Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RE PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 74010 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 05.12.2022 e vertente
TRA
Parte 1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Gaspare Spontini n. 24, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Ciciarelli, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
Controparte_1 (C.F., numero Registro Imprese di Roma e P.IVA: P.IVA 1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Vincenzo Tangorra n. 12, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Catricalà, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.12.2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. Parte 1 conveniva in giudizio la CP 1
[...] esponendo che: Parte 1 era titolare del conto corrente bancario n. 400220952 (già n. 311952,) aperto presso la filiale n. 405 di Terracina della Controparte_1 tra marzo 2004 e dicembre 2009, sul proprio conto corrente erano stati effettuati da persone non autorizzate e a sua insaputa una serie di prelievi di denaro allo sportello in favore di terzi, che avevano cagionato l'illecito trasferimento di oltre € 170.000,00; le firme apposte sulle distinte di prelievo erano difformi dalla firma apposta dal Pt_1 sullo specimen depositato presso la Controparte_1 pertanto, egli aveva sporto denuncia nei confronti di ignoti e del personale della filiale;
con raccomandate del 17.11.2010, del 10.02.2011 e del 24.03.2011, Pt 1 aveva intimato alla Pt 2 il risarcimento dei danni, ma le richieste erano rimaste prive di riscontro;
il 27.06.2011, l'attore aveva depositato istanza di mediazione, all'esito della quale CP_1 aveva offerto un risarcimento di € 5.000,00, rifiutato, poiché insufficiente;
pertanto, Pt 1 aveva convenuto in giudizio la Controparte_1 affinché fosse condannata alla restituzione della somma di € 173.451,91 e al risarcimento dei danni patrimoniali;
la causa era stata iscritta innanzi al Tribunale Ordinario di Roma con RG n. 24585/2013;
-
con provvedimento del 11.02.2014, il Giudice aveva respinto le richieste istruttorie avanzate dall'attore, in particolare l'istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.; con sentenza n. 16356/2016 il Tribunale aveva rigettato la domanda del Pt_1 ; egli aveva proposto appello contro la sentenza e querela di falso avverso le distinte di prelievo;
quindi, la Corte d'Appello aveva ordinato alla Controparte 1 l'esibizione delle distinte di prelievo oggetto di querela;
la Pt 2 aveva depositato tale documentazione e dichiarato l'intenzione di avvalersene;
-
il 20.05.2019 il Pubblico Ministero aveva espresso parere favorevole alla querela di falso;
la Corte di Appello aveva sospeso la causa e disposto la prosecuzione innanzi al Tribunale competente del giudizio sulla querela di falso, che aveva ritenuto rilevante e ammissibile;
detta causa veniva iscritta dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma, con n. RG 74010/2019.
Premesso ciò, l'attore chiedeva:
a) accertare e dichiarare la falsità delle seguenti distinte di addebito: 1) euro 6.000,00 del
13/5/2009; 2) euro 6.000,00 del 20/5/2009; 3) euro 4500,00 del 15/5/2009; 4) euro 2000,00 del 22/5/2009; 5) euro 5000,00 del 28/5/2009; 6) euro 4.000,00 del 29/5/2009; 7) euro
2.500,00 del 6/6/2009; 8) euro 2.300,00 del 5/6/2009; 9) euro 2.900,00 del 10/6/2009; 10) euro 2.200,00 del 12/6/2009, tutte relative al conto corrente n. 400220952 a firma soltanto apparente del Sig. Parte 1 tratte sull' Controparte_2 (già CP 3 ), come espressamente identificate nel verbale dell'udienza svoltasi in data 28.05.2019 dinanzi la Corte di Appello di Roma nell'ambito del procedimento N.R.G. 573/2017;
b) ordinare la cancellazione totale delle sottoscrizioni apposte sulle predette distinte di addebito e, per l'effetto, destituire di qualsivoglia valore probatorio le distinte di addebito in oggetto;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CAP da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
d) In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento incardinato dinanzi la Corte di Appello di Roma ed identificato con il seguente N.R.G. 573/2017 contenente le distinte di addebito sopra identificate in originale e custodite in cassaforte come disposto all'udienza del 28.05.2019. Si chiede altresì che vengano disposti gli accertamenti tecnici opportuni, utilizzando come scritture di comparazione la firma apposta dal Sig. Pt 1 sul proprio documento di identità, la firma dal medesimo apposto sullo specimen depositato presso la banca Controparte 1 filiale 405 di Terracina nonché la firma apposta a margine del presente (procura ad litem) oltre alla procura ad litem apposta nell'atto di appello.
