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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/07/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 9.7.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7616/2024 R.G. TRA
(già , Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura rilasciata per la fase sommaria, dai Proff. Avv.ti. Raffaele De Luca Tamajo (C.F. ) e Vincenzo C.F._1
Luciani (C.F. ), ed elettivamente domiciliati presso il loro C.F._2 studio in PO, viale Gramsci n. 14.
Ricorrente E C.F. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Miki Luca Prisco (C.F. ) e C.F._3 dall'Avv. Lucio Giacomardo (C.F. , unitamente ai quali C.F._4 sono tutti elett.te domiciliati in PO alla Via Toledo n. 116, presso lo Studio Legale Prisco Resistente E FST FIM – CISL di PO , UILM UIL di PO e Controparte_3
in persona dei rispettivi Segretari e legali rapp.ti p.t. , rappresentati e
[...] difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Porcaro (c.f.: ), (c.f. ) e C.F._5 Parte_2 C.F._6
(c.f. ), tutti elettivamente Parte_3 C.F._7 domiciliati presso lo studio dell'avv. n PO alla S. Lucia n.29 Parte_2
Resistenti FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970, depositato in data 11.6.2024, le OO.SS. ricorrenti agivano in giudizio per l'accertamento del carattere antisindacale e, dunque, per la cessazione, della condotta assunta dalla resistente, Pt_1 asseritamente consistente nell'aver applicato, con decorrenza dal 27.5.2024, la
1 sanzione della sospensione dei permessi sindacali aggiuntivi a quelli di legge per la durata di due mesi nei confronti dei componenti del Comitato Esecutivo dello stabilimento di Pomigliano D'Arco, e ciò in ragione della ritenuta violazione Part
- da parte delle ricorrenti .SS- della procedura di raffreddamento di cui all'art 12 del CCSL. In particolare, premesso di avere proprie rappresentanze nell'ambito lavorativo della resistente -operante nel settore della produzione automobilistica con strutture produttive in ambito nazionale e internazionale-, e di essere firmatarie del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro applicato dalla convenuta ai propri Contr dipendenti (fin dal 2010 allorché, l'allora già usciva dal sistema delle CP_1 relazioni industriali di ), con le ricorrenti OO.SS, creando CP_5 autonoma contrattazione collettiva, hanno dedotto:
- che in data 19.03.24 il Consiglio della RSA delle ricorrenti Parte_5 presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, all'unanimità decideva di “ dare applicazione a quanto previsto dal Titolo I del CCSL ex art. 12 ossia di adottare l'applicazione della cd. procedura di raffreddamento per prevenire e risolvere i conflitti collettivi”, in quanto valutati insufficienti gli standard di sicurezza all'interno dello stabilimento di Pomigliano d'Arco;
- che il 21.03.24 la , con la partecipazione anche della componente Pt_6
e , lamentava, altresì, l'impossibilità, per i soggetti disabili CP_6 CP_2
e, più in generale, per gli operai RCL ( cd. con Ridotte Capacità Lavorative) di accedere alla sala mensa per consumare il pasto;
- che seguiva l'incontro del 25.03.24 tra i rappresentanti della società convenuta e quelli delle OO.SS. ricorrenti, nel quale si affrontavano gli argomenti relativi a
“viabilità e logistica interni”, “ scala mobile” e “ viabilità esterna”;
- che, permanendo situazioni di insicurezza e gravosità per i lavoratori del predetto stabilimento, in data 11.04.2024, veniva richiesto, nuovamente, “
…..un incontro urgente in merito al ripristino delle scale mobili per accedere alla sala mensa”;
