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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14146/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. TOSCHI CARLOTTA elettivamente C.F._2 domiciliati in PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 8 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. TOSCHI CARLOTTA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PM – atti comunicati al PM il 19.11.2024
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo.
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio;
sentiti all'udienza camerale, sostituita dal rituale deposito di note scritte, i coniugi, che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, il 08 settembre 2020 e il 16 Per_1 Persona_2 dicembre 2018, entrambi minorenni;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ben oltre il termine di legge;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la corrispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e all'interesse dei figli minorenni;
pagina 1 di 3
ritenuto che
nulla vada disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Imola (Bo) il 01.08.1987, tra
nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Varignana 200/ M, cf. C.F._1
e nato a [...] il [...], allo stato residente in [...]
Giuseppe Garibaldi n. 13 interno 4; , C.F._2 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 33 Parte I, ordina ai competenti Uffici di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
dà atto che per accordo fra le parti il matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
Affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli nato in [...] il [...], e Per_1 Persona_2 nato in [...] il [...], con loro residenza e collocazione prevalente presso la madre, all'attualità in Castel S. Pietro T. (Bo) via Varignana 200 M;
e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé come segue: a fine settimana alterni, dal sabato mattina, prelevandoli all'uscita da scuola e/o dalla casa materna, fino alla domenica sera, riportandoli il a casa della madre subito dopo cena;
nonché due giorni Parte_2 infrasettimanali da concordare tra i genitori in base ai rispettivi turni di lavoro, e, in mancanza di accordo, nei giorni di mercoledì e giovedì, allorquando il padre preleverà i figli da scuola e/o dalla casa materna, mentre la madre li preleverà da casa paterna dopo cena;
i due minori, in estate, staranno con il padre un mese e mezzo, anche non consecutivamente, in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
nonché sette giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie, comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il giorno uno gennaio;
nonché tre giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche pasquali, alternando la domenica di Pasqua e il lunedì dell'angelo; iniziando Natale 2024 con la madre e domenica di Pasqua 2025 con il padre;
obbligo, a carico di , di versare ogni mese a , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento dei due figli, la somma di euro 200,00, per ciascun figlio, automaticamente ed annualmente indicizzabile in base all'indice unico nazionale Istat;
oltre al 50% delle spese extra ed ulteriori, come da protocollo agosto 2017, che le parti dichiarano di ben conoscere e che, in via esemplificativa e non esaustiva, indicano di seguito: spese da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature a corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata delle attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Campi scuola estivi, baby-sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite delle rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative;
c) Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) Abbonamento mezzi di trasporto pubblici;
pagina 2 di 3 e) Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche d'urgenza. Spese straordinarie da concordarsi preventivamente tra i genitori con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire, dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o altro Ente Pubblico o
Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
per accordo tra le parti, l'assegno unico governativo, andrà al 100% in toto in favore della madre;
nulla sulle spese legali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025.
Il giudice est dott. Francesca Neri
Il Presidente dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14146/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. TOSCHI CARLOTTA elettivamente C.F._2 domiciliati in PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 8 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. TOSCHI CARLOTTA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PM – atti comunicati al PM il 19.11.2024
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo.
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio;
sentiti all'udienza camerale, sostituita dal rituale deposito di note scritte, i coniugi, che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, il 08 settembre 2020 e il 16 Per_1 Persona_2 dicembre 2018, entrambi minorenni;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ben oltre il termine di legge;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la corrispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e all'interesse dei figli minorenni;
pagina 1 di 3
ritenuto che
nulla vada disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Imola (Bo) il 01.08.1987, tra
nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Varignana 200/ M, cf. C.F._1
e nato a [...] il [...], allo stato residente in [...]
Giuseppe Garibaldi n. 13 interno 4; , C.F._2 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 33 Parte I, ordina ai competenti Uffici di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
dà atto che per accordo fra le parti il matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
Affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli nato in [...] il [...], e Per_1 Persona_2 nato in [...] il [...], con loro residenza e collocazione prevalente presso la madre, all'attualità in Castel S. Pietro T. (Bo) via Varignana 200 M;
e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé come segue: a fine settimana alterni, dal sabato mattina, prelevandoli all'uscita da scuola e/o dalla casa materna, fino alla domenica sera, riportandoli il a casa della madre subito dopo cena;
nonché due giorni Parte_2 infrasettimanali da concordare tra i genitori in base ai rispettivi turni di lavoro, e, in mancanza di accordo, nei giorni di mercoledì e giovedì, allorquando il padre preleverà i figli da scuola e/o dalla casa materna, mentre la madre li preleverà da casa paterna dopo cena;
i due minori, in estate, staranno con il padre un mese e mezzo, anche non consecutivamente, in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
nonché sette giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie, comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il giorno uno gennaio;
nonché tre giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche pasquali, alternando la domenica di Pasqua e il lunedì dell'angelo; iniziando Natale 2024 con la madre e domenica di Pasqua 2025 con il padre;
obbligo, a carico di , di versare ogni mese a , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento dei due figli, la somma di euro 200,00, per ciascun figlio, automaticamente ed annualmente indicizzabile in base all'indice unico nazionale Istat;
oltre al 50% delle spese extra ed ulteriori, come da protocollo agosto 2017, che le parti dichiarano di ben conoscere e che, in via esemplificativa e non esaustiva, indicano di seguito: spese da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature a corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata delle attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Campi scuola estivi, baby-sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite delle rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative;
c) Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) Abbonamento mezzi di trasporto pubblici;
pagina 2 di 3 e) Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche d'urgenza. Spese straordinarie da concordarsi preventivamente tra i genitori con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire, dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o altro Ente Pubblico o
Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
per accordo tra le parti, l'assegno unico governativo, andrà al 100% in toto in favore della madre;
nulla sulle spese legali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025.
Il giudice est dott. Francesca Neri
Il Presidente dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3