Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 796/2025 R.G.
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 796/2025 V.G., avente ad oggetto
“Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di fallimento”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.4.2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
e residente in [...], c.f.
[...]
, rappresentato e difeso, dall'Avvocato De Cicco C.F._1
Francesco del Foro di Avellino, c.f. con studio in CodiceFiscale_2
Atripalda (AV), alla Contrada Novesoldi n. 6, ed ivi elettivamente domiciliato e presso i recapiti di quest'ultimo di seguito indicati, giusta delega in calce al ricorso introduttivo. Il suddetto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 170 e
dell'art. 176 c.p.c., secondo comma, di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax dell'avv. Francesco De Cicco 0825623166 o indirizzo pec:
così indicati ai sensi e agli effetti Email_1
di legge , giusta mandato in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te pro – tempore, c.f. Controparte_1
, all'indirizzo PEC estratto dal Registro P.IVA_1 Email_2
Generale degli Indirizzi Elettronici
(https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
RESISTENTE – NON COSTITUITA
E
in persona del legale rapp.te pro - tempore, c.f. RO
, all'indirizzo PEC estratto dal Registro P.IVA_2 Email_3
Generale degli Indirizzi Elettronici
(https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
RESISTENTE – NON COSTITUITA
E
in persona del legale rapp.te pro - tempore, c.f. CP_3
, all'indirizzo PEC estratto dal Registro P.IVA_3 Email_4
Generale degli Indirizzi Elettronici
(https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
RESISTENTE – NON COSTITUITA
E
in persona del legale rapp.te pro - tempore, Controparte_4 3
c.f. - P.IVA ), all'indirizzo PEC: P.IVA_4 P.IVA_5
estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Email_5
Elettronici (https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
RESISTENTE – NON COSTITUITA
E
in persona del legale rapp.te pro - tempore Controparte_5
nell'interesse di rappresentato e difeso dall'avv. Angela Controparte_6
Scillone, c.f. PEC: CodiceFiscale_3
del Foro di Bologna, in virtù di Email_6
mandato rilasciato su separato foglio da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione - la quale dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni di legge - ex art. 125 e 136 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 51
D.L. 112/2008 e ss. al suddetto numero di fax 051.260550 e indirizzo PEC:
Email_7
RESISTENTE
E
in persona del legale rapp.te pro – Controparte_7
tempore, c.f. , all'indirizzo PEC: P.IVA_6
estratto dal Email_8
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
(https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
RESISTENTE – NON COSTITUITA
E
in persona del legale rapp.te pro – tempore, c.f. Controparte_8
, all'indirizzo PEC , estratto P.IVA_7 Email_9 4
dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
(https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
RESISTENTE – NON COSTITUITA
E
in persona del legale rapp.te pro - tempore, c.f. Controparte_9
, all'indirizzo PEC estratto dal Registro P.IVA_8 Email_10
Generale degli Indirizzi Elettronici
(https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
RESISTENTE – NON COSTITUITA
E
, c.f. all'indirizzo Controparte_10 CodiceFiscale_4
PEC: estratto dal Registro Generale Email_11
degli Indirizzi Elettronici (https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
RESISTENTE – NON COSTITUITO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestata Corte di Appello depositato in data 8.2.2025,
proponeva reclamo avverso il decreto del Tribunale di Parte_1
Avellino del 16.1.2025 con il quale era stata rigettata la richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a norma e per gli effetti dell'art. 67 d.lgs. n. 14/2019, dallo stesso presentata con ricorso del 25.7.2024 - con declaratoria di inefficacia delle misure protettive concesse con decreto del 29.10.2024.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello, oltre all' , i creditori tutti in epigrafe indicati, Controparte_11 5
chiedendo la revoca del menzionato provvedimento di rigetto del Tribunale di
Avellino, con conseguente omologa del piano del consumatore depositato.
Instaurato il contraddittorio, a mezzo regolare notifica a tutte le parti resistenti del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale del 14.2.2025 di fissazione dell'udienza di comparizione, con comparsa del 16.3.2025 si costituiva la in persona del legale rapp.te pro - tempore - Controparte_5
già titolare del credito derivante da cessione del V della pensione n. 2752 con essa stipulato dall'odierno reclamante in data 17.9.2019 - nell'interesse e quale delegata della successiva cessionaria nell'ambito Controparte_6
di acquisto pro-soluto di un portafoglio di crediti in data 29.11.21, ex artt.. 1
e 4 L. 130/99 e artt. ivi richiamati della L. 52/91, pubblicati in G.U., Parte II.
N.143 del 02.12.2021 - chiedendo il rigetto del reclamo proposto da Parte_1
con conferma del diniego di omologa del proposto piano di
[...]
ristrutturazione dei debiti.
All'esito quindi della trattazione scritta disposta con l'originario decreto del 14.2.2025 per la predetta udienza del 2.4.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte, la causa veniva decisa come di seguito si espone.
*******************
Il reclamo non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma del gravato decreto.
Orbene, il giudice di primo grado, con motivazione articolata, coerente e del tutto immune da vizi logici, ha così esposto le ragioni della propria decisione:
“Il piano proposto da non può essere Parte_1 6
omologato per le ragioni di seguito esposte.
Atto in frode ai creditori
La frode ai creditori è condizione ostativa all'omologazione del piano
(art. 69 co. 1 CCII).
Per atto in frode nella materia in esame deve intendersi qualsivoglia
omissione informativa che abbia portata decettiva, ovvero risulti idonea a
condizionare per la sua rilevanza la corretta conoscenza e valutazione della
composizione del patrimonio e dei redditi del proponente da parte dei
creditori.
La valutazione richiesta al gestore della crisi sull'attendibilità e
completezza della documentazione depositata dal debitore a corredo della
domanda (art. 69 co. 2 lett. c) CCII) impone al consumatore di collaborare
con il professionista incaricato anche al fine di rendere edotti i creditori degli
atti di disposizione patrimoniale più rilevanti compiuti in epoca anteriore alla
presentazione della domanda.
Ne consegue che l'omessa menzione di tali atti, ove non emendata
dalle verifiche compiute dal gestore all'atto della redazione della relazione
particolareggiata, è fatto idoneo ad integrare la frode ai creditori quando ne
sia emersa evidenza nel corso delle attività istruttorie, anche officiose,
prodromiche all'omologazione del piano.
Nella fattispecie in esame, la verifica delle movimentazioni degli
estratti conto depositati su richiesta del tribunale ha restituito evidenza di un
accredito di € 10.000,00 avvenuto in data 22/06/2022 (con causale “regali a
mio nipote”) a cui ha fatto seguito, in pari data, il prelevamento dell'intera
somma mediante tre bonifici (di € 504,50; € 3.504,50 ed € 3.004,50), 7
un'operazione allo sportello (di € 2.000,00) e quattro prelievi bancomat (tre
di € 250,90 ed uno di € 140,90).
Il conto corrente, per l'effetto, è stato riportato ad un saldo di poche
centinaia di euro.
La rilevanza dell'atto di disposizione patrimoniale è evidente, atteso
che:
- alla data indicata il ricorrente già versava in condizione di
sovraindebitamento, avendo accumulato, nel periodo compreso fra il 2019 ed
il 2022, tutte le passività oggetto della presente procedura e maturato una
rata cumulativa di rimborso superiore al reddito da pensione percepito (v.
relazione particolareggiata del gestore della crisi);
- l'importo di € 10.000,00 di cui il ricorrente ha disposto avrebbe
consentito di ridurre significativamente le passività all'epoca scadute
favorendone un'immediata ristrutturazione - tenuto conto, per quanto riferito
dal gestore della crisi, che i primi insoluti risalivano al marzo 2022 – il che
avrebbe consentito di recuperare la sostenibilità finanziaria del debito
contratto;
- in ogni caso la predetta somma, ove resa disponibile nella presente
procedura, avrebbe consentito di incrementare significativamente il grado di
soddisfazione dei creditori, considerato che il valore patrimoniale netto
stimato al momento dell'accesso alla procedura è di € 16.162,00.
Su sollecitazione dell'ufficio il ricorrente ha fornito una spiegazione
circa l'operazione sopra descritta, con dichiarazione a sua firma, nella quale
si dà atto che l'accredito fu il regalo di una zia e che le somme prelevate
furono destinate a restituire alla propria figlia e ad una cugina prestiti in 8
precedenza erogati per ovviare ad esigenze personali e familiari del
beneficiario (“continui spostamenti dalla mia residenza in luoghi ospedalieri
e per la cura della neoplasia che colpì la mia coniuge”).
Tali deduzioni sono inidonee a superare la criticità rilevata, sia perché
la sostenuta destinazione delle somme al rimborso di precedenti prestiti
erogati da familiari non è documentata, sia perché in ogni caso si tratterebbe
di pagamenti preferenziali non giustificati dalla grave situazione finanziaria
in cui l'istante era venuto a trovarsi.
Le somme in questione risultano dunque definitivamente sottratte a
quegli stessi creditori ai quali si richiede in questa sede il sacrificio della
remissione parziale del debito, e ciò vantaggio di altri che, per contro, furono
interamente soddisfatti per ragioni di vicinanza familiare.
Grave colpa nel sovraindebitamento
Le superiori considerazioni sono assorbenti rispetto alle ragioni di
contestazione mosse dal creditore osservante circa la sussistenza
dell'elemento della colpa grave del sovraindebitato, posto che la frode,
ritenuta per le ragioni anzidette causa dell'aggravarsi del deficit finanziario
in cui era venuto a trovarsi il ricorrente, costituisce elemento soggettivo
connotato da maggiore gravità.
Deve però osservarsi che, al di là della sottrazione della somma di €
10.000,00 a beneficio di alcuni creditori legati da vincoli di familiarità, la
condotta dell'odierno istante nell'assunzione del debito è risultata in ogni
caso gravemente diligente.
Come evidenziato nella relazione particolareggiata, egli ebbe ad
assumere ben cinque finanziamenti in un arco temporale di tre anni (per un 9
totale di € 280.000 circa) riducendo notevolmente fino ad azzerarla la
capacità finanziaria di rimborso.
Già al momento dell'assunzione del prestito - la cui Controparte_5
destinazione è rimasta generica poiché riferita a spese di ristrutturazione a
fronte di un precedente mutuo di € 190.000,00 - la quota di reddito disponibile
al netto delle rate da rimborsare risultava inferiore all'assegno sociale (v.
relazione particolareggiata).
Successivamente furono contratti altri tre finanziamenti con totale
azzeramento del reddito disponibile del ed a fronte di un Parte_1
patrimonio assolutamente minimale.
Al riguardo deve darsi atto della giurisprudenza che considera
l'erogazione di denaro da parte di soggetti qualificati in presenza di un'errata
valutazione del merito creditizio motivo di attenuazione del grado di colpa del
consumatore (Trib. Napoli Nord, 21/12/2018; Trib. Rimini, 1/03/2019; Trib.
Santa Maria Capua Vetere, 24/04/2023).
E tuttavia la negligenza del consumatore nell'assumere debiti
sproporzionati resta grave quando l'incapacità di far fronte al rimborso degli
stessi sia immediatamente evidente e percepibile, come accade quando il
totale delle rate da pagare pareggi addirittura il reddito disponibile e il
debitore non possa contare su altre risorse patrimoniali per farvi fronte, né
abbia minimamente tentato con quanto ricevuto dal sistema creditizio di
migliorare la propria condizione finanziaria, ad esempio estinguendo
precedenti obbligazioni (Trib. Taranto, 2/11/2023).
È quanto accaduto nel caso di specie, atteso che il ricorrente ha
cumulato inopinatamente ed in un breve arco temporale debiti insostenibili 10
rispetto alle proprie condizioni patrimoniali e reddituali erodendo
interamente le proprie disponibilità finanziarie tanto da poter
immediatamente percepire l'incapacità di far fronte alle passività contratte.
Inoltre e sotto altro profilo di possibile attenuazione della colpa, a
fronte di prestiti così ingenti non è stata fornita motivazione sufficiente circa
l'assoluta necessità di assumerli essendo essi sicuramente eccedenti, per il
loro importo, i meri bisogni personali e familiari del contraente”.
A fronte di tali argomenti, il reclamante non è stato in grado di fornire alcun elemento - in fatto od in diritto- tale da contrastare la motivazione del primo giudice, in modo da consentire a questa Corte di giungere a diverse conclusioni.
Sotto il primo profilo, infatti, il reclamante lamenta che il prelevamento nell'anno 2022 dell'importo di € 10.000,00 accreditato sul conto corrente - a titolo di donazione “informale”, a suo dire, e di ammontare esiguo - non costituirebbe un atto di sottrazione dal patrimonio esistente;
si sarebbe trattato di accrediti effettuati in favore di familiari, in attuazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., avendo rimborsato prestiti ricevuti.
Correttamente il primo giudice ha rilevato, come sopra evidenziato,
che, a prescindere dalla mancata prova di tale asserzione, si sarebbe in ogni caso trattato di pagamenti preferenziali, essendo state tali somme definitivamente sottratte a quegli stessi creditori ai quali veniva richiesta in sede giudiziale la remissione parziale del debito.
Irrilevante è poi ovviamente la circostanza che il reclamante, all'epoca,
abbia comunque continuato ad onorare i propri debiti verso i creditori, 11
circostanza peraltro anche in questo caso del tutto indimostrato, avendo addirittura lo stesso fatto riferimento nell'atto di impugnazione a pagamenti non tracciabili.
Quanto all'eventuale erronea valutazione del merito creditizio da parte dei creditori, il giudice di primo grado ha con estrema chiarezza posto in evidenza i profili di grave colpa del nella continua assunzione di Parte_1
nuovi debiti, tali da rendere del tutto irrilevante la questione relativa al comportamento dei soggetti erogatori.
In conclusione, nessun ulteriore elemento è stato fornito da parte reclamante, tale da consentire una diversa ricostruzione della vicenda in esame, correttamente ricostruita dal primo giudice.
Sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza del reclamo, nei termini sopra precisati, lo stesso va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnato decreto.
La decisione del merito della controversia ha ovviamente carattere assorbente rispetto alla richiesta di adozione di misure protettive, come formulata con separata istanza del 2.3.2025.
Le spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza del reclamante , e si liquidano di Parte_1
ufficio in favore della reclamata in persona del legale Controparte_5
rapp.te pro - tempore, come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della 12
controversia (indeterminabile, di bassa complessità), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte del reclamante , nato a [...] il Parte_1
13.04.53 e residente in [...] ,
c.f. , di un ulteriore importo a titolo di contributo CodiceFiscale_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nulla va disposto nei confronti delle altre parti resistenti, non costituite in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il reclamo, con conseguente conferma dell'impugnato decreto;
b) Condanna al pagamento in favore della Parte_1
in persona del legale rapp.te pro - tempore, nella Controparte_5
precisata qualità, delle spese e competenze relative al presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre Iva
e Cpa, nonché rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte del reclamante , nato a [...] Parte_1
il 13.04.53 e residente in [...] , c.f. , di un ulteriore importo CodiceFiscale_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per 13
l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo