Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2023, n. 11029
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Sentenza 26 aprile 2023

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La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone due elementi e, cioè, l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima) e l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa; conseguentemente, anche in ragione dei caratteri di celerità ed immediatezza che contraddistinguono il processo tributario, l'istanza di rimessione in termini (nello specifico, la "scusabilità" dell'errore) dev'essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo da parte del giudice tributario di merito, evitando che sia impiegata come espediente processuale per rimediare all'inosservanza di un termine decadenziale espressamente previsto dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2023, n. 11029
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11029
    Data del deposito : 26 aprile 2023

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