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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1945/2023 R.G. ex art. 281 sexies co. 2 c.p.c.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Pavone Lucilla (comunicazioni ad Parte_1
Email_1
- attore-
e rappresentata e difesa dall'avv. Francesca De Renzo (comunicazioni a Controparte_1
Email_2
– convenuto–
OGGETTO: “opposizione a provvedimento di accertamento CUP”;
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 27.3.2025):
Per tutte le parti costituite: come da verbale di udienza del 27.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.5.2023, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., citava in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “1) preliminarmente ove il provvedimento impugnato sia ritenuto munito di efficacia esecutiva
nonostante la presente opposizione, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto alla luce
delle ragioni esposte in atti;
2) nel merito annullare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il
provvedimento di accertamento CUP –avviso n. 401212230000001515 del 16.01.2023, notificato alla T_
il 7 marzo 2023, dalla SO.G.E.T. (cf/p.iva ) nella sua qualità di Concessionaria del
[...] CP_1 P.IVA_1
servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per il Comune di Spinazzola
(BT) per le ragioni di cui sub II) del presente atto;
3) sempre nel merito, accertare e dichiarare in ogni caso non
1 dovuta dalla la somma di € 3.144,00, di cui al predetto avviso di accertamento 4) con condanna della T_
, nell'indicata qualità, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso CP_1
forfetario e oneri fiscali come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A fondamento dell'opposizione, esponeva che, con pec del 26 aprile 2021 prot. 2021/3133221, la T_
provvedeva ad inviare al , autodichiarazione del numero utenze per la
[...] Parte_2
liquidazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture anno
2021, dichiarando che il numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre 2020 era pari a
1091 e l'importo annuo del canone di euro 1.636,50; il 28 aprile 2021, la provvedeva a T_
versare al l'importo di € 1.636,50, corrispondente al numero delle utenze – Pt_2 Parte_2
1.091 – per il canone di € 1.50; in data 7 marzo 2023, senza preventivo sollecito di pagamento, la T_
si vedeva notificare dalla , nella sua qualità di Concessionaria del servizio di
[...] CP_1
accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per il Comune di Spinazzola (BT),
provvedimento di accertamento CUP – avviso n. 401212230000001515 del 16.01.2023 con il quale veniva richiesto il pagamento di € 3.144,00 a seguito dell'asserito mancato pagamento del CUP
nell'anno 2021 con irrogazione di sanzioni e applicazione di interessi;
in data 16 marzo 2023, la T_
presentava istanza di riesame in autotutela inviando in allegato, il provvedimento di
[...]
accertamento CUP notificato, l'autodichiarazione spedita il 26 aprile 2021 e la quietanza del pagamento effettuato il 28 aprile successivo, al fine il numero delle utenze rilevate al 31 dicembre
2020 e l'infondatezza della richiesta inoltrata dalla;
non perveniva riscontro da parte CP_1
della convenuta;
in punto di diritto, sussiste la competenza dell'adito Tribunale;
nella specie, già
prima del presente giudizio avveniva pagamento dell'imposta per l'anno 2021, avendo, in conformità alle disposizioni della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 (in vigore a decorrere dal primo gennaio 2021), comunicato entro il 31 dicembre 2020 il numero complessivo delle utenze e poi successivamente versato in data 28.4.2021, quindi entro il termine del 30 aprile 2021, previsto il canone;
contesta, quindi, la richiesta del canone di € 2.385,00 relativo a 1.590 utenze, nonostante autodichiarazione della di 1.091 utenze esistenti al 31 dicembre 2020, non risultando – tra T_
l'altro – neppure esplicitate le ragioni di siffatto diverso calcolo;
illegittime sono dunque le ulteriori richieste di pagamento di sanzioni, interessi, spese di notifica e arrotondamenti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.9.2023 si costituiva (avv. De Renzo) che Controparte_1
evidenziava di aver avuto conoscenza del pagamento del canone solo a seguito di notifica dell'atto
2 di citazione, dopo aver visionato la documentazione prodotta dall'opponente e di aver provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento;
chiedeva quindi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione del 2.11.2023, tenutasi con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.,
verificata la regolare costituzione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.3.2025 per riservare la causa in decisione ex art 281 sexies c.p.c.
assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive che entrambe le parti depositavano chiedendo entrambe la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere ed, in relazione alle competenze di lite, chiedendo la parte convenuta la compensazione ed, invece, la parte attrice chiedendo la condanna della controparte.
Diritto.
La materia del contendere è cessata, come evidenziato da entrambe le parti, in ragione dell'annullamento in autotutela del provvedimento opposto e, tuttavia, chiedendo la parte attrice pronunciare condanna alle spese di lite (invece formulando il convenuto richiesta di compensazione delle spese di lite), occorre decidere della condanna alle spese in applicazione del principio della cd.
soccombenza virtuale.
Dava atto la parte attrice dell'annullamento, da parte della - nella sua qualità di CP_1
Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per il Comune di Spinazzola (BT) -, dell'opposto provvedimento di accertamento CUP – avviso n.
401212230000001515 del 16.01.2023, notificato il 7 marzo 2023 con il quale veniva richiesto alla T_
il pagamento di € 3.144,00 a seguito dell'asserito mancato pagamento del CUP nell'anno 2021;
[...]
la con pec del successivo 16 marzo (cfr. all.4), presentava istanza di riesame in autotutela T_
inviando in allegato, il provvedimento di accertamento CUP notificato, l'autodichiarazione spedita al il 26 aprile 2021 e la quietanza del pagamento effettuato il 28 aprile Pt_2 Parte_2
successivo.
La produceva, quindi, in giudizio, ricevuta di accettazione e consegna della suddetta pec T_
del 16 marzo 2023, che è la data in cui la apprendeva del pagamento. CP_1
A fronte della richiamata produzione documentale di parte attrice, evidenziava che Controparte_1
la quietanza di pagamento del 28 aprile 2021 attestava la corresponsione di € 1,636.50 a fronte di un
3 accertamento CUP annualità 2021 emesso per € 3.144,00. Sosteneva quindi di aver agito conformemente al debito risultante dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza, nello specifico del Parte_2
.
[...]
La soccombenza virtuale, da applicarsi quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese, postula un giudizio di accertamento ipotetico in ordine all'esito della lite nel caso in cui non fossero accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti.
E nella specie, la fondatezza della domanda proposta da parte attrice, tale da determinare l'accoglimento della stessa laddove non fosse venuto meno l'interesse all'azione, è dimostrato dalla circostanza dell'avvenuto pagamento in data antecedente all'instaurazione del giudizio del canone liquidato nel provvedimento impugnato;
la circostanza della fondatezza della domanda attorea è
dimostrata anche dall'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato.
A nulla rilevano le argomentazioni di parte convenuta circa la discrepanza tra la somma oggetto di pagamento e quella dovuta sulla base dell'avviso di accertamento emesso per l'anno 2021, non avendo la convenuta evidenziato tali ragioni prima del presente giudizio, né proceduto all'esame dell'istanza di autotutela il che avrebbe contributo ad evitare la proposizione del presente giudizio,
stante il successivo provvedimento di annullamento in autotutela.
Per tali ragioni, dichiarata cessata la materia del contendere, le spese del presente procedimento, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, sono poste a carico della parte convenuta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1945/2023
del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta da Parte_1
con atto di citazione dell'8 maggio 2023;
2. dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in Controparte_1
favore dell'attore he, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 125,00 Parte_1
per spese ed euro 1.275,50 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale, quest'ultima ridotta del 50% in ragione della decisione in forma
4 semplificata), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge.
Così deciso in Trani, 31.3.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1945/2023 R.G. ex art. 281 sexies co. 2 c.p.c.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Pavone Lucilla (comunicazioni ad Parte_1
Email_1
- attore-
e rappresentata e difesa dall'avv. Francesca De Renzo (comunicazioni a Controparte_1
Email_2
– convenuto–
OGGETTO: “opposizione a provvedimento di accertamento CUP”;
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 27.3.2025):
Per tutte le parti costituite: come da verbale di udienza del 27.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.5.2023, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., citava in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “1) preliminarmente ove il provvedimento impugnato sia ritenuto munito di efficacia esecutiva
nonostante la presente opposizione, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto alla luce
delle ragioni esposte in atti;
2) nel merito annullare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il
provvedimento di accertamento CUP –avviso n. 401212230000001515 del 16.01.2023, notificato alla T_
il 7 marzo 2023, dalla SO.G.E.T. (cf/p.iva ) nella sua qualità di Concessionaria del
[...] CP_1 P.IVA_1
servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per il Comune di Spinazzola
(BT) per le ragioni di cui sub II) del presente atto;
3) sempre nel merito, accertare e dichiarare in ogni caso non
1 dovuta dalla la somma di € 3.144,00, di cui al predetto avviso di accertamento 4) con condanna della T_
, nell'indicata qualità, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso CP_1
forfetario e oneri fiscali come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A fondamento dell'opposizione, esponeva che, con pec del 26 aprile 2021 prot. 2021/3133221, la T_
provvedeva ad inviare al , autodichiarazione del numero utenze per la
[...] Parte_2
liquidazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture anno
2021, dichiarando che il numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre 2020 era pari a
1091 e l'importo annuo del canone di euro 1.636,50; il 28 aprile 2021, la provvedeva a T_
versare al l'importo di € 1.636,50, corrispondente al numero delle utenze – Pt_2 Parte_2
1.091 – per il canone di € 1.50; in data 7 marzo 2023, senza preventivo sollecito di pagamento, la T_
si vedeva notificare dalla , nella sua qualità di Concessionaria del servizio di
[...] CP_1
accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per il Comune di Spinazzola (BT),
provvedimento di accertamento CUP – avviso n. 401212230000001515 del 16.01.2023 con il quale veniva richiesto il pagamento di € 3.144,00 a seguito dell'asserito mancato pagamento del CUP
nell'anno 2021 con irrogazione di sanzioni e applicazione di interessi;
in data 16 marzo 2023, la T_
presentava istanza di riesame in autotutela inviando in allegato, il provvedimento di
[...]
