Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 27.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 498/2022 R.G. promossa da
, nato in [...] il [...], residente in [...] (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
Gianfranco Balugani;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Spilamberto CP_1
(MO), via Masera di Sotto n. 4 (P. IVA: , rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Roberto Morelli e Luca Parrillo;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: inquadramento superiore - straordinario - differenze retributive
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 13.06.2022: “Voglia così provvedere:
In via principale pagina 1 di 7
accertare e dichiarare che il sig. deve percepire le seguenti differenze retributive: Euro Pt_1
38.758,87 lordi alle dipendenze della società Euro 15.427,63 lordi alle dipendenze CP_1 della ditta individuale ed Euro 15.066,04 lordi alle dipendenze della società Controparte_2
Tripperia Vigliotti S.r.l., a seguito delle criticità riscontrate nelle buste paga del ricorrente e compendiate al punto 5 del presente ricorso e alla circostanza che il medesimo doveva essere inquadrato quale operaio di livello III del CCNL Alimentari – Industrie;
conseguentemente condannare a pagare al ricorrente la somma di Euro 38.758,87 lorda, ditta CP_1 individual a pagare al ricorrente la somma di Euro 15.427,63 lorda e Tripperia Controparte_2
Vigliotti S.r.l. a pagare al ricorrente la somma di Euro 15.066,04 lorda;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Il procuratore di conclude come da note finali del 21.02.2025: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, adversis reiectis,
Nel merito: rigettare il ricorso promosso dal Sig. ai sensi dell'art. 414 c.p.c. contro la Parte_1 societ in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi spiegati in narrativa;
CP_1 in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge, e con richiesta di distrazione a favore dei difensori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 13.06.2022, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze di (da dicembre 2015 a febbraio 2020), CP_1 dell'impresa individuale “ ” (da marzo 2020 a marzo 2021) e della Controparte_2 società “Tripperia Vigliotti S.r.l.” (da maggio 2021 a marzo 2022), con qualifica di operaio di IV livello CCNL Alimentari-Industrie e mansioni di autista;
- di avere diritto all'inquadramento nel III livello, in quanto “Appartengono a questo livello: il viaggiatore o piazzista di seconda categoria (ex terza categoria impiegatizia) e cioè d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna”;
pagina 2 di 7 - che rispettava il seguente orario di lavoro: lunedì dalle ore 4,00 alle ore 17,00 (con 5 ore di lavoro straordinario), martedì dalle ore 5,00 alle ore 15,00 (con 2 ore di straordinario), mercoledì dalle ore 5,00 alle ore 15,00 (con 2 ore di straordinario), giovedì dalle ore 4,00 alle ore 18,00 (con 6 ore di straordinario), venerdì dalle ore 5,00 alle ore 16,00 (con 3 ore di straordinario) ed il sabato dalle ore 5,00 alle ore 12,00 (con
7 ore di straordinario), come attestato dalle stampe tachigrafiche;
- che dall'esame delle buste paga emergevano le seguenti criticità: a) mancato o parziale pagamento delle mensilità aggiuntive (13° e 14° mensilità); b) parziale pagamento delle festività; c) mancato pagamento delle ore di straordinario;
d) mancato o parziale pagamento delle maggiorazioni da lavoro notturno.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto all'inquadramento nel III livello del CCNL Alimentari-Industria, per tutti i periodi lavoro svolti alle dipendenze delle convenute, con conseguente condanna delle ex datrici di lavoro a versare le seguenti differenze retributive: €. 38.758,87 lordi quanto a €. 15.427,63 CP_1 lordi quanto a ed €. 15.066,04 lordi quanto a Tripperia Vigliotti S.r.l., Controparte_2 come da conteggio sindacale in atti. 1
2. si costituiva con tempestiva memoria difensiva, instando per il CP_1
rigetto del ricorso. La resistente deduceva che: a) l'attore non era stato incaricato di contattare la clientela e di vendere i prodotti, limitandosi a consegnare la merce aziendale alla clientela;
b) le stampe cronotachigrafe erano incomplete e comunque non provavano i crediti rivendicati in giudizio;
c) gli straordinari prestati dal lavoratore
“venivano regolarmente pagati in busta paga, dove venivano indicati alla voce “trasferta”; quanto al lavoro notturno, lo stesso non è mai stato svolto dal ricorrente.”
3. Con sentenza n. 511/2024, pronunciata in data 31.05.2024 (cui si rinvia integralmente per la descrizione del thema decidendum nonché degli adempimenti processuali compiuti), venivano rigettate tutte le domande formulate nei confronti delle convenute “ ” e “Tripperia Vigliotti S.r.l.”; venivano anche respinte le Controparte_2
domande, avanzate nei confronti di di riconoscimento dell'inquadramento CP_1
superiore e di pagamento delle relative differenze retributive (13° e 14° mensilità, ferie, festività). 1 Cfr. doc.ti 6,7,8 fascicolo ricorrente. pagina 3 di 7 Il giudizio proseguiva per l'accertamento del lavoro straordinario/notturno svolto dall'attore alle dipendenze di da dicembre 2015 a febbraio 2020. A tal fine, CP_1 veniva disposta CTU contabile sul seguente quesito: “1) verifichi, sulla base dei dischi cronotachigrafi in atti (doc. 4 ricorrente), lo svolgimento di ore di straordinario nel corso del rapporto di lavoro con (dicembre 2015 – febbraio 2020), applicando la disciplina del CP_1
C.C.N.L. Industria Alimentari;
2) quantifichi le eventuali maggiorazioni dovute per il lavoro straordinario e per il lavoro notturno, applicando il C.C.N.L. Industria Alimentari per i lavoratori del IV livello, con riferimento al periodo dicembre 2015 – febbraio 2020” (cfr. ordinanza del 31.05.2024).
4. Sul merito
4.1. Come già indicato, tenuto conto anche degli accertamenti compiuti nella sentenza non definitiva n. 511/2024, il processo è proseguito per l'accertamento delle ore di straordinario sulla base dei dischi cronotachigrafi prodotti dal ricorrente, non contestati da parte resistente. Si trascrive in questa sede quanto riportato nella sentenza parziale: “6.2. Il ricorrente deduce di aver svolto 25 ore di straordinario alla settimana, rispettando la seguente articolazione oraria: lunedì dalle ore 4,00 alle ore 17,00, martedì dalle ore 5,00 alle ore 15,00, mercoledì dalle ore 5,00 alle ore 15,00, giovedì dalle ore 4,00 alle ore
18,00, venerdì dalle ore 5,00 alle ore 16,00 ed il sabato dalle ore 5,00 alle ore 12,00. non ha contestato in modo specifico, nei termini prescritti dall'art. 416 c.p.c., l'orario CP_1 lavorativo indicato in ricorso, né essa ha disconosciuto la conformità all'originale dei dischi cronotachigrafi prodotti da parte attrice. La convenuta si è limitata ad eccepire l'incompletezza della produzione documentale avversaria, affermando di avere già retribuito le ore di straordinario indicate in busta paga sotto la voce “trasferte”. Quest'ultima deduzione non è suffragata da alcun riscontro probatorio, pertanto deve escludersi che gli importi corrisposti a titolo di “trasferta” siano da imputare allo straordinario. La causa va quindi rimessa in istruttoria per accertare l'effettivo espletamento delle ore di straordinario (anche in orario notturno: dalle
22.00 alle 06.00), così come emergenti dalle risultanze dei dischi cronotachigrafi, e procedere alla quantificazione delle maggiorazioni previste dal C.C.N.L., limitatamente al periodo oggetto di domanda (dicembre 2015 – febbraio 2020; cfr. conteggio sindacale).”
4.2. Sul punto, all'esito di un approfondito e condivisibile iter logico giuridico (in alcun punto contestato dal ricorrente), il CTU ha permesso di apprezzare come Parte_1
abbia maturato un credito per straordinari (limitatamente al periodo dicembre
[...]
pagina 4 di 7 2015 – febbraio 2020) di complessivi €. 20.268,43, di cui €. 2.893,87 già retribuiti, con una differenza a credito del lavoratore di €. 17.374,56 (cfr. pag. 4 consulenza tecnica).
