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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Anna Mantovani Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con ricorso in riassunzione
DA
- (CF e P. IVA , con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Via Bandello Matteo 15, in persona del liquidatore pro tempore dott.ssa C.F. Parte_2
rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gian Luca Grossi, C.F._1 del Foro di Milano dall'Avv. Chiara Ferrari del Foro di Email_1
Milano, e dall'Avv. Francesca Coppola del Foro di Milano, Email_2 ed elettivamente domiciliata presso questi ultimi presso lo studio Pirola Email_3
Pennuto Zei & Associati, Via Vittor Pisani 20, 20124 Milano tel. 02 66995210 fax 02 66995270, ove dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento anche agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati;
ricorrente in riassunzione
CONTRO
- (P. IVA ) con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 15, in CP_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Dott. , CP_2 rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Maurizio Ruben ( ; pec: C.F._2
e Valentina Castagna (C.F. ; pec: Email_4 C.F._3
i quali dichiarano sin d'ora di voler ricevere le Email_5 Email_6 successive notificazioni e comunicazioni di cancelleria agli indirizzi di posta certificata ovvero al numero fax 02.43986810. Email_4
pagina 1 di 11 (C.F.: , residente in [...], Parte_3 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Colnago del Foro di Roma (C.F. , fax C.F._5
06.81151452, p.e.c. ) e, congiuntamente e disgiuntamente, Email_7 dall'Avv. Roberto Basilico del Foro di Milano (C.F. , fax 0331/592250, p.e.c. C.F._6
, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Legnano Email_8
(MI), Via Novara n. 2,
residente in [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._7 rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Paleologo e Silvia Lotti Catarsi (C.F.:
, - PEC: C.F._8 C.F._9 Email_9 alle quali si domanda di ricevere le comunicazioni di Email_10
Cancelleria - FAX: 02 99770425) con studio in Milano viale Bianca Maria n. 19, presso i quali è domiciliato resistenti in riassunzione
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“CHIEDE che l'Ill.ma Corte di Appello adita, alla luce dei principi statuiti dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15678/2024, pubblicata in data 5 giugno 2024, in riassunzione del già menzionato procedimento, rigettata ogni contraria istanza e disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, riesaminata nel merito la fattispecie, fatta eccezione quella relativa alla domanda riconvenzionale relativa agli extra canoni pagati per anni da in relazione quali aveva Parte_1 CP_1 chiamato in causa i Sig.ri e al fine di essere tenuta indenne e mallevata delle Pt_3 Parte_4 eventuali statuizioni risarcitorie e/o restitutorie in accoglimento, per l'appunto, di tale domanda riconvenzionale di Parte_1
Voglia accogliere le seguenti conclusioni -in via principale, accertata l'inefficacia, inesistenza, invalidità del diniego di rinnovo di riformare la sentenza di prime cure del Tribunale di CP_1
Milano dr. Francesca Savignano n. 6670/2019 (notificata in data 4/10/2019) con riferimento a tutti i capi che vedono soccombente e comunque Voglia in ogni caso riformarla con riferimento Parte_1 ai capi 2.1 a), 2.2 b), 4.2), 6) e al capo delle spese legali e comunque con riferimento ▪ al capo 2.1 a) laddove ha erroneamente ritenuto che sebbene spossessata avesse titolo per comunicare il CP_1 diniego di rinnovo del 7 marzo 2016;
▪ al capo 2.1 a) laddove ha erroneamente ritenuto, anche in contrasto con il principio espresso da
Cass. Civ. Sez. Un. 11830/2013, che il rinnovo, alla prima scadenza, del contratto di locazione del 31 marzo 2011 della durata di 6 anni rinnovabili di ulteriori 6 ex L. 392/1978, non si fosse verificato in modo naturale ed automatico durante il pignoramento e durante lo spossessamento della locatrice;
▪ al capo 2.1 a) laddove ha erroneamente ritenuto, anche in contrasto con il principio espresso da
Cass. Civ. Sez. Un. 11830/2013 e in violazione degli artt. 30 e 56 della L. 392/1978, che il diniego di pagina 2 di 11 rinnovo di avesse prevalenza rispetto a quello inviato dal custode anche laddove ha CP_1 sancito, con l'ordinanza di rilascio del 14/01/2019, termini di rilascio penalizzanti per la conduttrice e in violazione del legittimo affidamento;
▪ al capo 2.1 a) laddove ha erroneamente, implicitamente o esplicitamente avallato atti dispositivi del locatore spossessato anche a scapito di quelli compiuti dal custode anche alla luce della sentenza
Cass. Civ. Sez. Un. 23601/2017;
▪ al capo 2.2 b) laddove ha erroneamente ritenuto che il diniego di rinnovo di del 7 marzo CP_1
2016 fosse valido e motivato ovvero laddove ha erroneamente ritenuto esistente la motivazione prospettata da quale motivazione ascrivibile all'art. 29, 1° comma lett. b) L. 392/1978; CP_1
▪ al capo 2.2 b) laddove, erroneamente, non ha adeguatamente apprezzato ai sensi dell'art. 115 e 116
Cpc, i contegni processuali ed extra processuali di con riferimento alle reali finalità della CP_1 domanda giudiziale di quest'ultima;
▪ al capo 2.2 b) laddove ha erroneamente ritenuto, in via implicita o esplicita, che abbia CP_1 promosso la domanda giudiziale per le finalità prospettate in atti anziché per finalità extra giuridiche di condizionamento negoziale della conduttrice;
▪ al capo 2.3 c) laddove ha erroneamente ritenuto che non avesse ritrattato e/o revocato il CP_1 proprio diniego per fatti concludenti;
▪ al capo 4.2) laddove ha erroneamente ritenuto che 1842 non abbia provato, in tutto in parte, Pt_1 la domanda riconvenzionale e comunque laddove ha erroneamente ritenuto che le allegazioni di Pt_1
1842 non meritassero l'ammissione delle istanze istruttorie dalla stessa richieste;
▪ al capo 6) laddove ha erroneamente calcolato l'indennità ex art. 34 L. 393/1978;
▪ al capo relativo alla liquidazione delle spese legali laddove il giudice di prime cure le ha poste, tutte,
a carico di 842; Pt_1
▪ dichiarare inammissibile, improcedibile, infondato e comunque rigettare il diniego di rinnovo e/o la domanda di accertamento del diniego di rinnovo e/o della finita locazione (art. 30 L. 392/78) promossa da asseritamente ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) della L. 392/978, con riferimento CP_1 al contratto di locazione ad uso commerciale ex L. 392/78 sottoscritto fra le parti in data 31 marzo
2011, registrato in data 19 gennaio 2016, per inesistenza e/o nullità e/o irritualità del diniego di rinnovo comunicato dalla stessa in data 7 marzo 2016 e comunque per inesistenza, nullità, infondatezza, strumentalità ed insussistenza dei motivi e/o della specificazione di essi previsti dall'art.
