Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 14/01/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6320/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Pietro Cappello;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti, dall'avv. Vincenza Marina
Marinelli;
-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 1.07.2024, ricorreva avverso e per Parte_1
l'annullamento del provvedimento del 11/12/2023, conosciuto attraverso l'accesso all'area personale del sito istituzionale dell'Istituto, ad oggi non notificato,
n°66492887683-5, recupero somme non dovute sulla prestazione Reddito di
Cittadinanza n° 160378, nonché del suo presupposto revoca del beneficio e del suo presupposto RdC/PdC protocollo 1724533. Parte_2
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: di aver ricevuto il provvedimento di revoca con la seguente motivazione “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art 3 co 8 e 9 L.26/2019); che con l'aiuto del
CAF che aveva curato la pratica, riusciva a risalire al motivo che aveva determinato il provvedimento in quanto emergeva che il CAF, nel “modulo di comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento del Rdc/PdC” aveva indicato due diversi codici fiscali;
che l'incongruenza aveva indotto l' ad adottare il provvedimento di CP_1
revoca; che il sig. , in data 27/12/2020, inoltrava nuova richiesta di essere Pt_1
ammesso al beneficio, che con stupore, nel settembre 2021 riceveva un provvedimento di revoca del beneficio concesso, seguito dalla richiesta di restituzione delle somme percepite, così motivato “domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma 11 della L. 26 del 2019”; che nel dicembre 2023, apprendeva tramite acceso all'area personale del sito istituzionale dell'Istituto di essere destinatario di un provvedimento per la ripetizione di quanto indebitamente percepito, così motivato
“domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma
11 della L. 26 del 2019”, che il sig. , dunque, non solo ha avuto sospeso il Pt_1
sostegno economico ma deve restituire quanto percepito e tutto ciò non per suo dolo o colpa;
che a nulla approdava il ricorso al Comitato Provinciale dell' che in data CP_1
12/01/2024 lo rigettava;
che il provvedimento di revoca e il suo presupposto sono illegittimi e unitamente al provvedimento di recupero di indebito conseguenziale vanno annullati;
che nel caso di specie è inapplicabile il disposto di cui all'art. 7, comma 11 della L. 26 del 2019.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse:
1. Annullare il provvedimento del 11/12/2023, conosciuto attraverso l'accesso all'area personale del sito istituzionale dell'Istituto, ad oggi non notificato, n°66492887683-5 recupero somme non dovute sulla prestazione Reddito di Cittadinanza n 160378 2. Annullare il provvedimento RdC/PdC protocollo 3726770 – revoca del beneficio e Parte_3
il suo presupposto RdC/PdC protocollo 1724533 – decadenza dal Parte_2
beneficio.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente Controparte_2 svolgendo articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. 3
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'odierna udienza dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatti ed in diritto della decisione.
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Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il “reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli. Ulteriore requisito per la fruizione del RdC è la mancata sottoposizione (per il richiedente del beneficio) a misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3. Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6).
L'art. 5 disciplina le modalità di presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del CP_1 beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di CP_1
cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti. disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la CP_1 4
finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' , sentito il Garante per la CP_1
protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto” (v. art. 5, comma 3). Come è dato leggere nella
Circolare n. 100 del 05/07/2019 (doc. 1), è stata inserita dalla legge di CP_1
conversione la nuova lettera c-bis), che prevede per il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legge. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 3, comma 13, del Decreto-Legge n. 4/2019, che in tema di “beneficio economico” precisa che “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. Ad esempio, un nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato : 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente sottoposto alle predette.
Orbene, nel caso in esame, per come emerge dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, non vi è stata da parte del medesimo alcuna volontà di omettere le comunicazioni dovute per legge.
Come è documentalmente provato il sig. nulla ha fatto per meritare il primo Pt_1
provvedimento decadenza che è il presupposto del provvedimento di revoca. La decadenza dal beneficio nasce da un errore di compilazione del modulo di Parte comunicazione, commesso dal 5
E' vero che il CAF nella compilazione ha inserito un codice fiscale non riferibile al sig.
. Tuttavia, il codice fiscale corretto relativo al sig. è Parte_1 Parte_5
presente nel modulo ed è inserito immediatamente sotto quello errato.
Non solo, nel predetto modulo i dati anagrafici del sig. sono Parte_1
correttamente indicati, per cui non vi può essere dubbio alcuna sulla volontà del ricorrente di comunicare, come in effetti ha fatto, nel termine previsto dalla normativa, la variazione del proprio stato occupazionale.
Osserva, oltretutto, il decidente che un eventuale errore sarebbe rilevante solo ed esclusivamente ove come statuito dalla Suprema Corte : “Integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo
2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge” (Cassazione a S.U. sentenza n. 49686 del 13.07.2023). Infatti, se l'agente ha comunque diritto al beneficio, la non corrispondenza al vero delle informazioni a tal fine rese non qualifica il falso come "inutile", ma rende puramente e semplicemente atipica la condotta, dovendosi escludere la natura indebita del beneficio stesso;
viene meno, cioè, un elemento del fatto tipico. Il ridetto principio espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte è stato fatto proprio anche dalla Corte di Appello –
Sezione Lavoro di Catania nella sentenza n. 607/2024 del 26.06.2024. Ebbene, come già
CP_ sopra evidenziato, l' non ha fornito la prova della sussistenza di un comportamento doloso del ricorrente che era in possesso dei requisiti per godere del reddito di cittadinanza nel periodo in contestazione e non ha omesso la comunicazione della variazione della propria posizione occupazionale.
Il ricorrente, pertanto, non può essere sanzionato con la decadenza e la revoca del beneficio.
So osserva, tuttavia, che per il brevissimo periodo in cui il ricorrente ha lavorato con rapporto a tempo determinato, lo stesso avrebbe dovuto percepire una somma ridotta a titolo di reddito di cittadinanza per cui in relazione a tale periodo deve ritenersi CP_ sussistente il diritto dell alla restituzione degli importi versati in misura maggiore al dovuto. 6
In definitiva, il ricorso, è meritevole di accoglimento nella misura sopra indicata.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, ritiene il decidente essere sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce;
per le ragioni di cui in parte motiva, dichiara illegittimi ed inefficaci il provvedimento del 11/12/2023, conosciuto attraverso l'accesso all'area personale del sito istituzionale dell'Istituto, ad oggi non notificato, n°66492887683-5 recupero somme non dovute sulla prestazione Reddito di Cittadinanza n 160378 2 ed il provvedimento RdC/PdC protocollo 3726770 – revoca del beneficio e il suo presupposto Parte_3
RdC/PdC protocollo 1724533 – decadenza dal beneficio;
Parte_2
CP_ dichiara il diritto dell' alla ripetizione nei confronti del ricorrente delle sole somme versate a titolo di reddito di cittadinanza in misura superiore al dovuto per il periodo in cui il ricorrente ha intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo determinato;
compensa le spese.
Catania, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta