Decreto cautelare 23 dicembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da società Trenini Costa Smeralda s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo De Marco e Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune della Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Fabrizio Dellepiane e Marina Mauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
società Happy Tours s.r.l.s, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determina dirigenziale SUAP Commercio del Comune della Spezia n. 2531 del 23/7/2025, di approvazione delle operazioni relative alla selezione per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per lo svolgimento di un servizio di trasporto non di linea di persone ad esclusiva finalità turistica, con mezzo atipico ai sensi degli artt. 47 e 59 del c.d.s., nella parte in cui l’ha esclusa dalla procedura per difetto dei requisiti di partecipazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della determina dirigenziale SUAP Commercio del Comune della Spezia n. 3597 del 28/10/2025, di indizione di un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per lo svolgimento di un servizio di trasporto non di linea di persone ad esclusiva finalità turistica, in considerazione del fatto che la precedente selezione era andata deserta per l’esclusione di tutti i concorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune della Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LO TA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo la società Trenini Costa Smeralda s.r.l.s. espone: - che, con determina dirigenziale SUAP Commercio n. 2036 del 17/6/2025, il Comune della Spezia approvava lo schema di avviso pubblico e relativi allegati per l’assegnazione di 2 autorizzazioni, della durata di un anno rinnovabile, per lo svolgimento di un servizio di trasporto non di linea di persone ad esclusiva finalità turistica, con mezzo atipico ai sensi degli artt. 47 e 59 del codice della strada (trenino turistico); - che, ai sensi dell’art. 2 dell’avviso, la circolazione del trenino turistico era subordinata: a) alla regolare immatricolazione dell’intero complesso veicolare ad uso di terzi, che deve risultare dai documenti di circolazione dei veicoli (trattore e rimorchi), ed alla sua rispondenza ai requisiti previsti dal D.M. n. 55/2007 e dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/7/2007; b) alla verifica periodica annuale ai sensi del vigente Codice della Strada; - che, all’art. 9 del suddetto avviso, erano individuati i seguenti requisiti specifici: “7. avere la disponibilità del complesso veicolare: veicolo adibito al traino composto da motrice e massimo n. 2 rimorchi, dotato di motorizzazione non inferiore ad Euro 4; il veicolo dovrà essere conforme ai requisiti indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e relative circolari esplicative; 8. avere nel proprio organico (titolare o personale dipendente) abilitato alla guida, in possesso di idonea patente. Il/I nominativo/i del conducente/i dovranno essere indicati al Suap e al Comando di Polizia Locale via pec prima dell’inizio del servizio così come ogni eventuale successiva variazione; 9. capacità del mezzo di effettuare il percorso a pieno carico” ; - che tali requisiti, salvo quelli relativi al veicolo che dovevano risultare esclusivamente dai documenti di circolazione del medesimo da prodursi nella documentazione allegata alla domanda, dovevano essere obbligatoriamente autocertificati attraverso la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegando copia firmata del documento di identità, e che la mancanza anche di uno solo avrebbe comportato la non ammissione della domanda; - che la Società presentava nei termini e modi prescritti la domanda di partecipazione; - che, in riscontro alla richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale in sede di soccorso istruttorio, la società trasmetteva, con nota prot. 100028 del 15/7/2025, copia fronte-retro del documento di circolazione dell’intero complesso veicolare, originariamente prodotta parzialmente (solo fronte), in quanto si trattava di complesso veicolare nuovo, non ancora soggetto a trasferimenti e alle conseguenti annotazioni sul retro; - che, sempre con la citata nota, la società faceva altresì presente che, allo stato, non era in condizione, per cause alla stessa non imputabili, di esibire gli originali delle carte di circolazione, posto che le stesse erano state consegnate al competente Centro Prove Autoveicoli (C.P.A.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine dell’omologazione delle modifiche al complesso veicolare resesi necessarie per la partecipazione alla gara in questione; - che, infatti, atteso che il complesso veicolare adibito al traino doveva essere composto da una motrice e massimo n. 2 rimorchi, si era resa necessaria la modifica dell’omologazione in quanto tale complesso, originariamente composto da n. 3 rimorchi omologati, era stato oggetto di sganciamento di n. 1 vagone in modo tale da rispettare le prescrizioni stabilite dall’avviso di gara; - che, all’esito della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, della documentazione presentata a seguito del soccorso istruttorio, la domanda della società ricorrente veniva esclusa dalla procedura sulla base della seguente motivazione: “non è stato presentato il documento di circolazione completo del complesso veicolare e la nota trasmessa non è sufficiente a sanare la mancanza” ; - che, con determinazione dirigenziale n. 2531 del 23/07/2025, venivano approvate le risultanze delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice, con la contestuale proroga delle autorizzazioni in essere sino alla pubblicazione di un nuovo bando con un allargamento dei requisiti richiesti per la partecipazione; - che successivamente, in data 28/08/2025, il complesso veicolare con n. 2 rimorchi è stato omologato dal competente Centro.
Impugna l’esclusione dalla procedura, disposta a motivo della mancata presentazione del documento di circolazione completo del complesso veicolare, e, a sostegno del gravame, deduce due motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 9 dell’avviso di selezione pubblica ( lex specialis ) approvato con determina dirigenziale n. 2036/2025. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà. Illogicità. Ingiustizia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Premesso di avere, sin dal momento della partecipazione alla gara, trasmesso all’Amministrazione comunale dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti specifici unitamente al documento di circolazione del veicolo (attestante che il veicolo è conforme al D.M. n. 55/2007, e che era originariamente composto da n. 3 vagoni), lamenta che il possesso del documento di circolazione relativo alla motrice ed a 2 rimorchi non costituiva un requisito specifico di partecipazione alla selezione, bensì una condizione per la circolazione del trenino turistico, ovvero per l’esecuzione dell’attività da autorizzarsi.
Tant’è che il documento completo di circolazione del trenino a seguito dello sganciamento di 1 rimorchio è stato rilasciato al termine delle verifiche effettuate presso il C.P.A..
2. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità dell’azione della Pubblica Amministrazione nonché del principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione. Travisamento di fatti decisivi. Illogicità. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La decisione impugnata costituirebbe una palese violazione dei principi di tipicità e tassatività delle cause di esclusione che, per pacifica giurisprudenza, sono soggette ad un’interpretazione restrittiva e non suscettibile di estensione, tanto più che la disponibilità del complesso veicolare e la sua conformità ai requisiti di cui al D.M. n. 55/2007 erano comunque agevolmente desumibili dalla documentazione trasmessa in sede di partecipazione alla gara.
Si è costituito in giudizio il Comune della Spezia, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
In particolare, il Comune obietta che l'art. 9 dell'avviso, rubricato "Requisiti per la partecipazione", al punto 7 dei requisiti specifici richiedeva espressamente di avere la disponibilità del complesso veicolare composto da motrice e massimo n. 2 rimorchi, sicché il possesso del documento di circolazione completo dell'intero complesso veicolare costituiva requisito essenziale di partecipazione alla gara, la cui mancanza comportava l'esclusione del concorrente.
Nel caso di specie, il documento prodotto dalla ricorrente attestava un complesso veicolare non conforme (motrice + 3 rimorchi, anziché motrice + massimo 2 rimorchi), né la mancata produzione del documento conforme alla documentazione di gara avrebbe potuto essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, trattandosi della carenza sostanziale del requisito richiesto e non di una mera irregolarità formale.
Con atto di motivi aggiunti la società ricorrente ha esteso l’impugnazione alla determina dirigenziale SUAP – Commercio del Comune della Spezia n. 3597 del 28/10/2025, di indizione di un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per lo svolgimento di un servizio di trasporto non di linea di persone ad esclusiva finalità turistica, in considerazione del fatto che la precedente selezione era andata deserta per l’esclusione di tutti i concorrenti.
A sostegno del gravame aggiuntivo ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.
1. In via principale Eccesso di potere per travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà. Ingiustizia ed illogicità. Sviamento. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria e di motivazione sotto il profilo del bilanciamento fra gli interessi pubblici tutelati.
Il Comune ha proceduto ad approvare un nuovo avviso ed indire una nuova gara, pur in pendenza dei ricorsi proposti dalla ricorrente e da un’altra società avverso le risultanze della precedente gara.
A ciò si aggiunga che il nuovo avviso contiene requisiti più stringenti (doppia alimentazione: GPL, metano, termico elettrico, con transito nel perimetro di cui all’ordinanza 14824/2023 con sola alimentazione a GPL o metano o termico elettrico), i quali non solo non sono in possesso della ricorrente, ma confliggerebbero con la tutela dei preminenti interessi ambientali che sono alla base della disciplina sulle limitazioni alla circolazione dei veicoli.
Infatti, sulla base dei nuovi requisiti prescritti dall’Amministrazione per partecipare alla gara, un soggetto, come la ricorrente, in possesso di un veicolo Euro 4, viene equiparato, ai fini della partecipazione, ad un soggetto in possesso di un veicolo Euro 0, e quindi immatricolato sino al 1992, ma dotato di doppia alimentazione.
2. In via derivata.
I vizi dedotti avverso la determinazione originariamente impugnata invaliderebbero, in via derivata, la nuova selezione, indetta a motivo della (illegittima) esclusione dei partecipanti alla prima selezione.
Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisine.
Giova premettere come, nonostante l’indizione di una nuova selezione cui la società ricorrente non ha preso parte, la stessa mantiene certamente interesse alla decisione del ricorso originario, posto che la seconda gara – peraltro, fatta oggetto di impugnazione aggiuntiva - è stata indetta sul presupposto che la prima fosse andata deserta per mancanza, in capo a tutti i concorrenti, dei requisiti di partecipazione: circostanza (la legittimità dell’esclusione) che, per l’appunto, costituisce il thema decidendum del ricorso introduttivo.
Donde la permanenza di un interesse alla decisione del ricorso, da cui – nell’eventualità di un suo accoglimento – discenderebbe per l’Amministrazione comunale l’obbligo di concludere l’originaria procedura.
È lo stesso Comune della Spezia, del resto, a confermare “che sussiste l'interesse dell'Amministrazione comunale a ottenere una pronuncia definitiva limitatamente al ricorso principale” (così la memoria 8.1.2026, p. 3/10).
Ciò premesso, il ricorso introduttivo è fondato.
La normativa sui veicoli con caratteristiche atipiche si rinviene nell’art. 59 del c.d.s., il quale demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, di stabilire, con proprio decreto, i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione.
Per quanto riguarda i trenini turistici, ciò è avvenuto con il D.M. Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 (doc. 16 delle produzioni 20.10.2025 di parte comunale), ai sensi del quale (art. 1), per quanto qui rileva: “2. I trenini turistici sono complessi di veicoli atipici, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della strada; essi sono composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 214. 3. La composizione minima in esercizio di un trenino turistico comprende l'autoveicolo ed almeno un rimorchio” .
L’art. 7 del D.M. Trasporti 15 marzo 2007, n. 55, quanto all’immatricolazione e ai documenti di circolazione dei trenini turistici, stabilisce quanto segue: “1. La circolazione dei trenini turistici è subordinata all'immatricolazione, ai sensi dell'articolo 93 del Codice della strada, dei componenti il complesso, ognuno dei quali è dotato di targa e carta di circolazione. 2. Sulla carta di circolazione dell'autoveicolo sono indicati anche la fabbrica ed il tipo dei rimorchi trainabili, nonché le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata del complesso ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione. 3. L'ultimo veicolo componente il complesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 100 del Codice della strada, deve essere munito di una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione dell'autoveicolo” .
L’allegato B al D.M. Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 contiene poi le caratteristiche tecniche dei trenini turistici e dei veicoli componenti “il complesso”, in termini – tra l’altro – di numero “massimo” di componenti del complesso (punto 1.1: l'autoveicolo motrice più tre rimorchi), di lunghezza “massima” del complesso (punto 1.2: 20,00 m) e di massa “massima” del complesso (punto 1.6: 18.000 Kg).
É dunque evidente come la normativa tecnica autorizzi l’immatricolazione e la circolazione di trenini turistici composti fino ad un “massimo” di tre rimorchi oltre la motrice: laddove poi particolari caratteristiche del percorso turistico richiedano una lunghezza minore, il proprietario ben potrà sganciare uno o due rimorchi, ma, poiché la composizione del complesso veicolare circolante deve corrispondere a quella risultante dalla carta di circolazione, dovrà previamente ottenerne l’aggiornamento, ai sensi degli artt. 78 c.d.s. (modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) e 236 del relativo regolamento di esecuzione, sottoponendolo a visita e prova presso l'ufficio della M.C.T.C. competente per il corrispondente adeguamento (cfr. il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8.1.2021 e la circolare 4.7.2007 – doc. 17 delle produzioni 20.10.2025 di parte comunale).
Alla luce di tale normativa, pare al collegio che un’interpretazione sistematica conforme al principio di massima partecipazione e di tassatività e stretta interpretazione delle cause di esclusione conduca a ritenere che il requisito sostanziale di partecipazione di cui all’art. 9 punto 7 dell’avviso di selezione pubblica concernesse la sola “disponibilità giuridica” di un complesso veicolare conforme ai requisiti indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 15 marzo 2007 n. 55, mentre la regolare “immatricolazione” del complesso veicolare per un massimo di due rimorchi costituisse soltanto un requisito di regolare esecuzione del contratto da parte dell’operatore aggiudicatario, ovvero una condizione cui è subordinata la circolazione stradale del trenino.
Del resto, posto che la normativa consente l’immatricolazione dei trenini turistici fino ad un massimo di tre rimorchi, un’interpretazione della normativa di gara che, come quella proposta dal Comune, richiedesse ai partecipanti alla selezione di ottenere, pena l’esclusione, l’aggiornamento della carta di circolazione per due rimorchi già prima della presentazione della domanda di partecipazione, allorché non v’è alcuna certezza sul numero di partecipanti e sull’aggiudicazione della gara, finirebbe per imporre ai concorrenti un onere esorbitante e sproporzionato rispetto alle effettive esigenze dell’Amministrazione, in contrasto con i noti canoni interpretativi sistematico (art. 1363 cod. civ.) e di buona fede (artt. 1366 cod. civ.) dell’avviso pubblico, che, in caso di ambiguità del dato testuale, impongono di preferire il significato più conveniente all’oggetto della procedura (art. 1369 cod. civ.) e più favorevole al concorrente (art. 1370 cod. civ.), ovvero la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 15/4/2025, n. 3253).
Nel caso di specie, la società ricorrente ha provato di avere, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, la disponibilità giuridica di un complesso veicolare conforme ai requisiti di cui al D.M. n. 55/2007 (cfr. doc. 7 delle produzioni di parte ricorrente): donde il possesso del requisito specifico di partecipazione di cui all’art. 9 punto 7 dell’avviso di selezione, e l’illegittimità della disposta esclusione.
Fondato è anche il ricorso per motivi aggiunti, sotto il profilo dedotto con il secondo mezzo di gravame.
L’accoglimento dell’impugnazione avverso l’esclusione dalla gara precedente invalida la successiva selezione, indetta a motivo dell’esclusione di tutti i concorrenti dalla gara precedente e, dunque, su un falso ( recte , illegittimo) presupposto.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune della Spezia al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila//00), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC MO, Presidente
LO TA, Consigliere, Estensore
NA EL, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO TA | UC MO |
IL SEGRETARIO