- che, soltanto in data 15.05.24, la società convenuta riteneva di convocare il solo Comitato Esecutivo di FIM, UILM, FISMIC e UGLM “… per discutere sulle problematiche di sicurezza denunciate dalle OO.SS nei reparti, che portarono ad aprire la procedura di raffreddamento, così come previsto dall'art. 12 CCSE, in data 12.03.2024”;
- Che a tale incontro le rappresentanze aziendali delle OO.SS. ricorrenti decidevano di non partecipare “ …. alla luce del fatto che abbiamo riscontrato che la stessa ( ndr Azienda) non ha messo in campo nessuna azione per risolvere le problematiche denunziate”;
- Che gli RLS delle ricorrenti presentavano all'ASL territorialmente Pt_5 competente esposto in ordine alla presenza di fumi di scarico nel reparto
“PANDA” sulle linee “RULLI e CONVERGENZE” e sulla Linea “FINAL”, cui faceva seguito accesso del personale ASL del 7.5.2024, che impartiva
2 specifiche prescrizioni atte a porre rimedio alle situazioni di criticità ed insicurezza presenti presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco; Parte_7
- che, prendendo atto della mancanza di reale volontà da parte della convenuta nel risolvere le problematiche di Salute e Sicurezza ripetutamente segnalate, le OO.SS. ricorrenti, in data 23.04.2024, proclamavano lo sciopero di 8 ore per ogni turno lavorativo per la giornata di martedì 30 Aprile 2024 ;
- che, solo nella medesima data del 23.04.24, allorché già proclamato lo sciopero per il giorno 30.04.24, “…su richiesta di parte aziendale” si teneva la riunione della Commissione Paritetica Nazionale, poi conclusasi nel successivo incontro dell'08.05.24 (a sciopero già effettuato);
- Che nel corso del suddetto incontro i rappresentanti delle OO.SS. rappresentavano la conformità delle iniziative assunte in relazione alla procedura di raffreddamento ex art. 12 del CCSL , mentre “…. l'azienda ritiene, però, che il dettato contrattuale relativo alla procedura di raffreddamento, non sia stato rispettato ….”,
- Che già data 08.05. l'azienda comunicava la “ la decisione di applicare comunque le previsioni dell'art. 11 del CCSL ( clausola di responsabilità) del Titolo I del CCSL vigente , disponendo nei confronti dei componenti del Comitato esecutivo dello stabilimento di Pomigliano d'Arco la sospensione dei permessi sindacali aggiuntivi per la durata di due mesi “;
- Che la decisione aziendale di sospendere ai componenti del Comitato Esecutivo RSA dello stabilimento di Pomigliano d'Arco ( in numero di 5 componenti complessivi ) i permessi sindacali aggiuntivi, costituisce oggettiva limitazione e compressione dell'attività sindacale, oltre a determinare un danno di immagine e di ruolo per le ricorrenti nella comunità di lavoro di Pt_5
Pomigliano d'Arco, e su base nazionale. Tanto premesso, sostenendo di avere rispettato la “procedura di raffreddamento” di cui all'art. 12 del CCSL applicato in Azienda, diffusamente argomentando in fatto e in diritto, chiedevano al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, di dichiarare l'antisindacalità del comportamento posto in essere dalla resistente, ordinare la cessazione della condotta, procedendo al ripristino di permessi sindacali aggiuntivi, con ogni conseguenziale provvedimento ritenuto idoneo a rimuoverne gli effetti, nonché di ordinare, anche in funzione risarcitoria, alla società l'affissione del provvedimento presso le strutture produttive italiane tutte della , nonché la pubblicazione del provvedimento, Parte_1 nella sua parte dispositiva ed a caratteri doppi del normale, a spese della resistente ed a cura delle ricorrenti organizzazioni, su “ ” e/o “ CP_7 [...]
” e/o “ ”, nonché adottare ogni ulteriore CP_8 Controparte_9 provvedimento idoneo a ristorare l'interesse leso. Il tutto con vittoria delle spese di lite ed attribuzione. Con atto di intervento depositato in data 2.7.2024 la
[...]
interveniva in giudizio e, premesso di essere organismo Controparte_2
3 locale dell' firmataria del Controparte_10
Contratto Collettivo di Lavoro, sosteneva, con diffuse argomentazioni, le ragioni e le conclusioni delle OO.SS ricorrenti, alle cui richieste si associava “ad adiuvandum”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta società deducendo, sulla scorta di diffuse argomentazioni, l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva pronunciarsi il rigetto, ovvero l'inammissibilità per carenza di attualità della condotta con vittoria delle spese di lite. A sostegno della propria posizione deduceva, per quanto rileva in questa sede:
- che in data 19 marzo 2024 il Consiglio delle RSA di ed Parte_8
decideva, a maggioranza dei suoi membri, di attivare la procedura di CP_3 raffreddamento di cui all'art. 12 CCSL, presentando richiesta di incontro alla Direzione aziendale;
- che l'azienda si rendeva immediatamente disponibile ad effettuare l'incontro, nonostante la genericità della richiesta non permettesse di comprendere i temi su ci si sarebbe dovuti confrontare e nonostante, quindi, la Direzione fosse impossibilitata a preparare e reperire l'idoneo materiale documentale;
- che l'incontro veniva fissato per il 25 marzo 2024, primo giorno utile, successivo al 19 marzo 2024, in cui tutti i componenti del Comitato esecutivo avrebbero potuto partecipare all'incontro era, per l'appunto, il 25 marzo 2024;
- che nel corso della riunione del 25.3. 2024 -che apriva la cd. prima fase della procedura di raffreddamento- venivano specificate le ragioni per cui era stato richiesto il confronto e venivano trattati i seguenti argomenti: Viabilità e logistica interna. Scala mobile. Viabilità esterna;
- che, trattandosi di problematiche complesse, e di cui Direzione aziendale, comunque, si prendeva immediatamente carico, impegnandosi ad una pronta risoluzione., le parti decidevano, congiuntamente, di aggiornarsi ad altra data per permettere all'azienda di comprendere quali misure implementare per risolvere le problematiche sollevate dal Comitato e darne atto a quest'ultimo in un successivo incontro;
- che il verbale si concludeva infatti con la seguente dizione «La procedura di raffreddamento rimane aperta in attesa della risoluzione delle problematiche evidenziate», e che con questa dizione le Parti riconoscevano la necessità per l'azienda di un tempo per comprendere come risolvere le problematiche ed esprimevano la volontà di perseguire un atteggiamento collaborativo e dialogante;
- che la Direzione aziendale si attivava immediatamente per risolvere le problematiche sollevate dal Comitato;
- che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'azienda non riceveva in data 11.04.2024 nessuna richiesta di incontro urgente da parte delle OO.SS;
- che in data 15 aprile 2024 la Direzione aziendale, ottemperando all'impegno che aveva preso con il Comitato durante il primo incontro, convocava,
4 quest'ultimo via whatsapp per la data del 16 aprile 2024, e non già del 15 maggio 2024, come invece affermato da controparte;
- che la finalità dell'incontro del 16 aprile 2024 (che costituiva un prosieguo del primo incontro del 25 marzo 2024) era quella di fornire al Comitato le indicazioni circa le già implementate o da implementare (e le relative tempistiche) per risolvere le problematiche sollevate durante il primo incontro del 25 marzo 2024;
- che la convocazione per il secondo incontro per 16 aprile 2024 era stata inviata al solo Comitato, in conformità con quanto stabilito dall'art. 12 CCSL, trattandosi di un mero prosieguo di quello avvenuto il 25 marzo 2024;
- che, in ogni caso, nella seconda fase della procedura possono intervenire anche le strutture territoriali o nazionali delle oo.ss. firmatarie, ma queste devono essere convocate dal Comitato esecutivo e non dalla Direzione aziendale;
- che il Comitato esecutivo, senza nessuna ragione, non si presentava al suddetto incontro del 16 aprile 2024 e, con un comunicato datato 15 aprile 2024 le RSA/RLS delle oo.ss. FIM, UILM, ed , dichiaravano lo stato di CP_2 CP_3 agitazione, facendo trapelare la volontà di mettere fine alla procedura di raffreddamento in corso;
- che, in data 19 aprile 2024, la Direzione aziendale - prendendo atto che la parte sindacale, non avendo partecipato all'incontro fissato per il 16 aprile 2024, aveva dimostrato di voler mettere fine al percorso dialogico rappresentato dalla procedura di raffreddamento – convocava tramite whatsapp la Commissione paritetica per il giorno 23 aprile 2024;
- che l'incontro della Commissione paritetica- che ex art. 12 CCSL apre la cd. terza fase della procedura di raffreddamento-, si svolgeva in data 23 aprile dalle ore 16:00 alle ore 17:30, ed all'esito la Commissione concludeva invitano «le parti sociali riprendere correttamente la procedura in stallo, espletando la seconda fase con il coinvolgimento delle strutture territoriali secondo le vigenti previsioni contrattuali»;
- che, alle ore 19.15, una volta concluso l'incontro della Commissione paritetica, le , IL, e facevano circolare su whatsapp un CP_11 CP_2 CP_3 comunicato con cui proclamavano 8 ore di sciopero per ogni turno lavorativo per la data del 30 aprile 2024; - che , dunque, la riunione della Commissione paritetica era stata “fissata” sin dal 19 aprile 2024, prima della data di proclamazione dello sciopero;
- che il giorno 30 aprile 2024 avveniva, nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, lo sciopero proclamato dalle RSA in data 23 aprile 2024;
- che, in data 30 aprile 2024, la Direzione aziendale convocava la Commissione paritetica in merito ai fatti accaduti e alla violazione della procedura di raffreddamento da parte sindacale;
5 - che la Commissione paritetica si riuniva in data 8 maggio 2024. e l , Pt_9 pur ribadendo la propria disponibilità ad incontrare le organizzazioni sindacali, evidenziava che il dettato contrattuale della procedura di raffreddamento non era stato rispettato e decideva di applicare ai membri del Comitato esecutivo dello stabilimento di Pomigliano d'Arco la clausola di responsabilità di cui all'art. 11 CCSL sospendendo nei loro confronti i permessi sindacali aggiuntivi a quelli di legge per la durata di due mesi;
- che, successivamente, la Direzione aziendale dello stabilimento di Pomigliano decideva di incontrarsi nuovamente con le segreterie territoriali di FIM, UILM, e in data 15 maggio CP_2 CP_3
2024, su richiesta delle stesse;
- che nel corso dell'incontro le parti decidevano di riprendere il percorso partecipativo previsto dal CCSL, fissando come data per il primo incontro tra direzione aziendale e Comitato esecutivo quella del 21 maggio 2024;
- che, per ritrovato spirito collaborativo, l decideva di rinviare Pt_9
l'applicazione della clausola di responsabilità al 27 maggio 2024, così da dare ai componenti del Comitato esecutivo l'agibilità utile a partecipare alla suddetta riunione del 21 maggio;
- che, in data 21 maggio 2024, si svolgeva quindi l'incontro tra Direzione aziendale ed il Comitato Esecutivo, durante il quale l'azienda descriveva tutte le attività poste in essere per risolvere le problematiche che erano emerse in apertura della procedura di raffreddamento e rinviava per i dettagli all'incontro che ci sarebbe stato in seno alla Commissione sicurezza convocata per il giorno 27 maggio 2024;
- che, durante l'incontro del 27 maggio 2024, in seno alla Commissione sicurezza, la direzione aziendale specificava ulteriormente quali attività aveva posto in essere in risposta alle richieste oggetto della procedura di raffreddamento;
- che, ritenendo le misure di sicurezza implementate sufficienti, la parte Parte sindacale dichiarava nella parte finale del verbale del 27 maggio «La prende atto che gli interventi illustrati dall'azienda hanno determinato un miglioramento in materia di sicurezza».;
- Che, nonostante l'applicazione della clausola di responsabilità ex art. 11 CCSL, le oo.ss. firmatarie del CCSL hanno continuato a svolgere l'attività sindacale senza subire alcun tipo di compressione, né a livello territoriale, né a livello nazionale, posto che tutte le Commissioni paritetiche, e in generale tutti gli organismi di rappresentanza previsti dal CCSL, hanno continuato a svolgere le consuete attività con tutte le sigle sindacali rappresentate all'interno;
- che, del pari, nonostante l'applicazione della clausola di responsabilità ex art. 11 CCSL, il Comitato esecutivo delle RSA dello stabilimento di Pomigliano d'Arco ha continuato a svolgere le consuete e ordinarie attività sindacali, senza subire alcun tipo di compromissione;
- che, dunque, il Comitato esecutivo della RSA ha violato la procedura di raffreddamento, di contro pienamente rispettata dall'azienda, con conseguente
6 corretta applicazione della clausola di responsabilità da parte datoriale e, pertanto, con impossibilità di qualificare come antisindacale la condotta della società. All'udienza del 19.9.2024, all'esito della discussione delle parti, il giudice si riservava. Con decreto del 20.11.2024, il Tribunale accoglieva il ricorso. In via preliminare il primo giudice affermava la legittimazione di CP_2
Nel merito - valutato il mancato rispetto da parte della società del
[...] rispetto dei termini previsi dall'art. 12 CCSL per l'apertura della “terza fase”, essendo rimasta, dopo l'incontro del 25.3.2024, la procedura “aperta”, in assenza di prova di un più ampio termine concordato – dichiarava l'antisindacalità della sanzione comminata ai componenti del Comitato esecutivo. Sicché, valutata positivamente l'attualità della condotta, così disponeva: «-accerta e dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta dalla società resistente, consistita nella applicazione della sanzione della sospensione dei permessi sindacali aggiuntivi, a decorrere dal 27.5.2024 e per la durata di due mesi, ai membri del Comitato Esecutivo delle RSA;
- dichiara l'illegittimità di detta sanzione;
- ordina a parte resistente l'affissione del presente provvedimento nella bacheca aziendale dello Stabilimento di Pomigliano D'Arco per gg. 10;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti». Con ricorso del 5.12.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto, osservando, in sintesi:
-le parti (quindi anche la parte sindacale) hanno concluso l'incontro del 25 marzo 2024 affermando che la procedura era aperta e doveva proseguire nei tempi opportuni per trovare soluzioni;
- la commissione paritetica, quando è intervenuta, il 23 aprile 2024 (quindi ben dopo i 5 giorni dal primo incontro) ha dato per scontato che la procedura non si fosse chiusa ed anzi, invitando le parti a riprendere il dialogo interrotto dall'ostilità sindacale, ha avvalorato che tra le parti era stato concordato un tempo per reincontrarsi superiore ai cinque giorni;
- la complessità dei temi oggetto della procedura impediva comunque che la soluzione potesse arrivare in cinque giorni. Era indispensabile che l'azienda avesse il tempo di trovare le misure idonee;
- tutti gli incontri successivi a quello con cui si apre la procedura di raffreddamento (siano essi inerenti sempre alla prima fase della procedura o anche alla seconda) possono essere richiesti da ciascuna delle parti. Il comitato esecutivo dunque poteva lui richiedere un secondo momento dialettico, senza attendere che lo facesse la Direzione aziendale;
- non presentandosi al secondo incontro convocato dalla Direzione aziendale, il sindacato, in modo del tutto scorretto e in violazione degli impegni presi, ha di
7 fatto impedito che la procedura potesse seguire l'iter previsto dalle clausole negoziali e risolversi positivamente (o negativamente) nei termini. Si sono costituite le varie OO.SS., che con articolate argomentazioni hanno concluso per il rigetto dell'opposizione, reiterando le richieste già formulate nella precedente fase. All'udienza del 16.4.2025, svolta la discussione orale tra le parti, la causa è stata rinviata per la decisione al 9.7.2025. Disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, lette le note delle parti, il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Preliminarmente occorre rilevare che il provvedimento impugnato non è stato censurato in ordine alla dichiarata legittimazione di . Tale dato può CP_2 dunque ritenersi acquisito. Venendo al merito, l'opposizione a parere del Tribunale è infondata, essendo le considerazioni svolte dal primo giudice meritevoli di conferma. Dati per noti i fatti di causa e, in particolare, il susseguirsi degli eventi successivamente all'incontro del 25.3.2024, la società opponente ha criticato il decreto impugnato perché reo di una interpretazione prettamente formalistica, che non terrebbe in debito conto il fatto che dopo il suddetto incontro la procedura era rimasta chiaramente “aperta” (su accordo delle parti intervenute), in vista di una successiva riunione, per la quale non era stata prevista una data in ragione della complessità dei problemi da affrontare (tra l'altro resi noti solo in seno all'incontro). Occorre dunque muovere nuovamente dal dato normativo. Ai sensi dell'art 12 del CCLS - Procedura di raffreddamento per prevenire e risolvere i conflitti collettivi: «Nell'ambito e in coerenza con il sistema di relazioni industriali partecipative di cui al presente Titolo, le Commissioni previste dal presente Contratto Collettivo sono la sede naturale nella quale prevenire, esaminare e comporre eventuali motivi di potenziale conflitto collettivo. Qualora però il Consiglio delle RSA valuti esistere motivi di potenziale conflitto con l'Azienda a livello di stabilimento/unità produttiva o di reparto, si adotterà la seguente procedura:
1. il Consiglio delle RSA, previa decisione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, comunicata per iscritto alla Direzione aziendale, presenta richiesta scritta di incontro alla Direzione aziendale, la quale dovrà fissare tempestivamente l'incontro e comunque entro 3 giorni da tale richiesta, ovvero entro un diverso termine concordato, al fine di esaminare congiuntamente la situazione e individuarne la soluzione. L'incontro, su richiesta del Consiglio delle RSA, potrà eventualmente prevedere l'assistenza delle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo. Qualora le ragioni del potenziale conflitto siano inerenti a tematiche connesse
8 alla salute e alla sicurezza sul lavoro, tale incontro avrà luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, nell'arco di 24 ore;
2. qualora permanessero i motivi di conflitto, su richiesta anche di una sola delle Parti, sarà effettuato un ulteriore incontro tra la Direzione aziendale e il Consiglio delle RSA con l'intervento delle strutture territoriali o nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo;
3. ove, decorso il termine di 5 giorni dall'incontro di cui al punto 1 o quello più ampio eventualmente concordato, non si fossero ancora composti i motivi del conflitto, su intesa delle Parti, la questione sarà esaminata dalla Commissione Paritetica nazionale, che sarà convocata e si esprimerà secondo le tempistiche e le modalità già previste dal presente Contratto Collettivo per la stessa;
altrimenti il Consiglio delle RSA potrà procedere alla proclamazione delle iniziative di autotutela sindacale con almeno 24 ore di preavviso. La rinuncia da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo alla facoltà di promuovere a livello delle proprie articolazioni territoriali azioni di autotutela specifiche nei confronti delle società dei Gruppi
, , e non si riferisce a eventuali Parte_1 CP_12 CP_13 CP_14 azioni sindacali che riguardino l'intero territorio e settore di competenza. La facoltà di promuovere azioni di autotutela in capo alle Organizzazioni sindacali nazionali nei confronti di tutte le società dei Gruppi , , Parte_1 CP_12 [...]
e non è disciplinata dal presente articolo». CP_13 CP_14
Ebbene, la norma appare chiara nel prevedere che dopo il primo incontro (cd. prima fase) ciascuna parte, ove i motivi di conflitto non siano stati appianati, possa richiedere un secondo incontro (con la presenza delle strutture sindacali territoriali o nazionali;
cd. seconda fase) e che, in ogni caso, trascorsi cinque giorni dal primo incontro, ovvero nel maggior termine concordato, la questione, su intesa delle parti, sia oggetto di valutazione da parte della Commissione Paritetica Nazionale (cd. terza fase). Se è vero che la norma non prevede un termine per la eventuale seconda fase, ciò non toglie che è espressamente stabilito che, persistendo le ragioni del conflitto, la terza fase debba essere avviata entro cinque giorni dal primo incontro ovvero nel termine più ampio concordato. Con la conseguenza che entro detto lasso temporale debba svolgersi ed esaurirsi la seconda fase. Ove così non fosse, la norma non avrebbe fatto decorrere il termine per la convocazione della Commissione paritetica dall'incontro del punto 1. Tale esegesi, a parere dello scrivente, non appare meramente formalistica, rischiando di trasformare la procedura in un vuoto adempimento burocratico, insensibile alla peculiare complessità del caso concreto. A ben vedere la norma collettiva, oggetto di sottoscrizione della stessa parte datoriale, è sì volta a tentare di risolvere dialogicamente e preventivamente i conflitti tra la parte sindacale e datoriale, ma lo fa prevedendo un rigoroso e preciso (anche sotto il profilo temporale) iter procedurale, al fine di evitare una
9 inaccettabile compressione e compromissione delle prerogative sindacali. Né la norma si mostra incompatibile con ipotesi che richiedano l'esame di fattispecie particolarmente complesse, consentendo di prevedere espressamente termini più ampi di cinque giorni per la risoluzione del conflitto e scongiurare l'avvio della terza fase. Ciò che non appare consentito è invece il rinvio “sine die” della procedura rimasta “aperta”. A conforto di tali argomentazioni correttamente il primo giudice ha fatto richiamo ad altra procedura di raffreddamento, avviata il 22.6.2024, laddove nel verbale di incontro del 25.6.2024 è dato leggere che le parti espressamente concordavano «..di rivedersi venerdì 28 giugno 2024…, così come previsto nell'ambito del punto 1 dell'art 12, Titolo 1 del presente CCLS, riconosciuta la complessità dei punti trattati in termini di realizzazione e di analisi», nel rispetto della norma collettiva. A tale schema procedurale non si è invece conformata la società nel caso in esame, provvedendo a convocare la Commissione paritetica solamente in data 19.4.2024, ben oltre il termine di cinque giorni dall'incontro del 25.3.2024 (in assenza di previsione di un termine più ampio), restando assorbita ogni ulteriore questione. Sicché non appare imputabile alla parte sindacale una violazione della procedura di cui al citato art. 12 per l'omessa partecipazione del Comitato esecutivo all'incontro fissato per il 16.4.2024 e per la successiva indizione, il 23.4.2024, dello sciopero per la giornata del 30.4.2024. Ne discende l'ingiustificatezza dell'applicazione della clausola di responsabilità di cui all'art. 11 del Ccsl, che si palesa, così come rilevato dal primo giudice, oggettivamente antisindacale, «poiché costituisce una reazione ad un Contr comportamento lecito del comitato delle atta a compromettere la libertà di esercizio dell'attività sindacale». Ciò in quanto la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica, ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario - né, comunque, sufficiente - uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obiettivamente tale da limitare la libertà sindacale (cfr. in termini Cass., Sez. Lav., n. 3837/2016). Sussiste anche l'ulteriore requisito dell'attualità della condotta o del perdurare dei suoi effetti.
10 Difatti, come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, l'esaurimento di una condotta antisindacale preclude la condanna alla rimozione degli effetti, ma non la declaratoria di antisindacalità ai sensi dell' art. 28 della l. n. 300 del 1970, in quanto, anche se la situazione si è consolidata in conseguenza del decorso del tempo, permane l'interesse all'accertamento, al fine di evitare che il difetto di attualità sia di avallo a comportamenti prevaricatori, in spregio al corretto andamento delle relazioni sindacali (Cassazione civile , sez. lav. , 02/02/2025 , n. 2479). Non v'è dubbio, allora, che l'accertamento della conformità della condotta della società alla procedura di cui all'art. 12 Ccsl sia funzionale all'esatta esplicazione dei rapporti tra le parti in causa, anche in vista di future fattispecie conflittuali. In definitiva, va dichiarata l'illegittimità della sanzione irrogata nei confronti dei componenti del Comitato esecutivo. Altresì, si ritiene idonea a realizzare la “reductio in pristinum” del bene protetto la condanna della società alla affissione del presente provvedimento nelle bacheche aziendali presso tutte le sedi produttive italiane della società per la durata di 10 giorni;
va invece respinta l'istanza di pubblicazione su vari quotidiani, posto che la lesione patita non appare estendersi oltre l'ambito aziendale. Circa il governo delle spese di lite della presente fase, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile, complessità bassa;
la reiterazione delle difese già svolte nel precedente giudizio giustifica l'uso dei parametri minimi. La natura non dirimente dell'intervento adesivo di rende equo, nei suoi CP_2 confronti, la compensazione nella misura della metà.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Conferma il decreto opposto e, per l'effetto, accerta e dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta dalla società resistente, consistita nella applicazione della sanzione della sospensione dei permessi sindacali aggiuntivi, a decorrere dal 27.5.2024 e per la durata di due mesi, ai membri del Comitato Esecutivo delle RSA;
- Condanna all'affissione del presente Parte_1 provvedimento nelle bacheche aziendali presso tutte le sedi produttive italiane della società per la durata di 10 giorni;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti di liquidate in € 1.844,50, oltre spese generali, CP_2 iva e cpa, come per legge, con attribuzione ai difensori anticipatari;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti di Fst Fim – SL Di PO , IL UI di PO e
[...]
complessivamente liquidate in € 3.689,00, oltre Controparte_3
11 spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione ai difensori anticipatari. Nola, 9.7.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
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