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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta: dott.ssa SILVANA FERRIERO Presidente dott. ON RIZZUTI Consigliere dott. PIETRO SCUTERI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 289/2024 del ruolo generale contenzioso, decisa all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025 e vertente
TRA
AP ON, elettivamente domiciliato in Davoli Marina, Via Donizetti 39, presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta Cristofaro, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura allegata al fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
NO ES, rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Luciano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Santa Caterina dello Ionio, in Via delle
Serre n. 28, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione ex art. 616 c.p.c., allegato nel fascicolo telematico;
APPELLATA
1
Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “…chiede che l'On. Corte adita Voglia dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, rimettendo la causa al Tribunale ai sensi dell'art. 354 cpc.”
Per l'appellata: “-Preliminarmente dichiarare cessata la materia del contendere e condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
-Nel merito rigettare l'appello, confermare la sentenza impugnata e condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite anche del secondo grado di giudizio.
-In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di pignoramento ritualmente notificato in data 18.10.2019, RA RE ha promosso una procedura espropriativa presso terzi nei confronti dell'ex coniuge RO
NI al fine di ottenere il pagamento degli arretrati dell'assegno di mantenimento non corrisposti, per come determinati nella sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.
22/2015 del 25.03.2015, emessa nel giudizio di separazione di coniugi e notificata al
RO, unitamente ad atto di precetto, in data 26.07.2019.
RO NI ha spiegato opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, contestando il diritto di RA RE a procedere ad esecuzione ed eccependo la nullità,
l'inammissibilità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, con il quale erano state pignorate le somme dovute dal datore di Lavoro - SIARC SpA - a titolo di emolumenti, nonché le somme depositate presso Poste Italiane Spa, sino alla concorrenza di € 13.772,19.
Con provvedimento del 26.05.2021 il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva RGE
n.9363/2019, assegnando alle parti il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ex art. 616, cpc, ritualmente notificato, RA RE ha introdotto tempestivamente il giudizio di merito, deducendo la validità ed efficacia del titolo esecutivo e la legittimità della procedura esecutiva promossa, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio RO NI, ribadendo tutte le eccezioni e deduzioni spiegate con il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c.
2
Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con sentenza n.352/2024, pubblicata in data 15.02.2024, il Tribunale di Catanzaro, ha rigettato l'opposizione e ha confermato la legittimità dell'azione esecutiva, condannando
RO NI alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza RO NI ha proposto appello lamentando l'insussistenza del titolo posto a fondamento dell'esecuzione – la sentenza della Corte
Appello di Catanzaro n.22/2015 – per essere divenuto inefficace a seguito del provvedimento Presidenziale del 14.09.2017 emesso in sede di divorzio dei coniugi. Ha concluso, dunque, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, di dichiarare nullo e, comunque inefficace, l'atto di pignoramento presso terzi, disponendo lo svincolo delle eventuali somme pignorate.
Instaurato correttamente il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 01.06.2024, si è costituita in giudizio RA RE, eccependo, preliminarmente, la cessazione della materia del contendere con contestuale richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, e nel merito, l'infondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 13.06.2024, il Collegio, rilevata una questione d'integrità del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, litisconsorti necessari, non citati neppure in primo grado, ha disposto un rinvio all'udienza del 14.10.2024, invitando le parti ad interloquire sulla questione.
In tale udienza, con ordinanza del 23 ottobre 2024, il Collegio, ritenendo opportuno disporre la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 350 bis, ha dapprima rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 13 gennaio 2025, ha fissato per la decisione della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza collegiale del 9 aprile
2025, assegnando alle parti termine fino a venti giorni prima per il deposito di note.
Quindi, trattata l'udienza suddetta con modalità cartolari, ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c. la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, nel termine dei trenta giorni successivi.
3
Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
3. In via preliminare occorre dare atto, in conformità alla richiesta formulata da RA
RE, che è cessata la materia del contendere poiché, nelle more del presente giudizio, il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 23.04.2024, telematicamente allegato in atti da parte appellata (cfr. all. comparsa di costituzione depositata in data 01.06.2024), ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva sottesa all'opposizione per cui è causa.
Invero, “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza…” (Cass. Civ. Sentenza n. 16150 del
08/07/2010).
Tale statuizione impone, per ragioni di economia processuale, il superamento della questione circa l'integrità del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati e l'eventuale rimessione ex art. 354 c.p.c. al Giudice di primo grado, atteso che, in ogni caso, l'interesse dell'appellante alla dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento risulta essere venuto meno, stante la sopravvenuta dichiarazione di estinzione dello stesso.
4. Quanto al regolamento delle spese di lite, in assenza di accordo tra le parti, è d'uopo l'esame nel merito della controversia, in ossequio al principio della soccombenza virtuale ed in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714).
Invero, dunque, alla luce di un sommario esame dell'unico motivo di appello proposto dal RO – con il quale si lamenta l'insussistenza del titolo legittimante l'esecuzione, essendo, a suo avviso, divenuta inefficace l'azionata sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro n. 22/15 a seguito dell'ordinanza Presidenziale del 14.09.2017 – si ritiene che la censura sarebbe stata, verosimilmente, disattesa. Al riguardo, difatti, appare
4
Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
condivisibile quanto affermato dal Tribunale in merito alla decorrenza dell'assegno di mantenimento dalla data della domanda, ove il giudice della separazione non abbia stabilito espressamente una decorrenza diversa (cfr. ex multiis Cass.15.9.2014 n.19382,
Cass.11.7.2013 n.17199, Cass.18.2.2000 n.1813), e alla corretta individuazione della sentenza della Corte di Appello quale titolo esecutivo idoneo a fondare l'avvio dell'esecuzione; ciò anche in considerazione dell'efficacia irretroattiva dell'ordinanza presidenziale, la quale si riferisce alla regolamentazione futura dei rapporti tra coniugi facendo salvo, sino alla sua emissione, quanto già disciplinato con l'assegno di mantenimento.
In conclusione, pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00 e alla tariffa minima prevista dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal
23 ottobre 2022 per tutte le fasi della controversia, stante la non complessità e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da AP
ON nei confronti di NO ES, avverso la sentenza n.352/2024, pubblicata in data 15.02.2024, da Tribunale di Catanzaro, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna RO NI al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.540,00 oltre iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio da parte di RA RE.
Così deciso in data 11.04.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott. Pietro Scuteri
La Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero
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riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta: dott.ssa SILVANA FERRIERO Presidente dott. ON RIZZUTI Consigliere dott. PIETRO SCUTERI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 289/2024 del ruolo generale contenzioso, decisa all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025 e vertente
TRA
AP ON, elettivamente domiciliato in Davoli Marina, Via Donizetti 39, presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta Cristofaro, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura allegata al fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
NO ES, rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Luciano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Santa Caterina dello Ionio, in Via delle
Serre n. 28, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione ex art. 616 c.p.c., allegato nel fascicolo telematico;
APPELLATA
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Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “…chiede che l'On. Corte adita Voglia dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, rimettendo la causa al Tribunale ai sensi dell'art. 354 cpc.”
Per l'appellata: “-Preliminarmente dichiarare cessata la materia del contendere e condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
-Nel merito rigettare l'appello, confermare la sentenza impugnata e condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite anche del secondo grado di giudizio.
-In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di pignoramento ritualmente notificato in data 18.10.2019, RA RE ha promosso una procedura espropriativa presso terzi nei confronti dell'ex coniuge RO
NI al fine di ottenere il pagamento degli arretrati dell'assegno di mantenimento non corrisposti, per come determinati nella sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.
22/2015 del 25.03.2015, emessa nel giudizio di separazione di coniugi e notificata al
RO, unitamente ad atto di precetto, in data 26.07.2019.
RO NI ha spiegato opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, contestando il diritto di RA RE a procedere ad esecuzione ed eccependo la nullità,
l'inammissibilità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, con il quale erano state pignorate le somme dovute dal datore di Lavoro - SIARC SpA - a titolo di emolumenti, nonché le somme depositate presso Poste Italiane Spa, sino alla concorrenza di € 13.772,19.
Con provvedimento del 26.05.2021 il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva RGE
n.9363/2019, assegnando alle parti il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ex art. 616, cpc, ritualmente notificato, RA RE ha introdotto tempestivamente il giudizio di merito, deducendo la validità ed efficacia del titolo esecutivo e la legittimità della procedura esecutiva promossa, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio RO NI, ribadendo tutte le eccezioni e deduzioni spiegate con il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c.
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Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con sentenza n.352/2024, pubblicata in data 15.02.2024, il Tribunale di Catanzaro, ha rigettato l'opposizione e ha confermato la legittimità dell'azione esecutiva, condannando
RO NI alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza RO NI ha proposto appello lamentando l'insussistenza del titolo posto a fondamento dell'esecuzione – la sentenza della Corte
Appello di Catanzaro n.22/2015 – per essere divenuto inefficace a seguito del provvedimento Presidenziale del 14.09.2017 emesso in sede di divorzio dei coniugi. Ha concluso, dunque, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, di dichiarare nullo e, comunque inefficace, l'atto di pignoramento presso terzi, disponendo lo svincolo delle eventuali somme pignorate.
Instaurato correttamente il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 01.06.2024, si è costituita in giudizio RA RE, eccependo, preliminarmente, la cessazione della materia del contendere con contestuale richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, e nel merito, l'infondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 13.06.2024, il Collegio, rilevata una questione d'integrità del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, litisconsorti necessari, non citati neppure in primo grado, ha disposto un rinvio all'udienza del 14.10.2024, invitando le parti ad interloquire sulla questione.
In tale udienza, con ordinanza del 23 ottobre 2024, il Collegio, ritenendo opportuno disporre la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 350 bis, ha dapprima rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 13 gennaio 2025, ha fissato per la decisione della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza collegiale del 9 aprile
2025, assegnando alle parti termine fino a venti giorni prima per il deposito di note.
Quindi, trattata l'udienza suddetta con modalità cartolari, ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c. la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, nel termine dei trenta giorni successivi.
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Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
3. In via preliminare occorre dare atto, in conformità alla richiesta formulata da RA
RE, che è cessata la materia del contendere poiché, nelle more del presente giudizio, il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 23.04.2024, telematicamente allegato in atti da parte appellata (cfr. all. comparsa di costituzione depositata in data 01.06.2024), ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva sottesa all'opposizione per cui è causa.
Invero, “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza…” (Cass. Civ. Sentenza n. 16150 del
08/07/2010).
Tale statuizione impone, per ragioni di economia processuale, il superamento della questione circa l'integrità del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati e l'eventuale rimessione ex art. 354 c.p.c. al Giudice di primo grado, atteso che, in ogni caso, l'interesse dell'appellante alla dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento risulta essere venuto meno, stante la sopravvenuta dichiarazione di estinzione dello stesso.
4. Quanto al regolamento delle spese di lite, in assenza di accordo tra le parti, è d'uopo l'esame nel merito della controversia, in ossequio al principio della soccombenza virtuale ed in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714).
Invero, dunque, alla luce di un sommario esame dell'unico motivo di appello proposto dal RO – con il quale si lamenta l'insussistenza del titolo legittimante l'esecuzione, essendo, a suo avviso, divenuta inefficace l'azionata sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro n. 22/15 a seguito dell'ordinanza Presidenziale del 14.09.2017 – si ritiene che la censura sarebbe stata, verosimilmente, disattesa. Al riguardo, difatti, appare
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Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile _________________________________________________________
condivisibile quanto affermato dal Tribunale in merito alla decorrenza dell'assegno di mantenimento dalla data della domanda, ove il giudice della separazione non abbia stabilito espressamente una decorrenza diversa (cfr. ex multiis Cass.15.9.2014 n.19382,
Cass.11.7.2013 n.17199, Cass.18.2.2000 n.1813), e alla corretta individuazione della sentenza della Corte di Appello quale titolo esecutivo idoneo a fondare l'avvio dell'esecuzione; ciò anche in considerazione dell'efficacia irretroattiva dell'ordinanza presidenziale, la quale si riferisce alla regolamentazione futura dei rapporti tra coniugi facendo salvo, sino alla sua emissione, quanto già disciplinato con l'assegno di mantenimento.
In conclusione, pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00 e alla tariffa minima prevista dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal
23 ottobre 2022 per tutte le fasi della controversia, stante la non complessità e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da AP
ON nei confronti di NO ES, avverso la sentenza n.352/2024, pubblicata in data 15.02.2024, da Tribunale di Catanzaro, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna RO NI al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.540,00 oltre iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio da parte di RA RE.
Così deciso in data 11.04.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott. Pietro Scuteri
La Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero
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