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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 7253 Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra
di Partinico, c.f.: in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del legale rapp.te pro-tempore IG.ra , nata a [...] il Parte_3
25.02.1980, residente a [...] C.F.: , C.F._1 elettivamente domiciliato in Partinico nella via Fanciullo n. 3, presso lo studio dell' Avv. Bernardo Daniele Petruso (c.f.: , tel./fax: 091.5509357; email: C.F._2
PEC: , che la rappresenta e Email_1 Email_2 difende per procura in atti opponente
Contro
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Palermo alla Piazza Diodoro Siculo n. 4 presso lo studio dell'avv. Rosario Bianco ( – PEC , che lo rappresenta C.F._4 Email_3
e difende in forza di procura alle liti allegata in atti opposto
pagina 1 di 4
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal Parte_4
Partinico nei confronti di e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1194/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il 21 marzo 2022;
2) Condanna il , al pagamento, Controparte_2
in favore del delle spese di lite del presente giudizio che liquida, Controparte_1 in € 1700,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , ritualmente notificato , il Controparte_2
, in persona del legale rapp.te pro-tempore IG.ra , proponeva
[...] Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1194/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 21 marzo 2022, e con cui gli era stato ingiunto di pagare, nei confronti di _1
, la somma complessiva somma di € 7.035,87, oltre interessi e spese.
[...]
Contestava l'opponente la pretesa creditoria di controparte, evidenziando che nessuna somma era dovuta e che in ogni caso nessun compenso era stato concordato fra le parti, né alcunchè era stato indicato in sede di nomina dell'opposto quale amministratore;
rilevava ,
pagina 2 di 4 poi, l'intervenuta prescrizione dei compensi dovuti ai sensi dell'art. 2956 c.c. n. 2 per gli anni dal 2016 al 2018.Concludeva richiedendo la revoca del decreto opposto .
Si costituiva in giudizio parte opposta , che contestava le eccezioni e Controparte_1 deduzioni dell'opponente e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 21 maggio 2025, svolta a mezzo della cd trattazione scritta, con concessione di termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, il Dott. ha posto il mancato pagamento dei propri compensi Controparte_1 professionali quale amministratore del Condominio opposto per gli anni di gestione dal 2016,
2017,2018,2019 , 2020 e 26.07.2021 data dell'avvenuta revoca del mandato.
Ora, introducendo il presente giudizio di opposizione, il Controparte_2
, ha innanzi tutto evidenziato la nullità della delibera di nomina di
[...]
controparte atteso che nessun compenso risultava concordato fra le parti.
Sul punto, deve evidenziarsi, per come si evince dai prodotti verbali del 13 maggio 2019 e 6 settembre 2021 , che l'Assemblea condominiale procedeva all'approvazione dei rendiconti per le gestioni degli anni dal 2014 al 2020, che includevano, al loro interno, l'importo indicato a titolo di compenso.
In altri termini, pur a fronte della mancata indicazione del compenso all'atto della conferma,
l'assemblea condominiale approvava il rendiconto delle gestioni per come svolte dall'amministratore, anche in riferimento all'importo dovuto a titolo di compenso.
In quest'ottica, pertanto, avuto proprio riguardo alla richiamata approvazione, non sono condivise le censure di parte opponente in ordine al mancato accordo fra le parti sul punto, dovendo invece ritenersi dovuta, in favore del dott. , la somma approvata, e pari, _1
per come indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo e non specificamente e tempestivamente contestato in ordine alle singole voci di composizione, ad € 7.035,87.
Parimenti va disattesa l'eccezione di prescrizione ( quinquennale e/o triennale) del diritto al compenso degli emolumenti richiesti dal dott. , sollevata dal _1 CP_2 opponente.
pagina 3 di 4 Sul punto di si osserva come i compensi per l'attività di amministrazione non sono considerate obbligazioni periodiche , e ciò per la considerazione che il credito si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza tra i condomini e l'amministratore ex art. 1720 cc.
Da ciò ne discende che per il diritto al compenso degli emolumenti richiesti, trova applicazione la prescrizione decennale e non quinquennale .