accertamento CUP notificato, l'autodichiarazione spedita il 26 aprile 2021 e la quietanza del pagamento effettuato il 28 aprile successivo, al fine il numero delle utenze rilevate al 31 dicembre
2020 e l'infondatezza della richiesta inoltrata dalla;
non perveniva riscontro da parte CP_1
della convenuta;
in punto di diritto, sussiste la competenza dell'adito Tribunale;
nella specie, già
prima del presente giudizio avveniva pagamento dell'imposta per l'anno 2021, avendo, in conformità alle disposizioni della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 (in vigore a decorrere dal primo gennaio 2021), comunicato entro il 31 dicembre 2020 il numero complessivo delle utenze e poi successivamente versato in data 28.4.2021, quindi entro il termine del 30 aprile 2021, previsto il canone;
contesta, quindi, la richiesta del canone di € 2.385,00 relativo a 1.590 utenze, nonostante autodichiarazione della di 1.091 utenze esistenti al 31 dicembre 2020, non risultando – tra T_
l'altro – neppure esplicitate le ragioni di siffatto diverso calcolo;
illegittime sono dunque le ulteriori richieste di pagamento di sanzioni, interessi, spese di notifica e arrotondamenti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.9.2023 si costituiva (avv. De Renzo) che Controparte_1
evidenziava di aver avuto conoscenza del pagamento del canone solo a seguito di notifica dell'atto
2 di citazione, dopo aver visionato la documentazione prodotta dall'opponente e di aver provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento;
chiedeva quindi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione del 2.11.2023, tenutasi con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.,
verificata la regolare costituzione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.3.2025 per riservare la causa in decisione ex art 281 sexies c.p.c.
assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive che entrambe le parti depositavano chiedendo entrambe la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere ed, in relazione alle competenze di lite, chiedendo la parte convenuta la compensazione ed, invece, la parte attrice chiedendo la condanna della controparte.
Diritto.
La materia del contendere è cessata, come evidenziato da entrambe le parti, in ragione dell'annullamento in autotutela del provvedimento opposto e, tuttavia, chiedendo la parte attrice pronunciare condanna alle spese di lite (invece formulando il convenuto richiesta di compensazione delle spese di lite), occorre decidere della condanna alle spese in applicazione del principio della cd.
soccombenza virtuale.
Dava atto la parte attrice dell'annullamento, da parte della - nella sua qualità di CP_1
Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per il Comune di Spinazzola (BT) -, dell'opposto provvedimento di accertamento CUP – avviso n.
401212230000001515 del 16.01.2023, notificato il 7 marzo 2023 con il quale veniva richiesto alla T_
il pagamento di € 3.144,00 a seguito dell'asserito mancato pagamento del CUP nell'anno 2021;
[...]
la con pec del successivo 16 marzo (cfr. all.4), presentava istanza di riesame in autotutela T_
inviando in allegato, il provvedimento di accertamento CUP notificato, l'autodichiarazione spedita al il 26 aprile 2021 e la quietanza del pagamento effettuato il 28 aprile Pt_2 Parte_2
successivo.
La produceva, quindi, in giudizio, ricevuta di accettazione e consegna della suddetta pec T_
del 16 marzo 2023, che è la data in cui la apprendeva del pagamento. CP_1
A fronte della richiamata produzione documentale di parte attrice, evidenziava che Controparte_1
la quietanza di pagamento del 28 aprile 2021 attestava la corresponsione di € 1,636.50 a fronte di un
3 accertamento CUP annualità 2021 emesso per € 3.144,00. Sosteneva quindi di aver agito conformemente al debito risultante dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza, nello specifico del Parte_2
.
[...]
La soccombenza virtuale, da applicarsi quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese, postula un giudizio di accertamento ipotetico in ordine all'esito della lite nel caso in cui non fossero accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti.
E nella specie, la fondatezza della domanda proposta da parte attrice, tale da determinare l'accoglimento della stessa laddove non fosse venuto meno l'interesse all'azione, è dimostrato dalla circostanza dell'avvenuto pagamento in data antecedente all'instaurazione del giudizio del canone liquidato nel provvedimento impugnato;
la circostanza della fondatezza della domanda attorea è
dimostrata anche dall'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato.
A nulla rilevano le argomentazioni di parte convenuta circa la discrepanza tra la somma oggetto di pagamento e quella dovuta sulla base dell'avviso di accertamento emesso per l'anno 2021, non avendo la convenuta evidenziato tali ragioni prima del presente giudizio, né proceduto all'esame dell'istanza di autotutela il che avrebbe contributo ad evitare la proposizione del presente giudizio,
stante il successivo provvedimento di annullamento in autotutela.
Per tali ragioni, dichiarata cessata la materia del contendere, le spese del presente procedimento, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, sono poste a carico della parte convenuta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1945/2023
del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta da Parte_1
con atto di citazione dell'8 maggio 2023;
2. dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in Controparte_1
favore dell'attore he, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 125,00 Parte_1
per spese ed euro 1.275,50 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale, quest'ultima ridotta del 50% in ragione della decisione in forma
4 semplificata), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge.
Così deciso in Trani, 31.3.2025
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