Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6351/2021 di R.G. avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. C.F. 1 ), rappresentato Parte 1
e difeso dall'avv. Annunziata Natalia e dall'avv. Vincenzo Palladino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA Gruppo Kruk Italia P.IVA 1 Controparte_1
, C.F P.IVA 2 ), in persona del rappresentante p.t., rappresentata e procura indifesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, in forza di calce al ricorso monitorio, domiciliata come in atti;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. Parte 1 conveniva in giudizio,
proponendo ritualedinanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_1
opposizione al decreto n. 1199/2021, emesso dal Tribunale di Nola in data 22.06.2021, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 23.571,88 oltre interessi come da domanda e spese, per il mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n. 14183421,
stipulato con la società Compass Banca S.p.A.
In via preliminare, parte opponente rilevava il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, per difetto di prova, in quanto l'acquisto del suddetto credito in sofferenza non sarebbe mai stato portato a conoscenza dell'opponente, né per iscritto, né con qualsiasi altra modalità, né tantomeno vi sarebbe mai stata accettazione da parte del sig.
Parte 1
Parte opponente disconosceva, inoltre, tutta la documentazione depositata in atti da Controparte_1
Nel merito, parte opponente eccepiva che, in ogni caso, nella copia del contratto depositato in atti, mancherebbe la data di sottoscrizione e non sarebbero stati depositati gli allegati, l'informativa bancaria e
l'informativa per la tutela della privacy.
Quanto al tasso di interesse praticato, il TAN risulterebbe pari all'
11.75% e il TAEG al 12.57%, per questo motivo, secondo parte opponente, sarebbe superato il tasso previsto ai sensi della normativa vigente, per il periodo considerato, il IV trimestre 2014, con particolare riferimento anche al TEG praticato.
Secondo parte opponente, inoltre, dalla documentazione versata in atti,
non sarebbe possibile verificare le condizioni applicate, i tassi di interesse a cui è stato fatto riferimento, ai fini del calcolo della somma richiesta e non sarebbe possibile, parimenti, evincere la consistenza di tutte le spese annesse e non dovute, per questo motivo la pretesa vantata dall'opposta non potrebbe essere ritenuta certa, liquida ed esigibile.
Infine, parte opponente deduceva che il credito richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo è pari ad euro 23.571,88 a fronte del presunto debito
,pari a euro 13.210,36, così residuo dovuto dal Sig. Parte 1
come riportato nel disconosciuto estratto conto, con un ingiustificato aumento di oltre diecimila euro e senza tenere in considerazione gli importi già corrisposti.
Inoltre, sulla cifra complessiva, sarebbero stati sommati 7.782,88 euro a titolo di interessi di mora, operazione che l'opponente assumeva come illegittima. La Controparte_1 costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'avversa opposizione, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Questo Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata e vada rigettata,
per i motivi che verranno esposti di seguito.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dall'opponente in merito al difetto di legittimazione attiva della CP 1
[...]
In atti è depositato un estratto della G.U. (parte seconda, n.89 del
29.07.2017), contenente un avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n.
130 e dell'articolo 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Con la pubblicazione di tale avviso, la Controparte_1 rendeva noto che,
ai sensi di un contratto di cessione di crediti, sottoscritto in data
05.07.2017, si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi dell'art. 58
del Testo Unico Bancario, costituito da crediti pecuniari di titolarità di
Compass Banca s.p.a. Nell'avviso contenuto nella Gazzetta ufficiale è specificato che:
"Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti ad CP 1 senza necessità di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall'Art. 58, 3° comma del TUB (richiamato dall'Art. 4 della Legge 130), tutti gli altri diritti della Cedente come derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati".
Nello stesso avviso, è espressamente indicato, dunque, che oggetto della cessione sono i crediti di Compass Banca s.p.a. e, inoltre, “ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale inerente ai crediti ceduti".
La pubblicazione dell'avviso menzionato risulta conforme alla disciplina relativa agli oneri pubblicitari da adempiere in ipotesi di cessione dei crediti bancari.
Ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, comma 2, è evidenziato che: "La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Inoltre, al comma 4, è stabilito che: "Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile".
Dal tenore della normativa sopra enunciata, si evince che la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contente l'avviso di cessione dei crediti in bocco costituisce prova idonea dell'avvenuta cessione del credito in capo all'opposta.
A seguito del subingresso nella posizione creditoria vantata da Compass
Banca s.p.a. nei confronti del sig. la Controparte_1 Parte 1
,
risulta legittimata a far valere in giudizio ogni situazione giuridica direttamente collegata al diritto di credito oggetto di causa.
Le censure sollevate da parte opponente risultano strettamente collegate al diritto di credito in questione, in quanto riguardano profili inerenti al credito stesso e alla sua corretta quantificazione, avuto riguardo al tasso praticato dalla banca.
Nello stesso senso si è espressa di recente la Corte di cassazione: "In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale,
interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità
di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione" (Cass. civ., ordinanza 20.07.2023, n. 21891 e,
da ultimo, Cass. civ., ord., 10.05.2024, n. 12818).
Va inoltre evidenziato, in questa sede, che l'opposta ha prodotto in giudizio, a riprova della intervenuta cessione, una folta documentazione,
che si riporta di seguito:
- il contratto di cessione e la lista crediti ceduti (doc. 7 e 8 fascicolo monitorio);
- l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione (doc. 4
fascicolo monitorio);
la visura camerale della Controparte_1 e la relativa iscrizione nel registro delle imprese della cessione dei crediti pro soluto (doc. 2 fascicolo monitorio); la raccomandata A/r di cessione (doc. 6 fascicolo monitorio);
- l'estratto conto di banca Compass s.p.a., ove è indicata la lista dei movimenti al 10.11.2017 (doc. 5 fascicolo monitorio).
Sulla base della documentazione versata in atti, come sopra elencata, si evince che la Controparte_1 ha pienamente provato la propria legittimazione ad agire in giudizio per il recupero dei crediti oggetto di causa.
Va evidenziato, inoltre, che nel documento pubblicato in Gazzetta
ufficiale (doc. 4 fascicolo monitorio), i crediti oggetto dell'atto di trasferimento vengono individuati sulla base della data in cui è sorto il rapporto obbligatorio, del tipo di operazione di finanziamento bancario,
nonché sulla base dell'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto.
L'indicazione di tali criteri rende agevole l'individuazione dei crediti ceduti e, di conseguenza, fonda la legittimazione attiva di Controparte_1
Nello stesso senso si è espressa in maniera costante la Corte di cassazione, nei termini sopra evidenziati.
Di conseguenza, vanno considerate prive di pregio le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla mancata accettazione della cessione, in quanto la disciplina in oggetto è disciplinata dalle norme del Testo unico bancario sopra riportate, sulla base delle quali non è necessaria alcuna accettazione in ipotesi di cessione in blocco dei crediti del debitore ceduto.
Invero, come anticipato, ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, al comma 4,
stabilito che: "Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile”.
Quanto all'eccezione sollevata dall'opponente in merito al presunto mancato deposito da parte dell'opposta dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese, la stessa deve essere considerata priva di pregio, in quanto in atti è presente la visura camerale della Controparte_1 e la relativa indicazione della cessione dei crediti pro soluto (doc.
1- prod.
opposta e doc. 2 fascicolo monitorio).
Per le stesse ragioni va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dall'opposta in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva in ordine a eventuali domande volte a far dichiarare patologie del rapporto contrattuale ovvero relative a richieste di pagamento di presunte somme indebitamente versate ad altro soggetto giuridico,
nonché inerenti al risarcimento di presunti danni subiti a seguito della condotta illegittima posta in essere dall'originaria controparte negoziale.
Come sopra specificato, invero, nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale, è espressamente indicato che oggetto della cessione è
"ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale inerente ai crediti ceduti, senza bisogno di alcuna formalità".
Per questo motivo, qualora le domande sopra indicate riguardino l'esercizio di diritti relativi ai crediti ceduti, va affermata la legittimazione passiva di Controparte_1
Quanto alla comunicazione dell'avvenuta cessione, essa è provata, come anticipato, dalla raccomandata depositata in atti (doc. 6 fascicolo monitorio), in quanto non può considerarsi efficace il disconoscimento effettuato dall'opponente, poiché del tutto generico.
In omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul punto, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del
2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020;
16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti da parte opposta e per la piena conformità delle copie rispetto all'originale. Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'opponente, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
Inoltre, come detto, ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, comma 2, è
statuito che: "La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana” e, al comma 4, è stabilito che: "Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile".
Sulla scorta della normativa citata, gli adempimenti pubblicitari nei confronti del debitore ceduto risultano più che soddisfatti.
Parte opponente eccepisce, in via subordinata, che la decadenza del beneficio del termine non sarebbe stata comunicata al Sig. Pt 1
[...]
Tale eccezione è priva di pregio, in quanto la comunicazione di decadenza del beneficio del termine si evince chiaramente dal tenore delle raccomandate del 29.04.2017 e del 30.11.2017, depositate in atti
(doc.
4- prod. opposta).
Va inoltre rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla mancanza di prova del credito ingiunto, in forza dell'operato disconoscimento dei documenti prodotti.
Sul punto, si richiamano le osservazioni svolte in precedenza in merito alla genericità del disconoscimento dei documenti prodotti in copia.
Al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, in atti sono depositati una serie di documenti che provano il diritto di credito vantato da
Controparte_1
- il contratto di finanziamento n. 14183421 dell'08.10.2014, da cui deriva il credito oggetto di causa (doc. n. 3 fascicolo monitorio);
- il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti (doc. 7 e 8 fascicolo monitorio);
- l'estratto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della cessione (doc. 4
fascicolo monitorio);
- la visura camerale della Controparte_1 e la relativa iscrizione nel registro delle imprese della cessione dei crediti pro soluto (doc. 2 fascicolo monitorio);
- la raccomandata A/r di cessione (doc. 6 fascicolo monitorio);
- l'estratto conto di banca Compass s.p.a., con relativa lista dei movimenti al 10.11.2017 (doc. 5 fascicolo monitorio);
- il piano di accomodamento rate sottoscritto dal sig. Persona 1 in data 11.08.2015 (doc. 7 prod. opposta);
- le raccomandate del 29.04.2017e del 30.11.2017, ove si indicano le rate non pagate e si comunica la decadenza del beneficio del termine.
Alla luce della folta documentazione sopra elencata, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dall'opponente in merito al contratto di finanziamento depositato, in quanto nello stesso, secondo l'opponente, mancherebbero la data di sottoscrizione e gli allegati relativi alle condizioni contrattuali applicate e alla informativa bancaria e sulla tutela della privacy.
Il contratto di finanziamento depositato in atti è completo di tutto quanto richiesto dalla legge, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente.
Nello stesso è espressamente indicata la data di sottoscrizione
(08.10.2014), sono poi indicate le condizioni contrattuali e sono allegate l'informativa bancaria e l'informativa per la privacy (doc. 3 fascicolo monitorio).
L'opponente sostiene, inoltre, che doveva essere prodotto anche l'estratto conto certificato a ritroso con firma leggibile.
Ebbene, come già evidenziato, tale certificato è stato utilmente prodotto da parte opposta nell'ambito del fascicolo relativo al procedimento monitorio, acquisito agli atti (doc. 5).
L'estratto conto reca i movimenti con i relativi riferimenti e la firma del dirigente della Banca, il quale attesta che l'estratto conto è conforme alle scritture contabili e che il credito è vero e liquido.
Quanto al valore probatorio del documento prodotto, va richiamato l'orientamento più recente della Cassazione che ha stabilito che: "il saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c.
allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale. Tale idoneità è ancor più evidente in presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità" (Cass. civ. ord., 10.05.2024,
n. 12818).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a contestare l'idoneità del saldaconto a fornire prova del credito vantato, senza addurre elementi utili ai fini della valutazione della diversa entità della pretesa avanzata. L'estrema genericità della contestazione, così sollevata, non può essere considerata fondata, in accordo con quanto statuito espressamente dalla
Cassazione, nei termini sopra indicati.
Estremamente generiche sono, inoltre, le contestazioni sollevate dall'opponente con riguardo alla presunta nullità, ex art. 1815 c.c.,
comma 2, delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori e per questo motivo devono essere considerate infondata, in quanto prive di un qualsivoglia riferimento specifico alle stesse clausole contestate.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che
"Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale,
la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. civ.,
sez. un., 18.09.2020, n. 19597).
Nel caso di specie, l'opponente ha indicato esclusivamente il periodo di riferimento considerato e ha riportato la disciplina in tema che si assume violata, obliterando qualsiasi elemento specifico volto a fondare la propria contestazione, come, ad esempio, la misura del superamento degli interessi convenuti rispetto alla soglia legale.
Inoltre, l'opponente ha genericamente eccepito che, dalla
documentazione versata in atti, non sarebbe possibile verificare le condizioni applicate, i tassi di interesse praticati anche moratori, ai fini del calcolo della somma richiesta, e tutte le spese annesse e non dovute.
Come già ribadito in precedenza, tuttavia, queste indicazioni sono puntualmente effettuate nel contratto, dalla cui lettura è possibile evincere l'ammontare degli interessi praticati.
La somma ingiunta, pari a euro 23.571,88, a fronte del debito residuo dovuto dal sig. Parte 2 pari a euro 13.210,36, è calcolata in base all'applicazione degli interessi, come risulta dall'estratto conto depositato in atti che, come già anticipato, in assenza di contestazioni specifiche costituisce piena prova dell'ammontare del credito vantato.
Per le stesse ragioni sopra delineate, in ultimo, la contestazione relativa all'applicazione degli interessi moratori da parte della banca deve considerarsi del tutto generica e per questo infondata. Conclusivamente, per le plurime motivazioni sopra esposte,
l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n.1199/2021, emesso dal
Tribunale di Nola in data 22.06.2021 va confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6351/2021, così provvede:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. n.1199/2021, emesso dal Tribunale di Nola in data
22.06.2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
Parte 1- condanna parte opponente, il sig. al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., che liquida coma da motivazione in € 3.378,70 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 18.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura