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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott. Federica Abiuso - Presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - Giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 189/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TOSI Parte_1 C.F._1
MARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in VIA
SAN FRANCESCO, 34 45026 LENDINARA;
e da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. AGUJARO Parte_2 C.F._2
ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore, sito in P.ZZA
RISORGIMENTO, 3, LENDINARA;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente, e avrà residenza con la madre, presso l'abitazione sita in Badia Polesine (RO),
Antonio Vivaldi 92/1. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio dovranno essere assunte di comune Per_1 accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, oltre che delle esigenze lavorative dei genitori. 2) Il sig. potrà vedere e tenere con sé Parte_1
1 il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicate: - a settimane alterne, il martedì ed il Per_1 giovedì pomeriggio, dalle ore 17:00 sino alle ore 20:00 (nella settimana in cui il sig. Parte_1 copre il turno lavorativo mattutino -dalle ore 06.00 alle ore 14.00; - a settimane alterne il sabato dalle ore 9:00 alle ore 20:30 e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:30 (nella settimana in cui il sig. copre il turno lavorativo pomeridiano ed è perciò impossibilitato a stare con Parte_1 Per_1 durante i giorni feriali). I signori e convengono sin d'ora che, non appena Pt_2 Parte_1 quest'ultimo avrà rinvenuto un'idonea soluzione per il pernottamento del figlio, anche eventualmente attrezzando all'uopo una stanza dell'abitazione nella quale attualmente vive con la madre, Per_1 potrà rimanere con il padre anche durante la notte;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche continuative e, durante le vacanze natalizie, per una settimana anche continuativa da concordarsi con congruo anticipo, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le date dei viaggi e/o dei soggiorni estivi entro il
31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie, il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, e durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e viceversa l'anno successivo;
- al di fuori degli orari stabiliti il padre potrà comunque vedere e stare con il figlio quando lo vorrà, previo congruo avviso e Per_1 compatibilmente con le esigenze dei genitori e scolastico-ricreative del figlio. Nel caso di indisposizione del figlio, che renda sconsigliabile lo spostamento da una casa all'altra, il genitore collocatario avrà cura di notiziare l'altro, mettendolo al corrente dei sintomi e delle cure, e i due genitori concorderanno il recupero dei tempi di frequentazione ispirandosi al buon senso. Nei periodi di viaggio/soggiorno fuori dal luogo di residenza, il genitore che ha con sé il figlio si impegna a comunicare all'altro la località e l'indirizzo di destinazione, nonché a rendere sempre possibili i contatti telefonici o video.3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , mediante bonifico bancario entro Pt_2 Per_1 il giorno 27 di ogni mese, la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
I genitori convengono che nella predetta somma di € 250,00 debba intendersi compresa anche la retta scolastica mensile attualmente corrisposta per il figlio . Resta invece esclusa la quota del Per_1
50% della somma corrisposta a titolo di “doposcuola”, attualmente pari a € 20,00 mensili, che verrà rimborsata dal sig. unitamente al mantenimento ordinario di € 250,00, e così per Parte_1 complessivi € 270,00. Il sig. si obbliga altresì a corrispondere la quota del 50% delle Parte_1 spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio , così come indicate nelle Linee Guida Per_1 del CNF allegate al ricorso, fatta eccezione per le spese relative alla retta scolastica che, per espresso accordo tra i genitori, si intendono ricomprese nel mantenimento ordinario.5) I signori
[...]
ed convengono che la somma ad essi dovuta a titolo di sostegno economico Parte_1 Parte_2
2 per i figli a carico (attualmente c.d. “Assegno Unico Universale”) venga integralmente corrisposta alla sig.ra e, a tal fine, il sig. dichiara di rinunciare alla propria quota e si Pt_2 Parte_1 impegna a provvedere a tutto quanto necessario affinché l'intero importo venga versato alla sig.ra
(collaborando anche alla consegna della necessaria documentazione per il calcolo Pt_2 dell'ISEE). 6) I sig.ri e si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al Parte_1 Pt_2 rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. 7) Le spese legali si intendono compensate tra le parti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 16.1.2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di
[...] Parte_2 ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e il figlio minore, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
è nato il [...]. Per_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito mensile netto di euro 1.600,00 circa, mentre Parte_1
di euro 1.200,00 circa. Parte_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 22.1.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 14.2.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato sulla scorta delle note di trattazione scritta dell'udienza del
14.2.2025, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
3 Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 189/2025 R.G.V.G. promossa da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2
provvede:
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 25.2.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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