Sentenza breve 13 novembre 2024
Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/10/2025, n. 7843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7843 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07843/2025REG.PROV.COLL.
N. 03932/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3932 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20221/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda prende avvio dalla presentazione di una domanda di emersione dal lavoro irregolare, che è stata avanzata in favore dell’originario ricorrente, sig. -OMISSIS-.
Il Prefetto di Roma, con provvedimento datato 13/08/24, ha respinto tale domanda.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di fronte al TAR Lazio, sostenendo che il diniego si basasse su un presupposto erroneo riguardo alla mancata instaurazione di un rapporto di lavoro. Per contestare tale presupposto, il ricorrente ha prodotto in giudizio dei contatti WhatsApp, che sarebbero stati idonei a dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare. Ha menzionato anche una dichiarazione che sarebbe stata inviata alla Prefettura dalla datrice di lavoro.
L’Amministrazione ha documentato di aver convocato la datrice di lavoro, la quale però non si sarebbe mai presentata per confermare l’esistenza del rapporto lavorativo.
2. Il TAR, con sentenza n. 20221/2024, ha rigettato il ricorso
In particolare, ha rilevato che il ricorrente non ha fornito una prova idonea a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro, giudicando i messaggi WhatsApp non sufficienti a tale scopo. Inoltre, la dichiarazione inviata alla Prefettura dalla datrice di lavoro è stata ritenuta inidonea per la mancata prova della sua provenienza.
Il Tribunale ha anche evidenziato l’insussistenza dei requisiti per accedere all’emersione prevista dalla legge (art. 103, d.l. n. 34 del 2020), in particolare per quanto riguarda il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. Avverso tale sentenza, il sig. -OMISSIS- ha proposto appello, avanzando anche istanza per la tutela cautelare.
Con il I motivo si deduce che sarebbe stata sufficientemente provata l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare e che le modalità di prova previste con riferimento all’art. 103, comma 2, d.l. n. 34 del 2020 dovrebbero ritenersi applicabili, in via analogica, anche ai casi di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Con il II motivo, l’appellante deduce che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare in via analogica l’art. 5, comma 11- bis , d.lgs. n. 109 del 2012 e l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998, valutando la concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, depositando documenti.
5. Con ordinanza n. 1975 del 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, pur evidenziando profili che inducevano a dubitare della fondatezza dell’appello.
6. All’udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello non merita accoglimento, dovendo confermarsi le ragioni di rigetto già prospettate dall’ordinanza n. 1975 citata.
7.1 L’art. 103, d.l. n. 34 del 2020, nel contesto dell’emergenza pandemica, ha previsto due diverse modalità per l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, una ad istanza del datore di lavoro (comma 1) e l’altra ad istanza del lavoratore (comma 2).
Nel caso in esame il procedimento è stato avviato ad istanza del datore di lavoro. Lo stesso datore di lavoro, tuttavia, non si è poi presentato presso lo sportello unico per l’immigrazione e ciò, ai sensi dell’art. 103, comma 15, d.l. n. 34 del 2020, giustifica l’archiviazione del procedimento.
Per tale ragione non è rilevante la questione della prova dell’instaurazione di un rapporto di lavoro irregolare, a prescindere dal fatto che, comunque, gli elementi di prova prodotti davanti al TAR non risultano essere stati allegati nel procedimento amministrativo, neppure a seguito della comunicazione di cui all’art. 10- bis , legge n. 241 del 1990, indirizzata anche al lavoratore.
Del resto è vero che l’art. 7 del decreto ministeriale 27 maggio 2020 (Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro) prevede che il rapporto di lavoro possa essere provato mediante « qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell’attività lavorativa » (comma 2, lett. b), ma lo fa, appunto, con riferimento alle istanze di permesso di soggiorno temporaneo avanzate dai lavoratori al Questore competente per territorio.
7.2 Anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Innanzitutto non è pertinente il richiamo all’art. 5, comma 11- bis , d.lgs. n. 109 del 2012, che riguardava una diversa disciplina transitoria ed eccezionale per la regolarizzazione di lavoratori stranieri, la quale ha ormai esaurito i suoi effetti.
Neppure può trovare applicazione l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini della concessione di un permesso per attesa occupazione. È vero infatti che l’art. 22, comma 11, cit., è richiamato dall’art. 103, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, con riferimento al caso di cessazione del rapporto di lavoro, ma l’applicazione di tale norma presuppone comunque la definizione del procedimento avviato con l’istanza del datore di lavoro (in mancanza di un’autonoma istanza del lavoratore).
Come dispone la circolare del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020, nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi nelle more della definizione del procedimento: « Al momento della convocazione, il datore di lavoro dovrà formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che ne hanno causato l’interruzione e sottoscrivendo, contestualmente al lavoratore straniero, il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore ».
Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie, il che esclude che il provvedimento impugnato sia da considerare illegittimo.
8. In conclusione l’appello deve essere rigettato. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO