Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott.ssa Claudia De Martin Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8115/2019 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione con provvedimento depositato in data 18/10/2024
TRA
nato il [...] a [...], C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 33 presso lo studio dell'avv. Aurora Spaccatrosi che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione di primo grado;
appellante
E
a responsabilità limitata unipersonale, C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Francesco Grieco in Roma, Via Piemonte n.39, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Forti, con studio in Ferrara, via Alberto Lollio n. 18, giusta mandato allegato all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in primo grado;
appellata
E
C.F. e P.I. , in persona del procuratore speciale Controparte_3 P.IVA_3 dott.ssa nella qualità di procuratrice della società a responsabilità CP_4 CP_2 limitata unipersonale, C.F. , elettivamente domiciliata in Ferrara, in Via Alberto Lollio n. P.IVA_2
18, presso lo studio dell'avv. Nicola Forti che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione;
appellata
E
(già ); Controparte_5 Controparte_6
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2019 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n°11010/2019, pubblicata il 27/5/2019, resa nel giudizio promosso dall'appellante nei confronti della e nel quale Controparte_6
è intervenuta la in proprio e quale mandataria di Controparte_1 CP_2
§.
2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
<< Il sig. ha promosso il presente giudizio per richiedere l'accertamento dell'illegittimità e la Pt_1 cancellazione del protesto dell'assegno n. 291326908 dell'importo di € 665,50 datato 15.05.12 levato nei suoi confronti in data 23.05.2012 dalla successivamente Controparte_7 incorporata dalla ed il risarcimento del conseguente danno Controparte_6 patrimoniale, di immagine, alla salute, quantificato complessivamente in € 3.000.000,00. L'attore ha inoltre richiesto l'accertamento dell'illegittimità del tasso di interesse del mutuo ipotecario rep. 58563 racc. 8461 del 4.01.2007 concluso con la medesima per violazione Controparte_7 dell'art.2 L.108/96 e la condanna della banca alla restituzione degli interessi percepiti indebitamente ed al risarcimento del danno anche ex art. 2059 c.c. La convenuta si è Controparte_6 costituita eccependo preliminarmente la nullità della domanda relativa al contratto di mutuo e nel merito deducendo l'infondatezza delle domande di parte attrice, ed in subordine eccependo in compensazione il proprio credito riveniente dal saldo del medesimo rapporto di mutuo. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti: il giudice ha disatteso le richieste di CTU, contabile e medica, e di prova testimoniale proposte da parte attrice. A ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni è intervenuta in giudizio, associandosi alle difese della convenuta, a mezzo della mandataria quale cessionaria del credito in virtù di un Controparte_1 Controparte_8 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del TUB concluso con la medesima a sua volta cessionaria in Controparte_1 virtù di provvedimento della Banca di Italia ai sensi degli art. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015 dei crediti in sofferenza originariamente facenti capo alla > Controparte_6
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso:
<< il Giudice unico, definitivamente pronunciando, rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice a rifondere alle controparti le spese di lite, che liquida in euro 9500,00 per la O E O convenuta ed euro 3500,00 per il terzo interventore, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.>>
§.
4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
<< L'attore, a fondamento dell'illegittimità del protesto e della violazione degli obblighi contrattuali della
(di seguito anche solo la , deduce: il 15.05.12, quale titolare del c/c n. Controparte_7 CP_7
045/453 presso la Banca Popolare di Roma s.p.a. — Ag. n.3, via Caduti della Resistenza n. 101 - Roma, per il tramite di suo figlio, , ha versato in contanti l'importo di € 690,00, destinato al Testimone_1 pagamento dell'assegno bancario n. 291326908 emesso in pari data, di € 665,50, all'ordine di
[...]
il 18.05.12 l'assegno è stato versato dalla beneficiaria sul proprio conto presso la Banca Parte_2
Monte dei Paschi di Siena;
la invece di pagare l'assegno, ha proceduto al Controparte_7 pagamento di un RID a favore di di €815,95; il 23.05.12, la ha fatto protestare CP_9 CP_7
l'assegno per mancanza fondi, senza darne preventivo avviso al sig. , nonostante questi fosse Pt_1 suo correntista da diversi anni e titolare presso la medesima anche di un mutuo con rate mensili CP_7 pari ad € 5.835,73. L'attore sostiene l'illegittimità della condotta della sia per avere questa pagato CP_7 il RID con precedenza rispetto all'assegno sia, deducendo la violazione della buona fede contrattuale, per non averlo preavvisato e per non avere essa proceduto comunque al pagamento del titolo, mandando il conto in scoperto ma evitando il protesto. Non è contestato che il RID addebitato in conto il 21.05.12 in favore di dell'importo di € 815,95 scadeva ogni 20 del mese e che la CP_9 scadenza del mese di maggio 2012 era stata prorogata al 21, essendo il 20 domenica. Ne consegue, considerato che si tratta di un ordine di pagamento periodico lavorato con modalità informatiche, che l'assegno pervenuto alla banca trattaria nella giornata del 21 ha trovato il conto incapiente. Pare appena il caso di aggiungere che, in assenza di revoca espressa del RID, nessuna rilevanza si potrebbe attribuire alla dichiarazione che il figlio dell'attore avrebbe effettuato, all'atto del versamento in contanti, sulla specifica destinazione di tale versamento alla copertura dell'assegno, oggetto di un capitolo della prova per testi di parte attrice, non ammessa. Per queste ragioni è infondata la contestazione della condotta della banca relativa alla postergazione del pagamento dell'assegno rispetto a quella del RID. Sotto il secondo profilo viene in rilievo la dedotta violazione della buona fede. Come rilevato dalla Suprema Corte in una decisione anch'essa relativa ad una domanda di risarcimento danni da protesto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22819 del 10/11/2010), "i reiterati richiami del codice alla correttezza come regola alla quale il debitore e il creditore devono improntare il proprio comportamento (art. 1175 cod. civ.), alla buona fede come criterio informatore della interpretazione e della esecuzione del contratto (artt. 1366 e 1375 cod. civ), e all'equità, quale parametro delle soluzioni da adottare in relazione a vicende del rapporto non contemplate dalle parti (art. 1374 cod. civ.), fanno della correttezza (o buona fede in senso oggettivo) un metro di comportamento per i soggetti del rapporto - e un binario guida per la sintesi valutativa del giudice - il cui contenuto non è a priori determinato, ma necessita di adattamento con riferimento, di volta in volta, agli interessi in gioco e alle caratteristiche del caso specifico." Ciò premesso si deve considerare in primo luogo che la banca era obbligata a far levare il protesto, a tutela del prenditore, entro 8 giorni dalla data di emissione del titolo, trattandosi di assegno su piazza e che il protesto infatti è stato levato l'ultimo giorno utile, il 23. Al riguardo si deve tenere presente che la funzione del protesto non è soltanto quella di impedire (attraverso la tempestiva levata) la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa), ma anche quella di far attestare in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato ex titulo, e quindi che esso può essere levato anche soltanto con questa finalità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2742 del 10/03/2000). In secondo luogo si deve considerare che la verifica della presenza di sufficienti disponibilità sul conto prima di impartire ordini di pagamento, e nel caso di emissione di assegni anche della loro permanenza sino alla scadenza del termine di presentazione del titolo, non è funzionale a fare fronte ad una vicenda del rapporto non contemplata dalla disciplina negoziale ma è strettamente conseguente alla natura ed al contenuto del rapporto di conto corrente e quindi al riguardo sussiste un preciso onere in capo al correntista, anche in ragione della previsione di sanzioni amministrative. Entrando nel merito del caso in esame, risulta dagli estratti conto in atti che il correntista operava su un conto con saldo frequentemente prossimo allo zero (pari a € 200,50 al 31.03.12, al termine del trimestre precedente l'episodio contestato) sul quale effettuava di volta in volta i versamenti in contanti o n assegni necessari per fare fronte agli ordini di pagamento, e quindi doveva essere ben consapevole ella necessità di verificare in modo puntuale ed accurato, tenendo conto sia del saldo sia degli addebiti periodici, quali il RID, di cui doveva ben essere a conoscenza, che sul conto vi fossero disponibilità sufficienti ad assicurare la copertura dell'assegno. La invece, in assenza CP_7 di revoca del RID, non era tenuta a presumere che il versamento in contanti fosse destinato alla copertura dell'assegno, come non era tenuta a monitorare la particolare modalità di utilizzo del conto liberamente adottata dal correntista e ad assisterlo nell'assolvimento di un onere che è connaturato alla posizione di questo. Per queste ragioni non si ravvisano elementi in base ai quali si possa fondatamente ritenere che la avesse modo di concludere, tenuto conto anche della ristrettezza CP_7 dei tempi disponibili, che la scopertura del conto si fosse determinata per una mera svista del correntista, cioè per non avere questi considerato che il versamento in contanti del giorno 15 era destinato ad essere assorbito dal pagamento del RID il giorno 20, e di conseguenza si deve escludere che la fosse obbligata, prima di far levare il protesto, di preavvisare il cliente e di invitarlo a CP_7 reintegrare la disponibilità in conto. Infine, si deve anche escludere che in virtù dell'obbligo di buona fede la dovesse eseguire la disposizione di pagamento sul conto corrente scoperto, per avere in CP_7 precedenza tollerato sconfinamenti (la deduzione di parte attrice sul punto peraltro è del tutto generica). Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dalla tolleranza degli sconfinamenti, equivalente ad una concessione temporanea di credito, non può farsi discendere né l'obbligo dell'istituto di credito di tollerare ulteriori sconfinamenti, né una modificazione delle condizioni originariamente concordate, né in difetto di concessione di ulteriori sconfinamenti la violazione dell'obbligo di buona fede (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2226 del 30/01/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25943 del 05/12/2011). E' poi il caso di aggiungere che l'attore all'epoca risultava già moroso delle rate di marzo ed aprile 2012 del mutuo oggetto delle ulteriori domande di parte attrice (doc. 4 di parte convenuta, estratto conto del mutuo). Per queste ragioni si deve concludere che il protesto a carico dell'attore è stato levato legittimamente e che nessuna responsabilità può ravvisarsi in caso alla Banca. Il contratto di mutuo ipotecario rep. 58563 racc. 8461 del 4.01.2007, dell'importo di € 1.000.000,00 da restituirsi in 30 anni in 360 rate mensili, prevede un tasso nominale variabile su base Euribor pari alla data della stipula al 5,75% ed un tasso di mora, anch'esso variabile su base Euribor, pari alla data della stipula al 10,00%, a fronte di un tasso soglia applicabile del 7,65%. Parte attrice deduce l'usurarietà del tasso "complessivo", risultante dalla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio, e del tasso moratorio considerato per sé stesso. - Parte convenuta eccepisce la non assoggettabilità del tasso di mora al tasso soglia e comunque l'impossibilità di ravvisare usura in presenza della clausola di salvaguardia, diretta a contenere il tasso variabile nei limiti di legge. Come è noto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) ha costantemente affermato che il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura. Sul punto la Suprema Corte è recentemente intervenuta, riesaminando dalle fondamenta la questione e confutando sulla base dell'interpretazione letterale, sistematica, funzionale, storica il diverso orientamento di alcuni giudici di merito richiamato da parte convenuta, con la recente ordinanza Sez. 3, n. 27442 del 30/10/2018; nella medesima occasione la Suprema Corte ha precisato che la legge prevede per ciascuna categoria di operazioni un unico tasso soglia, da applicarsi sia agli interessi moratori sia agli interessi corrispettivi e quindi che non è legittima alcuna maggiorazione del tasso soglia in considerazione della natura dell'interesse, anche in questo caso confutando un diverso orientamento della giurisprudenza di merito. Ritenendo di doversi conformare a tali principi di diritto, il giudicante reputa sufficiente rinviare, anche ex art. 118 att. c.p.c., all'ampia ed esauriente motivazione. Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora. La sentenza n. 350/13, spesso impropriamente richiamata al riguardo, non contiene alcuna affermazione in tal senso, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato l'assurdità logica e giuridica della sommatoria, in base al semplice rilievo che gli interessi moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono a questi. Né si può richiamare, a giustificazione della sommatoria, la clausola contrattuale, comune nei contratti di mutuo, che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, quindi sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi, poiché tale meccanismo propriamente non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata. Si tratta in effetti di una ipotesi di anatocismo, espressamente legittimata dall'art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 1° luglio 2000. E' vero però che il tasso di mora previsto dal contratto, anche isolatamente considerato, nel suo lore nominale teoricamente vigente alla data della stipula del contratto è superiore al tasso soglia (non è stato peraltro dedotto che tale valore sia mai stato effettivamente applicato). Ma si deve anche considerare che la clausola di salvaguardia prevista nel contratto assicura il mantenimento del tasso di mora nei limiti del tasso soglia;
tale clausola trova la sua giustificazione nella legittima previsione di un meccanismo di indicizzazione del tasso di interesse che sarebbe suscettibile di determinare nel corso del rapporto, al di fuori del controllo delle parti, per effetto della variazione del parametro e della sua combinazione con lo spread contrattuale, il superamento del tasso soglia;
sicché essa opera al livello della determinazione del tasso e non con la mera astratta affermazione di un diritto alla restituzione in capo al mutuatario, e quindi non si può considerare elusiva della norma imperativa che prevede il divieto di pattuizione di interessi usurari (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016). Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base si possa valutare il dedotto carattere usurario del mutuo o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse;
l'onere sul punto gravava su parte attrice ed è rimasto inadempiuto. Infatti la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007). Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, non essendo stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n 2311 del 30.01.18). La contestazione dunque non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica. Pertanto tutte le domande di parte attrice devono essere rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della convenuta e del terzo interventore. Nella liquidazione dei rispettivi importi si deve considerare che l'intervento è stato effettuato a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni e che successivamente all'intervento la convenuta non ha svolto alcuna ulteriore attività difensiva. In considerazione della natura della causa e delle ragioni alla base della decisione non si ravvisano i presupposti delle responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.>>.
§.
5. Con l'atto di appello l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reiecta, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello: - accertare e dichiarare l'illegittimità del protesto levato in data 23.05.2012 ai danni dell'odierno attore, con conseguente ordine di cancellazione dal Bollettino protesti e dal Registro informatico;
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di detto protesto in capo alla (già Controparte_6 Controparte_7
per tutti i motivi esposti;
e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i
[...] danni subiti e subendi dall'attore; danni che si quantificano, per come spiegato in narrativa, in € 3.000.000,00 o quella somma diversa, anche maggiore, che la Corte riterrà di giustizia;
- accertare e dichiarare, altresì, l'illegittimità del tasso di interesse applicato dalla Banca in violazione dell'art. 2 L. 108/96, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1815 c.c.; per l'effetto condannare le convenute alla restituzione, in favore dell'appellante, di tutti gli interessi percepiti illegittimamente ed indebitamente pari ad €. 231.463,86 o quella somma, anche maggiore, che sarà accertata in corso di causa;
e dichiarare non dovuti gli interessi sulle successive rate, e condannare, altresì, l'istituto di credito al risarcimento di tutti i danni anche ex art. 2059 c.c. in ogni caso, con condanna alle spese dei due gradi di giudizio, nonché quelle relative alla procedura di mediazione, oltre accessori di legge. Ai fini del contributo unificato la presente causa ha il valore superiore ad euro 520.000,00, pertanto soggetto al pagamento del C.U. di euro 2.529,00. In via istruttoria, ci si riporta integralmente alle richieste formulate in atti nel primo grado del giudizio. In particolare: . Si chiede ammissione di CTU contabile al fine di accertare la pattuizione di tassi usurari e per l'effetto procedere al relativo conteggio degli interessi non dovuti, determinando quelli già pagati da restituire al . Si chiede ammissione di prova Pt_1 testimoniale sui seguenti capitoli: a) Vero che il sig. , il giorno 15 maggio 2012, voleva pagare in Pt_1 contanti l'importo di €. 665,00 alla , ma l'operaio incaricato da non ha Parte_3 Parte_2 potuto prendere il contanti poiché poteva accettare solo assegni;
b) Vero che il sig. Testimone_1 versava in contanti la somma di €. 690,00 in data 15.5.2012, alla CARIFE Ag. n.3, espressamente dicendo in Banca che doveva coprire l'assegno di €. 665,00 emesso in pari data;
c) Vero che nel 2012 lo stava seguendo la pratica, presso la Banca Popolare di Macerata, per il finanziamento di €. Parte_4
2.000.000,00 principalmente per l'affidamento della società Gift Argenteria ed anche per la società Benedetti Domus, società di cui era amministratore il sig. ; d) Vero che subito dopo il Parte_1 protesto il Dr. chiedeva al sig. di dare le dimissioni da Amministratore nonché di cedere le Pt_4 Pt_1 sue partecipazioni societarie;
e) Vero che a causa del protesto si bloccava la pratica di affidamento di
€. 2.000.000,00 con l'istituto di credito Banca Popolare di Macerata;
f) Vero che le società facenti capo al , in cui lo stesso era amministratore o/e socio erano affidate con altre banche: Pt_1 CP_11
, , , peraltro garantite dallo stesso Controparte_13 CP_14 CP_15 Controparte_16 attore;
g) Vero che subito dopo il protesto le altre banche, , CP_11 Controparte_13
, , con cui erano affidate le società facenti capo al , CP_14 CP_15 Controparte_16 Pt_1 chiedevano il rientro;
h) Vero che poi vi è stato il rientro di tutti i citati affidamenti;
i) Vero che la documentazione, anche bancaria, è stata consegnata ai curatori fallimentari;
j) Vero che il Direttore dell'agenzia n.3 della Carife presso cui era correntista il , veniva trasferito una settimana dopo il Pt_1 protesto;
k) Vero che da maggio 2012 il sig. ha avuto problemi cardiaci;
1) Vero che il sig. Pt_1 Pt_1 dal 2012 è in cura per problemi cardiaci. Si indicano a testi i signori: 1) , residente in [...]
Roma, Via di Torre Anastasia 65; 2) , residente in [...]; 3) Testimone_2
- n.q. di Amministratore dello domiciliato in Roma, Corso di Francia 221; CP_17 Controparte_18
4) Dr. domiciliato in Roma, Corso Trieste 29; 5) Dr. Controparte_19 Persona_1 domiciliato c/c CTO di Roma, Via S. Nemesio 21. 6) Via Castel di Leva 264, Roma;
7) Controparte_20
, Via Torre S. Anastasia 65, Roma. - Si chiede che venga nominato: • un esperto ai fini Controparte_21 dell'accertamento e della quantificazione dei danni subiti e subendi dall'attore; • un esperto contabile ai fini dell'accertamento della pattuizione di tassi d'interesse usurari da parte della banca nei confronti del cliente, e per l'effetto procedere al relativo conteggio degli interessi non dovuti dal , Pt_1 determinando l'importo degli interessi che devono essere restituiti all'attore, poiché versati illegittimamente ed ingiustamente;
• un consulente medico per accertare i danni alla salute dell'attore provocati dal comportamento posto in essere dalla banca. - Si chiede, inoltre, ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai sopra riportati capitoli da a) a I) con i testi indicati.”.
§.
6. L'appellata in proprio e quale mandataria e procuratrice di Controparte_1 CP_2
società a responsabilità limitata unipersonale, costituitasi con comparsa di risposta depositata in
[...] data 20/5/2020, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. In via principale: respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, anche con eventuale diversa motivazione. In via subordinata: compensare le somme che eventualmente venissero riconosciute a favore dell'attore con il credito di €. 933.453,99 vantato dalla Banca. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.” §.
7. L'appellata nella qualità di procuratrice della Controparte_3 CP_2 costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 4/1/2023, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. In via principale: respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, anche con eventuale diversa motivazione. In via subordinata: compensare le somme che eventualmente venissero riconosciute a favore dell'attore con il credito di €. 933.453,99 vantato dalla Banca. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di ammissione di CTU contabile e medico legale, poiché infondata in fatto ed in diritto e meramente esplorativa. Ci si oppone, altresì, all'ammissione delle prove testimoniali, poiché irrilevanti e generiche, richiamando le contestazioni specifiche contenute nella III memoria 183, comma VI c.p.c. depositata in primo grado. Il sottoscritto patrocinio dichiara che il presente atto non modifica il valore dichiarato della domanda.”
§.
8. Con decreto presidenziale del 25/7/2024 comunicato alle parti in pari data, veniva disposta la sostituzione dell'udienza dell'11/10/2024, già fissata per la decisione, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito di dette note sarebbe equivalso a mancata comparizione all'udienza, agli effetti di cui all'art.127 ter, comma 4, c.p.c..
§.
9. Con note per la trattazione scritta depositate in data 4/10/2024 l'appellante ha così Pt_1 concluso:
<< […]l'appellante , così come rappresentato e difeso, nel contestare ed impugnare Parte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, poichè infondato in fatto ed in diritto, precisa le sue conclusioni riportandosi integralmente all'atto di appello, a tutte le eccezioni, contestazioni e deduzioni di cui anche al verbale di udienza e, quindi, alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 22.01.2021, alle richieste istruttorie ed alle conclusioni ivi formulate, di cui si chiede l'accoglimento. Con richiesta di condanna alle spese dei due gradi di giudizio, nonché a quelle relative alla procedura di mediazione, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario. L'appellante, in mancanza di ammissione delle istanze istruttorie, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c >>
§.10. Con note per la trattazione scritta depositate in data 7/10/2024 la società a CP_2 responsabilità limitata unipersonale, ha così concluso:
<< Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. In via principale: respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, anche con eventuale diversa motivazione. In via subordinata: compensare le somme che eventualmente venissero riconosciute a favore dell'attore con il credito di €. 933.453,99 vantato dalla Banca. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di ammissione di CTU contabile e medico legale, poiché infondata in fatto ed in diritto e meramente esplorativa. Ci si oppone, altresì, all'ammissione delle prove testimoniali, poiché irrilevanti e generiche, richiamando le contestazioni specifiche contenute nella III memoria 183, comma VI c.p.c. depositata in primo grado. Il sottoscritto patrocinio dichiara che il presente atto non modifica il valore dichiarato della domanda. >>
§.11. Con provvedimento depositato in data 18/10/2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termine di trenta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per repliche, riservando il deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine per le repliche.
§.12. L'appello è infondato.
§.13. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando che il giudice:
‧ ha ritenuto erroneamente legittimo e corretto il comportamento della che anziché pagare CP_7
l'assegno di € 665,50, a copertura del quale nella stessa giornata della sua emissione era stato effettuato dal figlio del correntista un versamento sul conto di € 690.00, ha pagato un RID, il cui mancato pagamento non avrebbe determinato l'elevazione di protesto;
‧ non ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'appellante;
‧ non ha considerato che la avrebbe potuto verificare telematicamente la negoziazione CP_7 dell'assegno ed evitare il protesto dandone preavviso al cliente.
§.14. La censura è infondata.
Il giudice di primo grado ha già accertato che la Banca appellata: era tenuta a effettuare, per conto e su incarico dell'appellante, il pagamento periodico dell'importo di € 815,95, entro il 20 di ogni mese, in favore della mediante RID;
CP_9
ha lavorato, con modalità informatiche, il RID relativo alla scadenza 20 maggio 2012 (domenica) addebitandolo sul conto dell'appellante in data 21.05.12.
Considerato, inoltre, che:
‧ il correntista ben sapeva di aver conferito incarico alla di effettuare il pagamento periodico;
CP_7
‧ l'aspettativa del correntista di essere avvertito dalla Banca trattaria nel caso in cui un assegno emesso risulti privo di copertura costituisce un interesse di mero fatto, in nessun modo assimilabile ad una posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo, e, come tale, giuridicamente irrilevante ed insuscettibile, ove leso, di ricevere tutela risarcitoria (Cass. S. n.3286/2013);
‧ la circostanza che il figlio del cliente abbia potuto riferire al cassiere della banca, nell'effettuare il versamento di € 690.00, che doveva coprire un assegno è irrilevante, in quanto la banca, in mancanza di revoca da parte del correntista della precedente richiesta vincolante di pagamento periodico, era tenuta a dare esecuzione al RID in scadenza al 20 maggio 2012. Conseguentemente:
‧ la circostanza che l'assegno pervenuto alla banca trattaria nella giornata del 21 abbia trovato il conto incapiente è da addebitarsi esclusivamente al correntista che, nell'emettere l'assegno, non ha tenuto conto della precedente richiesta vincolante formulata alla banca di pagamento periodico;
‧ la banca trattaria non è tenuta a verificare telematicamente la negoziazione dell'assegno prima che le pervenga;
‧ la prova testimoniale richiesta dall'appellante è ininfluente ai fini della decisione;
‧ non sussiste alcuna violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede da parte dell'istituto bancario.
Tutto ciò considerato, le doglianze mosse con il motivo sono infondate.
§.15. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando che il giudice, dopo aver rilevato che il tasso di mora previsto dal contratto, anche isolatamente considerato, alla data di stipula era superiore al tasso soglia, ha contraddittoriamente affermato che:
‧ “non è stato peraltro dedotto che tale valore sia stato effettivamente applicato”;
‧ l'attore, attuale appellante, al fine della determinazione del superamento del tasso usura, si è avvalso della sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora.
L'appellante deduce che:
‧ la clausola di salvaguardia non è stata rispettata;
‧ nel giudizio di primo grado sono state provate sia l'usura contrattuale originaria che l'applicazione usuraria del tasso di mora (cfr. verbale di prima udienza, memorie ex art. 183 c.p.c. attore);
‧ se viene accertata l'usura contrattuale e, quindi, originaria, ai sensi dell'art. 1815 c.c., la clausola è nulla e non sono dovuti interessi;
‧ dalla relazione del CTP si rilevano l'applicazione del tasso di mora usurario e gli importi Per_2 percepiti a tale titolo dalla banca;
‧ il giudice non ha considerato che spetti alla Banca dimostrare che la clausola di salvaguardia sia stata rispettata.
§.16. La censura è infondata.
La Suprema Corte ha chiarito che: nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto;
la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.. (Cass. Sez. U. , S. n. 19597/2020, O. n. 16526 /2024).
Considerato, inoltre, che: il contratto prevede la clausola di salvaguardia e nelle condizioni di sintesi, in relazione al tasso mora, è stabilito che “in ogni caso non potrà essere superata la soglia di cui alla L.R. 108/96”, per cui non è configurabile un'ipotesi di usura contrattuale originaria e di nullità dell'accordo negoziale;
la richiamata relazione del CTP è stata depositata in allegato alle note ex art. 183 c.p.c., 2° Per_2 termine, dopo la scadenza del termine entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum, per cui le deduzioni e allegazioni in essa contenuta non sono utili per il completamento della domanda, considerato che né nell'atto introduttivo, né nelle memorie ex art.183 c.p.c., ha dedotto l'applicazione di interessi di mora usurai e che lo stesso CTP si limita Pt_1
a riferire del pagamento di interessi di mora per euro 337,56 senza specificare il tasso di mora effettivamente applicato;
l'attrice, su cui, in applicazione dei suindicati principi, gravava l'onere di allegazione e prova, non ha dedotto specificamente e tempestivamente elementi ulteriori per valutare l'eventuale carattere usurario del mutuo;
di conseguenza, la decisione adottata non merita censura alcuna, le doglianze mosse con il motivo sono infondate e l'appello non può essere accolto.
§.17. In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
§.18. Il regolamento delle spese giudiziali segue la soccombenza e le stesse vanno poste a carico dell'appellante e liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014, valore della causa da euro 2.000.000,01 a euro 4.000.000, in favore dell'appellata attualmente rappresentata dalla procuratrice CP_2 [...]
secondo i valori medi, tranne che per la fase istruttoria da liquidarsi Controparte_3 secondo i valori minimi stante la relativa limitata attività svolta. Quanto alla posizione di
[...]
si osserva che tale società, pur essendo intervenuta ex art.111 c.p.c. nel giudizio di CP_1 primo grado anche “in proprio”, non solo quale mandataria e procuratrice di ed essendo CP_2 stata quindi citata in appello in tale duplice qualità, tuttavia ha riferito nell'atto di intervento di avere già ceduto a i crediti precedentemente acquisiti dalla di Ferrara e di aver CP_2 Controparte_6 ricevuto da mandato a rappresentarla in giudizio, sicché l'intervento di CP_2 CP_1
“in proprio” è da intendere come meramente nominale e non corrispondente all'effettiva
[...] titolarità del diritto controverso. In realtà a preso parte al giudizio unicamente Controparte_1 in nome e per conto di sicché, essendo cessato tale potere di rappresentanza, nulla le è CP_2 dovuto per le spese. §.19. Il rigetto dell'appello determina, quale conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 1/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n°11010/2019, pubblicata il 27/5/2019, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado in favore Parte_1 di società a responsabilità limitata unipersonale rappresentata dalla procuratrice CP_2 CP_3
che liquida in complessivi € 37.742,00, di cui € 9.643,00 per la fase di Controparte_3 studio, € 5.607,00 per la fase introduttiva, € 6.459,00 per la fase istruttoria, € 16.033,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge;
c) nulla per le spese a Controparte_1
d) dichiara parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2025.
Il giudice ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott. ssa Antonella Izzo