L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive e prive di vizi logici. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni della consulenza tecnica, considerato che la dott.ssa ha svolto un esame Persona_1
approfondito dei dischi cronotachigrafi (n. 529), espungendo dalla verifica peritale quelli illeggibili, sbiaditi o doppi (n. 172). Essa, in conformità alle previsioni del CCNL applicato, ha conteggiato le ore di straordinario “sull'orario giornaliero svolto oltre le
8 ore risultante da ogni dischetto leggibile, dall'ora di partenza all'ora di arrivo”, provvedendo alla quantificazione delle maggiorazioni per straordinario e lavoro notturno come previste dall'art. 31 del CCNL (cfr. pag.
3-4 CTU).
4.3. Ciò posto, s'impongono le seguenti precisazioni.
L'eccezione di prescrizione ex art. 2948 cod. civ. è tardiva, in quanto formulata per la prima volta in sede di operazioni peritali (cfr. osservazioni critiche alla CTU). L'art. 416
c.p.c. impone alla parte resistente di proporre, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione le eccezioni non rilevabili d'ufficio. La prescrizione è annoverabile tra le eccezioni in senso stretto, pertanto può essere rilevata soltanto ad istanza di parte (Cass.
S.U. n. 15661/2005).
Come già esplicitato nella sentenza parziale, non è possibile stabilire se la voce “trasferta esente” sia ricollegabile allo straordinario (quale voce diretta a compensare le maggiorazioni contrattuali per straordinario e lavoro notturno) o ad altri e diversi istituti contrattuali.
Parimenti infondate le doglianze relative al lavoro notturno e alla giornata lavorative del mercoledì, in quanto il CTU ha conteggiato le ore di lavoro riportate nei dischi cronotachigrafi.
Si osserva, infine, come i capitoli di prova dedotti dalla convenuta per provare l'uso del mezzo al di fuori dell'orario di lavoro (nn. 5,6) sono inammissibili perché eccessivamente generici (difettano i riferimenti spazio-temporali; “in molte occasioni”; “diverse volte”), pagina 5 di 7 articolati in violazione del criterio di specificità codificato dall'art. 244 c.p.c. Non può essere valorizzata la testimonianza di (cfr. risposta sul capitolo di prova n. Tes_1
4), in quanto la dichiarazione è eccessivamente generica, non essendo specificato per quanto tempo e in quale periodo sia stato autorizzato l'impiego del camion aziendale per il tragitto casa-lavoro. Né parte resistente ha articolato prove orali per dimostrare in giudizio l'attivazione del cronotachigrafo anche al di fuori dell''orario lavorativo.
4.4. va quindi condannata a corrispondere a favore del ricorrente la CP_1
complessiva somma di €. 17.374,56, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora (cfr. diffida del 04.05.2022 2) fino al saldo effettivo.
5. Sulle spese di lite
5.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum: “la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438/2016, Cass. n. 22381/2009, Cass. 901/2012, Cass.
n. 21684/2013, Cass. n. 22871/2015).
Il rigetto della domanda di inquadramento superiore e l'accoglimento parziale del ricorso giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%.
La restante quota del 50% deve essere posta a carico della resistente in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M.
n. 147/2022. Lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.2000,01 a €. 26.000,00, 2 Cfr. doc. 9 fascicolo ricorrente. pagina 6 di 7 atteso che il valore della controversia deve essere determinato in base al criterio del decisum (criterio del decisum, cfr. Cass., 30.11.2022, n. 35195; v. anche Cass.
8449/2023; Cass., 26 aprile 2021, n. 10984, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).
5.2. Le spese della CTU contabile - come liquidate nel decreto del 12.11.2024 - vanno poste definitivamente e integralmente a carico della società resistente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) CONDANNA a versare al ricorrente la somma di €. 17.374,56, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dal 04.05.2022 al saldo;
2) CONDANNA alla refusione a favore del ricorrente del 50% delle spese di CP_1 lite, liquidate nella complessiva somma di €. 3.500,00 - già ridotta del 50% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario;
3) PONE le spese della CTU contabile definitivamente a carico di CP_1
Modena, 31 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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