Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2024, n. 15678
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Sentenza 5 giugno 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 10 aprile 2024, con numero di registro generale 31846/2020. Le parti in causa erano una società locatrice e una società conduttrice, coinvolte in una controversia riguardante il diniego di rinnovo di un contratto di locazione ad uso non abitativo. La locatrice aveva richiesto il rilascio dell'immobile, sostenendo di voler esercitare un'attività commerciale, mentre la conduttrice contestava la legittimità del diniego, chiedendo anche il risarcimento per danni e l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso della conduttrice, ritenendo che il diniego di rinnovo fosse inefficace poiché comunicato da un soggetto privo di legittimazione, in pendenza di una procedura esecutiva. La Corte ha argomentato che gli atti di gestione del rapporto locativo, come il diniego di rinnovo, devono essere posti in essere dal custode o previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, e che la mancanza di tali requisiti rende tali atti radicalmente improduttivi di effetti. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d'Appello, rinviando la causa per un nuovo esame, stabilendo un principio di diritto chiaro sulla legittimazione nella gestione dei contratti di locazione in contesti esecutivi.

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Massime1

Gli atti di gestione del rapporto locativo ad uso diverso - come la registrazione tardiva del contratto o il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 29 l. n. 392 del 1978 - compiuti durante la procedura esecutiva dall'esecutato non nella sua qualità di custode (o in tale qualità, ma in mancanza della autorizzazione del giudice dell'esecuzione) sono radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore, anche in caso di estinzione della procedura esecutiva per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile anteriore alla prima scadenza del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto valido il diniego di rinnovo - per la scadenza del 31 marzo 2017, in forza di un contratto stipulato il 31 marzo 2011 e registrato il 19 gennaio 2016 - in pendenza di una procedura esecutiva sul bene locato, iniziata nel 2014, evidenziando, altresì, l'inopponibilità del contratto stante la radicale inefficacia della sua registrazione effettuata dal locatore successivamente al pignoramento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2024, n. 15678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15678
    Data del deposito : 5 giugno 2024

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