Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3131/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3131/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche – risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione, all'esito di trattazione scritta, all'udienza collegiale del 5.2.2025 e vertente
TRA
, c.f. nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Sarno (SA) il 12.08.1949 e residente in Langenselbold alla via
Heimatfriedering, 28, (Cap 63505) Germania, nella qualità di erede legittimo della IGnora , c.f. , nata il [...] a [...] Persona_1 CodiceFiscale_2
Marzano sul Sarno ed ivi deceduta in data 07.08.2015, rappresentato e difeso,
in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Franco Oliva,
c.f. , con il quale elett.te dom.no in Napoli alla via CodiceFiscale_3
Montedonzelli, 41, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Scarpati, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di PEC:
ovvero al numero di fax 0815189283. Email_1
RICORRENTE
E
, c.f. in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale pro tempore, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale ad
lites n. 33646 del 14/03/2018 nonché provvedimento autorizzativo, dall' Avv.
Anna Carbone, c.f. , dell'Avvocatura Regionale, la CodiceFiscale_4
quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 133,134 e 136 c.p.c. al numero di fax 081/7963766 e/o all'indirizzo
PEC: egione.campania.it. Em_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da conclusioni rassegnate Parte_1
all'udienza del 10.1.2023 e, quindi, come da atto introduttivo e di seguito indicato:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte d'Appello di Napoli, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, accogliere la
presente domanda e, per l'effetto,
• condannare la in persona del Presidente pro tempore Controparte_1
della Giunta Regionale, - alla quale, con la legge del 27.12.77 n.984, sono state 3
trasferite le opere idrauliche disciplinate dal T.U. 25.7.1904 n. 523, tra le quali
rientra il Fiume Sarno, in uno alla competenza per la manutenzione straordinaria ed
ordinaria di detto corso d'acqua che, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del R.D. n.
215\1933, già spettava allo Stato - al risarcimento dei danni accertati con la sentenza
n. 3147/2019 TRAP Napoli a favore dell'odierno ricorrente, quale erede della IG.ra
, nella misura di un quarto “del complessivo importo di €. 7.756,85 per Persona_1
l'evento del 13.1.2003, oltre rivalutazione monetaria dalla data del detto evento fino
a quello della presente sentenza [ndr 22.05.2019], ed interessi al tasso legale, da
calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente [ndr
22.05.2019], e del complessivo importo di €. 7.556,35 per l'evento del 26.12.2004,
oltre rivalutazione monetaria dalla data del detto evento fino a quello della presente
sentenza, ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in
anno fino alla data della presente, e soli interessi legali dalla presente pronuncia al
soddisfo” (cfr.: sentenza 3147/2019 TRAP Napoli): valutati, per i soli danni alle
colture,
• condannare, altresì, la in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore della Giunta Regionale, al rimborso delle spese e competenze del giudizio,
oltre maggiorazione del 15% per spese generali ex art. 15 L.P., IVA, CPA come per
legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per averne fatto anticipo, in sentenza
esecutiva ex lege”.
Per la resistente , non rassegnate e, quindi, come da Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta e di seguito indicato:
“Perché, rigettata ogni avversa istanza, sulla domanda proposta nei suoi
confronti, l'adito Giudice voglia così provvedere:
• Rigettare la domanda così come proposta nei confronti della CP_2 [...]
perché inammissibile, infondata, non provata;
[...]
• Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 23.1.2020 e successivamente rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933,il 31.1.2022 il IG.
[...]
nella qualità di erede legittimo della IG.ra , Pt_1 Persona_1
conveniva in giudizio la , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, onde sentirla condannare al risarcimento dei danni già accertati con sentenza n. 3147/2019 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
(TRAP) presso la Corte di Appello di Napoli.
In particolare, deduceva l'istante che, in data 17.4.2010, veniva notificato, su istanza della IG.ra , un ricorso ex art. 140 lett. E Persona_1
del R.D. 1775/1933 alla in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti al proprio fondo sito in San Marzano sul Sarno, località Pugliano, Via Ugo Foscolo n. 114, a seguito delle esondazioni del fiume Sarno avvenute in data 13.1.2003 e
26.12.2014 (cfr. sentenza n. 3147/19, pag. 2).
Inoltre, rappresentava l'istante che il giudizio si incardinava dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, venendo contrassegnato dal n. R.G. 77/2010.
Precisava, poi, che, nel corso del giudizio, in data 7.8.2015, decedeva
ab intestato la IG.ra , lasciando quali eredi legittimi, tra gli altri, Persona_1
l'odierno ricorrente, come risultante dal certificato di stato di famiglia integrale successivamente depositato agli atti. 5
Evidenziava, altresì, che il Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, con sentenza n. 3147/2019, depositata in data 11.6.2019, munita di formula esecutiva in data 15.11.2019 e notificata in data 2.12.2019, aveva accertato a favore degli eredi della IG.ra un diritto al risarcimento del Per_1
danno in proporzione alle loro quote ereditarie, stabilite nella misura di un quarto ciascuno. La decisione quantificava i danni in:
• € 7.756,85 per l'esondazione del 13.01.2003, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del fatto fino alla sentenza, interessi legali annualmente rivalutati fino alla sentenza e ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
• € 7.556,35 per l'esondazione del 26.12.2014, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del fatto fino alla sentenza, interessi legali annualmente rivalutati fino alla sentenza e ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Tuttavia, sottolineava l'istante, le richieste di pagamento successivamente avanzate alla nella qualità di erede della Controparte_1
IG.ra , erano rimaste vane ed infruttuose, nonostante l'invio di Persona_1
una formale diffida tramite PEC, in data 23.01.2020, con la quale era stata reiterata la richiesta di esecuzione della sentenza.
Rilevava, infine, che la sentenza n. 3147/2019, ormai passata in giudicato, aveva accertato definitivamente il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, così come quantificato dal Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche. Ciò determinava, secondo l'istante, la necessità di una pronuncia di condanna della al pagamento delle somme Controparte_1
accertate in favore dell'odierno ricorrente. 6
All'udienza del 25.1.2022, non essendo costituita la Regione
convenuta, il Giudice Designato disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza del 4.10.2022.
In data 14.10.2022 si costituiva la , in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro - tempore eccependo, in via del tutto preliminare,
l'inammissibilità dell'azione per intervenuto giudicato e violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando che la domanda riproponeva questioni già definite con la sentenza n. 3147/2019, passata in giudicato.
In subordine, la resistente eccepiva il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per mancata prova del titolo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, attribuendo la responsabilità della manutenzione del corso d'acqua al Controparte_3
competente territorialmente.
Nel merito, la resistente contestava la fondatezza della domanda,
sostenendo che i danni lamentati non fossero riconducibili alla propria condotta ma derivassero da eventi atmosferici eccezionali e imprevedibili,
configurabili come caso fortuito. Rilevava, inoltre, la mancata prova del nesso eziologico tra i danni subiti e l'asserita condotta omissiva della CP_1
nonché l'insufficienza probatoria in merito alla quantificazione dei danni,
anche in considerazione del possibile concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 20.1.2025 secondo le 7
modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., acquisite le note depositate dalle parti, il
Tribunale all'udienza collegiale del 5.2.2025 riservava la causa in decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va chiarito che la sentenza n. 3147/2019 del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, passata in giudicato, ha definitivamente accertato la legittimazione attiva del ricorrente, nella sua qualità di erede della IG.ra Persona_1
nonché l'avvenuta esondazione del fiume Sarno quale evento dannoso, la responsabilità della per i danni conseguenti e la relativa Controparte_1
quantificazione.
Tuttavia, sebbene la pronuncia abbia riconosciuto il diritto al risarcimento in favore degli eredi della IG.ra , la condanna Persona_1
della al pagamento delle somme quantificate è stata Controparte_1
disposta esclusivamente nei confronti di coloro che hanno formalmente proposto la domanda, restando escluso l'odierno ricorrente, che, pur essendo parte del giudizio, è rimasto contumace.
Ciò posto, si osserva che, sebbene il giudicato copra il dedotto e il deducibile, la domanda di condanna al pagamento avanzata nel presente giudizio assume natura autonoma, in quanto volta ad ottenere la concreta attuazione di un diritto già definitivamente accertato. In tale prospettiva, non si configura una violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di una pretesa non esaminata nella precedente pronuncia in termini di condanna al pagamento.
Pertanto, deve ritenersi fondata la domanda attorea, con conseguente condanna della in persona del legale rapp.te pro -tempore, al Controparte_1 8
pagamento, in favore del ricorrente, delle somme già quantificate nella sentenza n. 3147/2019, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria come ivi stabiliti. Non sussistono, infatti, elementi idonei a rimettere in discussione l'accertamento già compiuto, né a escludere l'obbligazione risarcitoria già
cristallizzata nel precedente giudicato.
Le spese e competenze di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza della , in persona del legale rapp.te pro - Controparte_1
tempore, e si liquidano di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 1.100,00 ad € 5.200,00) di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis,
considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Franco Oliva, dichiaratosi antistatario.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione 9
costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con atto notificato in data 23.1.2020 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176
R.D. 1775/1933, in data 31.1.2022- da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, disattesa ogni Controparte_1
ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore al pagamento, in favore del ricorrente della somma pari ad 1\4 del Parte_1
complessivo importo di € 7.756,85 per l'evento del 13.1.2003, oltre rivalutazione monetaria dalla data del detto evento, fino a quello della presente sentenza, ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione, e della somma pari ad 1\4 del complessivo importo di €
7.756,85 per l'evento del 26.12.2004, oltre rivalutazione monetaria dalla data del detto evento fino a quella della presente decisione, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza, ed interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
2) Condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore al pagamento di spese e competenze di lite relative al 10
presente procedimento, che liquida, in favore del ricorrente
[...]
in complessivi € 1.598,00, di cui € 98,00 per spese vive ed € Pt_1
1.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del
15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione all'avvocato Franco Oliva, dichiaratosi antistatario;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.D. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo