Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2102/23
REPY BLICA ITALIABBLY
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2102/23 (già 265/22 cui era stata riunita la n. 368/22, e così rinumerata a seguito di stralcio della posizione CP 1 ), inizialmente promossa da:
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), con il patrocinio degli avv.ti ALESSANDRO
GIUSEPPE BRAMBILLA PISONI e LUCIA PAPALEO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Già APPELLANTE, la cui posizione è stata definita con sentenza in data 25.10.23
Parte 2 (c.f. ) in proprio e quale erede di C.F. 2
PEsona 1 ( C.F. 3 ), con il patrocinio degli avv.ti ALESSANDRO e
ROBERTO NAPOLEONI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE nella causa riunita n. 368/22
contro
(c.f. P.IVA 1 ), Controparte_2 con il patrocinio degli avv.ti LUCA CEI, SILVIA CARLI, CRISTINA PELUSI e SERENA
SPIZZAMIGLIO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
CONCLUSIONI
PE parte appellante Pt 2
"Voglia la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della impugnata sentenza n.684/2021 per le motivazioni esposte nell'atto di appello ed eventualmente previa escussione dei testimoni non ammessi in primo grado in relazione all'intensità del vincolo familiare tra gli appellanti e la vittima:
- quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale spettante agli appellanti in conformità ai principi di cui alla nota sentenza della S.C. (Cass. civ. Sez. Terza Sent.,
21/04/2021, n. 10579) e quindi applicando le tabelle romane (o quelle milanesi nel frattempo intervenute) con aumento degli importi risultanti dalle suddette tabelle alla luce delle circostanze concrete che hanno caratterizzato il caso in esame (condotta dolosa, sottovalutazione dei casi precedenti e prevedibilità dell'evento, modalità cruente di decesso del paziente per emorragia, estumulazione della salma per consentire gli accertamenti irripetibili etc..) e per l'effetto condannare I Parte 3
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'appellante, sia in proprio che quale erede del sig. PE 1
[...], così come indicato nelle tabelle riportate a pag.9 del presente atto;
condannare | Parte 3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese funerarie (all.9 atto di citazione primo grado) in favore dell'appellante;
- condannare I Parte 3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese di lite relative al giudizio di primo grado secondo lo scaglione di valore che risulterà all'esito della parziale riforma della sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria integrale di onorari e spese di lite da riconoscersi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari."
Part PE parte appellata, appellante incidentale
"Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,
Nel merito:
Rigettare l'appello proposto e ogni domanda avversa svolta nei confronti dell Pt 4 accogliere l'appello incidentale e riformare integralmente la sentenza di primo grado, dichiarando l'assenza di responsabilità dell Pt 4 sia ex 2043 c.c. che ex art. 2049
c.c. anche alla luce della CTU e di conseguenza condannare l'appellante alla restituzione di tutte le somme percepite con la sentenza di primo grado e rimborsare il pagamento della CTU. Condannare altresì l'appellante al pagamento dei compensi di causa da liquidarsi ex D.M.
n.55/2014, senza applicazione di IVA e CPA (trattandosi di contenzioso gestito da
Avvocatura interna) ma da gravarsi del pagamento delle spese sostenute, delle spese generali oltre a oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri a carico dell'avvocato dipendente dell'Ente pubblico, ritenuti corrispondenti alle voci degli oneri accessori proprie dei legali liberi professionisti (cfr. Tar Piemonte n.1104/2017, Tar
Emilia-Romagna n.151/2016, Tar Emilia Romagna n.3/2016) del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria si conclude con quanto richiesto nelle proprie memorie ex art. 183 c. 6
n. 2 e 3 in primo grado reiterate nella comparsa di costituzione e risposta in appello e non ammesse."
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 684/2021 del Tribunale di Livorno, in materia di responsabilità per fatto doloso del dipendente e/o per colpa propria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Livorno, Parte 2 e PE 1
[...] esponevano che la loro congiunta PEsona 2 ricoverata in data 2.1.2015
presso l'Ospedale di Piombino per una insufficienza respiratoria - era deceduta in data
9.1.2015 a causa di un improvviso evento emorragico, non ricollegabile alla patologia per cui era stata ricoverata e non spiegabile alla luce delle sue condizioni di salute.
Specificamente, allegavano di essere il primo il figlio ed il secondo il "cognato convivente" della PE 2 (con locuzione che tuttavia il primo giudice ha inteso nel senso di convivente more uxorio - qualificando, anzi, ripetutamente il PE 1 come marito della paziente con statuizione che non essendo stata oggetto d'impugnazione è divenuta incontrovertibile) ed aggiungevano che, essendo l'ennesimo caso di improvviso decesso per sanguinamento nel reparto di terapia intensiva, venivano aperte delle indagini interne che poi sfociavano nel procedimento penale a carico della infermiera specializzata Pt 1
[...] , condannata all'ergastolo con sentenza n.186/2019 dal GUP del Tribunale di
Livorno per l'omicidio della sig.ra PEsona 2 e di altri tre pazienti (deceduti dopo di lei: PE 3 PE 4 e PE 5 . Precisavano che soltanto in relazione al decesso della '
loro congiunta, dopo che già otto persone erano decedute con le stesse "inspiegabili" modalità ( PEsona 6 il 19/01/2014, Controparte_3 il 27/06/2014, CP 4 il
24/11/2014, PEsona 9 22/09/2014, PEsona 7 il 02/10/2014, PEsona 8
[...] il 26/11/2014, PEsona 10 il 20/12/2014 e PEsona 11 il 28/12/2014), i campioni ematici prelevati in corso di ricovero, per i quali le analisi di laboratorio avevano evidenziato la incoagulabilità del sangue, erano stati inviati, per iniziativa della Direzione
Sanitaria dell CP 5 di Piombino, al Laboratorio del Centro Regionale di Riferimento per la Trombosi dell'Ospedale Careggi di Firenze, che aveva evidenziato concentrazioni elevatissime (13,9 IU/ml, su campione nel quale era attesa assenza di eparina, molto superiori comunque ai livelli terapeutici, di 0,3-0,7 IU/ml) di una sostanza anticoagulante riconducibile ad CP 6 , farmaco che non risultava essere stato mai prescritto (e tanto meno ufficialmente somministrato).
Premesso che allo stato era stata ritenuta responsabile dell'omicidio (tra l'altro) della loro Part congiunta l'infermiera, dipendente della Parte 1 ma che quand'anche a commettere il fatto fossero stati altri dipendenti del loro operato avrebbe comunque dovuto rispondere l'azienda, ex artt. 1228 e 2059 c.c., e che finanche nell'improbabile caso in cui fosse emerso che l'omicida era esterno all'ospedale la convenuta era responsabile per aver negligentemente e superficialmente sottovalutato gli accadimenti del reparto di Piombino per oltre un anno, permettendo così al responsabile (interno od esterno che fosse) di somministrare la dose letale di anticoagulante al di fuori di ogni schema terapeutico, chiedevano quindi la condanna dell Pt 3 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da perdita del rapporto parentale e per spese funerarie, ai sensi degli artt. 1218, 1228, 2043 e 2049 c.c.
