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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13834/2018 R.G., promossa da:
in persona del direttore Parte_1
generale pro tempore, con sede in , via Santa Maria La Grande n. 5, codice fiscale e Pt_1
partita iva autorizzata ad agire in giudizio con delibera n. 3239 del 27.8.2018, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Pittalà, giusta procura in atti opponente
contro partita iva , con sede a Misterbianco (CT), Controparte_1 P.IVA_2
piazza G. Falcone n. 9-10, in persona del legale pro tempore, dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Marescalco, giusta procura in atti opposta
********
All'udienza del 9.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice istruttore ha posto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 31.8.2018, l' Parte_1
Parte
(di seguito ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
3394/2018 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.255, oltre interessi, in favore della società “ , a Controparte_1 titolo di “incremento del 9%” sulle fatture relative alla fornitura di protesi acustiche realizzate 1 Parte
“su misura” per conto dell' L'opponente, premettendo di avere pagato regolarmente il corrispettivo per la fornitura delle protesi, non ha contestato di avere rifiutato il pagamento dell'incremento del 9%, ritenendo che non sussistessero i presupposti di legge per il riconoscimento della citata maggiorazione, in quanto applicabile soltanto alle protesi acustiche realizzate su misura e non anche a quelle realizzate in serie e successivamente adattate alle esigenze dell'utilizzatore finale. La stessa ha, inoltre, eccepito la mancanza di prova della pretesa creditoria e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 13.12.2018 si è costituita Controparte_1
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione evidenziando come, con DM n. 3332 del
27.8.1999, tra i dispositivi su misura rientrino anche quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche personalizzate eseguite dal tecnico abilitato.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, ammessa la prova testimoniale articolata dall'opposta, è stata rigettata la richiesta di CTU;
indi, a seguito di alcuni rinvii per ragioni di ufficio, all'udienza del 9.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' è fondata e Parte_1
merita accoglimento.
2.1 La disciplina normativa di riferimento trova fondamento nell'art. 2, comma 380, della legge 244/2007, secondo cui: “Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità
27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato
nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle
relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento”.
Con specifico riferimento alla Regione Sicilia, il Decreto dell'Assessore alla Salute del
26.4.2010 n. 1119 ha sancito che “Le tariffe massime fissate dall'art. 4 comma 1 del D.M.
12.9.2006 per la remunerazione delle prestazioni di assistenza protesica relativa ai
2 dispositivi su misura di cui all'elenco 1 del DM 332/1999, sono incrementati del 9% ai sensi dell'art. 2 comma 380 L. 24.12.2007 n. 244”.
La norma, pertanto, riconosce la maggiorazione del 9% per le prestazioni di assistenza protesica soltanto per i “dispositivi su misura” di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto del
Ministro della Sanità n. 332/1999.
La questione centrale è stabilire cosa si intenda per “dispositivi su misura”.
Nella tabella allegata al citato DM 332/1999 sono riportate due tipologie di dispositivi: da un lato quelli “costruiti su misura”; dall'altro lato i “dispositivi di fabbricazione continua o di serie” che, per essere applicati, necessitano di modifiche da parte di un tecnico abilitato.
L'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale stabilisce che: “L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli
di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso.
L'elenco n. 1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente
individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista”.
L'art. 3 ribadisce che nell'elenco 1 vi sono sia “dispositivi su misura”, per la cui definizione si fa espresso riferimento all'art. 1, comma 2, lett. d) del d. lgs. 46/1997, sia “i restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1” che sono quelli “costruiti in serie” e poi adattati dal tecnico abilitato.
L'art. 1, comma 2, lett. d) d. lgs. 46/1997 (citato) stabilisce che per “dispositivo su misura” si intende “qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente, sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le
caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo e destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente. La prescrizione può essere redatta anche da altra persona la
quale vi sia autorizzata in virtù della propria qualificazione professionale. I dispositivi
fabbricati con metodi di fabbricazione continua od in serie, che devono essere successivamente adattati, per soddisfare un'esigenza specifica del medico o di un altro utilizzatore professionale, non sono considerati dispositivi su misura”.
Alla luce delle suindicate disposizioni normative, la maggiorazione prevista dalla legge
244/2007 deve ritenersi applicabile soltanto ai dispositivi su misura e non anche (come
3 sostiene parte opposta) a tutti i dispositivi protesici, riportati nell'elenco n. 1 del DM
332/1999, costruiti in serie e successivamente adattati dal tecnico abilitato alle specificità del paziente.
