co 4 cc dalla domanda e con vittoria di spese e competenza da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari” così provvedere: previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto (anche in riferimento alla rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale), in totale riforma e parziale integrazione della suindicata sentenza,
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto per cui è causa per violazione dell'art. 644 c.p. e L. n. 108 del 1996 e per l'effetto, in via principale,
Dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 23.10.2008 dal ricorrente con la - con la conseguente conversione di detto Controparte_2 mutuo da oneroso a gratuito - condannando per l'effetto - quale Ente Controparte_1 subentrato nel relativo rapporto contrattuale, alla restituzione ex art. 1815 co2 cc, di tutti gli interessi già corrisposti, oltre tutte le somme ricevute a titolo di commissioni finanziarie, accessorie, spese ed oneri assicurativi (con esclusione delle sole imposte e tasse), il tutto nella somma complessiva di €. 5.826,97; in meramente gradata, e per la denegata ipotesi di accesso dell'On.le Giudicante alla minoritaria giurisprudenza di merito che opera valutazione restrittiva della portata dell'art. 1815 cc al solo TAN,
Dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 23.10.2008 dal ricorrente con la - condannando per l'effetto - Controparte_2 Controparte_1 pagina 2 di 11 quale Ente subentrato nel relativo rapporto contrattuale, alla restituzione ex art.
1815 co2 cc, dei soli interessi già corrisposti pari ad €. 1.986,01;
In ogni caso con condanna al pagamento degli interessi, legali dalla costituzione in mora, nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 co 4 cc dalla domanda e con vittoria di spese (anche di CTP) e competenze del doppio grado da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Di parte appellata:
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via principale e nel merito: rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare Parte_1 l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data 15.09.2020 dal Tribunale di Bergamo, in persona del Giudice Dott.ssa Cristina Mondini;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna, si chiede che l'importo da restituire al sig. sia Parte_1 limitato ad €.1.986,01; in ogni caso: con rifusione in favore di delle spese di causa e di lite Controparte_1 del doppio grado di giudizio. Si produce l'atto di appello notificato a e si allega in copia: Controparte_1
1) fascicolo di parte di 1° grado, comprensivo di atti e documenti;
2) verbale d'udienza del 15.09.2020 e allegata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.;
3) procura del 05.02.2020;
4) sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 19597 del 18.09.2020;
5) sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1587 del 11.11.2020.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter del 15.09.2020 n. 2741/2022, il Tribunale di Bergamo ha respinto il ricorso presentato da volto ad accertare e, per Parte_1 l'effetto, dichiarare la usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto n. 4376 di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di 72 quote della retribuzione mensile di € 208,00 ciascuna, stipulato dal ricorrente con la società di intermediazione finanziaria (poi ) in data 23.10.2008 ed ha Controparte_2 CP_1 disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti in ragione della particolare natura delle questioni oggetto di causa. Più nel dettaglio, il ricorrente aveva evidenziato che tale tasso d'interesse, comprensivo degli oneri assicurativi, risultava superiore al tasso soglia. Il giudice di prime cure ha ritenuto corretto, ai fini del calcolo del TEG (tasso effettivo globale), relativo al rapporto in oggetto, il mancato inserimento dei costi assicurativi, atteso che le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio (c.d. TEGM) ai sensi della legge sull'usura dettate dalla Banca d'Italia nel 2006 – norme secondarie aventi la funzione di attuare il disposto dell'art. 644 c.p. – avevano espressamente previsto (a differenza di quelle emanate nel 2009) l'esclusione di tali spese assicurative ai fini della determinazione dello stesso TEG;
e quinti del tasso-soglia antiusura.
Avverso tale decisione, ha proposto appello riproponendo tutte Parte_1 pagina 3 di 11 le censure già sollevate in primo grado e richiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituita in giudizio eccependo l'esistenza di una clausola di Controparte_1 salvaguardia ed il difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di restituzione del premio assicurativo ed ha sostenuto, nel merito, la totale infondatezza e pretestuosità delle domande formulate dall'appellante. Ha, pertanto, chiesto la conferma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in primo grado. All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024 la causa è stata posta in decisione, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre precisare ulteriormente che: il contratto di mutuo de qua è giunto a naturale scadenza il 27.02.2017; la clausola di salvaguardia presente nel contratto (p. 4) prevede espressamente che
“il Teg non potrà in ogni caso essere superiore alla soglia anti usura rilevata trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze giusto quanto espressamente stabilito dalla legge 7 marzo 1996 n. 108”; Par il TAEG pattuito in contratto è pari al 19,49%, l' è pari al 19,49% ed il TEG è pari all'11,49%; l'appellante chiede la restituzione dei seguenti importi: a) € 1.986,01 per interessi b) € 1.743,02 per commissioni Controparte_2 c) €300,00 per oneri/spese (al netto delle imposte); d) € 1.797,94 per costi assicurativi;
per un totale di € 5.826,97.
*** In via preliminare occorre prendere in esame l'eccezione formulata dall'appellata secondo cui a pattuizione di una clausola di salvaguardia impedirebbe il superamento del tasso soglia antiusura.
Ritiene in proposito il collegio che la clausola di salvaguardia - tale intendendosi quella che ha la funzione di riportare l'eventuale variazione del saggio di interesse convenzionale di mora entro il tasso soglia - non possa determinare la sanatoria della clausola contrattuale che, prevedendo interessi usurari, risulti essere nulla ab origine. Il principio al riguardo costantemente affermato dalla SC è, infatti, che l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale deve essere comunque mantenuto entro i limiti del cd. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico del finanziatore, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge;
pertanto, in caso di contestazione, spetta al soggetto erogatore del finanziamento, secondo le regole della responsabilità "ex contractu",
l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto (vedi in materia di leasing Cass. Sez. 1, Ord. n. 13144 del 15/05/2023, ed ancora, quanto ai rapporti bancari, Cass. Sez. 3, Sent. n. 26286 del 17/10/2019: <In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale
pagina 4 di 11 l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia” antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge.
Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.>>)
La clausola di salvaguardia è pertanto di rilievo nei rapporti contrattuali a tasso variabile, nei quali il tasso di interesse, originariamente pattuito entro i limiti del tasso soglia, può nel tempo superarlo per effetto di fluttuazioni determinate per convenzione contrattuale;
in tal caso la clausola di salvaguardia è rilevante quale fonte dell'obbligo contrattuale sopra indicato, ed è il soggetto finanziatore, in quanto obbligato, a dover dimostrare di aver applicato un interesse non eccedente il TSU sebbene in applicazione delle previsioni contrattuali il tasso di interesse da applicarsi sarebbe risultato superiore.
La clausola in discorso non può invece assumere alcuna rilevanza con riferimento al tempo della pattuizione;
in quel momento il tasso di interesse non deve superare il
TSU così come risultante dalle rilevazioni periodiche riportate negli appositi DM. Nella specie è incontroverso l'ammontare del tasso di interesse applicato;
in discussione è invece la determinazione del TEG, assumendosi da parte del finanziato,
e negandosi dal parte del finanziatore, che a tal fine sarebbe rilevante il costo assicurativo, con la conseguenza che accogliendo l'una o l'altra delle tesi contrapposte si perviene all'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art.1815 cpv cc, o, in caso contrario, al rigetto della relativa domanda.
*** Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'appellata con riferimento alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, legittimata essendo in tesi la compagnia CE che l'avrebbe incassato, ritiene il collegio che la stessa sia infondata e ciò in quanto la legittimazione a contraddire è da riferirsi alla prospettazione della domanda nei termini in cui la stessa è stata introdotta nel giudizio;
ebbene, qui la parte attrice ha sostenuto che, rientrando anche il premio assicurativo nel novero delle commissioni che secondo il disposto di cui all'art. 2 della legge n.108 del 1996 devono essere assimilate agli interessi, esso, in caso di accertato superamento del TSU, debba essere oggetto di restituzione da parte del finanziatore, al pari degli interessi. In discussione è quindi non già la corrispondenza tra le parti del rapporto contrattuale e quelle del rapporto processuale,
e quindi la legittimazione passiva della società finanziatrice, bensì la sussistenza o meno del diritto alla restituzione del denaro corrisposto a titolo di premio assicurativo, e quindi la sussistenza o meno del diritto fatto valere in giudizio.
Si tratta quindi di questione di merito e non di legittimazione, richiedendosi al giudice di valutare la fondatezza o meno della pretesa restitutoria in discorso.
***
1. Con il primo motivo, l'appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia pagina 5 di 11 confuso il TEG (tasso effettivo globale, che rappresenta il costo complessivo del singolo contratto) con il TEGM (tasso effettivo globale medio, rilevato trimestralmente), giungendo ad escludere erroneamente le spese assicurative obbligatorie dal calcolo del TEG del contratto.
