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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 136/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 136/2022 promossa da:
Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. MONTI STEFANO P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. e (C.F. ), in _1 C.F._1 CP_2 C.F._2 proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore (C.F. Persona_1
); C.F._3
(C.F. ), Parte_2 C.F._4
( C.F. ), Parte_3 C.F._5
, (C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_6
( ) Parte_5 C.F._7
Eredi (nelle persone die Sigg.ri ed Parte_6 Parte_5 Parte_7 Parte_8
_1
( ) Parte_9 C.F._8
( ) Parte_10 C.F._9 tutti con il patrocinio dell'avv. RECCHIONI LAURA e dell'avv. MANZINI STEFANO
( ) via CESARE BATTISTI N. 26 BOLOGNA;
C.F._10
, rappresentato ed elettivamente domiciliato presso l'avv.to Corrado Formica, Parte_11
APPELLATI
Avverso la sentenza 2921 del 2021 emessa dal Tribunale di Bologna
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza n.2921/2021 Tribunale di Bologna decisa in data 2 dicembre 2021 e notificata in data 17 dicembre 2021, ed in ragione dei motivi tutti sopra esposti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e previa, occorrendo, la remissione della causa in istruttoria per la convocazione del CTU a chiarimenti sui punti riportati nelle note scritte per l'udienza del 13 maggio 2021 (giudizio di primo grado) e per l'ammissione di prova testimoniale dei signori e a conferma delle rispettive dichiarazioni Parte_12 Testimone_1 rilasciate dagli stessi ai verbalizzanti nell'immediatezza dell'evento (doc.4 fascicolo di primo grado) e sugli Parte_13 ulteriori capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183 VI co. n.2 c.p.c., così pronunciarsi: - accertato e dichiarato, sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria assunta, il prioritario concorso colpevole della Sig.ra CP_3 nella verificazione del sinistro de quo, da determinarsi in una percentuale, comunque, non inferiore a quella del
[...] 50%, condannare i Sigg.ri – – – – – _1 CP_2 Persona_1 Parte_2 Parte_3
– – (nelle persone degli Eredi Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_5 Parte_7 Pt_8 ed – - alla restituzione, a favore di , delle
[...] Pt_14 Parte_9 Parte_10 Controparte_4 somme percepite in eccesso rispetto a quanto agli stessi effettivamente dovuto. Il tutto maggiorato di interessi dal dovuto alla data dell'effettivo pagamento. Con condanna alle spese legali del presente grado di giudizio;
- premessa l'errata valutazione e quantificazione delle liquidazioni operate dal Giudice di prime cure a titolo di danno parentale a favore dei Sigg.ri , (nelle persone dei Sigg.ri Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_2 Parte_5 Pt_7
ed , e in considerazione delle peculiarità del caso
[...] Parte_8 _1 Parte_9 Parte_10 concreto e delle circostanze di fatto allegate e provate in giudizio, ridetermini gli importi se dovuti e, dopo avere proceduto alla proporzionale riduzione in ragione dell'accertato concorso colpevole della Sig.ra nella verificazione Controparte_3 del sinistro per cui è causa, condanni gli stessi alla restituzione, a favore di , di quelle somme percepite Controparte_4 in eccesso rispetto a quanto agli stessi effettivamente dovuto. Il tutto maggiorato di interessi dal dovuto alla data dell'effettivo pagamento. Con condanna alle spese legali del presente grado di giudizio. In merito all'appello incidentale proposto dagli appellati – in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore _1 CP_2
– – – – Eredi Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_5 Parte_6 (nelle persone die Sigg.ri ed – – Parte_5 Parte_7 Parte_8 _1 Parte_9 Pt_10 si chiede che questa Ecc.ma Corte voglia in via preliminare dichiarare tardivo ed inammissibile lo stesso e/o in via
[...] subordinata respingerlo in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
Gli appellati ed altri congiunti hanno concluso come segue: _1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, in via preliminare:
- dichiarare l'appello inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le ragioni espresse in narrativa, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite;
in via principale:
- rigettare le domande formulate nel proposto appello in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via incidentale principale:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata l'errata quantificazione della liquidazione operata dal Giudice di prime cure a titolo di danno parentale a favore dei genitori della defunta rideterminare - per le ragioni di Controparte_3 cui in narrativa - gli importi delle liquidazioni nella somma di € 331.920,00 a favore del Sig. e nella somma CP_2 di € 331.920,00 a favore della Sig.ra e per l'effetto condannare _1 AR
, in solido, con il Sig. , al pagamento delle somme, come sopra determinate, decurtate degli
[...] Parte_11 acconti eventualmente già versati.
- ed ancora, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c., nei confronti della , condannare la AR medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno nei confronti degli attori nella somma che verrà equitativamente ritenuta di giustizia.
- ed infine, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata l'errata quantificazione delle spese legali di lite del primo grado nonché la percentuale di rifusione dal parte del Giudice, condannare AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il Sig. , alla rifusione del 100%
[...] Parte_11 delle spese di lite di primo grado ovvero, in subordine, nella misura minima dell'80%, rideterminate in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 anche in considerazione del numero di parti assistite. in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande formulate in via incidentale, rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto assolutamente infondate e pretestuose, sia in fatto che in diritto e, pertanto, confermare nel pagina 2 di 12 merito la sentenza n. 2921/2021 emessa dal Tribunale di Bologna in data 30.11.2021 e depositata in data 2.12.2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 11772/2018. Con vittoria delle spese di lite del II grado di giudizio, oltre accessori di legge. in via istruttoria:
- si contestano le istanze istruttorie formulate dall'appallante e per l'effetto ci si oppone all'ammissione delle medesime.
La difesa di ha concluso come da note depositate. Parte_11
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2018, e genitori di CP_2 _1 CP_3
agendo sia in proprio che quali esercenti la potestà sui figli minori e insieme a
[...] Per_1 Pt_2
e (nonni paterni), (nonna materna) – in proprio e quale Parte_3 Parte_4 Parte_5 erede, unitamente a e di (nonno materno Parte_7 Parte_8 _1 Parte_6 deceduto dopo il fatto), e (questi ultimi cugini), convenivano in Parte_9 Parte_10 giudizio e la - quali, rispettivamente, proprietario e compagnia assicuratrice Parte_11 CP_6 per la RCA della autovettura Hyundai Athos targata DK427CX – chiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa del sinistro stradale occorso in data 13.12.2014 in Bologna ed a seguito del quale, in data 15.12.2014, perse la vita Controparte_3
La ragazza, infatti il 13.12.2014 dopo le 19 era uscita con i cugini e dalla casa CP_2 Parte_9 dei nonni materni, e in Bologna in via Don Sturzo n. 39, per prendere Parte_6 Parte_5 l'autobus n. 21 in direzione del centro di Bologna – quando mentre attraversava la strada, diretta alla fermata - veniva investita da che, alla guida dell'autovettura Hyundai Athos CP_7 sopraindicata percorreva la via Don Sturzo con direzione da Casalecchio di Reno (BO) verso via
Andrea Costa, e centro città. La ragazza veniva caricata sul cofano, e sbalzata in alto, per ricadere al suolo dopo avere urtato una delle vetture che erano incolonnate nella direzione di marcia opposta;
subito soccorsa, e portata all'ospedale, decedeva dopo due giorni per le gravissime lesioni riportate.
Gli attori allegavano che la vicenda aveva dato luogo ad un giudizio penale, conclusosi con la condanna del per omicidio colposo, cosicchè la responsabilità dell'investitore era stata accertata CP_7 con sentenza passata in giudicato.
Esponevano, per l'apprezzamento del danno, che la vittima, di 19 anni, era una bella ragazza, solare e piena di vita e di entusiasmo, amante del mare, della montagna e degli sports, in cui era anche capace;
apparteneva ad una famiglia molto unita e numerosa, aderente alla Chiesa Evangelica, che promuove l'insieme dei credenti come una grande famiglia composta dalle cellule rappresentate dalle singole famiglie parentali, in cui si sviluppano reali rapporti di solidarietà e amicizia, estesi oltre i limiti del nucleo parentale in senso stretto, dove i rapporti con i cugini e gli zii sono praticamente equiparati ai rapporti con i fratelli ed i genitori.
, nello specifico, pur essendo residente a [...], dove aveva sempre vissuto con i genitori ed CP_3 i fratelli, tra l'altro nelle vicinanze della abitazione dei nonni paterni, in cui trascorreva molti CP_3 pomeriggi, (il nonno era Responsabile della Chiesa Evangelica di Torino, ed era stato il tutore spirituale della ragazza, mentre la nonna, insegnante, l'aveva seguita negli studi classici) nell'estate del 2014 si era trasferita a Bologna dai nonni materni, per frequentare più agevolmente l'università _1 di Parma, ed anche occuparsi del cugino coetaneo, portatore della sindrome di down, Persona_3
a cui era legata da un affetto molto tenero, vivo, e vivificante per il ragazzo.
Gli attori concludevano rappresentando la importanza di , con la sua giovinezza, vitalità, e CP_3 capacità di tessere relazioni positive, nel contesto familiare, e, di conseguenza, l'acutezza del dolore e del senso di perdita patiti da tutti i componenti del nucleo familiare allargato, a seguito della tragedia.
Chiedevano quindi, tutti, il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita parentale, e gli eredi pagina 3 di 12 anche del danno non patrimoniale, biologico terminale e catastrofale, patito dalla ragazza nelle ore che hanno preceduto il decesso, e loro trasmesso post mortem, nonché, il solo padre anche CP_2 del danno patrimoniale patito per spese mediche e funerarie, indicando la somma complessiva da corrispondere in €.3.114.727,64, da cui detrarre l'acconto di 100.000,00 versato dalla assicurazione ai genitori della vittima.
Si costituiva la compagnia, contestando la domanda: esponeva che la dinamica dell'incidente evidenziava la colpa prevalente della ragazza, che aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali, senza guardare, per non perdere l'autobus alla fermata, e per di più tra le macchine incolonnate, circostanza che aveva reso impossibile il suo avvistamento, per l'automobilista che stava sopraggiungendo, a velocità moderata e nei limiti consentiti, come comprovato dal fatto che era arrestato in uno spazio breve.
Contestava anche l'ammontare dei danni richiesti, sostenendo che non è risarcibile, in capo al deceduto, il danno da perdita della vita, mentre per il risarcimento del danno terminale è necessario sia una sopravvivenza significativa della vittima, in termini temporali, che lo stato di coscienza, nella fattispecie assente;
contestava anche, seppure genericamente, la misura del danno da perdita parentale esposto, richiamando sul punto i principi in materia di onere della prova.
Si costituiva anche , chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva o prevalente di Parte_11
rigettando la domanda, e comunque condannando la compagnia assicuratrice a Controparte_3 tenerlo indenne da ogni conseguenza, con vittoria di spese di lite, anche ex art.1917 cc.
Il giudizio è stato istruito con documenti, prove orali e l'espletamento di una ctu cinematica, e definito con sentenza pubblicata il 2.12.2021, che ha svolto i seguenti passaggi logici e giuridici:
-in primo luogo ha richiamato la disciplina contenuta all'art.2054 cc, 1° comma, che prevede la responsabilità presunta in capo all'automobilista, in caso di investimento di un pedone;
-quindi ha ritenuto che, anche all'esito della istruttoria svolta, non fosse stata raggiunta la prova del fatto che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto;
-ha rilevato che la sentenza penale aveva accertato la responsabilità del conducente, e formava giudicato opponibile alla assicurazione , citata e dunque parte del giudizio penale, seppure Pt_1 esclusivamente per gli interessi civili, come i genitori della ragazza;
-ha poi osservato che la ctu cinematica svolta nel giudizio civile, nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, aveva confermato gli accertamenti e le valutazioni contenuti nella sentenza penale, affermando che l'automobilista procedeva ad una velocità trai 50 ed i 60 km/h, verosimilmente verso il valore medio, e concludendo per una responsabilità concorsuale del veicolo e del pedone;
-ha accertato la esistenza di riscontri convergenti, rispetto alle asserzioni del ctu, nelle altre emergenze processuali, ed ha concluso ravvisando a carico dell'automobilista profili di colpa consistenti nella velocità superiore a 50 km/h, non adeguata, e nella posizione dell'auto, spostata verso il margine sinistro, anziché destro, della propria corsia di marcia, con conseguente maggiore responsabilità in capo all'automobilista, per l'evento morte in concreto verificatosi, rispetto alla responsabilità ascrivibile alla ragazza, che aveva attraversato al di fuori delle strisce pedonali, così ripartendo la responsabilità nella misura dell'80 % a carico dell'automobilista e del 20 % a carico del pedone.
-ha liquidato il danno da perdita parentale in favore di tutti i congiunti che ne avevano fatto richiesta, facendo applicazione delle Tabelle di IL all'epoca disponibili, che prevedevano una forbice tra minimo e massimo, valorizzando tuttavia i parametri indicati dalla pronuncia della corte di cassazione
10579 del 2021, tra cui la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno tra le parti del rapporto parentale reciso, la qualità ed intensità del rapporto familiare;
pagina 4 di 12 -ha escluso la presenza del danno reclamato iure hereditario, come danno da perdita della vita, o danno terminale e catastrofale, rilevando che l'unico danno risarcibile a tale titolo era il danno biologico patito dalla vittima, incosciente, per i due giorni di sopravvivenza;
-ha accolto la domanda di risarcimento del danno emergente, per spese mediche e funerarie
-ha infine accolto la domanda trasversale di rifusione delle spese proposta da nei confronti Parte_11 della assicuratrice.
La sentenza, notificata a mezzo PEC, è stata tempestivamente impugnata dalla Compagnia assicuratrice, che ha articolato due motivi di appello, e, dato atto di avere parzialmente adempiuto alla decisione, versando il 50 % del danno astrattamente liquidato dal primo giudice, ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Si sono costituiti gli attori, contestando la fondatezza dei motivi dell'appello principale, opponendosi alla sospensiva, e proponendo appello incidentale, articolato in tre motivi.
Si è costituito anche il proprietario del veicolo, coobbligato solidale della compagnia Parte_11
e litisconsorte necessario convenuto in giudizio, prestando adesione all'appello proposto dalla . Pt_1
La Corte accordava la sospensione richiesta, quindi tratteneva la causa in decisione, senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni definitivamente precisate come in epigrafe nel termine del 9 luglio 2024, assegnato in sostituzione di udienza ex art.127 ter cpc.
***
Preliminarmente, rispetto all'esame dei motivi di impugnazione, va esaminata, e respinta, la eccezione, sollevata dall'appellante principale, di inammissibilità dell'appello incidentale avversario, perché tardivo. L'eccezione è invero palesemente infondata: si è infatti consolidato nel diritto vivente l'orientamento per cui l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza;
dunque la impugnazione incidentale è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato, dovendosi anche intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c. “parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione” come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli (vedi, tra le ultime, 15770 del 2018, 25285 del 2020, S.U. 8486 del 2024).
Passando quindi al merito, si osserva che con il primo motivo di appello la Compagnia deduce l'omesso e parziale esame da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie e dei documenti di causa, l'erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui omette di valutare elementi istruttori, e fatti decisivi per dimostrare la colpa in concreto del pedone, la imprudenza e la pericolosità dei suoi comportamenti: assume che in particolare il giudice non ha tenuto in debito conto che così come emerge dal quadro probatorio, non solo stava attraversando la sede Controparte_3 stradale al di fuori delle strisce pedonali (così omettendo di concedere la dovuta precedenza) ma, perdipiù, lo stava facendo in maniera irregolare, imprudente, anomala, in circostanze di tempo e luogo che limitavano la visibilità, e determinarono una sua apparizione improvvisa sulla traiettoria dell'autovettura.
Rileva che il giudicato determinato dalla sentenza penale definitiva è opponibile solo alle parti di quel giudizio, e quindi non allo , e comunque è efficace solo con riferimento alla sussistenza del Parte_11 fatto, alla sua illiceità penale, e alla affermazione che l'imputato lo ha commesso, ma non si estende alla valutazione del concorso della vittima nella causazione del sinistro. pagina 5 di 12 Il motivo deve essere parzialmente accolto.
E' pacifico, in diritto, che l'efficacia della sentenza penale passata in giudicato è limitata alla responsabilità del condannato, ma non esclude (in coerenza con il principio della causalità contenuto all'art.41 cp) la esistenza di cause concorrenti, e quindi non preclude l'accertamento del concorso di terzi, in sede civile, peraltro già operata dal primo giudice, che ha fatto corretta applicazione del diritto che regola il rapporto tra giudicato penale e accertamento civile.
In secondo luogo, non vi è alcun dubbio, sempre in diritto, che la presunzione di colpa dell'automobilista, prevista dall'art.2054 1° comma cc, nel caso di investimento di un pedone, non operi in contrasto con i principi in materia di responsabilità da fatto illecito, responsabilità fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, cosicchè il giudice è tenuto ad indagare anche la condotta del pedone, per valutarne la pericolosità, e l'incidenza causale nel determinare l'evento, e quindi apprezzare l'eventuale concorso del pedone, che comporta una correlata riduzione della responsabilità dell'automobilista: anche questo principio è stato applicato peraltro dal primo giudice.
Il motivo di impugnazione, invero, contesta l'erroneo apprezzamento della istruttoria e delle circostanze di fatto, ed è, ad avviso della Corte, fondato, quanto meno in parte, perché il Tribunale ha sottovalutato l'incidenza causale della condotta della vittima, e quindi il suo concorso, nella verificazione dell'evento.
Nel caso di specie, la scena del sinistro è stata ricostruita in modo sostanzialmente pacifico, in ragione dei rilievi della Polizia Municipale, delle plurime e convergenti dichiarazioni assunte dalla medesima, e della consulenza tecnica cinematica: sappiamo, quindi, per certo che insieme ai cugini ha CP_3 iniziato l'attraversamento stradale approfittando del fatto che sull'unica corsia destinata al traffico con direzione da Bologna verso Casalecchio le auto erano incolonnate, e procedevano a bassa velocità; dunque una macchina li ha lasciati passare e i ragazzi si sono inseriti nella colonna;
i due ragazzi arrivati alla linea di mezzeria si sono arrestati, mentre , è avanzata, tesa a giungere CP_3 all'autobus, senza guardare nella direzione da cui potevano provenire le macchine, ed è stata in questo frangente investita, dall'automobilista.
In tal senso sono convergenti le dichiarazioni dei terzi, e raccolte nella Tes_1 Pt_12 immediatezza dalla Polizia Municipale;
e anche le dichiarazioni raccolte sempre dalla Polizia qualche tempo dopo, dei giovani cugini e secondo cui erano appunto arrivati alla Pt_9 Parte_10 linea di mezzeria, mentre era un passo avanti a loro, quando è stata falciata. Anche CP_3 Tes_2
autista dell'autobus fermo, ha riferito, nel suo nucleo centrale, la stessa dinamica,
[...] affermando che i ragazzi quasi correvano, nell'attraversare, e che la ragazza era avanti agli altri, quando venne investita, e sbalzata in alto a seguito dell'urto, con le devastanti conseguenze.
Questa dinamica, posta in essere da , se è una manifestazione della sua irruente e fiduciosa CP_3 giovinezza, che si vorrebbe priva di conseguenze negative, e si tende, sotto il profilo soggettivo, a scusare, ha oggettivamente assunto un rilievo causale importante, nel determinare l'investimento, e la gravità delle sue conseguenze: infatti l'automobilista che sopraggiungeva non ha avuto modo di avvedersi, con chiarezza, e da una distanza apprezzabile, né della intenzione dei ragazzi di attraversare, né tantomeno dello slancio preso in questo da , perché tutti e tre erano secondo ogni CP_3 verosimiglianza in certa misura nascosti dalle automobili incolonnate.
Nel valutare la situazione, e la possibilità di avvistamento, occorre anche tenere conto del contesto: l'incidente è infatti avvenuto il 13 dicembre, dopo le 19,30 quando la luce naturale era venuta meno;
risulta dal rapporto che l'illuminazione stradale era sufficiente, ma questo non toglie che la visuale notturna in una strada trafficata sia comunque e generalmente meno chiara, perché la diffusa oscurità, da una parte, e l'effetto di abbaglio prodotto dai fari, dall'altra, rendono più difficile cogliere il pagina 6 di 12 contorno delle cose.
Dunque, certamente non era facile per l'automobilista che sopraggiungeva, rendersi conto, a distanza, in una fila di auto incolonnate con i fari accesi, dei pedoni che attraversavano inopinatamente a piedi, in mezzo appunto alle automobili;
difficile, tra l'altro, distinguere le teste dei pedoni, a distanza e in quelle condizioni, tenuto conto anche del fatto che pure gli scooteristi, e i ciclisti, laddove presenti, si incolonnano e frappongono usualmente tra e di fianco alle auto.
A riprova si richiama in particolare la prima immagine del fascicolo fotografico allegato al rapporto della polizia municipale, che coglie, proprio dalla direzione dell'automobilista, le auto incolonnate con i fari accesi e ben evidenzia l'effetto confusivo che si genera nel contesto.
Che l'automobilista solo all'ultimo abbia visto , (anche se non principalmente per la insidiosa CP_3 condotta inconsapevolmente posta in essere dai ragazzi) è confermato dal fatto che questi ha frenato solo al momento dell'impatto, e non prima, circostanza che ha inciso molto pesantemente sugli esiti dell'investimento, rivelatosi letale.
Quanto alla condotta dell'automobilista, è indubbio (sia per quanto accertato in sede penale, che per le conclusioni motivatamente raggiunte dal Ctu in questa sede) che tenesse una velocità superiore, seppure non di molto, al limite vigente, (in quel tratto di 50 km/h), e comunque superiore alla velocità prudenziale, nelle specifiche condizioni di tempo e luogo descritte, vista l'ora serale, il traffico intenso, e la visibilità comunque ridotta.
E' anche ragionevolmente acquisito che l'automobilista non si tenesse, all'interno della propria corsia di marcia, in stretta aderenza al margine destro, ma in posizione più prossima alla linea di mezzeria, da cui al momento dell'impatto comunque distava 70 cm circa: questo dato risulta dalla ricostruzione svolta in sede penale, (in particolare delle dichiarazioni dei testi e e dello stesso Pt_5 Tes_3 imputato che avrebbe riferito che, quando si trovava ad affiancare un autobus fermo sulla destra tendeva abitualmente ad allargare la traiettoria di marcia, nel timore di investire i viaggiatori appena scesi dal bus) oltre che dalla relazione di Ctu. Questo profilo di colpa ad avviso della Corte è tuttavia tenue, perché effettivamente in quel momento l'automobilista era costretto ad usare la corsia intermedia, destinata al traffico privato, e la presenza sulla sua destra del massiccio autobus rendeva ragionevole un certo spostamento verso la mezzeria, per garantire la distanza laterale di sicurezza.
Così rivisitata la descrizione dei fatti, la Corte, partendo dalla presunzione del 100% di colpa del conducente del veicolo investitore, che discende dal disposto dell'art. 2054, c. 1, c.c., (ed è correlata alla pericolosità intrinseca della circolazione dei veicoli, ed all'ovvio dovere di evitare le conseguenze dannose di tale circolazione, anche per le prevedibili imprudenze dei pedoni, entro il limite della ragionevolezza), ed accertata e descritta l'imprudenza e la estrema pericolosità della condotta del pedone investito, che di fatto ha ridotto marcatamente la possibilità di avvistamento a distanza, ridefinisce la percentuale di concorso ascritto alla vittima dal giudice di primo grado, che si reputa proporzionato ed equo stimare nel 40 %, con una responsabilità residua a carico dell'automobilista del
60 %.
Con il secondo motivo di appello l'appellante principale contesta la liquidazione, a suo dire Pt_1 non dovuta e comunque eccessiva, del danno da perdita parentale a favore dei nonni e dei cugini, rilevando altresì che è mancato ai vivi dopo un solo anno, il che comporta una Parte_6 liquidazione ridotta per la premorienza. Dal canto loro, con il primo motivo gli appellanti incidentali contestano la liquidazione del danno a favore dei genitori della giovane vittima, che si è discostata dal massimo della forbice milanese, laddove il caso di specie avrebbe senz'altro meritato e reso doveroso il riconoscimento del massimo.
pagina 7 di 12 I due motivi si trattano congiuntamente perché connessi dalla natura del danno, non patrimoniale da perdita parentale, dalla unicità dei principi che lo regolano, e dei parametri di riferimento da utilizzare.
Sul punto va premesso che la decisione impugnata è intervenuta dopo la sentenza n.10579 del 2021 con cui la Suprema Corte aveva rilevato i limiti del sistema di liquidazione del danno da perdita parentale all'epoca elaborato dall'Osservatorio presso il Tribunale di IL, che prevedeva una forbice tra minimo e massimo, e non una tabella a punto variabile, come era stata nel frattempo sviluppata dal Tribunale di Roma;
ad avviso della Corte di Cassazione il sistema milanese consegnava di fatto maggiore discrezionalità al giudice, con il risultato di pervenire a liquidazione assai variegate e difformi, pur in presenza di fattispecie simili, il che determinava un sostanziale tradimento della equità, che richiede invece un trattamento uniforme dei casi connotati dalle medesime caratteristiche.
Il primo giudice ha in effetti applicato la tabella milanese all'epoca esistente, seppure con particolare attenzione ai singoli parametri elencati per pervenire ad una liquidazione adeguata al caso concreto;
nel frattempo tuttavia, in adesione ai criteri suggeriti dalla Suprema Corte, anche l'Osservatorio presso il
Tribunale di IL ha riformulato, con criteri più stringenti, i parametri per la liquidazione del danno da perdita parentale, nel giugno 2022, aggiornando la tabella da ultimo nel gennaio 2024, con applicazione degli incrementi istat. Dunque, per risolvere le opposte contestazioni circa la adeguatezza della liquidazione operata in primo grado, la Corte applica l'orientamento nomofilattico della Cassazione, (vedi oltre alla sentenza sopra citata Cass.18056 del 2019, ove ulteriori citazioni) per perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, e il principio di uguaglianza e di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. di cui l'equità integrativa è espressione: la verifica della corretta liquidazione dei danni contestati viene quindi operata avvalendosi delle ultime tabelle di IL (edizione 2024) ove è previsto un punteggio specifico per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
circostanze che rivelano l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva", e sostanzialmente determinano un automatismo liquidatorio;
solo la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, di natura "soggettiva", concernente sia aspetti c.d. "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia aspetti “interiori" di tale danno (sofferenza interiore), va valutata con apprezzamento del caso concreto, potendo comunque essere provata anche con presunzioni.
Passando, quindi, alla determinazione concreta del danno non patrimoniale, si osserva che per entrambi i genitori, secondo la ultima tabella vigente, il valore del punto è di 3911 euro, e i punti da attribuire sono, nella fattispecie 26 per la età della vittima primaria, 20 per la età della vittima secondaria, 16 per il rapporto di convivenza e 9 per il numero di superstiti;
per la qualità ed intensità del rapporto e la conseguente intensità del dolore conseguente alla sua perdita si attribuiscono 24 punti, con stima dunque prossima al massimo, attese le risultanze istruttorie, e la età della vittima, molto giovane;
non si può raggiungere il massimo per la presenza di una famiglia con altri figli, e comunque articolata, e solidale, che costituisce per i genitori, pur nell'ovvio e profondissimo dolore, un sostegno affettivo, e una ragione di vita perdurante.
Dunque il valore di 3911,00 euro moltiplicato per il coefficiente risultante dalla somma dei punti (95), determina, per ciascuno dei genitori un danno da perdita parentale liquidato in 371.545,00 euro, con stima alla data di approvazione della tabella, ossia il 1° gennaio 2024; la somma devalutata alla data del fatto diviene di 311.176,72 euro, di cui peraltro solo il 60 % da porre a carico della assicurazione e del proprietario della vettura, pari a 186.705,00 euro per ciascuno dei genitori, oltre rivalutazione ed pagina 8 di 12 interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, dalla data del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza, sottratti via via gli acconti dapprima di 50.000 euro, quindi di 95.000 euro, dalla data dei pagamenti;
detto calcolo comporta che residua, alla data di pubblicazione della presente sentenza un credito di 78.500,00 euro in capo a ciascuno dei genitori.
Non è stata contestata, invece, da alcuna delle parti, la determinazione del danno da perdita parentale operata a favore dei fratelli, ed , per 124.000 euro per ciascuno, alla data della prima Pt_2 Per_1 decisione, il 30 novembre 2021; dunque tenendo conto del giudicato sul punto, e del parziale accoglimento del primo motivo dell'appello principale, tale danno va posto a carico della assicurazione e del responsabile nei limiti del 60 %, pari ad €.74.400; preso atto del versamento della somma di 62.000,00 euro nel gennaio 2022, e della spettanza di rivalutazione ed interessi fino alla data della presente decisione, residua per ciascuno dei fratelli un credito di 15.000,00 euro.
Quanto alla contestazione del danno da perdita parentale liquidato a favore dei nonni e dei cugini, si osserva che circa la sussistenza del danno non vi è dubbio, all'esito della istruttoria, che ha confermato ampiamente quegli elementi di fatto da cui tipicamente può trarsi, in forza di presunzioni assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, la esistenza di tale pregiudizio non patrimoniale. La morte di un prossimo congiunto costituisce invero lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia;
tale lesione, laddove incide esclusivamente sulla relazione affettiva e il rapporto parentale comporta un danno non patrimoniale, integrato dal dolore e dalla sofferenza, e dal fatto di non poter più sperimentare, a seguito della perdita, tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà, che caratterizzano un sistema di vita irreversibilmente stravolto.
Se è vero che solo nel nucleo primario il danno è presunto, e dunque non si giustifica un automatico riconoscimento a parenti di secondo grado, nel caso di specie i testi e hanno Tes_4 Testimone_5 confermato sia che la ragazza fin da piccola aveva frequentato giornalmente l'abitazione dei nonni paterni, ed , residenti a [...], i quali l'accudivano dall'uscita della Parte_3 Parte_4 scuola sino all'ora di cena, e gli ambienti della Chiesa Evangelica di Torino, del quale è responsabile e tutore spirituale il nonno;
sia che nell'estate del 2014, essendo stata ammessa Parte_3 all'Università di Parma, si era trasferita a casa dai nonni materni, dal lunedì al venerdì di CP_3 ogni settimana, dove aveva occasioni continue di stare con i cugini e zii;
sia infine che aveva costantemente trascorso durante l'infanzia e l'adolescenza, periodi di vacanze estive, dai nonni materni nella casa al mare di Pesaro, ovvero con le famiglie degli zii ed i suoi cugini e _1 Pt_9
a Cannes in Francia;
infine, aveva partecipato a campi estivi, tra il 2009 ed il 2014 CP_2 CP_3 almeno una settimana nel mese di agosto sempre con gli zii ed i cugini e _1 Pt_9 CP_2
Dunque la allegazione degli attori, circa la condivisione degli affetti, realmente e concretamente coltivati, in una grande famiglia allargata, ha trovato conferma nella istruttoria, e va riconosciuto anche ai nonni e ai cugini il dolore della perdita. Può aggiungersi, in chiusura, che anche le circostanze della tragedia confermano la molteplicità di legami descritti, atteso che la ragazza usciva dalla casa della nonna con i cugini, per dirigersi ad una riunione della Chiesa Evangelica di appartenenza.
