Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 15/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 1141/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1141/2024 VG, promossa con ricorso congiunto cumulativo per la separazione dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositato il 04/03/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente a [...]3 con l'Avv. Giada Scaramuzzino
e
2) Parte_3 nato a [...] il [...]
cittadino: Cod. Fisc. Pt_4 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Giada Scaramuzzino
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rescaldina (VA), in data 21/06/2003
(anno 2003 atto n. 15 parte II Serie A)
Tribunale di Busto Arsizio.
Con i seguenti figli minorenni: , nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...].
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto cumulativo per la separazione dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositato il
04/03/2024 richiedevano la pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 21/06/2003 a Rescaldina (MI) tra i Signori Parte_1
e trascritto nei registri del Comune di Rescaldina (MI), anno 2003 Parte_3 parte II, serie A, n. 15, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Rescaldina a mezzo della comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2. Confermare l'affidamento dei figli minorenni e ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisone stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico - fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la residenza anagrafica dei figli presso il padre in Cassano
Magnago, Via Carducci n. 24, con possibilità di spostamento della residenza anagrafica dei figli presso la casa materna appena possibile e/o in caso le necessità scolastiche termineranno.
4. Confermare che i due figli e saranno collocati e continueranno Per_1 Per_2
a vivere presso entrambi i genitori in modo da rimanere alternativamente con ciascun di loro in modo paritario, mensile al 50% con distribuzione temporale delle esigenze e frequentazioni scolastiche.
5. Confermare il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore per i periodi mensili di permanenza con ciascuno di essi;
confermare che i genitori si divideranno fra loro al 50% le spese straordinarie afferenti i figli secondo il
Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Confermare che l'assegno unico per i figli sarà riconosciuto / versato al 100% alla moglie che scalerà dalla somma che percepirà per tale voce i costi per le spese straordinarie per i ragazzi stessi;
Pag. 2 di 4 confermare altresì che le spese di mensa (scolastica e presso la nonna materna) saranno divise fra i genitori al 50 %, così come le spese tutte per vestiario, corredo intimo, scarpe, abbigliamento sportivo e corredo per il tempo libero e sports saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno, così come per le spese scolastiche, di cancelleria e spese mediche tutte.
6. Confermare che quanto alle vacanze estive e invernali, oltre che per le festività in generale, i genitori si accorderanno di volta in volta in modo da privilegiare il criterio dell'alternanza; quanto alle vacanze, esse verranno organizzate quanto ai tempi entro il mese di maggio di ogni anno, in modo da consentire all'altro genitore di organizzarsi a propria volta. I periodi di vacanza con ciascun genitore saranno di 15 giorni anche consecutivi. In ogni caso i genitori, quanto ai rapporti tra di loro e alla gestione della genitorialità, si atterranno alla più ampia flessibilità con impegno al rispetto e alla riva-lutazione delle rispettive figure genitoriali.
7. Confermare il rilascio della ex casa coniugale da parte di entrambi i ricorrenti;
confermare l'assegnazione in via definitiva degli arredi e corredi in proprietà a ciascun genitore secondo gli accordi dagli stessi assunti ed eseguiti.
8. Confermare che i ricorrenti sono autosufficienti e vivranno ciascuno con i proventi del proprio lavoro, senza contribuzione in alcun caso al mantenimento l'uno dell'altro, avendo essi rinunciato alla richiesta di mantenimento o di concorso spese.
9. Confermare l'obbligo di a mantenere sollevata ed indenne Parte_3 da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dal Parte_1 rapporto giuridico dell'11.11.2014 con il terzo qualora questo Controparte_1 escutesse l'asserito suo credito. Confermare altresì l'obbligo di nei Parte_3 confronti di di costituire un fondo liquido ed esigibile Parte_1 accessibile a quest'ultima a garanzia dell'estinzione debitoria qualora il creditore escutesse il proprio credito. Controparte_1
10. Confermare che e si rilasceranno autorizzazione Parte_3 Parte_1 al rinnovo dei passaporti o documenti validi per l'espatrio anche per i figli consentendo l'espatrio solo in località a bassa tensione sociale e per motivi di vacanza.
11. Confermare che le spese legali di assistenza saranno ripartite fra le parti al 50%.
12. Dare atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nell'ordinanza di prosecuzione del giudizio del 16/04/2024 e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3
c.p.c.
Pag. 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
21/06/2003, in Rescaldina (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Rescaldina (anno 2003, atto n. 15, parte II, Serie A) e del Comune di
Gallarate (VA) (n. 66, Parte II, Serie B, anno 2003) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___15.1.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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