29, 4° comma L. 392/1978; e in ogni caso e per l'effetto e in ogni caso e per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, accertare e dichiarare ▪ l'inefficacia della registrazione tardiva del 19 gennaio
2016 del contratto di locazione del 31 marzo 2011; ▪ l'inefficacia del “diniego di rinnovo” del contratto di locazione inviato dalla locatrice in data 7 marzo 2016;
▪ la nullità del contratto di locazione del 31 marzo 2011 ai sensi dell'art. 1, comma 346 della legge n.
311/2004 non potendo lo stesso essere stato ratificato dalla locatrice illo tempore spossessata e perciò non legittimata;
pagina 3 di 11 ▪ la vigenza e la validità del contratto del 29 dicembre 1995 in virtù di successivi rinnovi almeno fino al 29 dicembre 2025;
▪ l'omessa comunicazione, da parte di di un “diniego di rinnovo” entro il 29 dicembre CP_1
2018;
▪ il rinnovo del contratto del 29 dicembre 1995 per un ulteriore periodo di sei anni, fino al 29 dicembre
2025;
▪ l'omessa registrazione, da parte di del contratto del 31/03/2011 una volta rientrata in CP_1 possesso della propria legittimazione;
▪ in subordine, l'omessa comunicazione, da parte di di un valido diniego di rinnovo ai CP_1 sensi dell'art. 29, 1° comma lett. b) L. 392/1978, una volta venuta meno la condizione di proprietario- locatore-spossessato, dunque il conseguente rinnovo del contratto di locazione fino al 31 marzo 2023;
▪ di conseguenza il rimborso delle spese di lite corrisposte da a in virtù della Parte_1 CP_1 soccombenza nei procedimenti di primo e secondo grado oltre interessi, sia la condanna di CP_1 al pagamento delle spese di lite del procedimento davanti alla Corte di Cassazione oltre che del presente giudizio di riassunzione, disponendo ogni statuizione ed ogni opportuno provvedimento ritenuto di Giustizia
➢ in ogni caso, con rinuncia alle domande riconvenzionali proposte in relazione al pagamento degli extra canoni;
➢in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio in Corte di Cassazione ed il presente”
per CP_1
“1. In via principale: rigettare le domande di confermare la validità e l'efficacia sia del Pt_1 contratto 2011 che della comunicazione di diniego rinnovo del marzo 2016;
2. In via subordinata: rigettare le domande di dichiarare che, sulla base del contratto 1995 e Pt_1 del recesso ad opera del Custode del 31 luglio 2015, il rapporto di locazione tra le parti è cessato in data 29 dicembre 2019;
3. Conseguentemente, effettuato il conguaglio tra quanto percepita da titolo di indennità per Pt_1 la perdita di avviamento e l'importo che sarebbe stato effettivamente dovuto in base al contratto 1995, condannare lla restituzione del relativo saldo oltre ad interessi;
Pt_1
4. con riserva di chiedere in separato giudizio il risarcimento del danno subito dall'esponente a seguito del ritardato rilascio dell'Immobile nel luglio 2021 anziché nel dicembre 2019;
5. confermare le statuizioni sulle spese delle Corti territoriali o, in subordine, dichiarare la compensazione delle stesse tra le parti;
6. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
Si producono i seguenti documenti:
A. fascicolo di parte relativo al giudizio davanti al Tribunale;
B. fascicolo di parte CP_1 CP_1 relativo al giudizio avanti alla Corte di Appello;
C. fascicolo di parte relativa al giudizio avanti CP_1 pagina 4 di 11 alla Corte di Cassazione;
D. contratto 1995; E. disdetta Custode 31 luglio 1995; F. verbale del 6 luglio 2021 di ultimazione smontaggio arredi nell'Immobile con consegna a Maria;
G. sentenza
Tribunale di Milano13 giugno 2024 nella causa 30975/2022”
Per Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
• per tutti i fatti e i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la cessata materia del contendere nei confronti della Sig.ra e, di conseguenza, disporre l'estromissione della stessa da Parte_3 giudizio.
NEL MERITO
• Per i motivi esposti in narrativa e nei precedenti gradi di giudizio, respingere in ogni caso le domande proposte anche in via riconvenzionale nei confronti della Sig.ra in quanto Parte_3 infondate sia in fatto che in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
• Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e allegare nuovi mezzi di prova e testi. • Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
1. Copia memoria di costituzione per la Sig.ra nel procedimento di Parte_3 primo grado – Tribunale di Milano R.G. 36896/2017;
2. Copia memoria di costituzione per la Sig.ra nel procedimento di Parte_3 secondo grado – Corte d'Appello di Milano R.G. 3014/2019;
3. Copia controricorso ex art. 370 c.p.c. per la Sig.ra – Corte di Parte_3
Cassazione R.G. 31846/2020”
Per Parte_4
“CHIEDE che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e/o provvedimento necessari, prodromici od opportuni, voglia dichiarare l'estromissione dal presente giudizio dell'odierno comparente e la condanna della ricorrente a rifondere allo stesso i compensi e le spese di costituzione”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., la società (- Parte_1 conduttrice- d'ora in poi solo riassumeva nei confronti di (-locatrice- d'ora in poi solo Pt_1 CP_1
, e il presente giudizio, in seguito alla sentenza della Corte di CP_1 Parte_3 Parte_4
Cassazione sez. terza civile n. 15678/2024 resa in data 5 giugno 2024 che, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dalla stessa, dichiarati inammissibili il quarto e il quarto sub 1, assorbiti i rimanenti, aveva cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1733/2020 pubblicata il 21 agosto 2020, in relazione al motivo accolto, e rinviato ad altra sezione della medesima Corte, pagina 5 di 11 comunque in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Si costituiva con comparsa del 5.02.2024 la società che dopo, aver contestato in fatto e diritto CP_1 la prospettazione avversaria, chiedeva il rigetto di tutte le domande della controparte, con vittoria di spese.
Parimenti, con separate comparse si costituivano e che davano atto Parte_3 Parte_4 che in data 25.03.2024 era intervenuto, con la un accordo transattivo che aveva portato alla Pt_1 definizione di ogni rapporto come, peraltro, espressamente riportato nel ricorso in riassunzione dalla stessa (cft. cap. 8, pag. 41) chiedevano, pertanto, l'estromissione e/o la dichiarazione della Pt_1 cessazione della materia del contendere.
L'udienza del 27.02.2025 fissata per la discussione orale ex art. 437 c.p.c. veniva rinviata alla data del
29.05.2025. A tale udienza il Collegio esperiva il tentativo di conciliazione ed il difensore di CP_1 dava atto che la controparte aveva presentato numerose proposte tra loro divergenti, rispetto alle quali non era in grado di assumere una posizione;
a sua il difensore di ensurava il comportamento del Pt_1 difensore per avere rivelato comunicazioni riservate tra le parti, ed eccepiva l'inammissibilità CP_1 dell'appello incidentale avanzato da con riferimento alla domanda restitutoria della differenza tra CP_1
l'importo pagato ex art. 34 legge 392/1978 con quello eventualmente da determinarsi, perché la comparsa non era stata ritualmente notificata. A loro volta i difensori degli Abrami insistevano per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Il Collegio rinviava per la discussione orale e la lettura del dispositivo all'udienza del 5.06.2025. A tale udienza comparivano i difensori delle parti che insistevano nelle reciproche domande ed istanze, riportandosi a tutto quanto dedotto.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo con il quale dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere tra la società e gli accoglieva Pt_1 Pt_3 parzialmente le domande dalla stessa proposte, e condannava al rimborso delle spese di lite per CP_1 tutte le fasi processuali.
Quanto a precedenti gradi di giudizio come si legge nella pronuncia della Suprema Corte: “1. La CP_1 propose ricorso ex art. 30 legge 27 luglio 1978, n. 392, nei confronti della conduttrice
[...] [...] al fine di ottenere il rilascio di un immobile locato con contratto ad uso diverso stipulato in Parte_1 data 31 marzo 2011 e adibito a negozio di orologeria e gioielleria;
ciò a seguito di diniego
(comunicato il 7 marzo 2016) di rinnovo alla prima scadenza del 31 marzo 2017, motivato dalla volontà della locatrice di adibire i locali ad esercizio in proprio di un'attività commerciale. La
[...] resistette alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente alla Parte_1 restituzione di somme che assumeva di avere versato in contanti, a titolo di extra canoni e in violazione dell'art. 79 l. n. 392 del 1978, a e dal 1949 al 2015, nonché al Pt_5 Pt_4 Parte_3 risarcimento dei danni patiti;
chiese, altresì, che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale venisse dichiarata dovuta nell'importo massimo e calcolata sui canoni effettivi. La pagina 6 di 11 ricorrente contestò la riconvenzionale e ottenne di chiamare in causa, per l'eventuale manleva (quali asseriti percettori degli extra canoni) e Si costituirono in giudizio Pt_5 Pt_4 Parte_3
e (mentre era risultato deceduto), negando la percezione delle Pt_4 Parte_3 Pt_5 somme.
2. Il Tribunale emise ordinanza di rilascio ex art. 30, ult. co. l. n. 392/78 e, all'esito del giudizio, pronunciò sentenza con cui dichiarò cessato il contratto alla data del 31 marzo 2017 e confermò
l'ordinanza di rilascio;
rigettò la domanda riconvenzionale della e quella di manleva formulata Pt_1 dalla ricorrente nei confronti di e determinò la somma dovuta per indennità Pt_4 Parte_3 di avviamento in Euro 81.000,00
3. Pronunciando sul gravame proposto dalla la Corte di Appello di Milano ha Parte_1 confermato la sentenza di primo grado, salvo rideterminare in Euro 84.618,00 l'importo dell'indennità per la perdita dell'avviamento.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la sulla base di quattro Parte_1 motivi (il terzo e il quarto articolati anche con censure svolte in subordine); ad esso hanno resistito, con distinti controricorsi, la e CP_1 Parte_4 Parte_3
La Cassazione, come già detto, accoglieva il primo motivo di ricorso presentato da ritenendo, Pt_1 come sostenuto dalla conduttrice, che la registrazione tardiva, in data 19 gennaio 2016, del contratto di locazione stipulato tra le parti nel 2011 e la comunicazione del diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 29 l. n. 392/1978 effettuata in data 7 marzo 2016 -atti posti in essere, nella pendenza della procedura esecutiva, da all'epoca debitore esecutato non nella qualità di custode e/oo senza CP_1 previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione- fossero radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore, e tali rimanessero anche qualora la procedura esecutiva si fosse estinta, per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile, anteriormente alla prima scadenza del rapporto. In altre parole, la Cassazione accertava la nullità o, comunque,
l'inefficacia assoluta sia della registrazione del contratto 2011 sia della comunicazione di diniego di rinnovo alla prima scadenza, in quanto considerati entrambi atti gestori di grande rilevanza, compiuti da soggetto all'epoca non abilitato (cioè, dal legale rappresentante del locatore, anziché, dal custode giudiziario). Infatti, l'immobile di proprietà di nel 2014 e così fino al 13 giugno 2016, era CP_1 stato sottoposto alla custodia giudiziaria dell'Istituto Vendite Giudiziarie (SIVAG) di Milano in forza di pignoramento immobiliare, ed il medesimo custode sulla base dell'ordinanza del G.E. 655/2014, aveva inviato a il diniego di rinnovazione della locazione, in virtù del precedente Parte_1 contratto stipulato tra le parti il 29 dicembre 1995, indicando quale data di rilascio di fine locazione, il
29 dicembre 2019. chiede, dunque, in questa sede che venga dichiarata l'inefficacia della registrazione tardiva nel Pt_1
2016 del contratto di locazione del 31 marzo 2011, e la conseguente nullità di tale contratto;
l'inefficacia della comunicazione del locatore in data 7 marzo 2016 di diniego di rinnovo del contatto di locazione 2011, e che venga di conseguenza dichiarata la vigenza del contratto del 29 dicembre 1995 pagina 7 di 11 fino al 29 dicembre 2025, sostenendo che la disdetta inviata dal custode giudiziario, finalizzata alla vendita dell'immobile pignorato, ha perso qualsivoglia efficacia con l'estinzione della procedura esecutiva intervenuta a seguito della conversione del pignoramento e che, quindi, il contratto del 1995 si è rinnovato per altri sei anni dal 29.12.2019 al 29.12. 2025 non avendo la locatrice inviato CP_1 alcuna disdetta, entro il termine 29 dicembre 2018 (dodici mesi prima della scadenza, come previsto nel contratto).
Decisione della Corte
Occorre, preliminarmente, precisare come in sede di giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità. (vedi Cass. sez.
1 sent. n. 5381/2011).
Di conseguenza, devono essere esaminate le sole domande delle parti che residuano all'esito e nei limiti del giudizio di rinvio ed in tal senso la domanda restitutoria della locatrice non può certamente essere qualificata quale appello incidentale, dovendosi tutt'al più valutarsi se si tratti di domanda inammissibile.
E allora, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della deve essere senz'altro dichiarata la CP_1 nullità del contratto del 2011 e l'invalidità del dinego di rinnovo in quanto, come statuito dalla
Cassazione, atti posti in essere da un soggetto privo di legittimazione e, quindi, non semplicemente dotati di inefficacia relativa come, invece, avevano sostenuto il Tribunale e la Corte d'Appello nei precedenti gradi di giudizio.
” Il difetto di legittimazione sostanziale a compiere l'atto gestorio, proprio in quanto un tale atto non è concepibile al di fuori della procedura, priva questo radicalmente della capacità di produrre effetto, e ciò anche una volta che, come nella specie, la procedura si sia estinta;
a poter sopravvivere alla procedura saranno solo gli effetti degli atti gestori ad essa effettivamente riferibili (es. mancata disdetta comunicata dal custode all'uopo autorizzato dal g.e. e conseguente rinnovazione del contratto per un periodo che, a posteriori, si riveli eccedente la residua durata della procedura) e non quelli che, nel corso di essa, non potevano produrre e non hanno prodotto alcun effetto”.
La Cassazione ha anche affermato che, in sede di rinvio:”… la Corte d'Appello dovrà tener conto della eventuale esistenza di precedente contratto idoneo, comunque, a giustificare la protratta detenzione dell'immobile da parte della (ove stipulato anteriormente all'entrata in vigore Parte_1 dell'art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004): contratto al quale, del resto, siccome emerge dalla sentenza e dalle stesse indicazioni delle parti, il custode sembra avesse fatto riferimento nella pagina 8 di 11 comunicazione di recesso per una data diversa e più lontana da quella cui è stata invece infondatamente riferita la pretesa di rilascio della società . CP_1
E, allora, ritiene il Collegio che proprio in ossequio alla motivazione resa dalla Cassazione per cui:”…
a poter sopravvivere alla procedura saranno solo gli effetti degli atti gestori ad essa effettivamente riferibili (es. mancata disdetta comunicata dal custode all'uopo autorizzato dal g.e. e conseguente rinnovazione del contratto per un periodo che, a posteriori, si riveli eccedente la residua durata della procedura) e non quelli che, nel corso di essa, non potevano produrre e non hanno prodotto alcun effetto…” non possa essere accolta la domanda di i accertamento della vigenza del contratto del Pt_1
29 dicembre 1995 fino al 29 dicembre 2025.
A fronte della invalidità degli atti posti in essere dal debitore esecutato che non possono riacquistare alcuna efficacia dopo la chiusura della procedura, viceversa, gli atti regolarmente compiuti dal custode, non possono che mantenere i loro effetti. Se nel luglio 2015, il custode giudiziario era, come affermato dalla Corte di Cassazione, l'unico soggetto legittimato a porre in essere atti di disposizione in relazione all'Immobile (quali la disdetta del contratto di locazione esistente come anche la sottoscrizione di un eventuale nuovo contratto o comunque qualsiasi altro atto di disposizione) ne consegue necessariamente la validità e l'efficacia della disdetta del 31 luglio 2015 ad opera del custode e la necessaria cessazione del rapporto alla data indicata (29 dicembre 2019). In tal senso, errato e fuorviante è il richiamo della difesa della all'art. 632 c.p.c. che prevede che”… se l'estinzione Pt_1 del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti …” perché, si tratta di norma di carattere processuale che disciplina gli effetti degli atti meramente esecutivi e non di quelli aventi carattere gestorio che come, appunto, affermato dalla stessa
Suprema Corte rimangono validi qualora posti in essere dal soggetto legittimato anche dopo la chiusura della procedura.
La cessazione del contratto di locazione del 1995 al 29.12.2019, ovviamente, non fa venir meno il diritto della conduttrice a percepire l'indennità di avviamento di cui all'art. 34 L.n. 392/1978 che è stata quantificata nel precedente grado di appello in complessivi €84.618,00 e già corrisposta, importo che, in questa sede, il Collegio ritiene di dover confermare perché, come previsto dalla norma, per la sua determinazione si deve fare riferimento all'ultimo canone versato.
Sul punto non può, dunque, che essere rigettata la domanda restitutoria avanzata da che aveva CP_1 chiesto la condanna di alla restituzione di quanto indebitamente percepito, calcolando Pt_1
l'indennità in base al canone iniziale previsto nel Contratto del 1995 e non in quello effettivamente versamento al momento della disdetta.
Non possono, poi, essere riesaminate le ulteriori questioni e domande che propone in relazione Pt_1 ai motivi di ricorso che la Cassazione ha dichiarato assorbiti perché, appunto, coinvolgono il merito circa la sussistenza o meno di validi motivi per il diniego di rinnovo ex art. 29, 1' comma lett. b) L.
392/78 comunicato da questione questa che viene superata dalla presente decisione che ne ha CP_1 dichiarato l'invalidità, anche perché, entrambe le parti hanno dato atto di riservare ad altra sede le eventuali azioni risarcitorie. pagina 9 di 11 Deve, invece, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la società e gli Pt_1 avendo le parti raggiunto un accordo transattivo e non essendo stata riproposta dalla in Pt_3 Pt_1 sede di rinvio alcuna domanda nei loro confronti, le spese di lite di lite della presente fase, tra le predette parti, non possono che essere interamente compensate.
Viceversa, quanto al rapporto tra e la Suprema Corte, cassando la precedente sentenza Pt_1 CP_1
d'Appello n. 5071/2018 ha rinviato a questa sede anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte, considerato il generale principio secondo cui deve procedersi a nuova regolamentazione delle intere spese processuali, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass.
12063/2007) in applicazione del principio della soccombenza ritiene di dover porre a carico di CP_1 sostanzialmente soccombente ex art. 91 c.p.c. tutte quelle sostenute da per le varie fasi di Pt_1 giudizio. Di conseguenza deve essere accolta la domanda restitutoria avanzata da che in virtù Pt_1 delle precedenti statuizioni ha già rimborsato le spese dei due precedenti gradi. Alla liquidazione si provvede secondo i parametri e dei criteri stabiliti dal D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa, rapportato al differente peso economico e alla diversa entità dell'attività difensionale nei reciprochi rapporti tra le parti, alla complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi e riduzione per la fase decisionale stante la relativa semplicità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, quale giudice in sede di rinvio, in forza della sentenza n.15678/2024 della Corte di Cassazione pubblicata in data 5 giugno 2024, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti sulle domande ed eccezioni tutte proposte da Parte_1
e da e nel contraddittorio con e così
[...] CP_1 Parte_4 Parte_3 provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra e e Parte_1 Parte_4
Parte_3
2) Accerta e dichiara la nullità del contratto di locazione stipulato tra e in Parte_1 CP_1 data 31.03.2011;
3) Accerta e dichiara l'inefficacia del diniego di rinnovo del predetto contratto inviato dalla locatrice in data 7 marzo 2016; CP_1
4) Dichiara la cessazione del contratto di locazione stipulato tra il Controparte_3
29.12.1995 alla data del 29 dicembre 2019;
5) Rigetta ogni altra istanza o domanda delle parti;
6) Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano: CP_1 Parte_1
-quanto al primo grado in complessivi €15.00,00, -quanto al grado di appello in complessivi €10.00,00;
-quanto al giudizio di cassazione in complessivi €6.585,00 e quanto al presente grado di rinvio in pagina 10 di 11 complessivi €9.885,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
7) Condanna a restituire , quanto eventualmente ricevuto CP_1 Parte_1 dalla stessa a titolo si spese di lite, per il primo e secondo grado, oltre interessi legali, dalla data del pagamento sino all'effettiva restituzione.