Ora, quanto ai nonni, si osserva in via generale che, tenendo conto delle età della vittima primaria (p.20) e secondaria (p.8), della presenza di numerosi parenti di secondo grado, con conseguente elisione del coefficiente specifico aggiuntivo, e della elevata qualità del rapporto affettivo, (p.24), che si riconosce a tutti, vista la intensa frequentazione dimostrata, seppure con differenti modalità, il danno da perdita va liquidato in linea di principio per ciascuno moltiplicando il valore del punto, di 1698,00 per il coefficiente totale di 52 e definito di conseguenza in 88.296,00 euro, somma che, devalutata dal gennaio 2024 alla data del fatto diviene di 73.949,75 euro.
pagina 9 di 12 Tenuto conto della percentuale di responsabilità del 60 % il danno risarcibile si riduce a 44.370,00 euro, da incrementare di rivalutazione ed interessi dalla data del fatto fino alla data della decisione, tenendo conto in detrazione dell'acconto di 25.000,00 euro pagato nel gennaio 2022; dunque, residua a favore di ciascuno dei nonni e , residenti a [...]un credito definito Parte_3 Parte_4 alla data di pubblicazione della presente sentenza in 29.480,00 euro.
Pare poi ragionevole riconoscere la speciale condizione di entrambi i nonni residenti a [...], che si trovavano ad ospitare la ragazza, quando è avvenuta la tragedia, cosicchè ne sono stati ancor più drammaticamente coinvolti: in considerazione di tale circostanza, si riconosce un incremento di 10.000 euro per ciascuno a e a definendo il risarcimento in 98.296,00 euro, somma Parte_5 Parte_6 che, devalutata dal gennaio 2024 alla data del fatto, diviene di 82.324,96 euro;
vista la percentuale di responsabilità del 60 % il danno risarcibile a carico dei soccombenti si determina in 49.395,00 euro, oltre rivalutazione ed interessi fino alla data della decisione.
Tenendo conto in detrazione dell'acconto di 35.000,00 euro pagato nel gennaio 2022, in favore di si riconosce il credito residuo, alla data della presente decisione, di 23.726,80 euro Parte_5
Diversa valutazione va fatta per vista la premorienza: costui, infatti, che aveva 78 anni Parte_6 quando è mancata la nipote, ed era malato, è deceduto a distanza di meno di un anno;
ora, le tabelle predisposte per la liquidazione del danno da perdita parentale stimano l'età potenziale della vittima secondaria fino a 100 anni, e dunque l'importo che può ritenersi congruo a risarcire il danno morale patito per il lutto a fronte di una sopravvivenza massima stimata di 12 anni va senz'altro ridotto, per tenere conto, nel caso di specie, del tempo effettivo durante il quale ha dovuto convivere Parte_6 con il lutto;
è ragionevole affermare, secondo l'esperienza comune, che la sofferenza interiore provata da chi patisca un lutto si realizza con maggiore intensità nel momento del distacco, per essere poi destinata ad affievolirsi;
dunque, a fronte dell'unico anno di permanenza in vita, si può ritenere dovuto al nonno, e quindi ai suoi eredi, un risarcimento pari ad un terzo della somma di 49.395,00 euro astrattamente dovuta;
il risarcimento va ridotto quindi a 16.465,00 euro, cosicchè, pur considerando la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dovuti, la somma di 20.000,00 euro versata in data 20 gennaio 2022 dalla assicurazione deve considerarsi satisfattiva del credito degli eredi di Parte_6
Quanto ai cugini, si osserva che la liquidazione operata dal primo giudice pare prudenziale e condivisibile, anche per la rilevanza della loro diretta partecipazione alla tragedia: va quindi confermata la liquidazione di 15.000 euro per ciascuno, ridotta, per il concorso causale della vittima, al 60 %, pari ad €.9.000,00, somma che, incrementata di rivalutazione ed interessi dalla data della prima decisione ad oggi diviene di 11.230,00 euro.
Non consta che siano stati pagati acconti in favore dei cugini.
Con il secondo motivo di appello incidentale, gli appellati deducono la erroneità della decisione, che ha respinto la domanda di condanna della assicurazione, per mala fede processuale, ex art.96 cpc, 1° e
3° comma.
Ora, il primo comma della norma richiamata prevede, a favore della parte che propone la domanda, il risarcimento dei danni patiti, in ragione della dedotta mala fede, danni che tuttavia non figurano né allegati né provati nel giudizio, il che rende inevitabile il rigetto del motivo, sotto questo profilo.
Quanto poi al terzo comma, che invece consente al Giudice di provvedere, su domanda o anche di ufficio, ad applicare una condanna sostanzialmente sanzionatoria, a prescindere dalla esistenza di danni positivamente provati in capo a chi allega la mala fede avversaria, si osserva che per giurisprudenza consolidata la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede l'accertamento positivo dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo “abusivo”, cioè non solo sviluppando una difesa infondata, nel proprio interesse, il che è legittimo, ma sacrificando gli interessi pagina 10 di 12 dell'avversario, in modo sleale o sproporzionato in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'esito del giudizio di merito (vedi tra le altre Cass.26545 del 2021).
Nel caso in esame dagli atti del processo e dalle condotte processuali dell'assicurazione non si desumono questi elementi: la domanda risarcitoria d'altro canto era molto elevata ed è stata accolta solo in parte, e in questa sede di secondo grado la ripartizione delle responsabilità è stata modificata, ritenendo fondate ancorchè non integralmente, le contestazioni della assicurazione, ragioni per cui complessivamente non vi è spazio per l'accertamento della mala fede.
Con il terzo motivo di appello incidentale la difesa dei signori deduce la erroneità della CP_3 sentenza nella parte in cui ha condannato la assicurazione a rifondere il solo 50 % delle spese di lite, ed anche laddove le ha liquidate per l'intero in euro 44.000,00 per compensi, compresa la fase di negoziazione assistita, oltre accessori di legge, ed anticipazioni: deduce invero che non vi è stata nel giudizio soccombenza reciproca, e che occorreva tenere conto, nella liquidazione delle spese, del numero delle parti assistite.
Tale motivo deve essere accolto, nei limiti di cui si dirà: nella fattispecie, è vero che la domanda di risarcimento del danno biologico terminale e catastrofale reclamato dagli eredi, asseritamente patito dalla ragazza, e quantificato in 1.387.212,00 euro, è stata ridimensionata fino ad essere pressochè annullata, in ragione dello stato di costante incoscienza, che ha consentito la liquidazione del solo danno biologico per i due giorni di sopravvivenza della vittima;
tuttavia non vi è formalmente soccombenza reciproca, risultando soccombenti, nel giudizio, solo i convenuti. Né comporta soccombenza, al fine di giustificare la compensazione delle spese, il rigetto della domanda ex art.96 cpc, per giurisprudenza costante del Supremo Collegio. Non risulta, d'altro canto, che nella fattispecie sia stata la abnorme richiesta risarcitoria a causare la lite: gli appellanti incidentali deducono infatti che controparte mai ha manifestato alcuna disponibilità transattiva, circostanza oggettivamente corroborata dal fatto che l'assicurazione ha pagato in parte e solo a fronte di condanne esecutive. Dunque, il giudizio si è reso necessario, a prescindere dall'ammontare della pretesa risarcitoria, e la parziale compensazione delle spese in primo grado non trova giustificazione neppure nel principio di causalità, né in una delle ragioni specificamente enunciate dall'art.92 2° comma cpc, che non sono state rappresentate.
La pronuncia di compensazione quindi va riformata, e sostituita dalla pronuncia di condanna integrale, come conseguenza e normale complemento dell'accoglimento della domanda (vedi da ultimo Cass.S.U.32061 del 2022, ove richiami).
Quanto alla misura della liquidazione si osserva che le domande proposte, come avviene nella fattispecie, da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo), non si sommano tra loro, ma si liquidano tenendo conto (ex art.10 cpc, e 2 DM 55 del 2014) della condanna più elevata, e applicando, se del caso, maggiorazioni del 30 % e del 10 %, a seconda del numero delle parti (vedi, estesamente ed in dettaglio sul punto la ordinanza 10367 del 2024, ove amplissimi richiami).
L'art.10 cpc, infatti, consente la sommatoria solo quando le domande plurime siano rivolte ad un unico convenuto, e l'art.4 Dm 55 del 2014, prevede la applicazione di aumenti calibrati, a fronte della maggiore attività spiegata dal difensore quando assiste più parti, il che non si giustificherebbe, ove il compenso andasse già calcolato sulla somma dei valori.
Quindi lo scaglione, commisurato alla condanna più elevata, a favore di ciascuno dei genitori, rientra nell'arco di valore tra 52.000 e 260.000.
Quanto al carattere, obbligatorio o meno, dell'aumento, si osserva che l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti “può” applicarsi: in particolare per le pagina 11 di 12 prestazioni professionali completate prima dell'entrata in vigore del decreto 147 del 2022 (avvenuta il 23.10.2023) l'aumento poteva applicarsi “di regola”, mentre attualmente la parole “di regola” sono state abrogate;
Dunque, nel caso in esame tenendo conto del numero delle parti difese, e della analogia di posizioni tra i componenti del nucleo primario, da una parte, ed i parenti di secondo grado dall'altro, e della relativa semplicità delle questioni da affrontare, vista la formazione del giudicato penale, e la radice comune dei diritti azionati, (che per tutti gli assistiti riguardava il danno parentale, salvo alcuni modesti danni patrimoniali), si ritiene adeguato liquidare il compenso medio per lo scaglione, applicando il massimo solo per l'attività istruttoria, in primo grado, con un aumento del 90 %, sul compenso base, per il numero delle parti difese, pervenendo così alla liquidazione del compenso, per il primo grado, di
32.182,00 euro, e per il secondo grado di 27.202,30 euro, oltre esborsi, ed accessori di legge (spese generali, iva e cpa).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento degli appelli, principale e incidentale, e parziale riforma della sentenza 2921 del 2021 emessa dal Tribunale di Bologna, che conferma nel resto: dichiara la responsabilità del sinistro ascrivibile nella misura del 60 % all'automobilista, e del 40 % della vittima;
di conseguenza, tenuto conto di quanto medio tempore corrisposto, condanna , Controparte_4 rappresentanza generale per l'Italia, in solido con il Sig. , al risarcimento del residuo Parte_11 danno da perdita parentale mediante pagamento delle seguenti somme:
- a 78.500,00 euro CP_2
- ad 78.500,00 euro _1
- a ed quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore CP_2 _1 Per_1
15.000,00 euro;
[...]
- a 15.000,00 euro;
Parte_2
- a 29.480,00 euro;
Parte_3
- a , 29.480,00 euro;
Parte_4
- a 23.726,80 euro;
Parte_5
- ai cugini e 11.230,00 euro ciascuno, Parte_10 Parte_9 oltre interessi legali ex art.1284 sulle predette somme dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna altresì , in solido con il Sig. AR [...]
, a rimborsare agli attori, qui appellati e appellanti incidentali, le spese dei due gradi di Parte_11 giudizio che liquida per il primo grado in 32.182,00 euro, e per il secondo grado di 27.202,30 euro, a titolo di compensi, oltre esborsi, ed accessori di legge.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 136/2022 promossa da:
Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. MONTI STEFANO P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. e (C.F. ), in _1 C.F._1 CP_2 C.F._2 proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore (C.F. Persona_1
); C.F._3
(C.F. ), Parte_2 C.F._4
( C.F. ), Parte_3 C.F._5
, (C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_6
( ) Parte_5 C.F._7
Eredi (nelle persone die Sigg.ri ed Parte_6 Parte_5 Parte_7 Parte_8
_1
( ) Parte_9 C.F._8
( ) Parte_10 C.F._9 tutti con il patrocinio dell'avv. RECCHIONI LAURA e dell'avv. MANZINI STEFANO
( ) via CESARE BATTISTI N. 26 BOLOGNA;
C.F._10
, rappresentato ed elettivamente domiciliato presso l'avv.to Corrado Formica, Parte_11
APPELLATI
Avverso la sentenza 2921 del 2021 emessa dal Tribunale di Bologna
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza n.2921/2021 Tribunale di Bologna decisa in data 2 dicembre 2021 e notificata in data 17 dicembre 2021, ed in ragione dei motivi tutti sopra esposti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e previa, occorrendo, la remissione della causa in istruttoria per la convocazione del CTU a chiarimenti sui punti riportati nelle note scritte per l'udienza del 13 maggio 2021 (giudizio di primo grado) e per l'ammissione di prova testimoniale dei signori e a conferma delle rispettive dichiarazioni Parte_12 Testimone_1 rilasciate dagli stessi ai verbalizzanti nell'immediatezza dell'evento (doc.4 fascicolo di primo grado) e sugli Parte_13 ulteriori capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183 VI co. n.2 c.p.c., così pronunciarsi: - accertato e dichiarato, sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria assunta, il prioritario concorso colpevole della Sig.ra CP_3 nella verificazione del sinistro de quo, da determinarsi in una percentuale, comunque, non inferiore a quella del
[...] 50%, condannare i Sigg.ri – – – – – _1 CP_2 Persona_1 Parte_2 Parte_3
– – (nelle persone degli Eredi Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_5 Parte_7 Pt_8 ed – - alla restituzione, a favore di , delle
[...] Pt_14 Parte_9 Parte_10 Controparte_4 somme percepite in eccesso rispetto a quanto agli stessi effettivamente dovuto. Il tutto maggiorato di interessi dal dovuto alla data dell'effettivo pagamento. Con condanna alle spese legali del presente grado di giudizio;
- premessa l'errata valutazione e quantificazione delle liquidazioni operate dal Giudice di prime cure a titolo di danno parentale a favore dei Sigg.ri , (nelle persone dei Sigg.ri Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_2 Parte_5 Pt_7
ed , e in considerazione delle peculiarità del caso
[...] Parte_8 _1 Parte_9 Parte_10 concreto e delle circostanze di fatto allegate e provate in giudizio, ridetermini gli importi se dovuti e, dopo avere proceduto alla proporzionale riduzione in ragione dell'accertato concorso colpevole della Sig.ra nella verificazione Controparte_3 del sinistro per cui è causa, condanni gli stessi alla restituzione, a favore di , di quelle somme percepite Controparte_4 in eccesso rispetto a quanto agli stessi effettivamente dovuto. Il tutto maggiorato di interessi dal dovuto alla data dell'effettivo pagamento. Con condanna alle spese legali del presente grado di giudizio. In merito all'appello incidentale proposto dagli appellati – in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore _1 CP_2
– – – – Eredi Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_5 Parte_6 (nelle persone die Sigg.ri ed – – Parte_5 Parte_7 Parte_8 _1 Parte_9 Pt_10 si chiede che questa Ecc.ma Corte voglia in via preliminare dichiarare tardivo ed inammissibile lo stesso e/o in via
[...] subordinata respingerlo in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
Gli appellati ed altri congiunti hanno concluso come segue: _1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, in via preliminare:
- dichiarare l'appello inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le ragioni espresse in narrativa, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite;
in via principale:
- rigettare le domande formulate nel proposto appello in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via incidentale principale:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata l'errata quantificazione della liquidazione operata dal Giudice di prime cure a titolo di danno parentale a favore dei genitori della defunta rideterminare - per le ragioni di Controparte_3 cui in narrativa - gli importi delle liquidazioni nella somma di € 331.920,00 a favore del Sig. e nella somma CP_2 di € 331.920,00 a favore della Sig.ra e per l'effetto condannare _1 AR
, in solido, con il Sig. , al pagamento delle somme, come sopra determinate, decurtate degli
[...] Parte_11 acconti eventualmente già versati.
- ed ancora, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c., nei confronti della , condannare la AR medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno nei confronti degli attori nella somma che verrà equitativamente ritenuta di giustizia.
- ed infine, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata l'errata quantificazione delle spese legali di lite del primo grado nonché la percentuale di rifusione dal parte del Giudice, condannare AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il Sig. , alla rifusione del 100%
[...] Parte_11 delle spese di lite di primo grado ovvero, in subordine, nella misura minima dell'80%, rideterminate in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 anche in considerazione del numero di parti assistite. in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande formulate in via incidentale, rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto assolutamente infondate e pretestuose, sia in fatto che in diritto e, pertanto, confermare nel pagina 2 di 12 merito la sentenza n. 2921/2021 emessa dal Tribunale di Bologna in data 30.11.2021 e depositata in data 2.12.2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 11772/2018. Con vittoria delle spese di lite del II grado di giudizio, oltre accessori di legge. in via istruttoria:
- si contestano le istanze istruttorie formulate dall'appallante e per l'effetto ci si oppone all'ammissione delle medesime.
La difesa di ha concluso come da note depositate. Parte_11
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2018, e genitori di CP_2 _1 CP_3
agendo sia in proprio che quali esercenti la potestà sui figli minori e insieme a
[...] Per_1 Pt_2
e (nonni paterni), (nonna materna) – in proprio e quale Parte_3 Parte_4 Parte_5 erede, unitamente a e di (nonno materno Parte_7 Parte_8 _1 Parte_6 deceduto dopo il fatto), e (questi ultimi cugini), convenivano in Parte_9 Parte_10 giudizio e la - quali, rispettivamente, proprietario e compagnia assicuratrice Parte_11 CP_6 per la RCA della autovettura Hyundai Athos targata DK427CX – chiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa del sinistro stradale occorso in data 13.12.2014 in Bologna ed a seguito del quale, in data 15.12.2014, perse la vita Controparte_3
La ragazza, infatti il 13.12.2014 dopo le 19 era uscita con i cugini e dalla casa CP_2 Parte_9 dei nonni materni, e in Bologna in via Don Sturzo n. 39, per prendere Parte_6 Parte_5 l'autobus n. 21 in direzione del centro di Bologna – quando mentre attraversava la strada, diretta alla fermata - veniva investita da che, alla guida dell'autovettura Hyundai Athos CP_7 sopraindicata percorreva la via Don Sturzo con direzione da Casalecchio di Reno (BO) verso via
Andrea Costa, e centro città. La ragazza veniva caricata sul cofano, e sbalzata in alto, per ricadere al suolo dopo avere urtato una delle vetture che erano incolonnate nella direzione di marcia opposta;
subito soccorsa, e portata all'ospedale, decedeva dopo due giorni per le gravissime lesioni riportate.
Gli attori allegavano che la vicenda aveva dato luogo ad un giudizio penale, conclusosi con la condanna del per omicidio colposo, cosicchè la responsabilità dell'investitore era stata accertata CP_7 con sentenza passata in giudicato.
Esponevano, per l'apprezzamento del danno, che la vittima, di 19 anni, era una bella ragazza, solare e piena di vita e di entusiasmo, amante del mare, della montagna e degli sports, in cui era anche capace;
apparteneva ad una famiglia molto unita e numerosa, aderente alla Chiesa Evangelica, che promuove l'insieme dei credenti come una grande famiglia composta dalle cellule rappresentate dalle singole famiglie parentali, in cui si sviluppano reali rapporti di solidarietà e amicizia, estesi oltre i limiti del nucleo parentale in senso stretto, dove i rapporti con i cugini e gli zii sono praticamente equiparati ai rapporti con i fratelli ed i genitori.
, nello specifico, pur essendo residente a [...], dove aveva sempre vissuto con i genitori ed CP_3 i fratelli, tra l'altro nelle vicinanze della abitazione dei nonni paterni, in cui trascorreva molti CP_3 pomeriggi, (il nonno era Responsabile della Chiesa Evangelica di Torino, ed era stato il tutore spirituale della ragazza, mentre la nonna, insegnante, l'aveva seguita negli studi classici) nell'estate del 2014 si era trasferita a Bologna dai nonni materni, per frequentare più agevolmente l'università _1 di Parma, ed anche occuparsi del cugino coetaneo, portatore della sindrome di down, Persona_3
a cui era legata da un affetto molto tenero, vivo, e vivificante per il ragazzo.
Gli attori concludevano rappresentando la importanza di , con la sua giovinezza, vitalità, e CP_3 capacità di tessere relazioni positive, nel contesto familiare, e, di conseguenza, l'acutezza del dolore e del senso di perdita patiti da tutti i componenti del nucleo familiare allargato, a seguito della tragedia.
Chiedevano quindi, tutti, il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita parentale, e gli eredi pagina 3 di 12 anche del danno non patrimoniale, biologico terminale e catastrofale, patito dalla ragazza nelle ore che hanno preceduto il decesso, e loro trasmesso post mortem, nonché, il solo padre anche CP_2 del danno patrimoniale patito per spese mediche e funerarie, indicando la somma complessiva da corrispondere in €.3.114.727,64, da cui detrarre l'acconto di 100.000,00 versato dalla assicurazione ai genitori della vittima.
Si costituiva la compagnia, contestando la domanda: esponeva che la dinamica dell'incidente evidenziava la colpa prevalente della ragazza, che aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali, senza guardare, per non perdere l'autobus alla fermata, e per di più tra le macchine incolonnate, circostanza che aveva reso impossibile il suo avvistamento, per l'automobilista che stava sopraggiungendo, a velocità moderata e nei limiti consentiti, come comprovato dal fatto che era arrestato in uno spazio breve.
Contestava anche l'ammontare dei danni richiesti, sostenendo che non è risarcibile, in capo al deceduto, il danno da perdita della vita, mentre per il risarcimento del danno terminale è necessario sia una sopravvivenza significativa della vittima, in termini temporali, che lo stato di coscienza, nella fattispecie assente;
contestava anche, seppure genericamente, la misura del danno da perdita parentale esposto, richiamando sul punto i principi in materia di onere della prova.
Si costituiva anche , chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva o prevalente di Parte_11
rigettando la domanda, e comunque condannando la compagnia assicuratrice a Controparte_3 tenerlo indenne da ogni conseguenza, con vittoria di spese di lite, anche ex art.1917 cc.
Il giudizio è stato istruito con documenti, prove orali e l'espletamento di una ctu cinematica, e definito con sentenza pubblicata il 2.12.2021, che ha svolto i seguenti passaggi logici e giuridici:
-in primo luogo ha richiamato la disciplina contenuta all'art.2054 cc, 1° comma, che prevede la responsabilità presunta in capo all'automobilista, in caso di investimento di un pedone;
-quindi ha ritenuto che, anche all'esito della istruttoria svolta, non fosse stata raggiunta la prova del fatto che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto;
-ha rilevato che la sentenza penale aveva accertato la responsabilità del conducente, e formava giudicato opponibile alla assicurazione , citata e dunque parte del giudizio penale, seppure Pt_1 esclusivamente per gli interessi civili, come i genitori della ragazza;
-ha poi osservato che la ctu cinematica svolta nel giudizio civile, nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, aveva confermato gli accertamenti e le valutazioni contenuti nella sentenza penale, affermando che l'automobilista procedeva ad una velocità trai 50 ed i 60 km/h, verosimilmente verso il valore medio, e concludendo per una responsabilità concorsuale del veicolo e del pedone;
-ha accertato la esistenza di riscontri convergenti, rispetto alle asserzioni del ctu, nelle altre emergenze processuali, ed ha concluso ravvisando a carico dell'automobilista profili di colpa consistenti nella velocità superiore a 50 km/h, non adeguata, e nella posizione dell'auto, spostata verso il margine sinistro, anziché destro, della propria corsia di marcia, con conseguente maggiore responsabilità in capo all'automobilista, per l'evento morte in concreto verificatosi, rispetto alla responsabilità ascrivibile alla ragazza, che aveva attraversato al di fuori delle strisce pedonali, così ripartendo la responsabilità nella misura dell'80 % a carico dell'automobilista e del 20 % a carico del pedone.
-ha liquidato il danno da perdita parentale in favore di tutti i congiunti che ne avevano fatto richiesta, facendo applicazione delle Tabelle di IL all'epoca disponibili, che prevedevano una forbice tra minimo e massimo, valorizzando tuttavia i parametri indicati dalla pronuncia della corte di cassazione
10579 del 2021, tra cui la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno tra le parti del rapporto parentale reciso, la qualità ed intensità del rapporto familiare;
pagina 4 di 12 -ha escluso la presenza del danno reclamato iure hereditario, come danno da perdita della vita, o danno terminale e catastrofale, rilevando che l'unico danno risarcibile a tale titolo era il danno biologico patito dalla vittima, incosciente, per i due giorni di sopravvivenza;
-ha accolto la domanda di risarcimento del danno emergente, per spese mediche e funerarie
-ha infine accolto la domanda trasversale di rifusione delle spese proposta da nei confronti Parte_11 della assicuratrice.
La sentenza, notificata a mezzo PEC, è stata tempestivamente impugnata dalla Compagnia assicuratrice, che ha articolato due motivi di appello, e, dato atto di avere parzialmente adempiuto alla decisione, versando il 50 % del danno astrattamente liquidato dal primo giudice, ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Si sono costituiti gli attori, contestando la fondatezza dei motivi dell'appello principale, opponendosi alla sospensiva, e proponendo appello incidentale, articolato in tre motivi.
Si è costituito anche il proprietario del veicolo, coobbligato solidale della compagnia Parte_11
e litisconsorte necessario convenuto in giudizio, prestando adesione all'appello proposto dalla . Pt_1
La Corte accordava la sospensione richiesta, quindi tratteneva la causa in decisione, senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni definitivamente precisate come in epigrafe nel termine del 9 luglio 2024, assegnato in sostituzione di udienza ex art.127 ter cpc.
***
Preliminarmente, rispetto all'esame dei motivi di impugnazione, va esaminata, e respinta, la eccezione, sollevata dall'appellante principale, di inammissibilità dell'appello incidentale avversario, perché tardivo. L'eccezione è invero palesemente infondata: si è infatti consolidato nel diritto vivente l'orientamento per cui l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza;
dunque la impugnazione incidentale è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato, dovendosi anche intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c. “parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione” come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli (vedi, tra le ultime, 15770 del 2018, 25285 del 2020, S.U. 8486 del 2024).
Passando quindi al merito, si osserva che con il primo motivo di appello la Compagnia deduce l'omesso e parziale esame da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie e dei documenti di causa, l'erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui omette di valutare elementi istruttori, e fatti decisivi per dimostrare la colpa in concreto del pedone, la imprudenza e la pericolosità dei suoi comportamenti: assume che in particolare il giudice non ha tenuto in debito conto che così come emerge dal quadro probatorio, non solo stava attraversando la sede Controparte_3 stradale al di fuori delle strisce pedonali (così omettendo di concedere la dovuta precedenza) ma, perdipiù, lo stava facendo in maniera irregolare, imprudente, anomala, in circostanze di tempo e luogo che limitavano la visibilità, e determinarono una sua apparizione improvvisa sulla traiettoria dell'autovettura.
Rileva che il giudicato determinato dalla sentenza penale definitiva è opponibile solo alle parti di quel giudizio, e quindi non allo , e comunque è efficace solo con riferimento alla sussistenza del Parte_11 fatto, alla sua illiceità penale, e alla affermazione che l'imputato lo ha commesso, ma non si estende alla valutazione del concorso della vittima nella causazione del sinistro. pagina 5 di 12 Il motivo deve essere parzialmente accolto.
E' pacifico, in diritto, che l'efficacia della sentenza penale passata in giudicato è limitata alla responsabilità del condannato, ma non esclude (in coerenza con il principio della causalità contenuto all'art.41 cp) la esistenza di cause concorrenti, e quindi non preclude l'accertamento del concorso di terzi, in sede civile, peraltro già operata dal primo giudice, che ha fatto corretta applicazione del diritto che regola il rapporto tra giudicato penale e accertamento civile.
In secondo luogo, non vi è alcun dubbio, sempre in diritto, che la presunzione di colpa dell'automobilista, prevista dall'art.2054 1° comma cc, nel caso di investimento di un pedone, non operi in contrasto con i principi in materia di responsabilità da fatto illecito, responsabilità fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, cosicchè il giudice è tenuto ad indagare anche la condotta del pedone, per valutarne la pericolosità, e l'incidenza causale nel determinare l'evento, e quindi apprezzare l'eventuale concorso del pedone, che comporta una correlata riduzione della responsabilità dell'automobilista: anche questo principio è stato applicato peraltro dal primo giudice.
Il motivo di impugnazione, invero, contesta l'erroneo apprezzamento della istruttoria e delle circostanze di fatto, ed è, ad avviso della Corte, fondato, quanto meno in parte, perché il Tribunale ha sottovalutato l'incidenza causale della condotta della vittima, e quindi il suo concorso, nella verificazione dell'evento.
Nel caso di specie, la scena del sinistro è stata ricostruita in modo sostanzialmente pacifico, in ragione dei rilievi della Polizia Municipale, delle plurime e convergenti dichiarazioni assunte dalla medesima, e della consulenza tecnica cinematica: sappiamo, quindi, per certo che insieme ai cugini ha CP_3 iniziato l'attraversamento stradale approfittando del fatto che sull'unica corsia destinata al traffico con direzione da Bologna verso Casalecchio le auto erano incolonnate, e procedevano a bassa velocità; dunque una macchina li ha lasciati passare e i ragazzi si sono inseriti nella colonna;
i due ragazzi arrivati alla linea di mezzeria si sono arrestati, mentre , è avanzata, tesa a giungere CP_3 all'autobus, senza guardare nella direzione da cui potevano provenire le macchine, ed è stata in questo frangente investita, dall'automobilista.
In tal senso sono convergenti le dichiarazioni dei terzi, e raccolte nella Tes_1 Pt_12 immediatezza dalla Polizia Municipale;
e anche le dichiarazioni raccolte sempre dalla Polizia qualche tempo dopo, dei giovani cugini e secondo cui erano appunto arrivati alla Pt_9 Parte_10 linea di mezzeria, mentre era un passo avanti a loro, quando è stata falciata. Anche CP_3 Tes_2
autista dell'autobus fermo, ha riferito, nel suo nucleo centrale, la stessa dinamica,
[...] affermando che i ragazzi quasi correvano, nell'attraversare, e che la ragazza era avanti agli altri, quando venne investita, e sbalzata in alto a seguito dell'urto, con le devastanti conseguenze.
Questa dinamica, posta in essere da , se è una manifestazione della sua irruente e fiduciosa CP_3 giovinezza, che si vorrebbe priva di conseguenze negative, e si tende, sotto il profilo soggettivo, a scusare, ha oggettivamente assunto un rilievo causale importante, nel determinare l'investimento, e la gravità delle sue conseguenze: infatti l'automobilista che sopraggiungeva non ha avuto modo di avvedersi, con chiarezza, e da una distanza apprezzabile, né della intenzione dei ragazzi di attraversare, né tantomeno dello slancio preso in questo da , perché tutti e tre erano secondo ogni CP_3 verosimiglianza in certa misura nascosti dalle automobili incolonnate.
Nel valutare la situazione, e la possibilità di avvistamento, occorre anche tenere conto del contesto: l'incidente è infatti avvenuto il 13 dicembre, dopo le 19,30 quando la luce naturale era venuta meno;
risulta dal rapporto che l'illuminazione stradale era sufficiente, ma questo non toglie che la visuale notturna in una strada trafficata sia comunque e generalmente meno chiara, perché la diffusa oscurità, da una parte, e l'effetto di abbaglio prodotto dai fari, dall'altra, rendono più difficile cogliere il pagina 6 di 12 contorno delle cose.
Dunque, certamente non era facile per l'automobilista che sopraggiungeva, rendersi conto, a distanza, in una fila di auto incolonnate con i fari accesi, dei pedoni che attraversavano inopinatamente a piedi, in mezzo appunto alle automobili;
difficile, tra l'altro, distinguere le teste dei pedoni, a distanza e in quelle condizioni, tenuto conto anche del fatto che pure gli scooteristi, e i ciclisti, laddove presenti, si incolonnano e frappongono usualmente tra e di fianco alle auto.
A riprova si richiama in particolare la prima immagine del fascicolo fotografico allegato al rapporto della polizia municipale, che coglie, proprio dalla direzione dell'automobilista, le auto incolonnate con i fari accesi e ben evidenzia l'effetto confusivo che si genera nel contesto.
Che l'automobilista solo all'ultimo abbia visto , (anche se non principalmente per la insidiosa CP_3 condotta inconsapevolmente posta in essere dai ragazzi) è confermato dal fatto che questi ha frenato solo al momento dell'impatto, e non prima, circostanza che ha inciso molto pesantemente sugli esiti dell'investimento, rivelatosi letale.
Quanto alla condotta dell'automobilista, è indubbio (sia per quanto accertato in sede penale, che per le conclusioni motivatamente raggiunte dal Ctu in questa sede) che tenesse una velocità superiore, seppure non di molto, al limite vigente, (in quel tratto di 50 km/h), e comunque superiore alla velocità prudenziale, nelle specifiche condizioni di tempo e luogo descritte, vista l'ora serale, il traffico intenso, e la visibilità comunque ridotta.
E' anche ragionevolmente acquisito che l'automobilista non si tenesse, all'interno della propria corsia di marcia, in stretta aderenza al margine destro, ma in posizione più prossima alla linea di mezzeria, da cui al momento dell'impatto comunque distava 70 cm circa: questo dato risulta dalla ricostruzione svolta in sede penale, (in particolare delle dichiarazioni dei testi e e dello stesso Pt_5 Tes_3 imputato che avrebbe riferito che, quando si trovava ad affiancare un autobus fermo sulla destra tendeva abitualmente ad allargare la traiettoria di marcia, nel timore di investire i viaggiatori appena scesi dal bus) oltre che dalla relazione di Ctu. Questo profilo di colpa ad avviso della Corte è tuttavia tenue, perché effettivamente in quel momento l'automobilista era costretto ad usare la corsia intermedia, destinata al traffico privato, e la presenza sulla sua destra del massiccio autobus rendeva ragionevole un certo spostamento verso la mezzeria, per garantire la distanza laterale di sicurezza.
Così rivisitata la descrizione dei fatti, la Corte, partendo dalla presunzione del 100% di colpa del conducente del veicolo investitore, che discende dal disposto dell'art. 2054, c. 1, c.c., (ed è correlata alla pericolosità intrinseca della circolazione dei veicoli, ed all'ovvio dovere di evitare le conseguenze dannose di tale circolazione, anche per le prevedibili imprudenze dei pedoni, entro il limite della ragionevolezza), ed accertata e descritta l'imprudenza e la estrema pericolosità della condotta del pedone investito, che di fatto ha ridotto marcatamente la possibilità di avvistamento a distanza, ridefinisce la percentuale di concorso ascritto alla vittima dal giudice di primo grado, che si reputa proporzionato ed equo stimare nel 40 %, con una responsabilità residua a carico dell'automobilista del
60 %.
Con il secondo motivo di appello l'appellante principale contesta la liquidazione, a suo dire Pt_1 non dovuta e comunque eccessiva, del danno da perdita parentale a favore dei nonni e dei cugini, rilevando altresì che è mancato ai vivi dopo un solo anno, il che comporta una Parte_6 liquidazione ridotta per la premorienza. Dal canto loro, con il primo motivo gli appellanti incidentali contestano la liquidazione del danno a favore dei genitori della giovane vittima, che si è discostata dal massimo della forbice milanese, laddove il caso di specie avrebbe senz'altro meritato e reso doveroso il riconoscimento del massimo.
pagina 7 di 12 I due motivi si trattano congiuntamente perché connessi dalla natura del danno, non patrimoniale da perdita parentale, dalla unicità dei principi che lo regolano, e dei parametri di riferimento da utilizzare.
Sul punto va premesso che la decisione impugnata è intervenuta dopo la sentenza n.10579 del 2021 con cui la Suprema Corte aveva rilevato i limiti del sistema di liquidazione del danno da perdita parentale all'epoca elaborato dall'Osservatorio presso il Tribunale di IL, che prevedeva una forbice tra minimo e massimo, e non una tabella a punto variabile, come era stata nel frattempo sviluppata dal Tribunale di Roma;
ad avviso della Corte di Cassazione il sistema milanese consegnava di fatto maggiore discrezionalità al giudice, con il risultato di pervenire a liquidazione assai variegate e difformi, pur in presenza di fattispecie simili, il che determinava un sostanziale tradimento della equità, che richiede invece un trattamento uniforme dei casi connotati dalle medesime caratteristiche.
Il primo giudice ha in effetti applicato la tabella milanese all'epoca esistente, seppure con particolare attenzione ai singoli parametri elencati per pervenire ad una liquidazione adeguata al caso concreto;
nel frattempo tuttavia, in adesione ai criteri suggeriti dalla Suprema Corte, anche l'Osservatorio presso il
Tribunale di IL ha riformulato, con criteri più stringenti, i parametri per la liquidazione del danno da perdita parentale, nel giugno 2022, aggiornando la tabella da ultimo nel gennaio 2024, con applicazione degli incrementi istat. Dunque, per risolvere le opposte contestazioni circa la adeguatezza della liquidazione operata in primo grado, la Corte applica l'orientamento nomofilattico della Cassazione, (vedi oltre alla sentenza sopra citata Cass.18056 del 2019, ove ulteriori citazioni) per perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, e il principio di uguaglianza e di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. di cui l'equità integrativa è espressione: la verifica della corretta liquidazione dei danni contestati viene quindi operata avvalendosi delle ultime tabelle di IL (edizione 2024) ove è previsto un punteggio specifico per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
circostanze che rivelano l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva", e sostanzialmente determinano un automatismo liquidatorio;
solo la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, di natura "soggettiva", concernente sia aspetti c.d. "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia aspetti “interiori" di tale danno (sofferenza interiore), va valutata con apprezzamento del caso concreto, potendo comunque essere provata anche con presunzioni.
Passando, quindi, alla determinazione concreta del danno non patrimoniale, si osserva che per entrambi i genitori, secondo la ultima tabella vigente, il valore del punto è di 3911 euro, e i punti da attribuire sono, nella fattispecie 26 per la età della vittima primaria, 20 per la età della vittima secondaria, 16 per il rapporto di convivenza e 9 per il numero di superstiti;
per la qualità ed intensità del rapporto e la conseguente intensità del dolore conseguente alla sua perdita si attribuiscono 24 punti, con stima dunque prossima al massimo, attese le risultanze istruttorie, e la età della vittima, molto giovane;
non si può raggiungere il massimo per la presenza di una famiglia con altri figli, e comunque articolata, e solidale, che costituisce per i genitori, pur nell'ovvio e profondissimo dolore, un sostegno affettivo, e una ragione di vita perdurante.
Dunque il valore di 3911,00 euro moltiplicato per il coefficiente risultante dalla somma dei punti (95), determina, per ciascuno dei genitori un danno da perdita parentale liquidato in 371.545,00 euro, con stima alla data di approvazione della tabella, ossia il 1° gennaio 2024; la somma devalutata alla data del fatto diviene di 311.176,72 euro, di cui peraltro solo il 60 % da porre a carico della assicurazione e del proprietario della vettura, pari a 186.705,00 euro per ciascuno dei genitori, oltre rivalutazione ed pagina 8 di 12 interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, dalla data del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza, sottratti via via gli acconti dapprima di 50.000 euro, quindi di 95.000 euro, dalla data dei pagamenti;
detto calcolo comporta che residua, alla data di pubblicazione della presente sentenza un credito di 78.500,00 euro in capo a ciascuno dei genitori.
Non è stata contestata, invece, da alcuna delle parti, la determinazione del danno da perdita parentale operata a favore dei fratelli, ed , per 124.000 euro per ciascuno, alla data della prima Pt_2 Per_1 decisione, il 30 novembre 2021; dunque tenendo conto del giudicato sul punto, e del parziale accoglimento del primo motivo dell'appello principale, tale danno va posto a carico della assicurazione e del responsabile nei limiti del 60 %, pari ad €.74.400; preso atto del versamento della somma di 62.000,00 euro nel gennaio 2022, e della spettanza di rivalutazione ed interessi fino alla data della presente decisione, residua per ciascuno dei fratelli un credito di 15.000,00 euro.
Quanto alla contestazione del danno da perdita parentale liquidato a favore dei nonni e dei cugini, si osserva che circa la sussistenza del danno non vi è dubbio, all'esito della istruttoria, che ha confermato ampiamente quegli elementi di fatto da cui tipicamente può trarsi, in forza di presunzioni assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, la esistenza di tale pregiudizio non patrimoniale. La morte di un prossimo congiunto costituisce invero lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia;
tale lesione, laddove incide esclusivamente sulla relazione affettiva e il rapporto parentale comporta un danno non patrimoniale, integrato dal dolore e dalla sofferenza, e dal fatto di non poter più sperimentare, a seguito della perdita, tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà, che caratterizzano un sistema di vita irreversibilmente stravolto.
Se è vero che solo nel nucleo primario il danno è presunto, e dunque non si giustifica un automatico riconoscimento a parenti di secondo grado, nel caso di specie i testi e hanno Tes_4 Testimone_5 confermato sia che la ragazza fin da piccola aveva frequentato giornalmente l'abitazione dei nonni paterni, ed , residenti a [...], i quali l'accudivano dall'uscita della Parte_3 Parte_4 scuola sino all'ora di cena, e gli ambienti della Chiesa Evangelica di Torino, del quale è responsabile e tutore spirituale il nonno;
sia che nell'estate del 2014, essendo stata ammessa Parte_3 all'Università di Parma, si era trasferita a casa dai nonni materni, dal lunedì al venerdì di CP_3 ogni settimana, dove aveva occasioni continue di stare con i cugini e zii;
sia infine che aveva costantemente trascorso durante l'infanzia e l'adolescenza, periodi di vacanze estive, dai nonni materni nella casa al mare di Pesaro, ovvero con le famiglie degli zii ed i suoi cugini e _1 Pt_9
a Cannes in Francia;
infine, aveva partecipato a campi estivi, tra il 2009 ed il 2014 CP_2 CP_3 almeno una settimana nel mese di agosto sempre con gli zii ed i cugini e _1 Pt_9 CP_2
Dunque la allegazione degli attori, circa la condivisione degli affetti, realmente e concretamente coltivati, in una grande famiglia allargata, ha trovato conferma nella istruttoria, e va riconosciuto anche ai nonni e ai cugini il dolore della perdita. Può aggiungersi, in chiusura, che anche le circostanze della tragedia confermano la molteplicità di legami descritti, atteso che la ragazza usciva dalla casa della nonna con i cugini, per dirigersi ad una riunione della Chiesa Evangelica di appartenenza.