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-Si costituiva la Controparte_1 deducendo l'inammissibilità della querela di falso, poiché:
nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello, non sussisteva alcun interesse a verificare se le firme del Pt 1 fossero apocrife, in quanto unico interesse era quello di appurare se tra lo specimen depositato e le firme apposte sulle distinte di prelievo vi fosse una divergenza percepibile ictu oculi dal funzionario di banca;
comunque, la querela di falso non poteva avere ad oggetto le distinte di prelievo, in quanto scritture private non autenticate e non assistite da pubblica fede.
Premesso ciò, la convenuta così concludeva: "in ipotesi di accoglimento della presente querela di falso si chiede la compensazione delle spese di lite. Con riserva di precisare le conclusioni con le successive memorie ed integrare i documenti".
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Con ordinanza del 05.03.2021, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del giudizio
R.G. n. 573/17 pendente avanti alla Corte d'Appello di Roma e nominava c.t.u. il Dott. Per_1
[...] al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle distinte di prelievo, indicate nel verbale dell'udienza del 28.05.2019, tenutasi avanti alla Corte d'Appello. Parte 1 e Controparte 1 nominavano quali consulenti tecnici di parte rispettivamente il Dott. Persona 2 e la Dott.ssa Persona 3
In data 05.07.2021, la Corte D'Appello di Roma trasmetteva il fascicolo R.G. 573/2017.
Con ordinanza del 10.01.2022, il Giudice disponeva l'acquisizione della documentazione oggetto di querela di falso custodita presso la Corte d'Appello di Roma. All'esito dell'espletamento della CTU e del deposito dell'elaborato, all'udienza del 05.12.2022, il Giudice tratteneva in decisione la causa e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale l'attore richiamava le conclusioni formulate dal CTU, secondo cui: "le ventinove sottoscrizioni a nome apparente Parte 1 apposte in calce alla
CP_1 oggetto del presente accertamento tecnico,documentazione bancaria della sono da considerarsi apocrife, frutto di un tentativo d'imitazione".
Nella comparsa conclusionale la Pt 2 richiamava le osservazioni alla CTU formulate dalla Dott.ssa Per 3 , secondo cui “Le firme apposte sugli ordini di prelevamento, per cui è causa, sono state vergate dal Sig. Parte 1 con l'intento di dissimulare la propria grafia".
Nelle memorie di replica, l'attore eccepiva l'infondatezza delle contestazioni avverse, sottolineando l'assenza di prova della dissimulazione, e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni "anche con l'aggravio della lite temeraria ex art. 96 co. 2 e 3 c.p.c."
OSSERVA IN DIRITTO
1 - Le eccezioni preliminari e la delimitazione del thema decidendum:
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che l'attore ha instaurato il presente giudizio al fine di riassumere dinanzi al Tribunale, competente per materia, la querela di falso proposta in via incidentale, nell'ambito di un giudizio pendente dinanzi alla
Corte d'appello di Roma. Con tale querela, l'attore - nella qualità di titolare del conto corrente bancario n. 400220952 (già n. 311952) aperto presso | Controparte_1 - ha dedotto la falsità _
delle sottoscrizioni apposte sulle distinte di prelievo indicate nel verbale dell'udienza del
28.05.2019, svoltasi nel procedimento N.R.G. 573/2017 dinanzi la Corte di Appello di Roma.
Per contro, la convenuta ha preliminarmente eccepito: l'inammissibilità della querela, in quanto le diffide di prelievo costituiscono scritture private non autenticate e non assistite da pubblica fede;
la carenza di interesse ad agire dell'attore, poiché l'accertamento dell'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulle distinte non avrebbe per lui alcuna utilità, atteso che unico interesse sarebbe quello di appurare se tra lo specimen depositato e le firme apposte sulle distinte vi sia una divergenza percepibile ictu oculi dal funzionario di banca.
Tali rilievi, tuttavia, non appaiono fondati.
Innanzitutto, in capo al Sig. Pt_1 sussiste un interesse giuridicamente apprezzabile alla definizione del procedimento incidentale, attesa la valenza dell'accertamento della falsità dei documenti in contestazione. Infatti: "La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia "erga omnes", e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio". (Cass.
Civ.Sez. 1, Sentenza n. 8362 del 20/06/2000)
In ogni caso, ogni valutazione in ordine alla ammissibilità e rilevanza della querela di falso è già stata effettuata dalla Corte d'Appello, nel procedimento in cui tale querela è stata proposta in via incidentale. Pertanto, a questo collegio è rimesso esclusivamente il giudizio in ordine alla dedotta falsità. Ed invero, come evidenziato dalla Suprema Corte, "La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 cod. proc. civ., è devoluta, ai fini della decisione di merito, al giudice della causa principale e non a quello della querela, il cui unico compito consiste nell'affermare o negare la falsità dell'atto. (Sez. 1, Sentenza n. 5102 del 13/03/2015, Rv.