La convenuta si costituiva, contestando ogni addebito ed anche che la Sig.ra PE 2 fosse deceduta a causa di una somministrazione non prescritta di eparina;
chiamava in
Parte 1 perché, qualora gli attori avessero dimostrato che la causa del causa decesso era davvero l'eparina, la medesima rispondesse "direttamente ed in prima persona delle richieste risarcitorie svolte dagli attori", ed eccepiva "la propria formale e sostanziale estraneità alla controversia chiedendo fin da ora la propria estromissione dal processo". Concludeva dunque per il rigetto delle domande e, "in ogni ipotesi di soccombenza, totale o parziale", affinché fosse accertata e dichiarata "la responsabilità della sig.ra CP_1 con condanna della stessa, per le ragioni espresse in narrativa, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute agli attori per capitale, interessi e spese legali". La CP_1 si costituiva, preliminarmente eccependo che la sua chiamata in causa risultava priva di qualsiasi fondamento giuridico, posto che alcuna delle parti le aveva addebitato il decesso della signora PE 2 e le aveva chiesto alcunché, mentre la richiesta di estromissione della azienda era irrituale, non esistendo alcun obbligo di garanzia in capo ad essa chiamata nei confronti della chiamante. Comunque, rilevava come la sentenza penale di primo grado si fondasse su degli elementi indiziari che non erano affatto provati, ovvero: l'uso come sostanza anticoagulante dell'eparina sodica;
l'inoculazione attraverso una siringa direttamente in vena al paziente;
l'individuazione del tempo intercorrente tra la somministrazione dell'ipotetico anticoagulante e il manifestarsi degli effetti letali;
la presenza in servizio solo di lei al momento in cui erano ipoteticamente avvenute tutte le letali somministrazioni. Evidenziava quindi che gli esami che avevano portato a stabilire che alle vittime era stata iniettata eparina sodica non erano stati ripetuti dai periti, né era stata garantita la catena di custodia e di trasporto prima che venissero effettuate le prove di laboratorio a Firenze;
il metodo di analisi utilizzato (in difetto di cromatografia) non era in grado di individuare quale tra i vari tipi di molecola (eparina sodica, eparina calcica, eparina a basso peso molecolare, dermaton solfato) fosse stata introdotta, ciò che impediva d'individuare il range esatto di somministrazione, e dunque di stabilire se in tale range essa fosse realmente presente in reparto;
non v'era alcuna certezza che l'indebita somministrazione fosse avvenuta direttamente in bolo in vena attraverso il mezzo di una siringa, avendo gli stessi periti del
GIP affermato che la somministrazione sarebbe potuta avvenire anche inserendo l'anticoagulante in una flebo, ciò che appariva anzi più probabile, posto che inserendo l'anticoagulante con la siringa in vena si sarebbe alterato il flusso della flebo e sarebbe scattato l'allarme ed anche tale circostanza incideva sulla tempistica della somministrazione;
infine, non vi era affatto certezza su chi fosse presente in reparto nei diversi momenti, avendovi accesso anche soggetti che non venivano identificati.
Il tribunale di Livorno, con sentenza n. 684/21 dell'11.8.2021, ritenuta l'utilizzabilità delle prove espletate in sede penale, premesso che, al di là di ogni ragionevole dubbio, il decesso di PEsona 2 era dipeso da un evento emorragico acuto imputabile ad una massiccia somministrazione di eparina, ed affermato che, poiché gli attori invocavano un danno iure proprio per la lesione del legame parentale conseguente alla morte della congiunta, la natura della responsabilità addebitata all'azienda non poteva che essere extracontrattuale, aveva affermato la responsabilità dell'Azienda convenuta che, a fronte di un numero non irrilevante di decessi dovuti ad anomale emorragie, non si era allertata né aveva svolto alcuna indagine, che avrebbe consentito di riscontrare la presenza dell'eparina nel sangue già prima del decesso della PE 2 e così di prendere iniziative per impedire la reiterazione delle condotte, o comunque per evitare gli esiti letali, essendo disponibile un farmaco che contrastava gli effetti dell'eccesso di eparina. Poiché, poi, ragionevolmente, il soggetto responsabile doveva essere individuato tra i dipendenti della stessa Pt 5 posto che solo questi potevano introdursi all'interno del reparto di terapia intensiva con il necessario per somministrare il farmaco ed agire senza destare sospetti, la convenuta rispondeva anche ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Inoltre, rilevato che la sentenza penale di primo grado aveva evidenziato che i parametri vitali della signora PE 2 erano rimasti nella norma nelle giornate 4, 5 e 6 gennaio, nelle quali Parte 1 era assente dal servizio, mentre erano degenerati l'8 gennaio,
due giorni e due turni dopo il rientro in servizio della stessa, che una medesima concomitanza temporale era ravvisabile anche nei casi PE 3, PE 4 e PE_5 tutti accomunati dal fatto che la somministrazione indebita era stata dai periti collocata in un arco temporale coincidente con i turni di servizio della CP 1, e che tra le varie persone in servizio l'unica presente in occasione di tutte le finestre temporali nelle quali erano avvenute le somministrazioni era proprio la terza chiamata, aveva affermato la responsabilità anche di questa, condannandola in solido con la Pt 5 a risarcire il danno agli attori, nonché a tenere indenne l'azienda dalle conseguenze della condanna, qualificando la domanda del datore di lavoro quale richiesta di rivalsa per le somme che esso fosse tenuto a corrispondere.
Quanto alla determinazione del danno, aveva quantificato il credito del figlio della vittima, nella somma di euro 60.000,00, e quello del conviventeParte 2 '
PEsona 1 nella somma di euro 80.000, nel dichiarato proposito di applicare la tabella romana e però di considerare che, seppure la morte era chiaramente imputabile alla somministrazione di eparina, tuttavia le aspettative di vita della paziente erano comunque assai ridotte, trattandosi di una donna anziana (77 anni), con plurime comorbidità, ricoverata in terapia intensiva per sepsi, grave insufficienza respiratoria con necessità di supporto ventilatorio e scompenso cardiaco ed affetta da una forma tumorale del sistema linfatico (Linfoma non Hodgkin) oltre che da fibrillazione atriale, di talché la condotta illecita aveva solamente anticipato un evento che si sarebbe comunque verificato in un arco di tempo ragionevolmente breve, per quanto non meglio individuabile;
proprio perché la condotta illecita aveva solo anticipato un evento che si sarebbe verificato con certezza in breve tempo, aveva poi respinto la domanda per spese funerarie.
C CP 1 ha impugnato tale sentenza, deducendo che era errata ed andava
integralmente riformata perché non vi erano prove della sua colpevolezza;
in questa sede appare superfluo riportare nel dettaglio le sue censure, perché ormai superate dalla sentenza di questa Corte in data 25.10.2023, che ha definito la posizione di tale appellante in rito (con pronuncia definitiva limitatamente a tale posizione, che è stata stralciata: di qui, l'attribuzione di un nuovo numero di ruolo - 2102/23).
Con distinto atto d'appello, Parte 2 in proprio e quale erede di PE 1
[...], medio tempore deceduto, ha anch'egli impugnato la sentenza suddetta limitatamente alla quantificazione del danno non patrimoniale, nonché al capo che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese funerarie.
In particolare:
I. quanto al danno non patrimoniale, ha rilevato che mentre l'applicazione della tabella romana, prescelta dal tribunale, avrebbe condotto ad una quantificazione del credito del figlio, in assenza di altri familiari, nella somma di euro 254.974,20, aumentabile fino a 300.000 euro, e del convivente nella somma di euro 294.201,00, aumentabile fino a 400.000,00, era irragionevole l'enorme riduzione disposta, non essendo peraltro le condizioni di salute della congiunta così gravi da incidere sensibilmente sulle sue aspettative di vita;
ha altresì rilevato la contraddittorietà della decisione del tribunale, che dopo aver condiviso l'orientamento della Suprema Corte, che intendeva ancorare l'entità del risarcimento del danno parentale a criteri il più possibile oggettivi indicando come applicabili le tabelle romane, aveva determinato invece il risarcimento in via esclusivamente equitativa senza, di fatto, alcuna correlazione con le tabelle romane, e per di più omettendo di considerare che la fattispecie concreta non riguardava un errore medico, ma la somministrazione intenzionale di dosi mortali di anticoagulante, che avevano causato una morte atroce, cruenta e sconvolgente della congiunta, e reso altresì necessaria l'estumulazione della salma per consentire gli accertamenti irripetibili;
II. quanto al danno patrimoniale per spese funerarie, ha censurato la decisione che le aveva escluse nel presupposto che la sig.ra PE 2 sarebbe potuta morire per altre patologie in un arco di tempo non determinato né determinabile, ma secondo il giudicante piuttosto breve, quando a seguire il ragionamento del tribunale le spese funerarie di qualsiasi vittima di condotta illecita non dovrebbero essere ristorate dal danneggiante in quanto prima o poi tali spese sarebbero state affrontate "con certezza".
Ha quindi chiesto la condanna, anche in questa sede, così come in primo grado, della sola Part Pt 3 non anche della CP 1 (che aveva finanche tralasciato di citare in giudizio), a pagargli il maggior credito, rilevando come a prescindere dal fatto che l'omicidio fosse stato perpetrato proprio da lei ciò che rilevava era la responsabilità dell'azienda sanitaria, anche quale datore di lavoro dell'omicida, che verosimilmente era comunque un medico o un infermiere di quel nosocomio, che aveva approfittato proprio delle mansioni espletate per colpire.
L'Azienda s'è costituita, deducendo e documentando che la sentenza penale di appello che aveva assolto la CP 1 per le quattro imputazioni d'omicidio volontario (tra cui quella oggetto di causa) era stata annullata con rinvio dalla Suprema Corte, sez. I, collegio I, nel ricorso Num. Ric. Gen. 44614-2022, all'udienza del 04.05.2023, con il
seguente dispositivo: "Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di omicidio commessi in danno di PEsona 2 CP_9Parte 6 eControparte 8
/
di cui al capo A) con rinvio per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte di
Assise di Appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Procuratore
Generale. Dichiara inammissibile il ricorso di Parte 1 che condanna al pagamento delle spese del procedimento attinenti al solo delitto di ricettazione e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rinvia al definitivo la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio". Essa ha chiesto quindi la sospensione del presente processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello penale (questione ormai superata dalla pronuncia che ha stralciato la posizione della CP 1 ).
Nel merito, l'azienda ha chiesto il rigetto dei due appelli e proposto appello incidentale,
per i seguenti due motivi:
in merito alla responsabilità per omesso controllo ex art. 2043 c.c. (e 2059 c.c.), perché I.
quand'anche risultasse provato che il decesso della sig.ra PE_2 era stato cagionato da una indebita somministrazione di eparina, l'asserita condotta tenuta dall'infermiera professionale CP 1 o da chiunque fosse stato l'autore dell'omicidio non era prevedibile ex ante da essa struttura sanitaria, tanto più considerato che la era stata CP 1
PE 2 (deceduta condannata in primo grado per quattro casi, di cui quello della sig.ra il 09.01.2015) era il primo in ordine temporale, seguito da quello del sig. Parte 6
(deceduto il 11.03.2015), del sig. Controparte_8 (deceduto il 02.07.2015) e del sig.
CP_9 (deceduto il 29.09.2015); inoltre, i casi sospetti precedenti non erano otto, ma sei, posto che l'azione penale non era stata formalizzata con il rinvio a giudizio per i casi dei sigg. PEsona_6 e Controparte 3 (per i quali evidentemente non vi erano elementi sufficienti per supporre che fossero deceduti a seguito di una somministrazione anomala di sostanza anticoagulante) e di questi sei il primo era quello della sig.ra
CP_4 avvenuto il 22.09.2014, dunque poco più di tre mesi prima di quello della sig.ra PE 2 ed era impossibile pensare che la struttura sanitaria di Piombino, ospedale di I livello, potesse avvedersi in tempi strettissimi che pazienti già molto gravi per pluripatologie, ricoverati in terapia intensiva, fossero deceduti per indebite somministrazioni di farmaci anticoagulanti, dolosamente iniettati;
dunque, essa non avrebbe potuto porre in essere né misure preventive per impedire la somministrazione di eparina, né un idoneo antidoto, posto che la vitamina k per essere efficace presupponeva la conoscenza della quantità di eparina somministrata e del tempo trascorso dalla somministrazione medesima;
in merito alla responsabilità ex art. 2049 c.c., non solo perché non vi era alcuna prova II.
che il serial killer fosse un dipendente dell'ospedale, ma anche perché, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite della cassazione, tale responsabilità non sussisteva laddove la condotta del dipendente fosse consistita in una deviazione totalmente aberrante dal proprio ruolo, da non poter essere neppure prevedibile, secondo una valutazione ex ante da condursi sul piano causale, e nel caso di specie essa al tempo della condotta di causa non poteva prevedere che uno dei suoi dipendenti procurasse dolosamente il decesso di alcuni pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva.
Riuniti i due appelli ex art. 335 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27.6.2023 e, come anticipato, con sentenza in data 25.10.2023 la posizione della CP 1 è stata definita in rito, annullando la sua condanna tanto in favore dei danneggiati quanto dell Parte 3 contestualmente, al fine del decidere in merito al
Parte_3 è stata disposta una ctu medico-legale rapporto processuale tra Pt 2 el volta a meglio comprendere quali avrebbero dovuto essere i contegni dei sanitari e se tali contegni avrebbero potuto evitare la morte della PE 2
Acquisito l'elaborato peritale, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza in data 20.12.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. L'ammissibilità dell'appello incidentale.
PE la prima volta con la propria (seconda) comparsa conclusionale, il Pt 2 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale dell Controparte_2 che "dopo aver prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado mediante il pagamento degli importi liquidati dal Tribunale di Livorno, ha proposto appello incidentale tardivo a seguito della notifica dell'appello principale volto a censurare la quantificazione del danno", laddove
"l'interesse a contestare la propria responsabilità era certamente già presente al momento della pubblicazione della sentenza con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto".
Trattandosi di profilo rilevabile anche d'ufficio, tale eccezione deve comunque essere scrutinata, e tuttavia rigettata.
Escluso, infatti, che l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva possa costituire acquiescenza alla stessa, si deve altresì rilevare che l'appello incidentale tardivo, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, è ammissibile anche se rivolto contro un capo della sentenza diverso da quello attinto dall'impugnazione principale, purché l'appello principale, potenzialmente idoneo a rimettere in discussione l'assetto di interessi dato dalla sentenza impugnata, abbia fatto sorgere il relativo interesse circostanza questa ben evidente nel caso in esame, dove a fronte di un risarcimento esiguo, stante l'aleatorietà della vicenda l'azienda può aver deciso di non impugnare, salvo cambiare opinione a fronte del rischio di un risarcimento ben superiore.
Benvero, "L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione può essere sollevata
-
anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata" (così da ultimo Cass. 29/05/2024 n. 15100).
3. La causa della morte della sig. PE 2
Nel corso del procedimento penale N. 5618/15 R.G.N.R. a carico dell'infermiera Pt 1
[...] e di eventuali altri soggetti responsabili, la Procura di Livorno incaricava il Prof.
PE 12 (aggregato di medicina legale nell'Università di Pisa dip. di patologia chirurgica
- sezione di medicina legale) nonché la Dott.ssa PEsona 13 (angiologia e malattie della coagulazione azienda ospedaliera universitaria S. Orsola - Malpighi) di accertare le cause del decesso, tra gli altri pazienti, anche della PE 2 In contraddittorio con i consulenti di parte, veniva quindi redatto un analitico elaborato (all.2 Pt 2 del quale si riportano di seguito le conclusioni riguardanti il caso in esame:
-PAG.427: "In conclusione, anche in questo caso, si assiste alla comparsa improvvisa di tests di coagulazione marcatamente allungati in una paziente con documentata precedente dimostrazione di test normali, comparsa di emorragie multiple e diminuzione dell'Hb. In questo caso, la presenza di eparina nel campione è documentata, presso l'Ospedale di Careggi, dalla presenza del quadro di laboratorio di cui sopra, con la tipica discrepanza tempo di trombina/tempo di reptilase. L'evento clinico di rilievo antecedente il decesso ed al quale è sicuramente attribuibile un ruolo quanto meno concausale nel suo determinismo, è rappresentato dunque dal sanguinamento manifestatosi inaspettatamente e in maniera significativa (con ematuria ed aspirazione di sangue rosso vivo dal tubo endotracheale) a partire dalla serata del giorno 08/01." PAG.431: "In considerazione del riscontro analitico di livelli di eparinemia estremamente elevati nei dosaggi effettuati sia presso il Laboratorio del Centro
Regionale di Riferimento per la Trombosi di Careggi che presso I Controparte 10
[...] si può affermare che la causa del sanguinamento è necessariamente attribuibile ad un sovradosaggio di eparina, eventualità del resto ammessa anche dai CCTT della difesa."
-- PAG.433: "PEtanto, l'unica ipotesi ragionevole che spieghi l'incoagulabilità del sangue ed il contestuale sanguinamento risulta essere quella di una somministrazione indebita di eparina in vena al di fuori degli schemi terapeutici, come documentato dai dosaggi effettuati nel Laboratorio del Centro di Riferimento Regionale per la Trombosi dell'Ospedale di Careggi e presso la U.O. Medicina di Laboratorio dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana."
- PAG.442: "Le conclusioni del Collegio PEitale sono del tutto concordanti con le nostre considerazioni in riferimento agli aspetti essenziali di interesse giudiziario del caso in esame. In particolare vi è concordanza sul fatto che il decesso è da attribuire al fenomeno emorragico e che tale sanguinamento e le correlate anomalie della coagulazione sono riconducibili ad una somministrazione indebita di eparina al di fuori degli schemi terapeutici." - PAG.642: "MORGANTI FRANCA: conclusioni concordi con i PEiti circa la correlazione causale del decesso con l'evento emorragico e la somministrazione indebita di eparina al di fuori degli schemi terapeutici."
In data 14 luglio 2017, poi, disponendo incidente probatorio, il GIP Dott. Antonio Pirato incaricava il Prof. PEsona 14 (Ordinario di Medicina Legale presso la Sapienza
Università di Roma), la Prof.ssa PEsona 15 (Ordinario di medicina Legale presso
(Medico Legale presso la l'Università degli Studi di Foggia), il Prof. PEsona 16
PEsona 17 (Emerito di Medicina Sapienza Università di Roma), il Prof.
Controparte 11 (Associatointerna presso l'Università degli Studi di Milano) ed il Prof. di Medicina interna presso l'Università degli Studi di Foggia) di accertare le cause della morte, tra gli altri pazienti, anche della sig.ra PE 2 Pure la consulenza tecnica del 4 dicembre 2017 (all.3 Pt 2 eseguita in contraddittorio tra la CP 1 el Parte_3 confermava la suddetta ricostruzione medico-legale.
In particolare, i periti concludevano che "Nella individuazione della causa della morte della PE 2 occorre procedere a ricostruire la concatenazione fisiopatologica di eventi che si susseguirono dal momento del ricovero avvenuto in data 2 gennaio 2015 per riacutizzazione di insufficienza respiratoria cronica e astenia in una paziente portatrice di linfoma non Hodgkin.
Nella prima fase del ricovero, svoltasi presso la Unità Coronarica dell'Ospedale di
Piombino, predominava, clinicamente e strumentalmente, l'impegno cardio - respiratorio tanto che, dopo la effettuazione di una TAC torace ( 4 gennaio 2015) che mostrava segni di interstiziopatia ed alveolite, la PE 2 veniva trasferita presso la U.O. di
Rianimazione del medesimo ospedale dove si procedeva ad intubazione. Nei giorni successivi la PE 2 veniva descritta in condizioni sostanzialmente stabili, con episodi alternanti di piressia;
un tentativo di estubazione in data 8 gennaio non andava a buon fine e, pertanto, la donna rimaneva intubata e ventilata meccanicamente.
A partire dall'8 gennaio 2015 (pomeriggio) comparivano i primi segni di sanguinamento
(ematuria), cui si associava, nella notte, il rilievo di coagulo ematico nel tubo endotracheale e sangue dalla bocca. In questo momento i sanitari segnalavano incoagulabilità del prelievo;
Hb e Hct erano nella norma (Hb 13.2 e Hct 41.6%).
Il 9 gennaio 2015 la PE 2 veniva descritta "stabile" ma sanguinava anche dal sondino naso gastrico, dalla bocca, dalla sede di prelievo della vena femorale.
La scansione degli esami ematochimici era la seguente:
Ore 10:38 Hb 10.1 g/dl, RBC 3.43 x 1012/L, Hct 33.3%;
Ore 11:01 Hb 9.9 g/dl, RBC 3.37 x 1012/L, Hct 30.8%;
Ore 12:20 Inizia trasfusione di PFC n° 10201 (PA 90/55 FC 108
TC 36.3° C). Ore 12:45 Inizia trasfusione di PFC n°10207 (PA 85/50 FC 140
TC 36.4°C).
Ore 13:45 Inizia sacca n°10210 (PA 75/52 FC 146 TC 36.5°C).
Ore 14:15: Veniva constatato il decesso, con diagnosi di sepsi ed insufficienza respiratoria acuta in linfoma non Hodgking.
In conclusione, si trattava di una paziente anziana, complessa, con multimorbilità ammessa in Rianimazione per sepsi ed insufficienza respiratoria, ma con molti altri problemi cronici (fibrillazione atriale, linfoma).
Gli esami di laboratorio eseguiti il 5 gennaio 2015 non erano però particolarmente compromessi: in particolare, Hb e APTT erano normali. Veniva sottoposta a profilassi per il rischio di tromboembolismo venoso con piccole dosi adeguate dal pentasaccaride
Arixtra. I tests di laboratorio di cm sopra erano ancora normali l' 8 gennaio successivo.
Sennonché, dal pomeriggio di quel giorno, si riscontra improvvisamente il solito quadro già visto in altri pazienti: PT, APTT e altri test coagulatori estremamente prolungati o indosabili.
Tale quadro di laboratorio veniva confermato la mattina del giorno successivo (9 gennaio
2015); la PE 2 decedeva in breve tempo.
Veniva inviato un campione di sangue al laboratorio dell'Ospedale di Careggi che dimostrava il quadro laboratoristico tipico dell'eparinemia marcata: tempo di trombina non coagulabile, tempo di reptilase normale.
In conclusione, anche in questo caso, si assiste alla comparsa improvvisa di tests di coagulazione marcatamente allungati in una paziente con documentata precedente dimostrazione di test normali, comparsa di emorragie multiple e diminuzione dell'Hb.
In questo caso, la presenza di eparina nel campione è documentata, presso l'Ospedale di
Careggi, dalla presenza del quadro di laboratorio di cui sopra, con la tipica discrepanza tempo di trombina/tempo di reptilase.
Nel caso di specie, risulta evidente che la paziente avesse una precarietà clinica dettata dalla condizione patologica di base (linfoma non Hodgkin) su cui si inscrive un improvviso sanguinamento, via via a maggior impegno, in plurimi distretti decorso e rapidamente peggiorativo delle condizioni generali.
PEtanto, nonostante la compromissione di base del quadro generale, il progressivo peggioramento dell'emodinamica sicuramente vede una compartecipazione causale, legata alla alterazione dell'assetto coagulativo, sino al concretizzarsi del decesso."
Tale complessivo quadro istruttorio porta ad affermare che effettivamente la morte della
Per 2 è stata causata da una dose massiccia, al di fuori di ogni prescrizione di tale farmaco e con un dosaggio che mai avrebbe potuto essere prescritto - dunque con evidente volontà omicida - di eparina. Del resto, I Pt 3 appellante incidentale, che pure in primo grado aveva contestato che vi fosse la prova della somministrazione d'eparina, in questo grado ha mutato linea difensiva sostenendo che fosse stata proprio la CP 1 ad iniettare tale sostanza
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comunque non ha proposto alcuno specifico motivo d'appello in ordine alla causa dei decessi. Essa, invero, ha impostato i propri due motivi d'appello sull'assoluta abnormità del gesto omicida, che avrebbe impedito l'applicazione dell'art. 2049 c.C., e sull'impossibilità per lei tanto di rendersi conto che vi era una situazione anomala e tale da doverla mettere in allerta (in tempo utile ad evitare il decesso della PE 2 , quanto di evitare sia l'iniezione che le conseguenze letali (fosse anche somministrando un antidoto), rilevando come tali considerazioni la mandassero esente da responsabilità "se anche si seguisse il ragionamento basato sul processo penale per cui risultasse provato che il decesso della sig.ra PE 2 sia stato cagionato da una indebita somministrazione di eparina".
Il non aver puntualmente confutato tale premessa ha reso definitiva l'affermazione del primo giudice che ad uccidere la congiunta del Pt 2 sia stata la somministrazione di eparina, e dunque incontrovertibile la causa del decesso.
Merita, a questo punto, aprire una breve parentesi per chiarire che, dopo che | Pt 3 nel proprio atto introduttivo del presente grado aveva dato atto che la Suprema Corte aveva annullato con rinvio la sentenza d'assoluzione della CP_1, le parti non hanno più dato conto dell'evolversi del processo penale, fino a quando nella propria comparsa di replica ex art. 190 c.p.c.del 18.2.2025, Pt 2 ha dedotto e documentato che la Corte
d'Assise d'Appello penale di Firenze in sede di rinvio, con la sentenza n.10/2024, depositata il 22.8.2024, aveva condannato all'ergastolo la dipendente Pt 5 sig.ra Pt 1
[...] per l'omicidio (anche) della sig.ra PE 2 Al momento della redazione della presente sentenza emerge poi dalle cronache giornalistiche che tale sentenza è divenuta definitiva a seguito del giudizio di cassazione.
Tuttavia, appare superfluo stimolare il contraddittorio delle parti su tale esito processuale, perché a rilevare in questa sede non è tanto l'individuazione della specifica persona che ha perpetrato l'omicidio (essendo la posizione della CP 1 stata stralciata), ma il fatto che a iniettare l'eparina mortale sia stato un dipendente, e a tale esito si deve comunque arrivare finanche a prescindere dagli esiti del giudizio penale.
Vi sono infatti numerosi elementi che depongono nel senso che i plurimi omicidi siano stati commessi da un sanitario operante all'interno dell'ospedale di Piombino.
Invero:
a) le modalità di causazione della morte denotano una competenza quantomeno infermieristica;
b) pur essendo, in effetti, all'epoca dei fatti, il reparto di terapia intensiva (in cui sono avvenute tutte le morti sospette) accessibile anche a chi fosse stato privo del badge rilasciato ai dipendenti, certamente solo chi conosceva bene i luoghi (dunque con ogni probabilità qualcuno che vi lavorava) poteva muoversi con disinvoltura all'interno di un reparto quale quello di terapia intensiva;
c) soprattutto, solo un sanitario e più probabilmente un sanitario addetto proprio a quel reparto poteva muoversi liberamente senza destare sospetti negli altri operatori;
tra l'altro, si trattava di un piccolo reparto, con pochi letti, dove quindi era molto più difficile ad un estraneo passare inosservato;
se un singolo accesso ed un singolo omicidio avrebbero presumibilmente potuto essere commessi da chiunque, ben dieci omicidi nell'arco di un solo anno appaiono verosimilmente riconducibili soltanto ad un soggetto che poteva circolare in tranquillità, senza dare nell'occhio;
d) anche il movente dei delitti - seppur riconducibile ad un disturbo psichiatrico - parrebbe con ogni probabilità connesso proprio al lavoro svolto in quel luogo, che evidentemente col tempo, in un soggetto già disturbato o comunque fragile, ha innescato un sentimento di insopportazione.
Dunque, conclusivamente, ad uccidere la sig. PE 2 è stata un'iniezione di eparina effettuata da personale ospedaliero con intenti omicidi;
la morte, peraltro, è sopraggiunta non già per una particolare fragilità della paziente (che comunque non avrebbe esentato da responsabilità chi ha iniettato tale farmaco), bensì perché le dosi di farmaco anticoagulante somministrate erano tali da uccidere chiunque, anche un soggetto perfettamente sano;
come osservato sul punto dal Prof. CP 11 (vedi pag.17 sentenza penale di primo grado all.4a): "deve considerare che credo nessuno di noi, neanche i grandi esperti di coagulazione abbiano mai visto somministrare 250.000 unità sottocute, neanche qualche veterinario che lavora con gli elefanti".
Si tratta, allora, di comprendere, alla luce dell'appello incidentale dell'azienda appellata, se essa possa essere chiamata a rispondere civilmente delle conseguenze di tale omicidio.
Parte 3. Il secondo motivo d'appello dell'azienda l'applicabilità al caso in esame dell'art. 2049 c.c.
Il giudice di prime cure ha affermato: "Vi è stato pertanto certamente un difetto dell Pt 3 nel vigilare sulle condotte tenute all'interno del reparto, posto che il responsabile ha potuto causare vari decessi senza che nessuno avvertisse la necessità di interrompere la sua attività, o comunque di somministrare l'antidoto che avrebbe impedito la morte del paziente.
Infatti, qualora | Pt 3 si fosse tempestivamente allertata, a fronte di un numero non irrilevante di decessi dovuti ad anomale emorragie, si sarebbe potuto riscontrare la presenza dell'eparina nel sangue già prima del decesso della PE _2 che è invece la prima paziente per la quale sono stati disposti gli esami di laboratorio.
Una volta accertato che la causa degli eventi infausti era la presenza di tale medicinale, poi, ben si sarebbe potuto prendere iniziative per impedire la reiterazione delle condotte,
o comunque per evitare che degenerassero in eventi letali, essendo disponibile e noto un farmaco che contrasta gli effetti dell'eccesso di eparina (come dichiarato dai periti).
Vi è pertanto un evidente profilo di responsabilità della Pt 5 collegato causalmente al decesso della PE 2
Ragionevolmente, poi, il soggetto responsabile deve essere individuato tra i dipendenti della stessa Pt 5 posto che solo questi potevano introdursi all'interno del reparto con il necessario per somministrare il farmaco ed agire senza destare sospetti.
La convenuta, quindi, può essere chiamata a rispondere anche ai sensi dell'art. 2049
C.C."
Col proprio secondo motivo d'appello, che dal punto di vista logico-giuridico appare opportuno esaminare per primo, l'Azienda contesta che i fatti di causa possano fondare una propria responsabilità ex art. 2049 c.c., sia perché non vi sarebbe alcuna prova che il serial killer fosse un dipendente dell'ospedale, sia soprattutto perché, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, tale responsabilità non sussiste laddove la condotta del dipendente sia consistita in una deviazione totalmente aberrante dal proprio ruolo, da non poter essere neppure prevedibile, secondo una valutazione ex ante da condursi sul piano causale;
per questo, sostiene che nel caso di specie essa all'epoca dei fatti non avrebbe potuto prevedere che uno dei suoi dipendenti avrebbe procurato dolosamente il decesso di alcuni pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva (in particolare, per quanto qui interessa, della PE 2 .
Quanto al primo profilo, se ne è già chiarita l'infondatezza.
Passando, invece, ad esaminare la questione giuridica dell'applicabilità dell'art. 2049 c.c., si osserva che, quantomeno ove si valuti il caso su base astratta, tale motivo appare fondato.
Invero, secondo l'autorevole sentenza della S.C. a Sezioni Unite, n. 13246 del 16.5.2019:
"Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa e, quale sua conseguenza, il
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danno ingiusto a terzi non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di
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causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo." In motivazione premesso che l'art. 2049 c.c. prevede un caso di responsabilità indiretta, per fatto altrui e oggettiva, in quanto il preponente risponde di un fatto illecito che non ha commesso direttamente, e non è ammesso a provare la sua mancanza di colpa o il caso fortuito, né di non aver potuto impedire il fatto, come accade per altre ipotesi speciali di responsabilità, che la norma rappresenta un'applicazione moderna del principio cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli, e che la stessa trova piena applicazione anche in relazione all'attività non provvedimentale (o istituzionale) della pubblica amministrazione - la Corte chiarisce che in base a tale disposizione sussiste la concorrente e solidale responsabilità per i danni causati da condotte del preposto pubblico definibili come corrispondenti ad uno sviluppo oggettivamente non improbabile delle normali condotte di regola inerenti all'espletamento delle incombenze o funzioni conferite, anche quale violazione o come sviamento o degenerazione od eccesso, purché anche essi prevenibili perché oggettivamente non improbabili. "Il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali (tra molte: Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass.
25/03/2013, n. 7403); alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze (Cass. 11816/16, cit.).
28. Non ha infatti giuridico fondamento accollare a chicchessia le conseguenze dannose di condotte del preposto in alcun modo collegate alle ragioni, anche economiche, della preposizione, ove cioè non riconducibili al novero delle normali potenzialità di sviluppo di queste - anche sotto forma di deviazione dal fine perseguito o di contrarietà ad esso o di eccesso dall'ambito dei poteri conferiti - secondo un giudizio oggettivo di probabilità di verificazione.
L'appropriazione dei risultati delle altrui condotte deve, in definitiva, essere correlata (e, corrispondentemente, limitata) alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, sia pure considerandone le violazioni o deviazioni oggettivamente probabili: sicché chi si avvale dell'altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell'organizzazione dei propri rischi;
e così risponde di quelle identificate in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile o secondo i principi di causalità adeguata elaborati da questa Corte fin da
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Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576 - «più probabile che non», in un dato contesto storico."
Ma se il fatto di reato può essere imputato alla pubblica amministrazione datrice di lavoro a condizione che non solo le mansioni del dipendente ne abbiano agevolato la commissione, ma anche che le condotte, pur se devianti o contrarie rispetto al fine istituzionale del conferimento del potere di agire, costituiscano uno sviluppo che, seppur deviante, non sia però del tutto anomalo, e l'infedele estrinsecazione dei poteri conferiti o la violazione dei divieti imposti agli agenti sia comunque ipotizzabile ex ante, astrattamente il caso in esame esula di certo da tale perimetro.
Come già affermato da questa Corte con sentenza in data 20.2.2024, in relazione al caso della signora il contegno di chi ha ucciso i pazienti del reparto di CP 4 rianimazione di Piombino corrisponde ad uno sviluppo oggettivamente improbabile delle normali condotte di regola di regola inerenti all'espletamento delle incombenze o funzioni conferite, pur nella ampia connotazione delineata dalle Sezioni Unite.
Invero, che un sanitario, che istituzionalmente cura i malati e salva vite umane, uccida in modo seriale persone che neppure conosce (se non, in ipotesi, quali pazienti di passaggio) e senza alcuna finalità di eutanasia - posto da un canto che la maggior parte delle vittime non erano malati terminali e dall'altro che la morte inflitta è stata tutt'altro che dolce, ma atroce non è certo un contegno in linea generale probabile né,
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fortunatamente, frequente. Certo, ci sono stati, ahimè, altri casi nelle cronache, sia italiane che non, ma ove si pensi ai milioni di pazienti che passano negli anni dagli ospedali si tratta, evidentemente, di casi più che eccezionali, statisticamente.
D'altra parte, il caso è intuitivamente ben diverso da quello del dipendente pubblico che, in possesso di denaro in conseguenza delle sue mansioni, se ne appropri: a porre su un diverso piano i due contegni illeciti è proprio il dato statistico, incomparabile, ed anche il movente, chiarissimo nel caso dell'appropriazione indebita, incomprensibile nel caso in esame, se non ipotizzando una tale alterazione dell'equilibrio psichico da porre appunto la condotta al di fuori del campo di ciò che è oggettivamente prevedibile.
Gli appellanti hanno tentato di smentire tale giudizio affermando che è prevedibile in astratto che un operatore sanitario, che ha a disposizione i farmaci e le competenze necessari, e libero accesso alle postazioni dei degenti, "possa somministrare (per dolo o colpa perché l'elemento psicologico è irrilevante nella responsabilità di cui all'art.2049
c.c.) dosi mortali di un medicinale ad un paziente".
Tuttavia, proprio ciò che essi valutano irrilevante è di grande rilievo e tale da fare la differenza: se è prevedibile che per distrazione un sanitario somministri un farmaco con un dosaggio anche gravemente errato, non lo è altrettanto che decida, non si sa per quale ragione, di sterminare i pazienti ricoverati per altre patologie, tra l'altro senza alcuna finalità eutanasica.
E' vero, peraltro, che in un caso relativamente recente la Cassazione (v. Cass. civ.
22.9.2017 n. 22058) aveva ravvisato la responsabilità dell'azienda ospedaliera per i danni provocati da un medico autore di violenza sessuale in danno di paziente perpetrata in ospedale e in orario di lavoro, nell'adempimento di mansioni di anestesista, narcotizzando la vittima in vista di un intervento chirurgico - affermando che seppure quanto era accaduto dimostrava la totale distorsione della finalità istituzionale in vista dell'esclusivo tornaconto personale ed egoistico, e seppure il comportamento tenuto dal medico era oggettivamente inqualificabile ed incredibile, tuttavia ciò non toglieva che la funzione svolta all'interno dell'ospedale era stata un presupposto necessario dell'accaduto, e però tale pronuncia è precedente all'intervento delle Sezioni Unite, che hanno chiaramente escluso i contegni dei dipendenti abnormi ed improbabili dal novero d'applicabilità dell'art. 2049 c.c.
Cionondimeno, ad una valutazione di astratta probabilità se ne deve affiancare una in concreto.
Diviene allora fondamentale verificare se, nella specifica fattispecie, lo sviluppo anomalo della condotta dell'operatore sanitario, astrattamente imponderabile, avrebbe potuto però essere concretamente prevedibile (ed evitabile) al tempo del decesso della sig.ra
PE 2 (che, lo si sottolinea, è un tempo successivo e diverso rispetto a quello della sig. CP 4 durante il quale erano avvenuti ben cinque ulteriori decessi per emorragia, inspiegabili sulla base delle condizioni di salute dei pazienti).
Si tratta, dunque, di comprendere se da un certo momento, precedente il decesso della congiunta dell'appellante, il preponente disponeva di elementi concreti che gli consentivano di raffigurarsi ex ante il pericolo di volontaria uccisione della paziente, e quindi di tenere tale rischio in adeguata considerazione nell'organizzazione della propria attività quale componente potenzialmente pregiudizievole. Part Col che, ci si collega al primo motivo d'appello della che attiene alla sua responsabilità ex art. 2043 c.c., anch'essa ravvisata dal primo giudice, in conseguenza di una colpa in concreto, per omessa sorveglianza (il che rende anche superfluo stabilire se il giudizio ex art. 2049 c.c. debba avvenire in via squisitamente astratta o possa tener conto delle peculiarità del caso concreto). Parte 3 : la ravvisabilità di una colpa in 4. Il primo motivo d'appello dell' capo alla struttura sanitaria.
Col proprio primo motivo d'appello, I Pt 3 ha censurato la sentenza impugnata escludendo che le potesse essere in concreto rimproverato un difetto d'attenzione e/o controllo, e sostenendo che se anche il decesso della sig.ra PE 2 fosse stato cagionato da una indebita somministrazione di eparina, l'asserita condotta tenuta dall'infermiera professionale CP_1 o da chiunque fosse stato l'autore dell'omicidio non era prevedibile ex ante da essa struttura sanitaria, neppure attingendo alle concrete circostanze del caso, tanto più ove si considerasse che la CP 1 era stata condannata in primo grado per quattro casi, di cui quello della sig.ra PE 2 (deceduta il 09.01.2015) era il primo in ordine temporale, seguito da quello del sig. Parte_6 (deceduto il
11.03.2015), del sig. Controparte_8 (deceduto il 02.07.2015) e del sig. CP 9
(deceduto il 29.09.2015); inoltre, i casi sospetti precedenti non erano otto, ma sei, posto che l'azione penale non era stata formalizzata con il rinvio a giudizio per i casi dei sigg.
PEsona_6 e Controparte_3 (per i quali evidentemente non vi erano elementi sufficienti per supporre che fossero deceduti a seguito di una somministrazione anomala di sostanza anticoagulante) e di questi sei il primo era quello della sig.ra CP 4 avvenuto il 22.09.2014, dunque poco più di tre mesi prima di quello della sig.ra
PE 2 ed era impossibile pensare che la struttura sanitaria di Piombino, ospedale di I livello, potesse avvedersi in tempi strettissimi che pazienti già molto gravi per pluripatologie, ricoverati in terapia intensiva, fossero deceduti per indebite somministrazioni di farmaci anticoagulanti, dolosamente iniettati;
pertanto, essa non avrebbe potuto porre in essere né misure preventive volte ad impedire la somministrazione di eparina, né un efficace antidoto, posto che la vitamina per essere efficace presupponeva la conoscenza della quantità di eparina somministrata e del tempo trascorso dalla somministrazione medesima.
Nel decidere di tale questione, va ricordato che secondo le risultanze degli accertamenti ex art. 359 e 360 c.p.p. prodotti in atti e secondo le risultanze del processo penale, i decessi intervenuti presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Piombino con riferimento ai quali nel corso delle indagini preliminari è stata indagata l'infermiera
CP 1 sono quelli di:
(deceduto il 19/01/2014) PEsona 6
(deceduta il 27/06/2014) Controparte_3
(deceduta il 22/09/2014) CP_4
(deceduto il 02/10/2014) PEsona 7
PEsona 8 (deceduto il 24/11/2014)
PEsona 9 (deceduta il 26/11/2014) PEsona 10 (deceduta il 20/12/2014)
PEsona 11 (deceduto il 28/12/2014)
(deceduta il 09/01/2015) PEsona 2
(deceduto il 11/03/2015) Parte 6
Controparte 8 (deceduto il 2.7.2015)
CP 9 (deceduto il 29.9.2015).
In relazione ai primi due eventi ( PE_6 e CP_3 non risulta, in effetti, che il P.M. abbia esercitato l'azione penale. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che per tali pazienti gli inquirenti disponevano di minori informazioni o, forse, al fatto (che ben emerge dalle
PE SIT rese in data 19.1.2016 dal dott. ematologo e dirigente medico del laboratorio d'analisi dell'ospedale di Piombino) che tali due pazienti, dopo una situazione d'inspiegabile incoagulabilità, avevano pian piano visto poi normalizzarsi i loro valori (pur morendo comunque dopo un brevissimo lasso tempo dall'insorgere di tale problematica -
5 gg. PE 6 e 2 gg. CP 3 .
Ciò però non toglie che si tratta anche per essi di due eventi di tipo emorragico di cui è rimasta ignota l'eziologia, che quindi avrebbero potuto e dovuto quantomeno non PE passare inosservati. Ciò tanto più ove si consideri che dalle dichiarazioni del dott. emerge anche un ulteriore caso d'incoagulabilità inspiegabile, concomitante a quello del
PE 6 (ovvero avvenuto in data 14.1.2014), che è quello di tale PEsona_19 ' pure poi "rientrato", con una normalizzazione dei valori (e la sopravvivenza del paziente), dove proprio la concomitanza avrebbe dovuto destare preoccupazione e sospetto.
Tali casi, dunque, quantomeno al momento del decesso della sig. CP 4 avrebbero dovuto tornare alla memoria perché di pochi mesi antecedenti, far percepire l'anomalia complessiva e dunque far "rizzare le antenne", e quantomeno chiedere un esame ematologico.
A maggior ragione, quando poco dopo si verificò l'emorragia letale, sempre insiegabile, del sig. PE 7 sarebbe dovuto scattare un vero e proprio allarme.
