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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 788/2021 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Giorgio Suppa P.IVA_1
(C.F.: ), presso il cui studio, in Sant'Agata de' C.F._1
Goti, al Viale Vittorio Emanuele, n. 54, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito già vantato da rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Giancarlo Caporaso (C.F.: ), presso il C.F._2
cui studio, in Benevento, al Viale degli Atlantici, n. 4, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avverso la sentenza n. 1057/2020, resa dal G.U. del Tribunale di Benevento, pubblicata il 22.07.2020 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 15.02.2021, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di
Benevento, adito dalla dante causa della odierna appellata, in parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo del saldo di
C/C n. 07/01/594 e dei C/Anticipi n. 04/01/2130, n. 04/13/2062 e n.
07/13/594, ha rideterminato, quello relativo al primo, alla data dal
31.12.2013, in €. 69.211/96; e quelli relativi ai secondi,
“rispettivamente, ad €.3.713/10 (a debito del correntista) al 31/3/2011, ad €.1.500/41 (a debito del correntista) al 30/6/2006 e ad €.2.146/97 (a credito del correntista) al 31/12/2011” (V. dispositivo sentenza).
2. Il Tribunale, per quanto ancora di rilevanza, disattesa l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, sollevata dalla convenuta, Pt_1
ha aderito alle conclusioni rassegnate dal CTU nominato in corso di causa, all'esito della eliminazione degli effetti della capitalizzazione infrannuale, ritenuta illegittima per difetto della condizione di reciprocità.
3. Con il gravame, affidato a due ordini di motivi, la appellante Pt_1
lamenta violazione dell'art. 2946 c.c. (primo motivo) ed erronea declaratoria di illegittimità della capitalizzazione infrannuale (secondo motivo).
3.1. Ha resistito la cessionaria della originaria attrice. Vinte le spese del grado.
3.2. All'esito dell'udienza del 22.01.2025, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche. 4. L'appello è infondato.
5. Quanto al primo motivo, la che insiste nell'eccezione di Pt_1
prescrizione delle rimesse solutorie, è univoco l'orientamento della
Sezione (V., tra le più recenti, Corte d'App. Napoli, Terza Sez. Civ., n.
1066/2025 e n. 3816/2024), in linea con quello di legittimità (Cass. n.
9141/2020; ma V. anche, Cass. n. 7721/2023), che, sulla scorta dei principi offerti dalle SS. UU. nel 2010, ha reiteratamente ribadito che la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista va individuata non con valutazione ex ante, ma solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'Istituto di credito.
Il conto passivo extra-fido è dunque solo quello che supera il limite del fido, epurato da tutte le competenze illegittime derivanti da nullità originarie.
Del resto, va tenuta distinta l'azione (o eccezione) di prescrizione da quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla l'individuazione delle rimesse solutorie non ha Pt_1
infatti alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista, posto che il ricalcolo del reale ed effettivo rapporto di dare/avere è una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori.
5.1. Ma la censura risulta affetta da ulteriore profilo di inammissibilità.
5.1.1. È ben noto che, quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche - come è naturale, in subiecta materia, per la innegabile natura tecnico-specialistica delle conoscenze necessarie - il Giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente); in tale ultimo caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova (V., ex multis, SS. UU. n. 15895/2019, con la quale si ribadisce la natura percipiente della ctu nel contenzioso bancario).
5.1.2. I principi fissati dalle SS. UU. nell'arresto da ultimo richiamato si riallacciano, per certi versi, ai principi posti alla base della pronuncia di cui alla sentenza delle SS. UU. n. 27199/2017.
La Suprema Corte (nella sua massima composizione collegiale), infatti, dopo aver evidenziato la differenza tra oneri di allegazione ed oneri probatori ricadenti sulle parti contendenti, ha ritenuto di aderire, nel contrasto giurisprudenziale originatosi in ordine alle modalità con le quali deve essere articolata l'eccezione di prescrizione della Banca convenuta nell'indebito, vale a dire se con analitica indicazione delle rimesse solutorie ovvero a prescindere dalle stessa indicazione, risultando sufficiente che con la sollevata eccezione la convenuta dichiari che intende profittare dell'inerzia dell'attore nell'ordinario termine prescrizionale, ha ritenuto di aderire a quest'ultimo orientamento, evidenziando che “la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione - che, com'è noto, costituisce una tipica eccezione in senso stretto - implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie,
l'identificazione delle quali spetta al giudice, che - previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione - potrà applicare una norma di previsione di un termine diverso”, per aggiungere, di seguito, che
“… la … potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in Pt_1
ripetizione, e dichiarare di volerne profittare”. 5.1.3. Deve, peraltro, aggiungere il Collegio che, da tempo, la Sezione evidenzia che da un punto di vista logico, prima ancora che giuridico, nelle battute iniziali, la Banca non è nelle condizioni di indicare l'analitica natura delle rimesse, in quanto la stessa potrà risultare solutoria o meno solo all'esito dell'indagine peritale, dopo aver ricalcolato i saldi, epurati dagli effetti delle clausole nulle, secondo quanto allegato dall'attore con l'originaria domanda di ripetizione dell'indebito.
5.1.4. Nel caso, di specie, la si è limitata a reiterare, Pt_1
genericamente, quanto inammissibilmente, l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, laddove, per quanto sopra esposto, sarebbe stato, invece, onere (probatorio) dell'appellante dare riscontro della sussistenza di rimesse solutorie, che, ancora oggi, omette di indicare, anche sotto il profilo di potenziali punti di criticità dell'indagine peritale che avrebbero comportato una differente decisione.
In altri termini, in secondo grado, anche ai fini della specificità del motivo di gravame (art. 342 c.p.c.), a fronte della acquisita ctu
(percipiente), è onere dell'appellante prendere specifica posizione in ordine alle risultanze peritali, sì da evidenziare, con le dovute argomentazioni, l'incidenza delle censure sugli esiti delle indagini acquisite dal Giudice di prime cure e fatte proprie nella sentenza gravata.
5.2. Del resto, nel giudizio di secondo grado, l'appellante, quale attore ai fini della revisio, deve dimostrare la fondatezza dell'impugnazione
(SS. UU. n. 28498/2005; Cass. n. 3033/2013; più di recente, n.
40606/2021).
Non sono qui in discussione i principi fissati dalle SS. UU. n.
27199/2017, in quanto, l'affermata (nella pronuncia impugnata) irrilevanza della disamina dell'eccezione di prescrizione non abilita di certo l'appellante alla articolazione della censura priva del requisito della decisività (art. 342 c.p.c.).
6. È infondato anche il secondo motivo, con il quale l'appellante insiste nella legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi, attesa la condizione di reciprocità, invece esclusa dal Tribunale.
La Sezione, infatti, ha avuto plurime occasioni per richiamare l'orientamento di legittimità (Cass. n. 4321/2022), con il quale si è affermata la mancanza di “reciprocità”, quanto alla capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, quando il tasso nominale creditore corrisponde a quello effettivo.
In linea di massima, la Suprema Corte ha rilevato che tutte le volte in cui nel contratto di C/C il tasso annuo nominale (TAN) coincide con il tasso annuo effettivo (TAE) o, comunque, se il tasso a favore del cliente è meramente simbolico, la clausola degli interessi anatocistici rimane priva di efficacia.
Nel caso di specie, non solo il tasso creditore nominale coincide con quello effettivo, ma lo stesso è fissato in misura, 0,020%, così irrisoria da far concludere per la natura meramente simbolica.
È ben noto che il divieto di anatocismo, fissato nell'art. 1283 c.c., subisce deroga nei termini previsti dalla delibera CICR del 9 febbraio
2000 (legittimato alla regolamentazione della materia in forza dall'art. 120 del D. L.vo n. 385/1993, così come modificato dall'art. 25 del D.
L.vo n. 342/1999).
In particolare, la richiamata delibera CICR, all'art. 2, dispone che
“
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Dunque, con tale delibera viene riconosciuta alle banche la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale, ma ciò
a condizione che venga stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito.
Detta delibera impone, altresì, una trasparenza contrattuale per la quale nel contratto di C/C deve essere indicata la periodicità della capitalizzazione (trimestrale, annuale, ecc.), il tasso di interesse applicato e, se la capitalizzazione è infrannuale, il valore del tasso annuale.
Infatti, il successivo art. 6 prevede: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Se questa è la disciplina che deve trovare applicazione, nella concretezza, la reciprocità della capitalizzazione deve essere effettiva e non solo figurativa, che si registra tutte le volte in cui il TAN è identico al TEG.
In simile ipotesi, infatti, il contratto, in realtà, risulta privo dell'indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, così come previsto dal richiamato art. 6; ed in ogni caso, viola anche l'art. 2, in quanto evidenzia l'assenza di “pari periodicità”, nel senso che dalla predetta coincidenza tra il tasso annuo effettivo e quello nominale emerge che gli interessi previsti a favore del correntista non sono soggetti a capitalizzazione. La Suprema Corte ha, infatti affermato: “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione
– e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6”.
Né può ritenersi dirimente il rilievo che giustifica la coincidenza del tasso annuo nominale con quello effettivo con la misura molto ridotta degli intessi attivi.
A tal proposito, è sempre la Suprema Corte a precisare che “O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la
Delib. CICR, art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa, art. 6”.
Il principio di diritto che ne è scaturito è il seguente: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3,
e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione“.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (di poco superiore ai 71 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione dell'istruttoria in seno stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al
D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
8. Sussistono i presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'importo pari al contributo unificato versato per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 15.02.2021, da nei confronti di Parte_1
(ora Controparte_2 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 1057/2020
[...]
del G.U. del Tribunale di Benevento, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
con distrazione in favore dell'Avv. Giancarlo Caporaso, che si è dichiarato antistatario;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'importo pari al contributo unificato versato per la proposizione del gravame.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente Dott. Fernando Amoroso
Dott. Michele Caccese