Così deciso in Milano, 5 giugno 2025
La cons. est. la Presidente dott. Maria Teresa Brena Margherita Monte
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Anna Mantovani Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con ricorso in riassunzione
DA
- (CF e P. IVA , con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Via Bandello Matteo 15, in persona del liquidatore pro tempore dott.ssa C.F. Parte_2
rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gian Luca Grossi, C.F._1 del Foro di Milano dall'Avv. Chiara Ferrari del Foro di Email_1
Milano, e dall'Avv. Francesca Coppola del Foro di Milano, Email_2 ed elettivamente domiciliata presso questi ultimi presso lo studio Pirola Email_3
Pennuto Zei & Associati, Via Vittor Pisani 20, 20124 Milano tel. 02 66995210 fax 02 66995270, ove dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento anche agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati;
ricorrente in riassunzione
CONTRO
- (P. IVA ) con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 15, in CP_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Dott. , CP_2 rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Maurizio Ruben ( ; pec: C.F._2
e Valentina Castagna (C.F. ; pec: Email_4 C.F._3
i quali dichiarano sin d'ora di voler ricevere le Email_5 Email_6 successive notificazioni e comunicazioni di cancelleria agli indirizzi di posta certificata ovvero al numero fax 02.43986810. Email_4
pagina 1 di 11 (C.F.: , residente in [...], Parte_3 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Colnago del Foro di Roma (C.F. , fax C.F._5
06.81151452, p.e.c. ) e, congiuntamente e disgiuntamente, Email_7 dall'Avv. Roberto Basilico del Foro di Milano (C.F. , fax 0331/592250, p.e.c. C.F._6
, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Legnano Email_8
(MI), Via Novara n. 2,
residente in [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._7 rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Paleologo e Silvia Lotti Catarsi (C.F.:
, - PEC: C.F._8 C.F._9 Email_9 alle quali si domanda di ricevere le comunicazioni di Email_10
Cancelleria - FAX: 02 99770425) con studio in Milano viale Bianca Maria n. 19, presso i quali è domiciliato resistenti in riassunzione
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“CHIEDE che l'Ill.ma Corte di Appello adita, alla luce dei principi statuiti dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15678/2024, pubblicata in data 5 giugno 2024, in riassunzione del già menzionato procedimento, rigettata ogni contraria istanza e disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, riesaminata nel merito la fattispecie, fatta eccezione quella relativa alla domanda riconvenzionale relativa agli extra canoni pagati per anni da in relazione quali aveva Parte_1 CP_1 chiamato in causa i Sig.ri e al fine di essere tenuta indenne e mallevata delle Pt_3 Parte_4 eventuali statuizioni risarcitorie e/o restitutorie in accoglimento, per l'appunto, di tale domanda riconvenzionale di Parte_1
Voglia accogliere le seguenti conclusioni -in via principale, accertata l'inefficacia, inesistenza, invalidità del diniego di rinnovo di riformare la sentenza di prime cure del Tribunale di CP_1
Milano dr. Francesca Savignano n. 6670/2019 (notificata in data 4/10/2019) con riferimento a tutti i capi che vedono soccombente e comunque Voglia in ogni caso riformarla con riferimento Parte_1 ai capi 2.1 a), 2.2 b), 4.2), 6) e al capo delle spese legali e comunque con riferimento ▪ al capo 2.1 a) laddove ha erroneamente ritenuto che sebbene spossessata avesse titolo per comunicare il CP_1 diniego di rinnovo del 7 marzo 2016;
▪ al capo 2.1 a) laddove ha erroneamente ritenuto, anche in contrasto con il principio espresso da
Cass. Civ. Sez. Un. 11830/2013, che il rinnovo, alla prima scadenza, del contratto di locazione del 31 marzo 2011 della durata di 6 anni rinnovabili di ulteriori 6 ex L. 392/1978, non si fosse verificato in modo naturale ed automatico durante il pignoramento e durante lo spossessamento della locatrice;
▪ al capo 2.1 a) laddove ha erroneamente ritenuto, anche in contrasto con il principio espresso da
Cass. Civ. Sez. Un. 11830/2013 e in violazione degli artt. 30 e 56 della L. 392/1978, che il diniego di pagina 2 di 11 rinnovo di avesse prevalenza rispetto a quello inviato dal custode anche laddove ha CP_1 sancito, con l'ordinanza di rilascio del 14/01/2019, termini di rilascio penalizzanti per la conduttrice e in violazione del legittimo affidamento;
▪ al capo 2.1 a) laddove ha erroneamente, implicitamente o esplicitamente avallato atti dispositivi del locatore spossessato anche a scapito di quelli compiuti dal custode anche alla luce della sentenza
Cass. Civ. Sez. Un. 23601/2017;
▪ al capo 2.2 b) laddove ha erroneamente ritenuto che il diniego di rinnovo di del 7 marzo CP_1
2016 fosse valido e motivato ovvero laddove ha erroneamente ritenuto esistente la motivazione prospettata da quale motivazione ascrivibile all'art. 29, 1° comma lett. b) L. 392/1978; CP_1
▪ al capo 2.2 b) laddove, erroneamente, non ha adeguatamente apprezzato ai sensi dell'art. 115 e 116
Cpc, i contegni processuali ed extra processuali di con riferimento alle reali finalità della CP_1 domanda giudiziale di quest'ultima;
▪ al capo 2.2 b) laddove ha erroneamente ritenuto, in via implicita o esplicita, che abbia CP_1 promosso la domanda giudiziale per le finalità prospettate in atti anziché per finalità extra giuridiche di condizionamento negoziale della conduttrice;
▪ al capo 2.3 c) laddove ha erroneamente ritenuto che non avesse ritrattato e/o revocato il CP_1 proprio diniego per fatti concludenti;
▪ al capo 4.2) laddove ha erroneamente ritenuto che 1842 non abbia provato, in tutto in parte, Pt_1 la domanda riconvenzionale e comunque laddove ha erroneamente ritenuto che le allegazioni di Pt_1
1842 non meritassero l'ammissione delle istanze istruttorie dalla stessa richieste;
▪ al capo 6) laddove ha erroneamente calcolato l'indennità ex art. 34 L. 393/1978;
▪ al capo relativo alla liquidazione delle spese legali laddove il giudice di prime cure le ha poste, tutte,
a carico di 842; Pt_1
▪ dichiarare inammissibile, improcedibile, infondato e comunque rigettare il diniego di rinnovo e/o la domanda di accertamento del diniego di rinnovo e/o della finita locazione (art. 30 L. 392/78) promossa da asseritamente ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) della L. 392/978, con riferimento CP_1 al contratto di locazione ad uso commerciale ex L. 392/78 sottoscritto fra le parti in data 31 marzo
2011, registrato in data 19 gennaio 2016, per inesistenza e/o nullità e/o irritualità del diniego di rinnovo comunicato dalla stessa in data 7 marzo 2016 e comunque per inesistenza, nullità, infondatezza, strumentalità ed insussistenza dei motivi e/o della specificazione di essi previsti dall'art.
29, 4° comma L. 392/1978; e in ogni caso e per l'effetto e in ogni caso e per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, accertare e dichiarare ▪ l'inefficacia della registrazione tardiva del 19 gennaio
2016 del contratto di locazione del 31 marzo 2011; ▪ l'inefficacia del “diniego di rinnovo” del contratto di locazione inviato dalla locatrice in data 7 marzo 2016;
▪ la nullità del contratto di locazione del 31 marzo 2011 ai sensi dell'art. 1, comma 346 della legge n.
311/2004 non potendo lo stesso essere stato ratificato dalla locatrice illo tempore spossessata e perciò non legittimata;
pagina 3 di 11 ▪ la vigenza e la validità del contratto del 29 dicembre 1995 in virtù di successivi rinnovi almeno fino al 29 dicembre 2025;
▪ l'omessa comunicazione, da parte di di un “diniego di rinnovo” entro il 29 dicembre CP_1
2018;
▪ il rinnovo del contratto del 29 dicembre 1995 per un ulteriore periodo di sei anni, fino al 29 dicembre
2025;
▪ l'omessa registrazione, da parte di del contratto del 31/03/2011 una volta rientrata in CP_1 possesso della propria legittimazione;
▪ in subordine, l'omessa comunicazione, da parte di di un valido diniego di rinnovo ai CP_1 sensi dell'art. 29, 1° comma lett. b) L. 392/1978, una volta venuta meno la condizione di proprietario- locatore-spossessato, dunque il conseguente rinnovo del contratto di locazione fino al 31 marzo 2023;
▪ di conseguenza il rimborso delle spese di lite corrisposte da a in virtù della Parte_1 CP_1 soccombenza nei procedimenti di primo e secondo grado oltre interessi, sia la condanna di CP_1 al pagamento delle spese di lite del procedimento davanti alla Corte di Cassazione oltre che del presente giudizio di riassunzione, disponendo ogni statuizione ed ogni opportuno provvedimento ritenuto di Giustizia
➢ in ogni caso, con rinuncia alle domande riconvenzionali proposte in relazione al pagamento degli extra canoni;
➢in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio in Corte di Cassazione ed il presente”
per CP_1
“1. In via principale: rigettare le domande di confermare la validità e l'efficacia sia del Pt_1 contratto 2011 che della comunicazione di diniego rinnovo del marzo 2016;
2. In via subordinata: rigettare le domande di dichiarare che, sulla base del contratto 1995 e Pt_1 del recesso ad opera del Custode del 31 luglio 2015, il rapporto di locazione tra le parti è cessato in data 29 dicembre 2019;
3. Conseguentemente, effettuato il conguaglio tra quanto percepita da titolo di indennità per Pt_1 la perdita di avviamento e l'importo che sarebbe stato effettivamente dovuto in base al contratto 1995, condannare lla restituzione del relativo saldo oltre ad interessi;
Pt_1
4. con riserva di chiedere in separato giudizio il risarcimento del danno subito dall'esponente a seguito del ritardato rilascio dell'Immobile nel luglio 2021 anziché nel dicembre 2019;
5. confermare le statuizioni sulle spese delle Corti territoriali o, in subordine, dichiarare la compensazione delle stesse tra le parti;
6. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
Si producono i seguenti documenti:
A. fascicolo di parte relativo al giudizio davanti al Tribunale;
B. fascicolo di parte CP_1 CP_1 relativo al giudizio avanti alla Corte di Appello;
C. fascicolo di parte relativa al giudizio avanti CP_1 pagina 4 di 11 alla Corte di Cassazione;
D. contratto 1995; E. disdetta Custode 31 luglio 1995; F. verbale del 6 luglio 2021 di ultimazione smontaggio arredi nell'Immobile con consegna a Maria;
G. sentenza
Tribunale di Milano13 giugno 2024 nella causa 30975/2022”
Per Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
• per tutti i fatti e i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la cessata materia del contendere nei confronti della Sig.ra e, di conseguenza, disporre l'estromissione della stessa da Parte_3 giudizio.
NEL MERITO
• Per i motivi esposti in narrativa e nei precedenti gradi di giudizio, respingere in ogni caso le domande proposte anche in via riconvenzionale nei confronti della Sig.ra in quanto Parte_3 infondate sia in fatto che in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
• Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e allegare nuovi mezzi di prova e testi. • Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
1. Copia memoria di costituzione per la Sig.ra nel procedimento di Parte_3 primo grado – Tribunale di Milano R.G. 36896/2017;
2. Copia memoria di costituzione per la Sig.ra nel procedimento di Parte_3 secondo grado – Corte d'Appello di Milano R.G. 3014/2019;
3. Copia controricorso ex art. 370 c.p.c. per la Sig.ra – Corte di Parte_3
Cassazione R.G. 31846/2020”
Per Parte_4
“CHIEDE che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e/o provvedimento necessari, prodromici od opportuni, voglia dichiarare l'estromissione dal presente giudizio dell'odierno comparente e la condanna della ricorrente a rifondere allo stesso i compensi e le spese di costituzione”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., la società (- Parte_1 conduttrice- d'ora in poi solo riassumeva nei confronti di (-locatrice- d'ora in poi solo Pt_1 CP_1
, e il presente giudizio, in seguito alla sentenza della Corte di CP_1 Parte_3 Parte_4
Cassazione sez. terza civile n. 15678/2024 resa in data 5 giugno 2024 che, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dalla stessa, dichiarati inammissibili il quarto e il quarto sub 1, assorbiti i rimanenti, aveva cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1733/2020 pubblicata il 21 agosto 2020, in relazione al motivo accolto, e rinviato ad altra sezione della medesima Corte, pagina 5 di 11 comunque in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Si costituiva con comparsa del 5.02.2024 la società che dopo, aver contestato in fatto e diritto CP_1 la prospettazione avversaria, chiedeva il rigetto di tutte le domande della controparte, con vittoria di spese.
Parimenti, con separate comparse si costituivano e che davano atto Parte_3 Parte_4 che in data 25.03.2024 era intervenuto, con la un accordo transattivo che aveva portato alla Pt_1 definizione di ogni rapporto come, peraltro, espressamente riportato nel ricorso in riassunzione dalla stessa (cft. cap. 8, pag. 41) chiedevano, pertanto, l'estromissione e/o la dichiarazione della Pt_1 cessazione della materia del contendere.
L'udienza del 27.02.2025 fissata per la discussione orale ex art. 437 c.p.c. veniva rinviata alla data del
29.05.2025. A tale udienza il Collegio esperiva il tentativo di conciliazione ed il difensore di CP_1 dava atto che la controparte aveva presentato numerose proposte tra loro divergenti, rispetto alle quali non era in grado di assumere una posizione;
a sua il difensore di ensurava il comportamento del Pt_1 difensore per avere rivelato comunicazioni riservate tra le parti, ed eccepiva l'inammissibilità CP_1 dell'appello incidentale avanzato da con riferimento alla domanda restitutoria della differenza tra CP_1
l'importo pagato ex art. 34 legge 392/1978 con quello eventualmente da determinarsi, perché la comparsa non era stata ritualmente notificata. A loro volta i difensori degli Abrami insistevano per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Il Collegio rinviava per la discussione orale e la lettura del dispositivo all'udienza del 5.06.2025. A tale udienza comparivano i difensori delle parti che insistevano nelle reciproche domande ed istanze, riportandosi a tutto quanto dedotto.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo con il quale dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere tra la società e gli accoglieva Pt_1 Pt_3 parzialmente le domande dalla stessa proposte, e condannava al rimborso delle spese di lite per CP_1 tutte le fasi processuali.
Quanto a precedenti gradi di giudizio come si legge nella pronuncia della Suprema Corte: “1. La CP_1 propose ricorso ex art. 30 legge 27 luglio 1978, n. 392, nei confronti della conduttrice
[...] [...] al fine di ottenere il rilascio di un immobile locato con contratto ad uso diverso stipulato in Parte_1 data 31 marzo 2011 e adibito a negozio di orologeria e gioielleria;
ciò a seguito di diniego
(comunicato il 7 marzo 2016) di rinnovo alla prima scadenza del 31 marzo 2017, motivato dalla volontà della locatrice di adibire i locali ad esercizio in proprio di un'attività commerciale. La
[...] resistette alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente alla Parte_1 restituzione di somme che assumeva di avere versato in contanti, a titolo di extra canoni e in violazione dell'art. 79 l. n. 392 del 1978, a e dal 1949 al 2015, nonché al Pt_5 Pt_4 Parte_3 risarcimento dei danni patiti;
chiese, altresì, che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale venisse dichiarata dovuta nell'importo massimo e calcolata sui canoni effettivi. La pagina 6 di 11 ricorrente contestò la riconvenzionale e ottenne di chiamare in causa, per l'eventuale manleva (quali asseriti percettori degli extra canoni) e Si costituirono in giudizio Pt_5 Pt_4 Parte_3
e (mentre era risultato deceduto), negando la percezione delle Pt_4 Parte_3 Pt_5 somme.
2. Il Tribunale emise ordinanza di rilascio ex art. 30, ult. co. l. n. 392/78 e, all'esito del giudizio, pronunciò sentenza con cui dichiarò cessato il contratto alla data del 31 marzo 2017 e confermò
l'ordinanza di rilascio;
rigettò la domanda riconvenzionale della e quella di manleva formulata Pt_1 dalla ricorrente nei confronti di e determinò la somma dovuta per indennità Pt_4 Parte_3 di avviamento in Euro 81.000,00
3. Pronunciando sul gravame proposto dalla la Corte di Appello di Milano ha Parte_1 confermato la sentenza di primo grado, salvo rideterminare in Euro 84.618,00 l'importo dell'indennità per la perdita dell'avviamento.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la sulla base di quattro Parte_1 motivi (il terzo e il quarto articolati anche con censure svolte in subordine); ad esso hanno resistito, con distinti controricorsi, la e CP_1 Parte_4 Parte_3
La Cassazione, come già detto, accoglieva il primo motivo di ricorso presentato da ritenendo, Pt_1 come sostenuto dalla conduttrice, che la registrazione tardiva, in data 19 gennaio 2016, del contratto di locazione stipulato tra le parti nel 2011 e la comunicazione del diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 29 l. n. 392/1978 effettuata in data 7 marzo 2016 -atti posti in essere, nella pendenza della procedura esecutiva, da all'epoca debitore esecutato non nella qualità di custode e/oo senza CP_1 previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione- fossero radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore, e tali rimanessero anche qualora la procedura esecutiva si fosse estinta, per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile, anteriormente alla prima scadenza del rapporto. In altre parole, la Cassazione accertava la nullità o, comunque,
l'inefficacia assoluta sia della registrazione del contratto 2011 sia della comunicazione di diniego di rinnovo alla prima scadenza, in quanto considerati entrambi atti gestori di grande rilevanza, compiuti da soggetto all'epoca non abilitato (cioè, dal legale rappresentante del locatore, anziché, dal custode giudiziario). Infatti, l'immobile di proprietà di nel 2014 e così fino al 13 giugno 2016, era CP_1 stato sottoposto alla custodia giudiziaria dell'Istituto Vendite Giudiziarie (SIVAG) di Milano in forza di pignoramento immobiliare, ed il medesimo custode sulla base dell'ordinanza del G.E. 655/2014, aveva inviato a il diniego di rinnovazione della locazione, in virtù del precedente Parte_1 contratto stipulato tra le parti il 29 dicembre 1995, indicando quale data di rilascio di fine locazione, il
29 dicembre 2019. chiede, dunque, in questa sede che venga dichiarata l'inefficacia della registrazione tardiva nel Pt_1
2016 del contratto di locazione del 31 marzo 2011, e la conseguente nullità di tale contratto;
l'inefficacia della comunicazione del locatore in data 7 marzo 2016 di diniego di rinnovo del contatto di locazione 2011, e che venga di conseguenza dichiarata la vigenza del contratto del 29 dicembre 1995 pagina 7 di 11 fino al 29 dicembre 2025, sostenendo che la disdetta inviata dal custode giudiziario, finalizzata alla vendita dell'immobile pignorato, ha perso qualsivoglia efficacia con l'estinzione della procedura esecutiva intervenuta a seguito della conversione del pignoramento e che, quindi, il contratto del 1995 si è rinnovato per altri sei anni dal 29.12.2019 al 29.12. 2025 non avendo la locatrice inviato CP_1 alcuna disdetta, entro il termine 29 dicembre 2018 (dodici mesi prima della scadenza, come previsto nel contratto).
Decisione della Corte
Occorre, preliminarmente, precisare come in sede di giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità. (vedi Cass. sez.
1 sent. n. 5381/2011).
Di conseguenza, devono essere esaminate le sole domande delle parti che residuano all'esito e nei limiti del giudizio di rinvio ed in tal senso la domanda restitutoria della locatrice non può certamente essere qualificata quale appello incidentale, dovendosi tutt'al più valutarsi se si tratti di domanda inammissibile.
E allora, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della deve essere senz'altro dichiarata la CP_1 nullità del contratto del 2011 e l'invalidità del dinego di rinnovo in quanto, come statuito dalla
Cassazione, atti posti in essere da un soggetto privo di legittimazione e, quindi, non semplicemente dotati di inefficacia relativa come, invece, avevano sostenuto il Tribunale e la Corte d'Appello nei precedenti gradi di giudizio.
” Il difetto di legittimazione sostanziale a compiere l'atto gestorio, proprio in quanto un tale atto non è concepibile al di fuori della procedura, priva questo radicalmente della capacità di produrre effetto, e ciò anche una volta che, come nella specie, la procedura si sia estinta;
a poter sopravvivere alla procedura saranno solo gli effetti degli atti gestori ad essa effettivamente riferibili (es. mancata disdetta comunicata dal custode all'uopo autorizzato dal g.e. e conseguente rinnovazione del contratto per un periodo che, a posteriori, si riveli eccedente la residua durata della procedura) e non quelli che, nel corso di essa, non potevano produrre e non hanno prodotto alcun effetto”.
La Cassazione ha anche affermato che, in sede di rinvio:”… la Corte d'Appello dovrà tener conto della eventuale esistenza di precedente contratto idoneo, comunque, a giustificare la protratta detenzione dell'immobile da parte della (ove stipulato anteriormente all'entrata in vigore Parte_1 dell'art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004): contratto al quale, del resto, siccome emerge dalla sentenza e dalle stesse indicazioni delle parti, il custode sembra avesse fatto riferimento nella pagina 8 di 11 comunicazione di recesso per una data diversa e più lontana da quella cui è stata invece infondatamente riferita la pretesa di rilascio della società . CP_1
E, allora, ritiene il Collegio che proprio in ossequio alla motivazione resa dalla Cassazione per cui:”…
a poter sopravvivere alla procedura saranno solo gli effetti degli atti gestori ad essa effettivamente riferibili (es. mancata disdetta comunicata dal custode all'uopo autorizzato dal g.e. e conseguente rinnovazione del contratto per un periodo che, a posteriori, si riveli eccedente la residua durata della procedura) e non quelli che, nel corso di essa, non potevano produrre e non hanno prodotto alcun effetto…” non possa essere accolta la domanda di i accertamento della vigenza del contratto del Pt_1
29 dicembre 1995 fino al 29 dicembre 2025.
A fronte della invalidità degli atti posti in essere dal debitore esecutato che non possono riacquistare alcuna efficacia dopo la chiusura della procedura, viceversa, gli atti regolarmente compiuti dal custode, non possono che mantenere i loro effetti. Se nel luglio 2015, il custode giudiziario era, come affermato dalla Corte di Cassazione, l'unico soggetto legittimato a porre in essere atti di disposizione in relazione all'Immobile (quali la disdetta del contratto di locazione esistente come anche la sottoscrizione di un eventuale nuovo contratto o comunque qualsiasi altro atto di disposizione) ne consegue necessariamente la validità e l'efficacia della disdetta del 31 luglio 2015 ad opera del custode e la necessaria cessazione del rapporto alla data indicata (29 dicembre 2019). In tal senso, errato e fuorviante è il richiamo della difesa della all'art. 632 c.p.c. che prevede che”… se l'estinzione Pt_1 del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti …” perché, si tratta di norma di carattere processuale che disciplina gli effetti degli atti meramente esecutivi e non di quelli aventi carattere gestorio che come, appunto, affermato dalla stessa
Suprema Corte rimangono validi qualora posti in essere dal soggetto legittimato anche dopo la chiusura della procedura.
La cessazione del contratto di locazione del 1995 al 29.12.2019, ovviamente, non fa venir meno il diritto della conduttrice a percepire l'indennità di avviamento di cui all'art. 34 L.n. 392/1978 che è stata quantificata nel precedente grado di appello in complessivi €84.618,00 e già corrisposta, importo che, in questa sede, il Collegio ritiene di dover confermare perché, come previsto dalla norma, per la sua determinazione si deve fare riferimento all'ultimo canone versato.
Sul punto non può, dunque, che essere rigettata la domanda restitutoria avanzata da che aveva CP_1 chiesto la condanna di alla restituzione di quanto indebitamente percepito, calcolando Pt_1
l'indennità in base al canone iniziale previsto nel Contratto del 1995 e non in quello effettivamente versamento al momento della disdetta.
Non possono, poi, essere riesaminate le ulteriori questioni e domande che propone in relazione Pt_1 ai motivi di ricorso che la Cassazione ha dichiarato assorbiti perché, appunto, coinvolgono il merito circa la sussistenza o meno di validi motivi per il diniego di rinnovo ex art. 29, 1' comma lett. b) L.
392/78 comunicato da questione questa che viene superata dalla presente decisione che ne ha CP_1 dichiarato l'invalidità, anche perché, entrambe le parti hanno dato atto di riservare ad altra sede le eventuali azioni risarcitorie. pagina 9 di 11 Deve, invece, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la società e gli Pt_1 avendo le parti raggiunto un accordo transattivo e non essendo stata riproposta dalla in Pt_3 Pt_1 sede di rinvio alcuna domanda nei loro confronti, le spese di lite di lite della presente fase, tra le predette parti, non possono che essere interamente compensate.
Viceversa, quanto al rapporto tra e la Suprema Corte, cassando la precedente sentenza Pt_1 CP_1
d'Appello n. 5071/2018 ha rinviato a questa sede anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte, considerato il generale principio secondo cui deve procedersi a nuova regolamentazione delle intere spese processuali, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass.
12063/2007) in applicazione del principio della soccombenza ritiene di dover porre a carico di CP_1 sostanzialmente soccombente ex art. 91 c.p.c. tutte quelle sostenute da per le varie fasi di Pt_1 giudizio. Di conseguenza deve essere accolta la domanda restitutoria avanzata da che in virtù Pt_1 delle precedenti statuizioni ha già rimborsato le spese dei due precedenti gradi. Alla liquidazione si provvede secondo i parametri e dei criteri stabiliti dal D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa, rapportato al differente peso economico e alla diversa entità dell'attività difensionale nei reciprochi rapporti tra le parti, alla complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi e riduzione per la fase decisionale stante la relativa semplicità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, quale giudice in sede di rinvio, in forza della sentenza n.15678/2024 della Corte di Cassazione pubblicata in data 5 giugno 2024, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti sulle domande ed eccezioni tutte proposte da Parte_1
e da e nel contraddittorio con e così
[...] CP_1 Parte_4 Parte_3 provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra e e Parte_1 Parte_4
Parte_3
2) Accerta e dichiara la nullità del contratto di locazione stipulato tra e in Parte_1 CP_1 data 31.03.2011;
3) Accerta e dichiara l'inefficacia del diniego di rinnovo del predetto contratto inviato dalla locatrice in data 7 marzo 2016; CP_1
4) Dichiara la cessazione del contratto di locazione stipulato tra il Controparte_3
29.12.1995 alla data del 29 dicembre 2019;
5) Rigetta ogni altra istanza o domanda delle parti;
6) Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano: CP_1 Parte_1
-quanto al primo grado in complessivi €15.00,00, -quanto al grado di appello in complessivi €10.00,00;
-quanto al giudizio di cassazione in complessivi €6.585,00 e quanto al presente grado di rinvio in pagina 10 di 11 complessivi €9.885,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
7) Condanna a restituire , quanto eventualmente ricevuto CP_1 Parte_1 dalla stessa a titolo si spese di lite, per il primo e secondo grado, oltre interessi legali, dalla data del pagamento sino all'effettiva restituzione.
Così deciso in Milano, 5 giugno 2025
La cons. est. la Presidente dott. Maria Teresa Brena Margherita Monte
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