L'interpretazione suindicata appare coerente con le esigenze di contenimento della spesa pubblica sottese all'intera disciplina delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN e, nella
Regione Siciliana, ha trovato conferma nella nota del 30.7.2010 prot. 20715 emanata proprio a seguito della richiesta di chiarimento in ordine alla possibilità di applicare l'incremento del
9% di cui al D.A. 1119/2010 a tutti i dispositivi ovvero soltanto a quelli definiti “su misura”.
Nella detta nota l'assessorato ha precisato che: “dalla lettera del testo contenuto nell'art. 2 comma 380 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 appare evidente che il legislatore abbia voluto espressamente prevedere l'incremento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica per i dispositivi su misura ed escludendo, di conseguenza, gli altri dispositivi di cui all'elenco 1 del DM 332/1999” (doc. 4 fascicolo parte opponente).
Preme rilevare che l'atto amministrativo in questione è stato impugnato sia dinanzi al TAR – sezione Palermo sia davanti al CGA;
entrambi gli organi di giustizia amministrativa hanno rigettato il ricorso evidenziando come la maggiorazione trovi applicazione soltanto per i dispositivi su misura, ovvero per quelli per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, d. lgs. 46/1997 consistenti nell'apposita fabbricazione del dispositivo sulla base di una prescrizione medica e nel fatto che esso abbia le caratteristiche specifiche di progettazione tali per cui sia destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente.
Per quanto sopra, non appare convincente la tesi dell'opposta secondo cui l'adattamento al singolo paziente del dispositivo costruito in serie determini la personalizzazione del dispositivo ed imponga di qualificare lo stesso come “dispositivo costruito su misura”, ai fini della maggiorazione del 9% suindicata.
2.2. Delineato il quadro normativo di riferimento, la pretesa creditoria avanzata dalla società si fonda sull'inadempimento dell' rispetto Controparte_1 Parte_1 all'incremento del 9% per la realizzazione di protesi acustiche riportate nelle fatture allegate al ricorso monitorio.
La domanda avanzata in via monitoria dalla società opposta, tuttavia, non può trovare accoglimento.
In primo luogo, l'opposta ha allegato in sede monitoria n. 7 fatture contenenti un elenco di pazienti per cui sarebbe stata realizzata una protesi acustica “su misura” (fattura n. 1E/2018 di 4 euro 2.927,10, fattura 02/E del 10.1.2018 di euro 874,27, fattura n. 3E/2018 del 10.1.2018 di euro 1.493,53, fattura 04E/2018 di euro 10.973,12, fattura n. 4E/2018 di euro 10.973,12, fattura n. 5E/2018 del 10.1.2018 di euro 3.258,63, fattura n. 6E/2018 di euro 2.214,79, fattura n. 07E/2018 del 10.1.2018 di euro 334,98).
Tuttavia, come correttamente evidenziato da parte opponente, le fatture non indicano la specifica prestazione effettuata in favore di ciascun paziente, non potendosi ricavare dall'elenco dei pazienti ivi riportato se, rispetto ad essi, l'opposta abbia realizzato una protesi su misura, nei termini indicati dall'art. 1, comma 2, lett. d) d. lgs. 46/1997 suindicati.
Né a diversa conclusione si perviene all'esito della prova testimoniale, le cui risultanze non sono destinate ad apportare alcun contributo ulteriore al patrimonio conoscitivo desumibile dalla documentazione in atti. Ed invero, la teste ha dichiarato “non Testimone_1
conosco le protesi e pertanto non sono in grado di rispondere CP_1 CP_1 all'articolato di cui al n. 3”; nessuna risposta è stata fornita dal teste in merito Testimone_2 alle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione.
Pertanto, non è stato assolto l'onere probatorio, da parte del creditore, diretto a dimostrare il carattere specifico e personalizzato delle protesi realizzate per ciascuno dei pazienti indicati nelle fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio
In secondo luogo, sulla base delle argomentazioni di diritto sopra indicate, è pacifico ed incontestato che la richiesta di maggiorazione del 9% riguardi la realizzazione di dispositivi creati in serie, successivamente adattati alle specificità del paziente. Ne consegue che non sussiste il diritto alla maggiorazione richiesto dalla società Controparte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' va accolta ed il decreto ingiuntivo n. 3394/2018 Parte_1
va revocato.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 5.077, oltre spese generali, iva e c.p.a.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13834/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' Parte_1
nei confronti della società e, per l'effetto, revoca il decreto
[...] Controparte_1
ingiuntivo n. 3394/2018 emesso dal Tribunale di Catania;
5 condanna L' al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 dell' , che liquida in euro 5.077, oltre spese generali, Parte_1
iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 20 marzo 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13834/2018 R.G., promossa da:
in persona del direttore Parte_1
generale pro tempore, con sede in , via Santa Maria La Grande n. 5, codice fiscale e Pt_1
partita iva autorizzata ad agire in giudizio con delibera n. 3239 del 27.8.2018, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Pittalà, giusta procura in atti opponente
contro partita iva , con sede a Misterbianco (CT), Controparte_1 P.IVA_2
piazza G. Falcone n. 9-10, in persona del legale pro tempore, dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Marescalco, giusta procura in atti opposta
********
All'udienza del 9.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice istruttore ha posto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 31.8.2018, l' Parte_1
Parte
(di seguito ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
3394/2018 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.255, oltre interessi, in favore della società “ , a Controparte_1 titolo di “incremento del 9%” sulle fatture relative alla fornitura di protesi acustiche realizzate 1 Parte
“su misura” per conto dell' L'opponente, premettendo di avere pagato regolarmente il corrispettivo per la fornitura delle protesi, non ha contestato di avere rifiutato il pagamento dell'incremento del 9%, ritenendo che non sussistessero i presupposti di legge per il riconoscimento della citata maggiorazione, in quanto applicabile soltanto alle protesi acustiche realizzate su misura e non anche a quelle realizzate in serie e successivamente adattate alle esigenze dell'utilizzatore finale. La stessa ha, inoltre, eccepito la mancanza di prova della pretesa creditoria e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 13.12.2018 si è costituita Controparte_1
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione evidenziando come, con DM n. 3332 del
27.8.1999, tra i dispositivi su misura rientrino anche quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche personalizzate eseguite dal tecnico abilitato.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, ammessa la prova testimoniale articolata dall'opposta, è stata rigettata la richiesta di CTU;
indi, a seguito di alcuni rinvii per ragioni di ufficio, all'udienza del 9.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' è fondata e Parte_1
merita accoglimento.
2.1 La disciplina normativa di riferimento trova fondamento nell'art. 2, comma 380, della legge 244/2007, secondo cui: “Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità
27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato
nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle
relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento”.
Con specifico riferimento alla Regione Sicilia, il Decreto dell'Assessore alla Salute del
26.4.2010 n. 1119 ha sancito che “Le tariffe massime fissate dall'art. 4 comma 1 del D.M.
12.9.2006 per la remunerazione delle prestazioni di assistenza protesica relativa ai
2 dispositivi su misura di cui all'elenco 1 del DM 332/1999, sono incrementati del 9% ai sensi dell'art. 2 comma 380 L. 24.12.2007 n. 244”.
La norma, pertanto, riconosce la maggiorazione del 9% per le prestazioni di assistenza protesica soltanto per i “dispositivi su misura” di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto del
Ministro della Sanità n. 332/1999.
La questione centrale è stabilire cosa si intenda per “dispositivi su misura”.
Nella tabella allegata al citato DM 332/1999 sono riportate due tipologie di dispositivi: da un lato quelli “costruiti su misura”; dall'altro lato i “dispositivi di fabbricazione continua o di serie” che, per essere applicati, necessitano di modifiche da parte di un tecnico abilitato.
L'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale stabilisce che: “L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli
di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso.
L'elenco n. 1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente
individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista”.
L'art. 3 ribadisce che nell'elenco 1 vi sono sia “dispositivi su misura”, per la cui definizione si fa espresso riferimento all'art. 1, comma 2, lett. d) del d. lgs. 46/1997, sia “i restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1” che sono quelli “costruiti in serie” e poi adattati dal tecnico abilitato.
L'art. 1, comma 2, lett. d) d. lgs. 46/1997 (citato) stabilisce che per “dispositivo su misura” si intende “qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente, sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le
caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo e destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente. La prescrizione può essere redatta anche da altra persona la
quale vi sia autorizzata in virtù della propria qualificazione professionale. I dispositivi
fabbricati con metodi di fabbricazione continua od in serie, che devono essere successivamente adattati, per soddisfare un'esigenza specifica del medico o di un altro utilizzatore professionale, non sono considerati dispositivi su misura”.
Alla luce delle suindicate disposizioni normative, la maggiorazione prevista dalla legge
244/2007 deve ritenersi applicabile soltanto ai dispositivi su misura e non anche (come
3 sostiene parte opposta) a tutti i dispositivi protesici, riportati nell'elenco n. 1 del DM
332/1999, costruiti in serie e successivamente adattati dal tecnico abilitato alle specificità del paziente.
