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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 3026/2024 di Ruolo
Generale vertente t r a con l'avv. Natascia Marzinotto Parte_1
-ricorrente-
e con l'avv. Lorenzo Reyes Parte_2
-resistente-
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate in data
10.03.2025)
“I procuratori delle Parti rassegnano le seguenti conclusioni congiunte
1) accertata l'impossibilità di riconciliazione, pronunciarsi la separazione e personale dei coniugi e autorizzando gli stessi Parte_1 Parte_2
a vivere separati, con facoltà di fissare ovunque ritengano la propria residenza con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Manzano di annotare
l'emananda sentenza di separazione personale dei coniugi a margine
1 dell'atto di matrimonio dell'anno 2002, Parte 2, Serie A, numero 9; ER 3) i sig.ri e considerato che il figlio da Parte_1 Parte_2
quando si è diplomato lavora ha sempre lavorato, sebbene con contratto di
ER lavoro a tempo determinato o occasionale, mentre il figlio frequenta con profitto l'Accademia di Rugby a Treviso ed è interamente spesato dalla società di Rugby, si obbligano, a provvedere al mantenimento diretto dei figli ad oggi non ancora autosufficienti, nonchè a corrispondere ai medesimi , mediante bonifico su conto corrente a loro intestato, l'importo rispettivamente di € 50,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli ER indici Istat, quale contributo mensile al mantenimento del figlio e €
150,00, di cui € 50,00 la madre ed € 100,00 il padre, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo mensile al ER mantenimento del figlio;
4) porre le spese straordinarie dei figli, come meglio identificate nel
Protocollo dell'Osservatorio sul diritto di famiglia del Tribunale di Udine del 28/08/2015 (prot. n. 3477/15), a carico della sig.ra nella Parte_1
misura del 40% e a carico del sig. nella misura del 60%, ad Parte_2
esclusione dell'abbonamento mensile a Internet, dell'importo di € 30,00, per ER il figlio , che continuerà ad essere pagato interamente dalla signora
sino alla chiusura del contratto;
successivamente, detto Parte_1
ER importo verrà versato al figlio ad integrazione del contributo di mantenimento di cui al punto 3).
5) nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti;
6) spese e competenze di causa compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà di cui alla legge professionale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, la sig.ra premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con il sig. in data 12.10.2002 e Parte_2
che dalla loro unione sono nati due figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale tra i coniugi, nonché l'assegnazione a sé
2 della casa familiare e la previsione di un contributo al mantenimento dei figli da parte di entrambi i genitori, con spese straordinarie suddivise nella misura del 30% a carico della sig.ra e del 70% a carico del sig. Parte_1 [...]
Pt_2
Il sig. si costituiva regolarmente in giudizio, aderendo alla Parte_2
domanda di separazione, ma chiedendo una diversa quantificazione degli assegni di mantenimento in favore dei figli, in considerazione del maggior tempo di permanenza degli stessi col padre, nonché il riparto delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Alla prima udienza di comparizione delle parti dd. 24.02.2025, le parti, dopo aver confermato la volontà di procedere alla separazione, dichiarando di non volersi conciliare, chiedevano concordemente un breve rinvio al fine di formalizzare l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di separazione.
All'udienza dd. 11.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti rassegnavano le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il giudice rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali offrono la prova del fatto che tra i coniugi si
è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Nulla osta poi all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti, preso atto della circostanza che le stesse sono state congiuntamente concordate dai coniugi Pt_1
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
3 2) pronuncia la separazione personale tra i coniugi ata Parte_1
il 22/09/1973 a UDINE (UD) e ato il 17.02.1971 a Parte_2
UDINE (UD);
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Manzano di annotare la sentenza di separazione personale dei coniugi a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2002, Parte II, Serie A, numero 9;
4) pone a carico dei sig.ri e considerato che Parte_1 Parte_2
il figlio da quando si è diplomato lavora ha sempre lavorato, sebbene ER1
con contratto di lavoro a tempo determinato o occasionale, mentre il figlio ER
frequenta con profitto l'Accademia di Rugby a Treviso ed è interamente spesato dalla società di Rugby, l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei figli ad oggi non ancora autosufficienti, nonché
a corrispondere ai medesimi, mediante bonifico su conto corrente a loro intestato, l'importo rispettivamente di euro 50,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo mensile al mantenimento del figlio ed euro 150,00, di cui euro 50,00 la madre ER1
ed euro 100,00 il padre, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
ER quale contributo mensile al mantenimento del figlio;
5) pone le spese straordinarie dei figli, come identificate nel Protocollo dell'Osservatorio sul diritto di famiglia del Tribunale di Udine del
28/08/2015 (prot. n. 3477/15), a carico della sig.ra nella Parte_1
misura del 40% e a carico del sig. nella misura del 60%, Parte_2
ad esclusione dell'abbonamento mensile a Internet, dell'importo di euro ER 30,00, per il figlio , che continuerà ad essere pagato interamente dalla signora sino alla chiusura del contratto;
successivamente, Parte_1
ER detto importo verrà versato al figlio ad integrazione del contributo di mantenimento di cui al punto precedente;
6) nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi;
7) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Presidente
4 Dott.ssa Annamaria Antonini
5
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor