Articolo 18 della Legge 12 marzo 1968, n. 478
Articolo 17Articolo 19
Versione
30 ottobre 1968
Art. 18.
Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;
b) la censura, che e' una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
c) la sospensione dall'esercizio della professione;
d) la radiazione dal ruolo.
Entrata in vigore il 30 ottobre 1968