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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – gop -
All'udienza del 26/02/2025, tenuta con le modalità prescritte dall'art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nella causa iscritta al n. 1402/2023 RG, promossa da:
c.f. e P.I. , in persona del socio accomandatario e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. nata a [...] il [...], con sede legale in Controparte_1
Teramo, Via Ponte Vezzola per Castagneto s.n., e , nata a [...] il Parte_2
04/08/1994, residente a Teramo Via Ponte Vezzola strada per Castagneto, c.f. , C.F._1 elettivamente domiciliate in Atri (TE), al Portico Pomenti n. 1, presso lo studio dell'avv. Alberto
Macera, che le rappresenta e difende giusta procura speciale estesa su foglio separato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
sede Teramo, già Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore p.t., corrente in Controparte_3
Teramo, alla via F. Franchi n. 37, rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario in servizio dott.ssa Alfonsina Palmieri
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ITL n. 49/2023 notificata in data 25/05/2023.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 D.lgs n. 150/2011 depositato in data 11/08/2023, la società
[...]
e la sig.ra ciascuna nelle rispettive qualità, hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 49/2023, notificata in data 25/05/2023, con la quale è stato ordinato a o, in alternativa all'obbligato in solido di pagare la Parte_2 Parte_1 somma di euro 7.693,30 in virtù della violazione delle seguenti disposizioni:
1. art. 39, commi 1, 2 e 7
D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5 D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 ... 2. art. 5 comma 5 D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 ... art. 1 commi 910 e 911 legge 27 dicembre 2017 n. 205 e art. 18 comma 5 bis D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 così come modificato dall'art. 1 comma 1 D. Lgs. 08/16 ... 4. art. 4 comma 2 D.
Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 come modificato dal D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133
1.2. L' si è costituito in giudizio e ha resistito all'opposizione, della quale ha Controparte_2 chiesto il rigetto, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione di testimoni;
quindi, è pervenuta – per la discussione con termine per note – all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
°°°°°°°°
2. I motivi di opposizione sono i seguenti:
a) violazione del diritto di difesa, in considerazione del fatto che nell'ordinanza stessa si fa rifermento al fatto che non sarebbero pervenuti all'Ente ingiungente scritti difensivi, mentre, al contrario, in data
7/12/2023 la aveva trasmesso scritto difensivo (cfr. docc. nn. 3 e 3 bis) nel quale Parte_1 contestava le violazioni addebitate dall' e rilevava che eventuali dichiarazioni testimoniali rese CP_2 dai sigg.ri e dovevano ritenersi inattendibili considerato che si trattava Controparte_4 CP_5 dei diretti interessati, peraltro legati da rapporto di parentela, e non in possesso del requisito della terzietà. Rilevava, inoltre, che i dipendenti interessati, nel periodo in contestazione, avevano lavorato per il numero di ore indicate nel LUL. Segnalava anche che la circostanza poteva essere confermata dalla sig.ra e dal sig. Controparte_6 CP_7
b) nel merito, contestava gli addebiti, assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Ciò premesso, passando al primo punto di opposizione, invero, non può ritenersi che nel caso di specie sia stato violato il diritto di difesa degli opponenti, atteso che le argomentazioni difensive trascurate in sede amministrativa (sopra sommariamente riportate) ben possono essere riproposte innanzi al giudice;
diversamente, per costante giurisprudenza di Vertice, si rischierebbe di incentivare il proliferare di contenzioso in materia, atteso che ciascuno potrebbe sperare nell'annullamento giurisdizionale di un atto scarsamente motivato, pur senza quell'esame del merito dell'azione sanzionatoria pubblica concretamente esercitata che costituisce l'autentico oggetto del giudizio speciale di cui alla l. n.
689/1981 (Cass., sez. un., 28 gennaio 2010, n. 1786).
Del pari infondato appare, inoltre, l'assunto, pure sostenuto negli scritti difensivi richiamati e ribadito nel ricorso, secondo cui le dichiarazioni rese dai sigg.ri e non sarebbero sufficienti per CP_4 CP_5 sostenere le contestazioni, considerato che trattasi dei diretti interessati, legati da rapporto di parentela e, conseguentemente, non in possesso del requisito della terzietà. In merito, la Suprema Corte (tra le tante Cfr. Cass. n. 15745/2003), ha affermato che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione il lavoratore non è portatore di un interesse che lo legittimi a proporre l'azione e neppure ad intervenire in giudizio e, conseguentemente, non è incapace a testimoniare, ma la sua testimonianza potrà essere valutata dal giudice in termini di attendibilità. In tal senso anche Cass., n. 3051/2011: “Nel giudizio tra
l'ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati, in assenza di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore teste ad intervenire in giudizio, non essendo configurabile l'incapacità a testimoniare che l'art. 246 cod. proc. civ. (come affermato dalla Corte cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del
1995 e nell'ordinanza n. 143 del 2009) ricollega non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da altro soggetto”. Analogamente
Cass. civ. n. 27286/2019: “… all'attendibilità dei soggetti assunti a verbale dagli ispettori, la ricchezza di precisazioni e la conformità delle risposte escludeva che i denuncianti C. – M. fossero inattendibili o comunque interessati ai sensi dell'art. 246 c.p.c., citandosi sul punto Cass. 8 febbraio 2011 n. 3051, circa l'esclusa incapacità a testimoniare che l'art. 246 codice di rito ricollega non solo alla posizione di parte formale e sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da altro soggetto, nell'ambito del giudizio tra ente previdenziale e parte datoriale …”.