634640-01)"; v. pure Cass. 28 maggio 2007, n. 12399; Cass. 26 marzo 2002, n. 4310).
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2 - Ripartizione dell'onere della prova e risultanze della ctu:
Orbene, giova ricordare che nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante, perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale.
(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 2126 del 24/01/2019, Rv. 652216-01).
Ciò posto, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una consulenza tecnica grafica, incaricando il ctu di esaminare ed accertare le sottoscrizioni impugnate per falso nonché le scritture di comparazione. Invero, con provvedimento del 03.05.2022 é stato sottoposto al
CTU il seguente quesito: "previa raccolta di saggio grafico e previo esame, quali scritture di comparazione, dei documenti indicati dall'attore nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., accerti l'autenticità delle sottoscrizioni a nome Parte 1 apposte sulle distinte di prelievo su conto corrente indicate nel verbale dell'udienza tenutasi davanti alla Corte".
Il consulente d'ufficio ha, quindi, esaminato il campione autografo del Sig. Parte 1 costituito dalle seguenti scritture: firma apposta in calce alla delega alle liti rilasciata all'Avv.
Alessandro Ciciarelli, presente a lato dell'atto di citazione in appello depositato in data
30.01.2017, in originale;
firme apposte a lato e in calce all'atto di citazione in appello depositato in data 30.01.2017, in originale;
firma apposta in calce alla delega alle liti rilasciata all'Avv. Alessandro Ciciarelli, presente a lato dell'atto di citazione inerente al presente giudizio civile, in originale;
saggio grafico rilasciato durante lo svolgimento delle operazioni peritali, in originale.
L'ausiliare del giudice ha ritenuto tale materiale comparativo sufficiente sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.
All'esito della comparazione tra le firme oggetto di verifica e il campione autografo, egli ha riscontrato la presenza di numerosi e sostanziali elementi di difformità, riconducibili sia all'aspetto morfologico ideativo, che a quello dinamico appositivo. In particolare, il consulente ha rilevato che "i due gruppi di scritture riproducono modelli ideativi differenti;
(...) si distinguono per la diversa occupazione dello spazio scrittorio;
(...) non presentano alcun elemento d'analogia o di semplice similitudine;
(...) sono riconducibili a movimenti scrittori distinti, imputabili alla presenza di soggetti esecutori diversi”. Pertanto, il Consulente, sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili, è pervenuto alla seguente conclusione: "le ventinove sottoscrizioni a nome apparente Pt_1
[...] apposte in calce alla documentazione bancaria della CP_1 oggetto del presente accertamento tecnico, sono da considerarsi apocrife, frutto di un tentativo d'imitazione".
Le suddette conclusioni sono state confermate dal ctu anche a seguito delle osservazioni critiche sollevate dai consulenti di parte e - contrariamente a quanto sostenuto dalla parte non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere erronee o illogiche le convenuta
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argomentazioni del consulente.
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3 - Conclusioni:
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, deve essere dichiarata in base all'art. 221
c.p.c. la falsità e la non riconducibilità al Sig. Parte 1 delle sottoscrizioni apposte sulle dieci distinte di prelievo oggetto della presente querela.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, tenendo conto che "In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità “. (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 15642 del
23/06/2017, Rv. 644952-02)".
Parimenti, vanno poste definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu, liquidate in separato provvedimento.
Vanno, invece, rigettate le domande ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c., formulate da parte attrice, non ritenendosi sussistenti nella fattispecie in esame i presupposti richiesti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, così provvede:
1) DICHIARA la falsità e la non riconducibilità al Sig. Parte 1 delle sottoscrizioni presenti sulle dieci distinte di prelievo relative al conto corrente n. 400220952, indicate nel verbale dell'udienza del 28.05.2019, svoltasi dinanzi alla Corte di Appello di Roma nell'ambito del procedimento N.R.G. 573/2017;
2) CONDANNA la Controparte 1 alla refusione, in favore dell'Avv. Alessandro Ciciarelli
(procuratore della parte attrice dichiaratosi antistatario), della spese del giudizio, che liquida in € 3809,00 per compensi e € 518,00 per spese, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;
3) PONE definitivamente a carico della Controparte_1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato provvedimento.
4) Rigetta la domanda ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Flora Mazzaro Dott. Giuseppe Di Salvo