Ora, quanto ai nonni, si osserva in via generale che, tenendo conto delle età della vittima primaria (p.20) e secondaria (p.8), della presenza di numerosi parenti di secondo grado, con conseguente elisione del coefficiente specifico aggiuntivo, e della elevata qualità del rapporto affettivo, (p.24), che si riconosce a tutti, vista la intensa frequentazione dimostrata, seppure con differenti modalità, il danno da perdita va liquidato in linea di principio per ciascuno moltiplicando il valore del punto, di 1698,00 per il coefficiente totale di 52 e definito di conseguenza in 88.296,00 euro, somma che, devalutata dal gennaio 2024 alla data del fatto diviene di 73.949,75 euro.
pagina 9 di 12 Tenuto conto della percentuale di responsabilità del 60 % il danno risarcibile si riduce a 44.370,00 euro, da incrementare di rivalutazione ed interessi dalla data del fatto fino alla data della decisione, tenendo conto in detrazione dell'acconto di 25.000,00 euro pagato nel gennaio 2022; dunque, residua a favore di ciascuno dei nonni e , residenti a [...]un credito definito Parte_3 Parte_4 alla data di pubblicazione della presente sentenza in 29.480,00 euro.
Pare poi ragionevole riconoscere la speciale condizione di entrambi i nonni residenti a [...], che si trovavano ad ospitare la ragazza, quando è avvenuta la tragedia, cosicchè ne sono stati ancor più drammaticamente coinvolti: in considerazione di tale circostanza, si riconosce un incremento di 10.000 euro per ciascuno a e a definendo il risarcimento in 98.296,00 euro, somma Parte_5 Parte_6 che, devalutata dal gennaio 2024 alla data del fatto, diviene di 82.324,96 euro;
vista la percentuale di responsabilità del 60 % il danno risarcibile a carico dei soccombenti si determina in 49.395,00 euro, oltre rivalutazione ed interessi fino alla data della decisione.
Tenendo conto in detrazione dell'acconto di 35.000,00 euro pagato nel gennaio 2022, in favore di si riconosce il credito residuo, alla data della presente decisione, di 23.726,80 euro Parte_5
Diversa valutazione va fatta per vista la premorienza: costui, infatti, che aveva 78 anni Parte_6 quando è mancata la nipote, ed era malato, è deceduto a distanza di meno di un anno;
ora, le tabelle predisposte per la liquidazione del danno da perdita parentale stimano l'età potenziale della vittima secondaria fino a 100 anni, e dunque l'importo che può ritenersi congruo a risarcire il danno morale patito per il lutto a fronte di una sopravvivenza massima stimata di 12 anni va senz'altro ridotto, per tenere conto, nel caso di specie, del tempo effettivo durante il quale ha dovuto convivere Parte_6 con il lutto;
è ragionevole affermare, secondo l'esperienza comune, che la sofferenza interiore provata da chi patisca un lutto si realizza con maggiore intensità nel momento del distacco, per essere poi destinata ad affievolirsi;
dunque, a fronte dell'unico anno di permanenza in vita, si può ritenere dovuto al nonno, e quindi ai suoi eredi, un risarcimento pari ad un terzo della somma di 49.395,00 euro astrattamente dovuta;
il risarcimento va ridotto quindi a 16.465,00 euro, cosicchè, pur considerando la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dovuti, la somma di 20.000,00 euro versata in data 20 gennaio 2022 dalla assicurazione deve considerarsi satisfattiva del credito degli eredi di Parte_6
Quanto ai cugini, si osserva che la liquidazione operata dal primo giudice pare prudenziale e condivisibile, anche per la rilevanza della loro diretta partecipazione alla tragedia: va quindi confermata la liquidazione di 15.000 euro per ciascuno, ridotta, per il concorso causale della vittima, al 60 %, pari ad €.9.000,00, somma che, incrementata di rivalutazione ed interessi dalla data della prima decisione ad oggi diviene di 11.230,00 euro.
Non consta che siano stati pagati acconti in favore dei cugini.
Con il secondo motivo di appello incidentale, gli appellati deducono la erroneità della decisione, che ha respinto la domanda di condanna della assicurazione, per mala fede processuale, ex art.96 cpc, 1° e
3° comma.
Ora, il primo comma della norma richiamata prevede, a favore della parte che propone la domanda, il risarcimento dei danni patiti, in ragione della dedotta mala fede, danni che tuttavia non figurano né allegati né provati nel giudizio, il che rende inevitabile il rigetto del motivo, sotto questo profilo.
Quanto poi al terzo comma, che invece consente al Giudice di provvedere, su domanda o anche di ufficio, ad applicare una condanna sostanzialmente sanzionatoria, a prescindere dalla esistenza di danni positivamente provati in capo a chi allega la mala fede avversaria, si osserva che per giurisprudenza consolidata la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede l'accertamento positivo dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo “abusivo”, cioè non solo sviluppando una difesa infondata, nel proprio interesse, il che è legittimo, ma sacrificando gli interessi pagina 10 di 12 dell'avversario, in modo sleale o sproporzionato in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'esito del giudizio di merito (vedi tra le altre Cass.26545 del 2021).
Nel caso in esame dagli atti del processo e dalle condotte processuali dell'assicurazione non si desumono questi elementi: la domanda risarcitoria d'altro canto era molto elevata ed è stata accolta solo in parte, e in questa sede di secondo grado la ripartizione delle responsabilità è stata modificata, ritenendo fondate ancorchè non integralmente, le contestazioni della assicurazione, ragioni per cui complessivamente non vi è spazio per l'accertamento della mala fede.
Con il terzo motivo di appello incidentale la difesa dei signori deduce la erroneità della CP_3 sentenza nella parte in cui ha condannato la assicurazione a rifondere il solo 50 % delle spese di lite, ed anche laddove le ha liquidate per l'intero in euro 44.000,00 per compensi, compresa la fase di negoziazione assistita, oltre accessori di legge, ed anticipazioni: deduce invero che non vi è stata nel giudizio soccombenza reciproca, e che occorreva tenere conto, nella liquidazione delle spese, del numero delle parti assistite.
Tale motivo deve essere accolto, nei limiti di cui si dirà: nella fattispecie, è vero che la domanda di risarcimento del danno biologico terminale e catastrofale reclamato dagli eredi, asseritamente patito dalla ragazza, e quantificato in 1.387.212,00 euro, è stata ridimensionata fino ad essere pressochè annullata, in ragione dello stato di costante incoscienza, che ha consentito la liquidazione del solo danno biologico per i due giorni di sopravvivenza della vittima;
tuttavia non vi è formalmente soccombenza reciproca, risultando soccombenti, nel giudizio, solo i convenuti. Né comporta soccombenza, al fine di giustificare la compensazione delle spese, il rigetto della domanda ex art.96 cpc, per giurisprudenza costante del Supremo Collegio. Non risulta, d'altro canto, che nella fattispecie sia stata la abnorme richiesta risarcitoria a causare la lite: gli appellanti incidentali deducono infatti che controparte mai ha manifestato alcuna disponibilità transattiva, circostanza oggettivamente corroborata dal fatto che l'assicurazione ha pagato in parte e solo a fronte di condanne esecutive. Dunque, il giudizio si è reso necessario, a prescindere dall'ammontare della pretesa risarcitoria, e la parziale compensazione delle spese in primo grado non trova giustificazione neppure nel principio di causalità, né in una delle ragioni specificamente enunciate dall'art.92 2° comma cpc, che non sono state rappresentate.
La pronuncia di compensazione quindi va riformata, e sostituita dalla pronuncia di condanna integrale, come conseguenza e normale complemento dell'accoglimento della domanda (vedi da ultimo Cass.S.U.32061 del 2022, ove richiami).
Quanto alla misura della liquidazione si osserva che le domande proposte, come avviene nella fattispecie, da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo), non si sommano tra loro, ma si liquidano tenendo conto (ex art.10 cpc, e 2 DM 55 del 2014) della condanna più elevata, e applicando, se del caso, maggiorazioni del 30 % e del 10 %, a seconda del numero delle parti (vedi, estesamente ed in dettaglio sul punto la ordinanza 10367 del 2024, ove amplissimi richiami).
L'art.10 cpc, infatti, consente la sommatoria solo quando le domande plurime siano rivolte ad un unico convenuto, e l'art.4 Dm 55 del 2014, prevede la applicazione di aumenti calibrati, a fronte della maggiore attività spiegata dal difensore quando assiste più parti, il che non si giustificherebbe, ove il compenso andasse già calcolato sulla somma dei valori.
Quindi lo scaglione, commisurato alla condanna più elevata, a favore di ciascuno dei genitori, rientra nell'arco di valore tra 52.000 e 260.000.
Quanto al carattere, obbligatorio o meno, dell'aumento, si osserva che l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti “può” applicarsi: in particolare per le pagina 11 di 12 prestazioni professionali completate prima dell'entrata in vigore del decreto 147 del 2022 (avvenuta il 23.10.2023) l'aumento poteva applicarsi “di regola”, mentre attualmente la parole “di regola” sono state abrogate;
Dunque, nel caso in esame tenendo conto del numero delle parti difese, e della analogia di posizioni tra i componenti del nucleo primario, da una parte, ed i parenti di secondo grado dall'altro, e della relativa semplicità delle questioni da affrontare, vista la formazione del giudicato penale, e la radice comune dei diritti azionati, (che per tutti gli assistiti riguardava il danno parentale, salvo alcuni modesti danni patrimoniali), si ritiene adeguato liquidare il compenso medio per lo scaglione, applicando il massimo solo per l'attività istruttoria, in primo grado, con un aumento del 90 %, sul compenso base, per il numero delle parti difese, pervenendo così alla liquidazione del compenso, per il primo grado, di
32.182,00 euro, e per il secondo grado di 27.202,30 euro, oltre esborsi, ed accessori di legge (spese generali, iva e cpa).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento degli appelli, principale e incidentale, e parziale riforma della sentenza 2921 del 2021 emessa dal Tribunale di Bologna, che conferma nel resto: dichiara la responsabilità del sinistro ascrivibile nella misura del 60 % all'automobilista, e del 40 % della vittima;
di conseguenza, tenuto conto di quanto medio tempore corrisposto, condanna , Controparte_4 rappresentanza generale per l'Italia, in solido con il Sig. , al risarcimento del residuo Parte_11 danno da perdita parentale mediante pagamento delle seguenti somme:
- a 78.500,00 euro CP_2
- ad 78.500,00 euro _1
- a ed quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore CP_2 _1 Per_1
15.000,00 euro;
[...]
- a 15.000,00 euro;
Parte_2
- a 29.480,00 euro;
Parte_3
- a , 29.480,00 euro;
Parte_4
- a 23.726,80 euro;
Parte_5
- ai cugini e 11.230,00 euro ciascuno, Parte_10 Parte_9 oltre interessi legali ex art.1284 sulle predette somme dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna altresì , in solido con il Sig. AR [...]
, a rimborsare agli attori, qui appellati e appellanti incidentali, le spese dei due gradi di Parte_11 giudizio che liquida per il primo grado in 32.182,00 euro, e per il secondo grado di 27.202,30 euro, a titolo di compensi, oltre esborsi, ed accessori di legge.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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