Per quanto argomentato, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Così deciso in Palermo , 21 maggio 2025
IL GOT
Dott. Giuseppina Notonica
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 7253 Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra
di Partinico, c.f.: in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del legale rapp.te pro-tempore IG.ra , nata a [...] il Parte_3
25.02.1980, residente a [...] C.F.: , C.F._1 elettivamente domiciliato in Partinico nella via Fanciullo n. 3, presso lo studio dell' Avv. Bernardo Daniele Petruso (c.f.: , tel./fax: 091.5509357; email: C.F._2
PEC: , che la rappresenta e Email_1 Email_2 difende per procura in atti opponente
Contro
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Palermo alla Piazza Diodoro Siculo n. 4 presso lo studio dell'avv. Rosario Bianco ( – PEC , che lo rappresenta C.F._4 Email_3
e difende in forza di procura alle liti allegata in atti opposto
pagina 1 di 4
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal Parte_4
Partinico nei confronti di e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1194/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il 21 marzo 2022;
2) Condanna il , al pagamento, Controparte_2
in favore del delle spese di lite del presente giudizio che liquida, Controparte_1 in € 1700,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , ritualmente notificato , il Controparte_2
, in persona del legale rapp.te pro-tempore IG.ra , proponeva
[...] Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1194/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 21 marzo 2022, e con cui gli era stato ingiunto di pagare, nei confronti di _1
, la somma complessiva somma di € 7.035,87, oltre interessi e spese.
[...]
Contestava l'opponente la pretesa creditoria di controparte, evidenziando che nessuna somma era dovuta e che in ogni caso nessun compenso era stato concordato fra le parti, né alcunchè era stato indicato in sede di nomina dell'opposto quale amministratore;
rilevava ,
pagina 2 di 4 poi, l'intervenuta prescrizione dei compensi dovuti ai sensi dell'art. 2956 c.c. n. 2 per gli anni dal 2016 al 2018.Concludeva richiedendo la revoca del decreto opposto .
Si costituiva in giudizio parte opposta , che contestava le eccezioni e Controparte_1 deduzioni dell'opponente e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 21 maggio 2025, svolta a mezzo della cd trattazione scritta, con concessione di termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, il Dott. ha posto il mancato pagamento dei propri compensi Controparte_1 professionali quale amministratore del Condominio opposto per gli anni di gestione dal 2016,
2017,2018,2019 , 2020 e 26.07.2021 data dell'avvenuta revoca del mandato.
Ora, introducendo il presente giudizio di opposizione, il Controparte_2
, ha innanzi tutto evidenziato la nullità della delibera di nomina di
[...]
controparte atteso che nessun compenso risultava concordato fra le parti.
Sul punto, deve evidenziarsi, per come si evince dai prodotti verbali del 13 maggio 2019 e 6 settembre 2021 , che l'Assemblea condominiale procedeva all'approvazione dei rendiconti per le gestioni degli anni dal 2014 al 2020, che includevano, al loro interno, l'importo indicato a titolo di compenso.
In altri termini, pur a fronte della mancata indicazione del compenso all'atto della conferma,
l'assemblea condominiale approvava il rendiconto delle gestioni per come svolte dall'amministratore, anche in riferimento all'importo dovuto a titolo di compenso.
In quest'ottica, pertanto, avuto proprio riguardo alla richiamata approvazione, non sono condivise le censure di parte opponente in ordine al mancato accordo fra le parti sul punto, dovendo invece ritenersi dovuta, in favore del dott. , la somma approvata, e pari, _1
per come indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo e non specificamente e tempestivamente contestato in ordine alle singole voci di composizione, ad € 7.035,87.
Parimenti va disattesa l'eccezione di prescrizione ( quinquennale e/o triennale) del diritto al compenso degli emolumenti richiesti dal dott. , sollevata dal _1 CP_2 opponente.
pagina 3 di 4 Sul punto di si osserva come i compensi per l'attività di amministrazione non sono considerate obbligazioni periodiche , e ciò per la considerazione che il credito si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza tra i condomini e l'amministratore ex art. 1720 cc.
Da ciò ne discende che per il diritto al compenso degli emolumenti richiesti, trova applicazione la prescrizione decennale e non quinquennale .
Per quanto argomentato, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Così deciso in Palermo , 21 maggio 2025
IL GOT
Dott. Giuseppina Notonica
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