L'interpretazione suindicata appare coerente con le esigenze di contenimento della spesa pubblica sottese all'intera disciplina delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN e, nella
Regione Siciliana, ha trovato conferma nella nota del 30.7.2010 prot. 20715 emanata proprio a seguito della richiesta di chiarimento in ordine alla possibilità di applicare l'incremento del
9% di cui al D.A. 1119/2010 a tutti i dispositivi ovvero soltanto a quelli definiti “su misura”.
Nella detta nota l'assessorato ha precisato che: “dalla lettera del testo contenuto nell'art. 2 comma 380 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 appare evidente che il legislatore abbia voluto espressamente prevedere l'incremento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica per i dispositivi su misura ed escludendo, di conseguenza, gli altri dispositivi di cui all'elenco 1 del DM 332/1999” (doc. 4 fascicolo parte opponente).
Preme rilevare che l'atto amministrativo in questione è stato impugnato sia dinanzi al TAR – sezione Palermo sia davanti al CGA;
entrambi gli organi di giustizia amministrativa hanno rigettato il ricorso evidenziando come la maggiorazione trovi applicazione soltanto per i dispositivi su misura, ovvero per quelli per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, d. lgs. 46/1997 consistenti nell'apposita fabbricazione del dispositivo sulla base di una prescrizione medica e nel fatto che esso abbia le caratteristiche specifiche di progettazione tali per cui sia destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente.
Per quanto sopra, non appare convincente la tesi dell'opposta secondo cui l'adattamento al singolo paziente del dispositivo costruito in serie determini la personalizzazione del dispositivo ed imponga di qualificare lo stesso come “dispositivo costruito su misura”, ai fini della maggiorazione del 9% suindicata.
2.2. Delineato il quadro normativo di riferimento, la pretesa creditoria avanzata dalla società si fonda sull'inadempimento dell' rispetto Controparte_1 Parte_1 all'incremento del 9% per la realizzazione di protesi acustiche riportate nelle fatture allegate al ricorso monitorio.
La domanda avanzata in via monitoria dalla società opposta, tuttavia, non può trovare accoglimento.
In primo luogo, l'opposta ha allegato in sede monitoria n. 7 fatture contenenti un elenco di pazienti per cui sarebbe stata realizzata una protesi acustica “su misura” (fattura n. 1E/2018 di 4 euro 2.927,10, fattura 02/E del 10.1.2018 di euro 874,27, fattura n. 3E/2018 del 10.1.2018 di euro 1.493,53, fattura 04E/2018 di euro 10.973,12, fattura n. 4E/2018 di euro 10.973,12, fattura n. 5E/2018 del 10.1.2018 di euro 3.258,63, fattura n. 6E/2018 di euro 2.214,79, fattura n. 07E/2018 del 10.1.2018 di euro 334,98).
Tuttavia, come correttamente evidenziato da parte opponente, le fatture non indicano la specifica prestazione effettuata in favore di ciascun paziente, non potendosi ricavare dall'elenco dei pazienti ivi riportato se, rispetto ad essi, l'opposta abbia realizzato una protesi su misura, nei termini indicati dall'art. 1, comma 2, lett. d) d. lgs. 46/1997 suindicati.
Né a diversa conclusione si perviene all'esito della prova testimoniale, le cui risultanze non sono destinate ad apportare alcun contributo ulteriore al patrimonio conoscitivo desumibile dalla documentazione in atti. Ed invero, la teste ha dichiarato “non Testimone_1
conosco le protesi e pertanto non sono in grado di rispondere CP_1 CP_1 all'articolato di cui al n. 3”; nessuna risposta è stata fornita dal teste in merito Testimone_2 alle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione.
Pertanto, non è stato assolto l'onere probatorio, da parte del creditore, diretto a dimostrare il carattere specifico e personalizzato delle protesi realizzate per ciascuno dei pazienti indicati nelle fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio
In secondo luogo, sulla base delle argomentazioni di diritto sopra indicate, è pacifico ed incontestato che la richiesta di maggiorazione del 9% riguardi la realizzazione di dispositivi creati in serie, successivamente adattati alle specificità del paziente. Ne consegue che non sussiste il diritto alla maggiorazione richiesto dalla società Controparte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' va accolta ed il decreto ingiuntivo n. 3394/2018 Parte_1
va revocato.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 5.077, oltre spese generali, iva e c.p.a.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13834/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' Parte_1
nei confronti della società e, per l'effetto, revoca il decreto
[...] Controparte_1
ingiuntivo n. 3394/2018 emesso dal Tribunale di Catania;
5 condanna L' al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 dell' , che liquida in euro 5.077, oltre spese generali, Parte_1
iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 20 marzo 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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