Evidenzia come la normativa primaria (art. 644 c.p. e L. n. 108/1996) preveda chiaramente che il calcolo del tasso di usura includa tutte le commissioni, spese e remunerazioni legate al credito, escluse solo le imposte e le tasse;
mentre le
Istruzioni della Banca d'Italia, finalizzare alla rilevazione del TEGM, sarebbero inidonee a giustificare l'esclusione delle spese obbligatorie, come quelle assicurative, dal calcolo del TEG del contratto. Aggiunge, inoltre, che la stessa Cassazione ha più volte sottolineato che ogni costo sostenuto dal cliente, purché collegato al credito, deve essere incluso nel calcolo del tasso usurario.
2. Nel secondo motivo d'appello ribadisce l'inconferenza delle eccezioni sollevate dall'appellata. Sul punto, si rimanda a quanto stabilito in via preliminare.
3. Con la terza censura, l'appellante ritiene che questa Corte debba espungere dal thema probandum, poiché non oggetto di specifica contestazione da parte della banca, il fatto che con l'inclusione della polizza il TEG sia quantificabile nella misura del 19,41% a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 15,22% nonché l'accertamento dell'importo di € 5.826,97 (comprensivo degli interessi e delle ulteriori somme ricevute dalla banca convenuta oltre il capitale mutuato) richiesto in ripetizione.
4. Con il quarto motivo, l'appellante evidenzia come i costi contrattuali, inclusi il TAN e il TAEG, concorrano alla determinazione dell'usurarietà del contratto, e che, in caso di accertata usura, il mutuo si trasformi da oneroso a gratuito, con obbligo di restituzione al mutuante del solo capitale erogato.
Chiede, pertanto, che Questa corte dichiari il mutuo gratuito, ordinando la restituzione di tutti gli interessi, commissioni, spese e oneri assicurativi già corrisposti.
5. Con il quinto motivo l'appellante chiede l'applicazione del tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 co. IV c.c. a partire dall'avvio del procedimento giudiziale o arbitrale, trattando il giudizio un'obbligazione pecuniaria derivante da un contratto.
6. Con l'ultimo motivo l'appellante richiede il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.
***
1.3.4. Il primo, il terzo e il quarto motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente riguardando tutti la problematica dell'usura e la tematica dell'inclusione dei costi della polizza assicurativa stipulata dall'appellato a garanzia del contratto di mutuo nel calcolo del tasso praticato dalla società di intermediazione finanziaria al fine di verificarne la usurarietà.
Occorre premettere che è vero che in passato gran parte degli istituti bancari e degli pagina 6 di 11 intermediari finanziari aveva seguito la tesi, sostenuta dall'appalellata, per la quale erano da ritenersi rilevanti ai fini del calcolo del TEG solo le spese per le assicurazioni o garanzie intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore;
ma ciò solo se imposte dal creditore e sempre che non derivassero dall'esclusivo adempimento di un obbligo di legge. Tuttavia, tale ricostruzione è da ritenersi superata con la sentenza n. 8806/2017 della
Suprema Corte di cassazione la quale, con riferimento ad un contratto di mutuo concluso sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della Banca di Italia, ha statuito che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. A sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”. Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha evidenziato che le Istruzioni della Banca di Italia, nella precedente formulazione, non imponevano affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e soprattutto che la loro inclusione - purché correlate alla concessione del credito - era desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte peraltro di rango primario, sotto il cui spettro andrebbero interpretate le predette istruzioni. La contestualità tra credito ed assicurazione, quale presunzione del collegamento tra questi elementi, è, infatti, prevista dal quinto comma dell'art. 644 c.p., laddove viene sancito il principio della onnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie. Tale principio è stato in seguito confermato più volte dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (Cass.3025/2022, 29501/2023). Ne consegue l'inclusione della spesa per la polizza assicurativa, attesa la sua connotazione sia pure indirettamente “remunerativa”, nel calcolo del TEG. Né a tale conclusione osta il fatto che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM dell'epoca non includessero ai fini della determinazione del TEGM e quindi del TSU il costo delle polizze assicurative: la Suprema Corte ha infatti chiarito che tale omissione “rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli” (Cass.3025/2022 in motiv.)
***
Ciò chiarito in punto di diritto, si ribadisce che in data 23.10.2008 Parte_1
ha richiesto ed ottenuto un finanziamento con cessione del quinto dello
[...] stipendio per l'importo totale di € 14.976,00 con il quale si è impegnato, tra i vari pagina 7 di 11 obblighi, a stipulare una polizza assicurativa “contro il rischio morte e perdita dell'impiego o di perdita dell'impiego anche per causa di morte, il cui indennizzo è a beneficio dell'istituto erogatore”, che il cliente ha provveduto a stipulare in data 24.10.2008 (doc. 4 fascicolo di primo grado di parte resistente) avente ad oggetto la garanzia “Rischio impiego”, comprensiva del rischio di risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del Cedente/Delegante”. La società finanziaria ha poi specificato che il TEG, pari a 11,49% era stato calcolato esclusi i costi assicurativi così come indicato dalle Istruzioni della Banca d'Italia allora vigenti (2006).
Per le ragioni sopra esposte non può sussistere alcun dubbio in ordine al fatto che la stipulazione della polizza abbia costituito, nel caso di specie, un costo effettivamente sostenuto dal cliente e connesso all'erogazione del credito. Il TEG del rapporto, calcolato tenendo conto del tasso corrispettivo e degli oneri connessi all'erogazione del credito, inclusi i costi per la polizza assicurativa, , come da consulenza tecnica di parte attrice (in primo grado), pari a 19,43%, risulta essere superiore, rispetto al tasso soglia, del 18,375%.
Per i contratti conclusi dall'1/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo
2003) al 30/06/2011, invero, il tasso soglia di mora si determina sommando al TEGM, pari nel caso in esame a 10,15%, il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nel DD.MM.), procedendosi poi alla maggiorazione del 50% secondo il disposto di cui all'art. 2, co. 4 L n. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene pertanto la seguente: (TEGM + 2,1) x 1,5%, ovvero, (10,15 +
2,1) x 1,5% = 18,375%.
Nella consulenza tecnica di parte il tasso soglia era stato invece calcolato senza sommare al TEGM il valore di 2,1%, tant'è che il valore indicato (15,23%) era quello ottenuto moltiplicando il TEGM per 1,5% (10,15 x 1,5% = 15,225%) ed arrotondando il prodotto per eccesso.
Il TEG calcolato nella relazione tecnica di parte con l'inclusione della polizza assicurativa connessa all'erogazione del credito, pari a 19,43%, non è stato fatto oggetto di contestazione, questa infatti riguardando soltanto la questione in diritto circa la rilevanza o meno del costo assicurativo ai fini del calcolo del TEG.
La società appellata, infatti, in primo grado, nelle note autorizzate, ha affermato che
“questa difesa sin dalla comparsa di costituzione ha contestato l'erroneità dei calcoli svolti da controparte. Precisamente, il ricorrente ha incluso nel calcolo il premio assicurativo, ancorché lo stesso debba essere escluso espressamente dal calcolo del TEG le spese per assicurazioni e garanzie” e che “il calcolo del TEG svolto dal consulente non è conforme a quanto previsto in merito dalle istruzioni di Banca d'Italia” ed ha ribadito nella comparsa di costituzione in appello che:
ha eccepito l'erroneità del calcolo svolto da controparte poiché non CP_1 conforme alle istruzioni di Banca d'Italia pro tempore vigenti”…“gli elaborati prodotti da controparte sono stati redatti sulla base di principi e conteggi errati e non conformi alla specifica normativa di settore”, limitandosi ad una contestazione generica della consulenza di parte e limitata alla sola inclusione del costo assicurativo nel calcolo del TEG, senza nulla proferire in merito alla tecnica di calcolo adoperata dal consulente per la rilevazione concreta del tasso.
In assenza di contestazione, il TEG, così come calcolato nella relazione tecnica di parte, pari a 19,43%, deve pertanto ritenersi corretto e può essere assunto quale dato pagina 8 di 11 di fatto di rilievo ai fini del decidere. L'interesse corrispettivo (nell'accezione di cui all'art.2 legge 108/1996) pattuito nel contratto di finanziamento n. 4376 stipulato il 23.10.2008 risulta pertanto essere eccedentario rispetto al TSU, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1815 co. 2 c.c., che prevede, quale effetto di tale superamento, l'azzeramento di ogni interesse (nessun interesse è dovuto).
Una volta accertata la nullità della clausola contrattuale con cui è stato convenzionalmente pattuito il tasso di interesse corrispettivo e della conseguente gratuità del finanziamento;
a tale accertamento restano tuttavia estranee le vicende relative alla polizza assicurativa che, per quanto collegata al finanziamento, in mancanza di autonoma impugnativa volta ad ottenerne la caducazione e stante la solo parziale nullità del finanziamento, resta valida, avendo, comunque, la compagnia assicurativa ( garantito il rischio legato al credito (quanto meno in Parte_3 relazione alla restituzione del capitale) per tutta la durata del rapporto. L'applicazione del regime di gratuità imposto dal secondo comma dell'art. 1815 c.c. lascia, invero, impregiudicata la validità dei collegati negozi stipulati con i terzi (tra cui la compagnia CE ), avendo, quale unica conseguenza, che Parte_3 il soggetto finanziato non deve corrispondere alcun interesse alla controparte per il finanziamento da essa ricevuto. In altre parole, quando l'assicurazione obbligatoria relativa ad una cessione del quinto è a totale carico del cessionario – come nel caso di specie - l'importo viene detratto dalla somma erogata e girata direttamente alla compagnia. In buona sostanza si paga per intero e anticipatamente un servizio che copre tutta la durata della cessione. Preme, inoltre, sottolineare che nel caso in esame il contratto di mutuo con cessione del quinto è giunto alla sua naturale scadenza;
di conseguenza, l'appellante non ha alcun diritto a richiedere la restituzione del premio assicurativo, poiché quest'ultimo
è stato versato come corrispettivo per una copertura assicurativa di cui il cliente ha effettivamente usufruito per l'intera durata del rapporto.
Sebbene il costo assicurativo sia di rilievo ai fini della verifica circa il superamento del TSU, cionondimeno le somme corrisposte a titolo di premio assicurativo trovano causa nel rapporto di assicurazione, stipulato, nell'interesse di entrambe le parti del rapporto finanziario, a copertura di un rischio effettivo. Il finanziato/assicurato non ha pertanto diritto alla relativa restituzione, né da parte del finanziatore né da parte della compagnia CE (che peraltro non è qui in causa).
Pertanto, dichiarata la conversione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito, dall'importo richiesto di € 5.826,97 deve essere detratta la somma di € 1.797,94, relativa ai costi assicurativi.
5. Anche il quinto motivo d'appello è fondato e merita accoglimento. La disposizione di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge) per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La stessa Corte di legittimità ha di recente chiarito che “il saggio di interessi previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da pagina 9 di 11 nullità contrattuale” (Cass. n.61/2023), come quella oggetto di controversia nel caso in esame.
6. Infine, anche l'ultima censura risulta fondata. La Corte di legittimità ha più volte chiarito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che riveste natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga ex art. 92 co. 1 c.p.c. delle facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue (Cass. n.10171/2015). Nel caso in esame la richiesta appare congrua, avendo l'appellante richiesto il rimborso di € 300,00 per n. 3 perizie di cui ha allegato fattura alla prima udienza del giudizio di primo grado. La consulenza di parte ha, inoltre, assunto rilievo determinante all'interno della controversia avendo questo collegio fondato la propria decisione sull'accertamento econometrico in essa contenuto. L'appello va pertanto accolto, nei limiti di quanto sopra esposto, e l'ordinanza di primo grado riformata, con condanna dell'appellata alla restituzione in favore dell'appellante della somma sopra indicata, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co.IV c.c. dalla domanda giudiziale (17.07.2019) alla data di pubblicazione della presente sentenza ed al tasso legale da tale data al saldo.
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Quanto alle spese, la riforma dell'ordinanza impugnata determina la necessità di procedere d''ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. n. 27606/2019, 1775/2017). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. mod., scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, per il primo grado:
€ 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva,
€ 840,00 per fase istruttoria e/o di trattazione,
€ 1.701,00 per fase decisionale, per un totale di € 4.237,00 oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge;
per il secondo grado, sempre avendo come riferimento lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00:
€ 1.134,00 per la fase di studio,
€ 921,00 per la fase introduttiva,
€ 1.843,00 per fase istruttoria e/o di trattazione,
€ 1.911,00 per fase decisionale, per un totale di € 4.888,00 oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter del 15.09.2020 del Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando: 1) accertato il superamento del tasso soglia nella determinazione del TEG all'atto della stipula del contratto di mutuo in data 23.10.2008, dichiara che, in applicazione del secondo comma dell'art.1815 cc, nessun interesse è dovuto dal mutuatario alla mutuante in forza del predetto contratto;
per l'effetto condanna la mutuante pagina 10 di 11 a restituire al mutuatario la Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.029,03, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co.IV c.c. dalla domanda giudiziale (17.07.2019) alla data di pubblicazione della presente sentenza ed al tasso legale da tale data al saldo;
2) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio così come liquidate in parte motiva (€ 4.237,00 per il primo grado e € 4.888,88 per il secondo grado); 3) condanna infine al pagamento delle spese di consulenza Controparte_1 tecnica di parte di primo grado.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8.01.2025
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
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