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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/12/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 805/2022 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. DEL BIGIO GIAMPIERO e dall'avv. EUSEBI GABRIELE;
elettivamente domiciliato in v. Garibaldi n. 101 - Macerata, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. ANDREOZZI EMANUELA;
elettivamente domiciliato in C/O SEDE , VIA CARDUCCI 53 - MACERATA;
CP_1
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 28.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata la domanda di nei confronti dell per l'accertamento Parte_1 CP_1 dell'origine professionale delle malattie di tendinosi alla spalla sinistra, morbo di al Persona_1 polso destro ed epitrocleite al gomito destro, conseguenza, secondo domanda, delle attività
pagina 1 di 3 lavorative spiegate nel tempo, e cioè: barista e cameriera;
dal 1998 al 2000, operaia presso una fabbrica di cinture di sicurezza, e dal 2001 al 2007 operaia calzaturiera con mansioni di finissaggio;
dal 2007 al 2012 operaia presso la fabbrica di giocattoli e puzzle Parte_2 addetta al reparto “Confezione” con mansioni varie come inscatolamento, imballaggio su linea
(tra cui la linea “I”), versamento di graniglia in un imbuto posto in alto salendo su tre gradini, impegnando sempre gli arti superiori con movimenti ripetitivi e posture incongrue.
1.1 – Per le prime due patologie la ricorrente ha domandato -previo riconoscimento per tutte della causa lavorativa- la condanna al pagamento dell'indennizzo o della rendita prevista per l'invalidità permanente;
per la terza invece ha chiesto la sola condanna pagamento dell'indennizzo per l'inabilità temporanea assoluta dal 16.3.2021 al 28.7.2021, conseguente all'intervento chirurgico al gomito effettuato in data 16.03.2021.
2 – Quanto all'asserita natura professionale delle malattie oggetto di causa la relazione di
CTU ambientale dell'Ing. cui conclusioni meritano di essere condivise in Persona_2 quanto coerenti e sorrette da logica motivazione- in risposta al quesito “dica il CTU se nell'ambiente per la tipologia delle lavorazioni unitamente alle mansioni espletate dal ricorrente vi fossero le condizione per contrarre le malattie professionali di cui causa”, ha chiarito che “… non sussistono condizioni che possano ricondurre le affezioni lamentate alle varie attività svolte. In modo particolare per il sistema gomito-polso- dita, oggetto di causa.”
3 - Così, vanno respinte le domande di accertamento dell'origine professionale proposte dalla ricorrente.
4 – Quanto all'indennizzo richiesto per l'invalidità temporanea assoluta conseguente all'intervento chirurgico effettuato per la cura della epitrocleite al gomito destro, va osservato in primo luogo che non risulta provata l'origine professionale della malattia;
di talchè la invalidità rilevata dal CTU medico legale non assume alcun rilievo in questa sede nella quale peraltro la istanza era limitata esclusivamente all'ottenimento della indennità giornaliera e non anche dell'indennizzo;
4.1 – in secondo luogo, che il richiamo alla precedente sentenza di questo Tribunale n.
48/22 del 24.3.22 non è in esatti termini in quanto da un lato si riferisce alla menomazione permanete e dall'altro al gomito sinistro (doc. 004).
4.2 – in mancanza della prova della malattia professionale risulta poi irrilevante ai fini del decidere la circostanza (comunque incontestata dalla ricorrente) che nel periodo 13.3.2021 –
pagina 2 di 3 28.7.2021, successivo all'intervento chirurgico per l'epitrocleite al gomito destro, la era Pt_1 dipendente della ed aveva percepito regolarmente la retribuzione per tutto il Parte_2 periodo di malattia.
5 - Spese di lite secondo soccombenza liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata – G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge le domande di e la condanna sostenere le spese del giudizio;
liquida Parte_1 quelle in favore dell in complessivi euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese CP_2 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate, con spese di CTU a suo totale carico.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 28 novembre 2025.
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 805/2022 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. DEL BIGIO GIAMPIERO e dall'avv. EUSEBI GABRIELE;
elettivamente domiciliato in v. Garibaldi n. 101 - Macerata, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. ANDREOZZI EMANUELA;
elettivamente domiciliato in C/O SEDE , VIA CARDUCCI 53 - MACERATA;
CP_1
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 28.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata la domanda di nei confronti dell per l'accertamento Parte_1 CP_1 dell'origine professionale delle malattie di tendinosi alla spalla sinistra, morbo di al Persona_1 polso destro ed epitrocleite al gomito destro, conseguenza, secondo domanda, delle attività
pagina 1 di 3 lavorative spiegate nel tempo, e cioè: barista e cameriera;
dal 1998 al 2000, operaia presso una fabbrica di cinture di sicurezza, e dal 2001 al 2007 operaia calzaturiera con mansioni di finissaggio;
dal 2007 al 2012 operaia presso la fabbrica di giocattoli e puzzle Parte_2 addetta al reparto “Confezione” con mansioni varie come inscatolamento, imballaggio su linea
(tra cui la linea “I”), versamento di graniglia in un imbuto posto in alto salendo su tre gradini, impegnando sempre gli arti superiori con movimenti ripetitivi e posture incongrue.
1.1 – Per le prime due patologie la ricorrente ha domandato -previo riconoscimento per tutte della causa lavorativa- la condanna al pagamento dell'indennizzo o della rendita prevista per l'invalidità permanente;
per la terza invece ha chiesto la sola condanna pagamento dell'indennizzo per l'inabilità temporanea assoluta dal 16.3.2021 al 28.7.2021, conseguente all'intervento chirurgico al gomito effettuato in data 16.03.2021.
2 – Quanto all'asserita natura professionale delle malattie oggetto di causa la relazione di
CTU ambientale dell'Ing. cui conclusioni meritano di essere condivise in Persona_2 quanto coerenti e sorrette da logica motivazione- in risposta al quesito “dica il CTU se nell'ambiente per la tipologia delle lavorazioni unitamente alle mansioni espletate dal ricorrente vi fossero le condizione per contrarre le malattie professionali di cui causa”, ha chiarito che “… non sussistono condizioni che possano ricondurre le affezioni lamentate alle varie attività svolte. In modo particolare per il sistema gomito-polso- dita, oggetto di causa.”
3 - Così, vanno respinte le domande di accertamento dell'origine professionale proposte dalla ricorrente.
4 – Quanto all'indennizzo richiesto per l'invalidità temporanea assoluta conseguente all'intervento chirurgico effettuato per la cura della epitrocleite al gomito destro, va osservato in primo luogo che non risulta provata l'origine professionale della malattia;
di talchè la invalidità rilevata dal CTU medico legale non assume alcun rilievo in questa sede nella quale peraltro la istanza era limitata esclusivamente all'ottenimento della indennità giornaliera e non anche dell'indennizzo;
4.1 – in secondo luogo, che il richiamo alla precedente sentenza di questo Tribunale n.
48/22 del 24.3.22 non è in esatti termini in quanto da un lato si riferisce alla menomazione permanete e dall'altro al gomito sinistro (doc. 004).
4.2 – in mancanza della prova della malattia professionale risulta poi irrilevante ai fini del decidere la circostanza (comunque incontestata dalla ricorrente) che nel periodo 13.3.2021 –
pagina 2 di 3 28.7.2021, successivo all'intervento chirurgico per l'epitrocleite al gomito destro, la era Pt_1 dipendente della ed aveva percepito regolarmente la retribuzione per tutto il Parte_2 periodo di malattia.
5 - Spese di lite secondo soccombenza liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata – G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge le domande di e la condanna sostenere le spese del giudizio;
liquida Parte_1 quelle in favore dell in complessivi euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese CP_2 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate, con spese di CTU a suo totale carico.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 28 novembre 2025.
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
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