Passando al merito processuale, l'ITL ha fornito ampia prova circa la fondatezza dell'assunto ispettivo, accertando che la sig.ra : a) non ha registrato sul libro unico del lavoro (LUL) le ore Parte_2 effettivamente lavorate dai dipendenti e , i quali hanno osservato un Controparte_4 CP_5 orario di lavoro giornaliero di undici ore a fronte delle otto registrate sul LUL, dal lunedì al sabato, quanto meno a partire dal mese di gennaio 2019 fino ad aprile 2021; b) non ha computato a parte e non ha remunerato con le maggiorazioni previste dal CCNL applicato le ore accertate di lavoro straordinario eseguite dai lavoratori e;
c) ha corrisposto in contanti al Controparte_4 CP_5 lavoratore una parte della retribuzione relativa al mese di giugno 2021, pari a euro Controparte_4
100,00; d) ha fatto superare ai lavoratori e Laboti la durata massima Controparte_4 CP_5 dell'orario di lavoro, pari a 48 ore settimanali, avendo questi osservato, nel periodo decorrente da gennaio 2019 ad aprile 2021, un orario di lavoro pari a 66 ore settimanali.
Tali circostanze sono emerse dalle dichiarazioni, peraltro univoche, acquisite dagli ispettori, tutte confermate nel presente giudizio, in particolare dal lavoratore , alle dipendenze della Controparte_4 società opponente dal 19/05/2017 al 22/12/2021 con la mansione di fresatore di pietra, il quale ha rilasciato le seguenti s.i.t.: “… In merito all'orario di lavoro da me svolto dichiaro di aver lavorato dal giorno dell'assunzione e fino al termine del rapporto di lavoro, 11 ore al giorno dal lunedì al sabato. Ho lavorato insieme a
da gennaio 2019 e credo fino a giugno/luglio 2021, anche lui faceva il mio stesso orario. Dall'assunzione CP_5 ovvero da maggio 2017 e fino a dicembre 2018 ero l'unico dipendente, ripeto ha iniziato a gennaio 2019. … Ho CP_5 sempre fatto solo tre giorni di ferie all'anno …”. Tali circostanze sono state confermate dal predetto in sede di deposizione testimoniale e concordano con le s.i.t. rilasciate al collega di lavoro Labori Afrim, in servizio dal 25/01/2019 all'11/05/2021 con la mansione di operaio generico: “… Ho lavorato per conto della per circa due anni e mezzo ovvero da gennaio 2019 a giugno 2021 se non ricordo male. Ho lavorato dal Pt_1 lunedì al sabato per 11 ore al giorno dalle 6:00 della mattina alle 18:00 con meno di un'ora di pausa. Sono stato pagato per somme indicate in busta paga, ma non mi ha pagato le maggiori ore lavorate … Dall'assunzione ovvero da gennaio
2019 e per tutta la durata del rapporto di lavoro ho lavorato insieme a entrambi abbiamo lavorato le Controparte_4 stesse ore ovvero 11 al giorno per sei giorni settimanali. Io e eravamo gli unici dipendenti …”. CP_4
Con riferimento, invece, alle testimonianze del personale impiegatizio, va osservato che tale personale prestava la propria attività lavorativa presso la sede aziendale, mentre i lavoratori di cui si discute, in quanto operai (muratori), lavoravano a seconda dei casi in luoghi differente dalla sede aziendale.
Conseguentemente, tali deposizioni non possono ritenersi dotate di piena attendibilità con riferimento, ad esempio, all'orario di lavoro, ovvero al fatto che i due lavoratori lavorassero anche di sabato;
allo stesso modo, non possono ritenersi pienamente attendibili le testimonianze rese da coloro che abitavano nei pressi della sede aziendale.
In definitiva, l'opposizione si è rivelata infondata, per le ragioni innanzi esposte, e, pertanto, va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. n. 1402/2023 così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione ITL n. 49/2023, notificata il
25/05/2023;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ITL, che liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre spese forfetarie (15%), Iva. C.p.a. se dovuti.
Teramo, addì 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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