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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/09/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
IV SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, Attilio Burti, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del , ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 5762/2024 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del , promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti BONARDI ROBERTO e ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BONARDI ROBERTO sito in VIA TERRE 6 37121 VERONA, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
ATTRICE nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_2 avv.ti LEVITO NEGRINI ALESSANDRA e BELTRANI CARLO
) VIA SOLFERINO 20/C 25121 BRESCIA;
ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LEVITO NEGRINI
ALESSANDRA sito in VIA SOLFERINO 20/C 25122 BRESCIA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA, avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni come da verbale di udienza cartolare del 23.9.25
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1.- L'opposizione a decreto ingiuntivo non è meritevole di accoglimento per le ragioni già compiutamente rappresentate dal precedente giudice istruttore allorché ha provveduto, rigettandola, sull'istanza di sospensione ex art. 649 cod. proc. civ. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
2.- I fatti rilevanti sono i seguenti:
- in esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo 932/2020
[...] ha pagato la somma di 43.500,00 euro a titolo CP_1 Parte_1 risarcitorio;
- la Corte d'Appello di Brescia con sentenza 313/2024 ha riformato la sentenza del giudice delle prime cure condannando alla Parte_1 refusione delle spese dei due gradi di giudizio;
- la sentenza del giudice delle seconde cure è stata impugnata per
Cassazione;
- nelle more della pendenza del giudizio per Cassazione le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha previsto il pagamento rateale delle spese legali dei due gradi di giudizio, senza nulla disporre rispetto alla restituzione del capitale che aveva corrisposto a Controparte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado e, cioè, sulla Parte_1 base di un titolo giuridico venuto meno con conseguente diritto alla restituzione ex art. 2033 cod. civ.
- successivamente all'introduzione di giusto giudizio, la Suprema Corte con ordinanza del 25.3.25 ha dichiarato estinto;
- si è, quindi, formato il giudicato sostanziale sulla vicenda de quo (vedi art. 2909 c.c.) e, quindi, è divenuta irretrattabile l'assenza del credito risarcitorio di nei confronti di e, dunque, il Parte_1 Controparte_1 diritto di quest'ultima ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto alla prima senza titolo.
3.- Così ricostruito il quadro fattuale, occorre, in diritto, osservare che:
2 - il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado sorge ex art. 336 cod. proc. civ. per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, trovando applicazione il principio “restitutio ante omnia” (cfr. Cass.
12773/2017);
- sussisteva l'interesse concreto e attuale di ad agire in Controparte_1 sede monitoria nei confronti di atteso che la sentenza del Parte_1 giudice d'appello, nel riformare la sentenza del giudice di primo grado, non condannava espressamente l'appellata a restituire all'appellante quanto medio tempore incassato in esecuzione della sentenza di primo grado;
- non rilevano in questa sede le vicende collegate al procedimento penale per truffa aggravata ex art. 640 c.p. conseguente alla denuncia querela presentata nei confronti dell'amministratore unico di in Parte_1 considerazione della limitata efficacia di giudicato nel processo civile dell'accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile di condanna (vedi art. 651 c.p.p.) che, peraltro, nel caso di specie non è nemmeno stata pronunciata, essendosi il giudizio definito, per stessa ammissione dell'attrice opponente, con una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato ex art. 531 c.p.p.;
- il giudicato civile formatosi sulla vicenda de qua fa stato tra le parti ed esclude qualsivoglia credito risarcitorio di nei confronti di Parte_1
di tal ché non è revocabile in dubbio che quest'ultima Controparte_1 abbia diritto a ripetere quanto pagato in esecuzione di una sentenza di primo grado travolta dalla sentenza della Corte d'Appello che, a seguito dell'estinzione del giudizio per Cassazione, regola definitivamente i rapporti tra le parti.
4.- La soccombenza dell'attrice opponente ne giustifica la condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano sulla base dei medi per le prime due fasi del giudizio, nonché sulla base dei minimi per la fase di trattazione e di istruzione e di quella decisoria, atteso che la fase
3 istruttoria è mancata e quella decisoria si è celebrata con sintetiche note scritte sostitutive d'udienza
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, dott. Attilio
Burti, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo che dichiara definitivo;
2) condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall'opposta che si liquidano in euro 5.261,00 oltre rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge.
Così deciso. Bergamo, 24/09/2025
Il
Giudice
Attilio Burti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
IV SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, Attilio Burti, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del , ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 5762/2024 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del , promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti BONARDI ROBERTO e ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BONARDI ROBERTO sito in VIA TERRE 6 37121 VERONA, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
ATTRICE nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_2 avv.ti LEVITO NEGRINI ALESSANDRA e BELTRANI CARLO
) VIA SOLFERINO 20/C 25121 BRESCIA;
ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LEVITO NEGRINI
ALESSANDRA sito in VIA SOLFERINO 20/C 25122 BRESCIA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA, avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni come da verbale di udienza cartolare del 23.9.25
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1.- L'opposizione a decreto ingiuntivo non è meritevole di accoglimento per le ragioni già compiutamente rappresentate dal precedente giudice istruttore allorché ha provveduto, rigettandola, sull'istanza di sospensione ex art. 649 cod. proc. civ. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
2.- I fatti rilevanti sono i seguenti:
- in esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo 932/2020
[...] ha pagato la somma di 43.500,00 euro a titolo CP_1 Parte_1 risarcitorio;
- la Corte d'Appello di Brescia con sentenza 313/2024 ha riformato la sentenza del giudice delle prime cure condannando alla Parte_1 refusione delle spese dei due gradi di giudizio;
- la sentenza del giudice delle seconde cure è stata impugnata per
Cassazione;
- nelle more della pendenza del giudizio per Cassazione le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha previsto il pagamento rateale delle spese legali dei due gradi di giudizio, senza nulla disporre rispetto alla restituzione del capitale che aveva corrisposto a Controparte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado e, cioè, sulla Parte_1 base di un titolo giuridico venuto meno con conseguente diritto alla restituzione ex art. 2033 cod. civ.
- successivamente all'introduzione di giusto giudizio, la Suprema Corte con ordinanza del 25.3.25 ha dichiarato estinto;
- si è, quindi, formato il giudicato sostanziale sulla vicenda de quo (vedi art. 2909 c.c.) e, quindi, è divenuta irretrattabile l'assenza del credito risarcitorio di nei confronti di e, dunque, il Parte_1 Controparte_1 diritto di quest'ultima ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto alla prima senza titolo.
3.- Così ricostruito il quadro fattuale, occorre, in diritto, osservare che:
2 - il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado sorge ex art. 336 cod. proc. civ. per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, trovando applicazione il principio “restitutio ante omnia” (cfr. Cass.
12773/2017);
- sussisteva l'interesse concreto e attuale di ad agire in Controparte_1 sede monitoria nei confronti di atteso che la sentenza del Parte_1 giudice d'appello, nel riformare la sentenza del giudice di primo grado, non condannava espressamente l'appellata a restituire all'appellante quanto medio tempore incassato in esecuzione della sentenza di primo grado;
- non rilevano in questa sede le vicende collegate al procedimento penale per truffa aggravata ex art. 640 c.p. conseguente alla denuncia querela presentata nei confronti dell'amministratore unico di in Parte_1 considerazione della limitata efficacia di giudicato nel processo civile dell'accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile di condanna (vedi art. 651 c.p.p.) che, peraltro, nel caso di specie non è nemmeno stata pronunciata, essendosi il giudizio definito, per stessa ammissione dell'attrice opponente, con una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato ex art. 531 c.p.p.;
- il giudicato civile formatosi sulla vicenda de qua fa stato tra le parti ed esclude qualsivoglia credito risarcitorio di nei confronti di Parte_1
di tal ché non è revocabile in dubbio che quest'ultima Controparte_1 abbia diritto a ripetere quanto pagato in esecuzione di una sentenza di primo grado travolta dalla sentenza della Corte d'Appello che, a seguito dell'estinzione del giudizio per Cassazione, regola definitivamente i rapporti tra le parti.
4.- La soccombenza dell'attrice opponente ne giustifica la condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano sulla base dei medi per le prime due fasi del giudizio, nonché sulla base dei minimi per la fase di trattazione e di istruzione e di quella decisoria, atteso che la fase
3 istruttoria è mancata e quella decisoria si è celebrata con sintetiche note scritte sostitutive d'udienza
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, dott. Attilio
Burti, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo che dichiara definitivo;
2) condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall'opposta che si liquidano in euro 5.261,00 oltre rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge.
Così deciso. Bergamo, 24/09/2025
Il
Giudice
Attilio Burti
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