Art. 2.
Modalita' di funzionamento dell'ANPR
1. L'ANPR subentra ai sistemi informativi di cui all'articolo 1, comma 1, garantendo l'erogazione dei servizi resi da tali sistemi.
2. L'ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino quale proprio domicilio digitale, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto dall' articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , introdotto dall' articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
3. Le fasi relative all'attuazione dell'ANPR, da completare entro il 31 dicembre 2014, nonche' i sistemi di sicurezza, relativi alla fase di prima attuazione, sono descritti nel documento allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 82 del 2006 :
"Art. 3-bis Domicilio digitale del cittadino
(Omissis).
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.".
Modalita' di funzionamento dell'ANPR
1. L'ANPR subentra ai sistemi informativi di cui all'articolo 1, comma 1, garantendo l'erogazione dei servizi resi da tali sistemi.
2. L'ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino quale proprio domicilio digitale, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto dall' articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , introdotto dall' articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
3. Le fasi relative all'attuazione dell'ANPR, da completare entro il 31 dicembre 2014, nonche' i sistemi di sicurezza, relativi alla fase di prima attuazione, sono descritti nel documento allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 82 del 2006 :
"Art. 3-bis Domicilio digitale del cittadino
(Omissis).
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.".