TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/10/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 574/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di UDINE, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 574/2025 R.G. in data 5.3.2025 e promossa con ricorso DE 4.3.2025 ai sensi DE titolo IV-bis cod. proc. civ.
DA
(C.F. ), con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1 patrizia Fiore, come da procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO in sede
- intervenuto -
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertato il diritto DE ricorrente ad ottenere la rettificazione DE sesso e DE nome negli atti di stato civile da “femminile” a “maschile”: - ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici DE Comune di San LE DE LI (UD) la rettifica DE sesso e DE nome DE ricorrente, nato a [...] Parte_1 DE LI (UD) il 7 giugno 1996 e residente a [...], in via G.
pagina 1 di 7 Marconi n. 40, disponendo che gli uffici competenti rettifichino l'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a Parte_1
nel senso che ove sia scritto “femminile” risulti “maschile” e
[...] quale prenome, ove sia scritto “ sia scritto “ ”. Parte_1 Persona_1
CONCLUSIONI DEL PM
Accogliere le conclusioni DEla parte
FATTO E DIRITTO
A mezzo DE ricorso in epigrafe, , deducendo Parte_1 di risultare anagraficamente di sesso femminile e di stato libero, nell'allegare di aver manifestato, con lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari, una forte e progressiva identificazione nel sesso maschile, ha chiesto, quindi, che venisse disposta la conseguente rettifica DE sesso e DE nome nell'atto di nascita e in tutti i documenti di stato civile e anagrafici ad essa riferiti, nel senso che ove era scritto “femminile” risultasse “maschile” e che al posto DE prenome venisse Parte_1 indicato ”. Persona_1
Documentando il percorso in tal senso seguito, parte ricorrente ha affermato, al riguardo: 1) di aver iniziato a maturare piena consapevolezza DEla propria effettiva identità sessuale nel corso DE periodo universitario a PADOVA, anche grazie all'allontanamento da casa;
2) che lì, a febbraio 2020, era sorta l'esigenza di rivolgersi al SAT Pink
(Servizio accoglienza per le persone trans), per approfondire la sua situazione, trovare un sostegno anche psicologico e conoscere altre persone nelle stesse condizioni;
3) che, di seguito, si era determinata a parlarne con i genitori i quali, dopo un primo periodo di difficoltà e disorientamento, l'avevano pienamente sostenuta nella sua iniziativa;
4) che, ottenuta la valutazione psicodiagnostica di conferma DEla diagnosi di disforia di genere ed il parere favorevole alla prosecuzione DEl'iter di affermazione di genere, a maggio 2022 aveva affrontato, in
SPAGNA, l'intervento di mastectomia;
5) che, nel febbraio 2023, aveva poi ottenuto dalla Prefettura di UDINE la possibilità di modificare il proprio prenome, da a nome ambigenere in grado di farla sentire Per_2 Parte_1
pagina 2 di 7 più a suo agio con la propria identità; 6) che a giugno DElo stesso anno aveva avviato il trattamento ormonale mascolinizzante;
7) che, come attestato dalla relazioni psicologiche dimesse agli atti, l'identità di genere maschile era ormai definitiva e inconvertibile, essendosi già seriamente e irreversibilmente modificati i caratteri sessuali, sia con l'intervento chirurgico di mastectomia, sia attraverso il trattamento ormonale mascolinizzante, peraltro destinato a proseguire senza interruzione dal mese di luglio DE 2024; 8) che, dunque, la mancata congruenza tra il genere esperito ed i documenti ancora in suo possesso rendevano problematico il dispiegarsi di buona parte DEla sua vita nella società.
Anche il PM ha concluso per l'accoglimento DE ricorso.
Così riassunti, in estrema sintesi, i termini DEla questione ed ascoltata la parte ricorrente all'udienza DE 10.6.2025, a conferma DEle deduzioni contenute nel ricorso, la domanda al vaglio merita di essere accolta, per le motivazioni di seguito esposte.
Occorre innanzitutto rammentare che, secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2017, la Legge n. 164 DE 1982 recante “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” deve essere interpretata in senso rispettoso dei valori costituzionali di libertà e dignità DEla persona umana. L'interpretazione conforme a tali principi fondamentali, invero, è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale. Va pertanto osservato, in linea generale, che la predetta
Legge “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, DEla persona umana, che ricerca
e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”.
In questo ordine di idee si è posta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138 DE 20 luglio 2015, laddove è stata condivisa un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza DEla CEDU DEl'art. 1 DEla Legge n. 164/1982, nonché DE successivo art. 3 DEla legge medesima, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, DE D.lgs. n. 150/2011. In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha invero ritenuto che, per ottenere la rettificazione DEl'attribuzione di sesso nei registri DElo stato civile, non sia obbligatorio pagina 3 di 7 l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Si è riconosciuto, in effetti, che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale, che non postula la necessità di tale intervento, purché la serietà ed univocità DE percorso scelto e la compiutezza DEl'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale.
Con la sentenza n. 221 DE 2015 la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la disposizione censurata “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento DE diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo DE diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali DEla persona” (art. 2 Cost. e art. 8 DEla CEDU). Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, il giudice DEle leggi, anche con la sentenza n. 180/2017, ha affermato, quindi, che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini DEl'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, DE trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una DEle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. [...]
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, perciò, autorizzabile in funzione di garanzia DE diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto DEla propria morfologia anatomica.
La prevalenza DEla tutela DEla salute DEl'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Più di recente, con la sentenza n. 143/2024, la Corte
Costituzionale, ritenuta fondata la questione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale DEl'art. 31 co. 4 DE D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 -per pagina 4 di 7 irragionevolezza ai sensi DEl'art. 3 Cost.- nella parte in cui detta disposizione prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico- chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento DEla domanda di rettificazione DEl'attribuzione di sesso anagrafico. La Corte, dando seguito, così, al suo precedente orientamento, ha osservato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con
l'incidenza sul quadro normativo DEla sentenza DEla Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente DEla sentenza di questa Corte n. 221 DE 2015”. Invero, secondo la Consulta, la “evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti DEla rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 DE 2015)”, atteso che, “… agli effetti DEla rettificazione, è necessario e sufficiente l'accertamento DEl'«intervenuta oggettiva transizione DEl'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta DEl'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Ne consegue, considerata l'affermata illegittimità costituzionale DE predetto art. 31 co. 4, DE D.lgs 150/2011, che l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri DE sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia, non corrispondendo la prescritta autorizzazione giudiziale alla ratio legis. La rettificazione DEl'attribuzione di sesso può, pertanto, essere disposta indipendentemente dall'intervento chirurgico.
Fermi i più generali rilievi che precedono, nella fattispecie concreta qui in esame occorre allora prendere immediatamente atto che, alla luce DEla documentazione clinica prodotta in causa, non è in pagina 5 di 7 discussione la diagnosi di disforia di genere in capo alla ricorrente, (v. la
Relazione psicodiagnostica aggiornata al 20.1.2025 doc. 8 nel fascicolo attoreo). È dirimente constatare, poi, che anche l'
[...]
ha attestato, Controparte_1 invero, che “… il paziente presenta caratteristiche compatibili con il sesso maschile e (che) gli esami ormonali sono sostanzialmente nel range maschile …”, così concludendo, su questi presupposti, che non sussiste alcuna “… controindicazione al proseguimento DEla rettifica DE nome e dei dati anagrafici e DEle eventuali chirurgie (rientranti) nelle aspettative DE paziente (medesimo)” (v., così, la Relazione endocrinologica DE
28.5.2025, sub doc. 10, ibidem).
Lo stesso colloquio effettuato con la parte ricorrente in udienza, peraltro, non ha lasciato trasparire patologie o disturbi di ordine psichico
-invero esclusi dalle certificazioni mediche acquisite agli atti- tali da indurre a ritenere contrindicato il richiesto adeguamento dei dati anagrafici, avendo già raggiunto una certa armonia Parte_1 con il proprio corpo, tanto da presentare connotati visibilmente maschili ed un chiaro orientamento volto a riaffermare la sua identità di genere.
Si deve dare atto, in conclusione, che è stata adeguatamente dimostrata la serietà ed univocità DE percorso scelto, così da poter riconoscere a tale percorso il crisma DEla irreversibilità, nei termini intesi dalla giurisprudenza, da ciò conseguendone che andrà sicuramente riconosciuto alla parte istante il diritto alla conseguente rettifica anagrafica con il nome “ ”, dichiaratamente scelto per Persona_1
l'affermazione DEl'identità maschile.
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte DEla non contestazione DEla domanda, nulla andrà liquidato per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, così provvede:
▪ DISPONE la rettificazione -a cura DEl'Ufficiale DElo Stato Civile DE
Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)- di tutti gli atti DElo stato pagina 6 di 7 civile ed anagrafici relativi a , nato a [...] Parte_1
LE DE LI (UD) il 7 giugno 1996 e residente a [...]
(UD), in via G. Marconi n. 40, nel senso che all'indicazione DE sesso
“femminile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione DE sesso
“maschile”, con indicazione, altresì, DE prenome “ Persona_1
” in luogo di “ ;
[...] Parte_1
▪ per le spese. Per_3
Si attesta, ai sensi DEl'articolo 52 comma uno DE decreto legislativo numero 196 DE
2003, che la presente sentenza contiene "dati sensibili" e si dispone che venga notato, a cura DEla cancelleria, che in caso di riproduzione o diffusione DEla sentenza in qualsiasi forma non potranno essere indicate le generalità o altri dati identificativi DEl'attore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio DE 27.10.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Annamaria ANTONINI dr. Fabio LUONGO
pagina 7 di 7