Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
Il diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, in quanto avente ad oggetto più prestazioni periodiche, distinte ed autonome, si prescrive non a decorrere da un unico termine costituito dalla sentenza che ha pronunciato sul diritto stesso, ma dalle scadenze delle singole prestazioni imposte dalla pronuncia giudiziale, in relazione alle quali sorge di volta in volta l'interesse del creditore all'adempimento. Ne consegue che, dovendo tali prestazioni essere erogate alle scadenze fissate e sino al momento della diversa determinazione del giudice in sede di revisione, ovvero fino alla morte dell'ex coniuge onerato, non può profilarsi al momento del decesso una prescrizione del diritto all'ultimo assegno spettante, tale da estinguere il diritto alla sua percezione, e quindi da impedire il sorgere del diritto alla quota della pensione di reversibilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2004, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON IB CI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. GODENZO 59, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GRANDE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TE CH, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO PANEPINTO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona delegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, P. MARCHINI, giusta procura in calce al ricorso notificato;
- resistente -
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 26/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/05/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito l'Avvocato ANTONIO IELO per il resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza dell'11 dicembre 1999 - 21 gennaio 2000 il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda di MI LA diretta ad ottenere il riconoscimento di quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto UG OR.
Avverso tale provvedimento la LA proponeva reclamo e con ordinanza del 19 - 26 ottobre 2000 la Corte di Appello di Caltanissetta, in accoglimento del gravame, dichiarava il diritto dell'istante ad una quota della pensione di reversibilità pari a 32/51 ed il diritto del coniuge superstite IA LU SC alla residua quota di 19/51.
Osservava in motivazione la Corte di merito, per quanto in questa sede rileva, che l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere la convenuta SC residente ad Erma, andava disattesa, stante l'applicabilità del foro alternativo previsto dall'art. 20 c.p.c. ed identificandosi l'istituto erogatore nell'INPS di Caltanissetta. Altrettanto infondata riteneva l'eccezione di inammissibilità della domanda per essere stata proposta nelle forme del rito camerale, atteso che il procedimento in esame era appunto soggetto a tale rito. Affermava ancora l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto all'assegno di divorzio che il primo giudice aveva ritenuto di dover accogliere, osservando che detto diritto, in quanto avente ad oggetto più prestazioni periodiche, distinte ed autonome, si prescrive non già a decorrere da un unico termine costituito dalla data della sentenza di divorzio, ma dalle singole scadenze di pagamento: e poiché il OR era deceduto nel marzo 1998, da tale data decorreva la prescrizione del diritto a percepire l'ultimo assegno. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la SC deducendo tre motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la LA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 20 c.p.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che erroneamente il provvedimento impugnato ha ritenuto operante il criterio del foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c., sia perché è del tutto irrilevante il riferimento alla sede dell'istituto erogatore, nei confronti del quale peraltro nessuna statuizione è stata richiesta o comunque emessa, sia perché l'azione proposta era diretta al riconoscimento di un diritto non assimilabile ad una obbligazione, ma di natura e contenuto previdenziale, il cui accertamento impone una statuizione meramente dichiarativa, con conseguente applicabilità del principio generale di competenza di cui all'art. 18 c.p.c.. Il motivo è infondato. Ritenuto, invero, che il soggetto che agisce in giudizio per ottenere la quota di pensione dell'ex coniuge deceduto fa valere un diritto proprio nei confronti dell'altro coniuge superstite e dell'ente pensionistico, il quale è parte necessaria del procedimento e destinatario della decisione adottata, detto soggetto ha certamente facoltà di avvalersi del foro alternativo di cui all'art. 12 quater della legge n. 898 del 1970, introdotto con l'art. 18 della legge n. 74 del 1987, il quale, con formulazione ripetitiva del disposto dell'art. 20 c.p.c., all'evidente scopo di agevolare l'esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti a contenuto patrimoniale derivanti direttamente o indirettamente dal divorzio, prevede quale foro speciale alternativo quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta. Deve pertanto argomentarsi che la LA ha legittimamente proposto l'azione dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, dove l'ente erogatore ha pacificamente la propria sede, avvalendosi del foro alternativo indicato nella norma richiamata. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 3^ e 5^ della legge n. 898 del 1970, omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che l'affermazione che la domanda proposta è soggetta al rito camerale contrasta con la lettera e lo spirito delle richiamate disposizioni, atteso che il riferimento espresso al tribunale ed alla sentenza che accoglie la domanda e la stessa natura dichiarativa della decisione inducono a ravvisare la scelta del legislatore per il procedimento a cognizione piena.
Anche tale motivo è infondato. Questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che il rito camerale per i procedimenti relativi alle pretese del coniuge divorziato aventi ad oggetto la pensione di reversibilità continua a trovare applicazione anche dopo la novella di cui alla legge n. 74 del 1987 - che come è noto ha soppresso l'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dalla legge n. 436 del 1978, il quale disponeva che nei procedimenti in oggetto il tribunale provvede in Camera di consiglio - non rilevando in contrario che nella nuova formulazione del citato art. 9 l'adozione di detto rito è contemplata specificamente solo con riferimento alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e la misura e le modalità dei contributi di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge (Cass. 2001 n. 3037; 1991 n. 12029). Va, peraltro, osservato che non ricorre alcuna ragione di incompatibilità tra procedimento camerale da un lato, natura contenziosa della controversia e forma di sentenza del provvedimento adottato dall'altro, come dimostra l'esistenza nell'ordinamento, e segnatamente nella legislazione più recente, di procedimenti in Camera di consiglio relativi a diritti soggettivi che si concludono con provvedimenti a contenuto decisorio, in materie tipicamente contenziose, secondo criteri di politica legislativa dettati dall'opportunità di adottare determinate forme procedimentali in ragione della natura degli interessi da regolare o della necessità di celerità del processo.
In particolare, la novella sul divorzio del 1987 ha espresso un particolare favore per il rito camerale, come agevolmente si desume dalla disciplina dettata nell'art. 4 sia per il giudizio di primo grado che per quello di appello, onde in mancanza di una specifica disposizione di segno contrario non appare consentito ritenere che abbia inteso escludere tale forma di rito per un procedimento, come quello relativo alla quota della pensione, intimamente connesso al giudizio di divorzio.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2946 c.c., 9 comma 2^ della legge n. 898 del 1970, omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la Corte di Appello ha ritenuto in modo del tutto apodittico che il termine prescrizionale per la percezione dell'assegno di divorzio non fosse decorso, non considerando che detto assegno non era mai stato corrisposto e che il termine quinquennale previsto per il titolo originario era divenuto irrilevante, sia in quanto a seguito della formazione del giudicato si era ad esso sostituito quello decennale, sia perché non era stata data alcuna prova della dedotta interruzione della prescrizione, maturata sin dal 1991.
Si osserva ancora che erroneamente la Corte territoriale ha fatto coincidere l'inizio del termine di prescrizione con la data dell'ultimo assegno, sia perché con la morte del OR si era verificata l'estinzione del relativo diritto, sia perché ai fini dell'accertamento della titolarità dell'assegno stesso avrebbe dovuto aver riguardo al quinquennio precedente e considerare che, a fronte dell'eccezione della SC, la LA aveva omesso di fornire la prova di qualunque atto interruttivo. Si rileva pertanto che l'intervenuta prescrizione e la conseguente perdita della titolarità del diritto all'assegno avevano determinato il venir meno del presupposto per il riconoscimento del diritto alla quota di pensione.
Il motivo è infondato.
Come è noto, l'art. 13 della legge n. 74 del 1987, regolando in via innovativa il trattamento economico del divorziato in caso di morte dell'ex coniuge, in concorso o meno con il coniuge superstite, gli ha attribuito (non più la mera possibilità di conseguire un assegno assimilabile a quello pensionistico, ma) la pensione di reversibilità od una quota di essa, fissando come condizioni di tale attribuzione la titolarità dell'assegno di divorzio, il mancato passaggio a nuove nozze e la preesistenza alla sentenza di divorzio del rapporto da cui trae origine il diritto dell'ex coniuge alla pensione (v. sul punto Cass. 2000 n. 10444; 1996 n. 10557; S.U. 1993 n. 5429; Cass. 1992 n. 12682; SU. 1991 n. 5939). Per effetto di tale disciplina il diritto al trattamento pensionistico sorge nel coniuge divorziato in via autonoma ed automatica, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'ex coniuge pensionato, in forza di un'aspettativa maturata, sempre in via automatica e definitiva, nel corso della vita matrimoniale, ed è quindi insuscettibile di essere modificato dagli eventi relativi al rapporto matrimoniale, trovando radice nell'apporto recato da ciascuno dei coniugi alla formazione non solo del patrimonio comune, ma anche di quello dell'altro coniuge, e nelle aspettative formatesi durante e per effetto del matrimonio (v. sul punto S.U. 1998 n. 159). La giurisprudenza di questa Suprema Corte è ormai consolidata, dopo alcune iniziali oscillazioni, nell'affermare che nel vigore della novella del 1987 il richiesto requisito della titolarità dell'assegno di divorzio si sostanzia nell'avvenuto riconoscimento del diritto all'assegno mediante specifica statuizione contenuta nella sentenza di divorzio o in altra pronunzia successiva, non essendo sufficiente la sola maturazione delle condizioni per il suo riconoscimento od una determinazione pattizia non recepita in un provvedimento giudiziale (v., tra le altre, Cass. 2000 n. 15242; 2000 n. 12389; 1997 n. 75; 1996 n. 412; 1995 n. 5674; 1993 n. 8634; 1993 n. 8335; S.U. 1991 n. 5939; 1991 n. 4041). In tale quadro di riferimento la questione della prescrizione del diritto all'assegno di divorzio quale evento estintivo della titolarità del relativo diritto, e quindi quale circostanza escludente il diritto alla quota di pensione, non ha ragione di essere posta, tenuto conto che, come ha correttamente affermato la sentenza impugnata, il diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, in quanto avente ad oggetto più prestazioni periodiche, distinte ed autonome, si prescrive non a decorrere da un unico termine costituito dalla sentenza che ha pronunciato sul diritto stesso, ma dalle scadenze delle singole prestazioni imposte nella pronuncia giudiziale, in relazione alle quali sorge di volta in volta l'interesse del creditore all'adempimento (v, Cass. 1998 n. 12333, nonché, con riferimento in generale alle obbligazioni con scadenze periodiche, Cass. 2002 n. 11759). E poiché dette prestazioni vanno erogate alle scadenze fissate e sino al momento della diversa determinazione del giudice in sede di revisione, ovvero sino alla morte dell'ex coniuge onerato, appare evidente che non può profilarsi al momento del decesso una prescrizione del diritto all'ultimo assegno spettante, tale da estinguere il diritto alla sua percezione, e quindi da impedire il sorgere del diritto alla quota di pensione.
Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione nei confronti della LA, nella misura liquidata in dispositivo. Non vi è luogo a liquidazione delle spese in favore dell'INPS, che non ha svolto alcuna attività difensiva, limitandosi a depositare procura in cancelleria.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della LA delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 1.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004