Il fatto, poi, che in sede penale la responsabilità della CP 1 sia stata accertata soltanto limitatamente agli ultimi quattro casi (ovvero ai decessi Per 2 Pt 6 ,
CP 8 CP 9 , mentre per i precedenti tale responsabilità è stata esclusa, in difetto di esami di laboratorio che confermassero in modo certo che vi erano consistenti tracce di eparina nel sangue, se ha impedito la condanna penale dell'imputata
(definitivamente, essendo l'assoluzione passata in giudicato, perché nel processo penale vige la regola di giudizio "della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio", che non poteva dirsi integrata in difetto di un riscontro scientifico, di laboratorio), non esclude che in questa sede, in cui vige invece la regola "del più probabile che non", anche tali casi concorrano a delineare la responsabilità dell Pt 3 in particolare, la circostanza che le morti di CP 4 PE_7 PE 8 PE 9 PE 10 e PE 11 (tutte precedenti quella per cui è causa) siano avvenute con le medesime manifestazioni patologiche ovvero con una consistente emorragia non spiegabile alla luce delle criticità per le quali il paziente era ricoverato, e per la quale gli stessi periti in sede penale avevano sottolineato le forti analogie con le successive consente di ritenere, ai fini di causa, che esse abbiano la medesima eziologia di quella della PE 2 e delle tre susseguenti.
Invero, il fatto che per tali pazienti l'ospedale non abbia inviato i campioni ematici ad un laboratorio d'analisi - a differenza che nel caso della PE 2 in cui per la prima volta, grazie alla caparbietà dell'ematologo che seguiva tale paziente, i campioni furono inviati al Laboratorio del Centro Regionale di Riferimento per la Trombosi dell'Ospedale Careggi di Firenze, che trovò concentrazioni elevatissime (cioè notevolmente al di sopra di un utilizzo terapeutico) di eparina non può certo andare a vantaggio dell Parte 3 che, se già prima di tale caso aveva sufficienti elementi per entrare in allarme, se non lo fece deve ritenersi in colpa.
Proprio perché anche per tali pazienti i sintomi erano identici, ed identicamente inspiegabili, a quelli della PE 2 insomma, ci si può ragionevolmente attendere che ove il loro sangue fosse stato parimenti analizzato sarebbe stata riscontrata la medesima eparinemia.
L'azienda usl nega che il campanello d'allarme sarebbe dovuto scattare prima di quando scattò e nega altresì che ove anche fosse scattato prima vi sarebbe stato il tempo di comprendere che vi era un omicida seriale che circolava impunemente per il reparto.
Nega poi che se anche ciò fosse stato compreso essa avrebbe potuto fare qualcosa per prevenire le somministrazioni o, una volta avvenute, per emendarne gli effetti.
Tuttavia, invoca a sostegno di tali sue deduzioni pareri medico-legali espletati nell'ottica della penale responsabilità (nel processo a carico del dott. CP 12, divenuto primario solo pochi giorni prima del decesso della PE 2 e comunque in contesti ai quali il Pt 2 non ha potuto partecipare - dunque privi di valore probatorio, perché assunti al di fuori di ogni contraddittorio tra le parti. Tanto meno potrebbero andare in danno di Pt 2 le Part valutazioni (peraltro neppure troppo favorevoli all'azienda) svolte da esperti della del Ministero.
PE questo, con ordinanza in 25.10.2023, questa Corte ha conferito incarico peritale al medico-legale, alla Prof.ssa Prof. PEsona_20 PEsona 21 specialista
PEsona 22in Medicina Interna e in Malattie Cardiovascolari, e al dott.
specialista in Anestesia e Rianimazione, volto a stabilire: se nella pratica ospedaliera avvengano
-e nel caso con quale frequenza emorragie letali non correlate alle preesistenti patologie né alla somministrazione dei farmaci prescritti, e se di norma di ogni emorragia letale in ambito nosocomiale si possa, e quindi si debba, trovare una spiegazione scientifica;
se dunque esista, o non, una “normalità statistica” di morte da emorragia pur in difetto di
•
una chiara causa, che debba essere "tollerata"; di conseguenza, da quale momento l'ospedale di Piombino avrebbe dovuto allertarsi ed
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ipotizzare la criminale somministrazione di eparina;
Part se sia possibile in ambito ospedaliero disporre, a cura della la sorveglianza a mezzo
•
di telecamere;
se sarebbe stato possibile, qualora l'azienda fosse stata in allerta, all'inizio del
•
sanguinamento della PE 2 contrastare l'effetto dell'eparina con la vitamina k al corretto dosaggio, previa verifica a mezzo di esami ematici del livello di eparina nel sangue.
Ebbene, alla luce delle risultanze di tale elaborato non si può che evidenziare il colpevole ritardo con cui l'azienda attivò le procedure necessarie a comprendere l'eziologia delle plurime morti.
Il Collegio peritale - con argomenti che in quanto logici e fondati su dati obiettivi, anche in replica alle deduzioni dei ctp, debbono essere integralmente recepiti - ha così risposto
(la sottolineatura è di questa Corte): "Da quanto rilevato dagli atti, dalle operazioni peritali e dall'esame della letteratura scientifica si può affermare che nei reparti di
Terapia Intensiva emorragie avvengano con una frequenza del 3-6%. Molto più rare, per quanto desumibile dalla letteratura scientifica, sono le emorragie letali, da stimare intorno all'1% o poco più, al di sotto del 2%. Va inoltre tenuto conto del tipo di emorragia, avendo riguardo alla sede, alla intensità, alla prevedibilità in base alle condizioni e alla storia clinica del paziente, alla possibilità di diagnosi e di terapia. Nel caso presente la paziente si caratterizzava per una emorragia a insorgenza improvvisa, da sedi multiple, in soggetto con sepsi;
la sepsi era stato il motivo del trasferimento dalla
Unità Coronarica a quella di Terapia Intensiva. Rientrava quindi tra i soggetti a rischio di coagulazione intravascolare disseminata (CID), una sindrome che può determinare sanguinamento da sedi plurime. La frequenza della CID nei pazienti ricoverati in Terapia
Intensiva per sepsi è compresa tra il 13% e il 61%, a seconda dello studio e della criteriologia adottata per la diagnosi di CID. PEaltro, la mortalità direttamente legata alla
CID è bassa rispetto alla mortalità di tutti questi pazienti, che dipende dalla gravità delle condizioni generali e della sepsi. La morte per sanguinamento incontrollabile tra i pazienti con sepsi e CID insorge in meno del 4% dei casi, adottando per la diagnosi di CID Is criteriologia più restrittiva, mentre con la criteriologia più inclusiva tali decessi sono circa l'1,7%. È quindi da stimare che un sanguinamento diffuso mortale insorga in una ristrettissima minoranza dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva e, anche, in una ristrettissima minoranza di quelli ricoverati per sepsi cioè per la stessa ragione della signora PE_2
Di fronte ad una emorragia importante, capace di mettere a repentaglio la vita del paziente, è doveroso cercare di identificare la spiegazione con criteri scientifici, come premessa per una stabile risoluzione del quadro clinico. In questo caso vi era una molteplicità delle sedi di sanguinamento coinvolgenti le vie aeree, lo stomaco, le vene periferiche sede di inserzione di catetere venoso;
la paziente non era operata né era stata traumatizzata, non aveva una storia di patologia epatica in precario compenso
(epatite acuta, cirrosi, trombosi portale etc.); era in trattamento profilattico antitrombotico con fondaparinux 2,5 mg/die, il quale trattamento per tipo e dose del farmaco non è in grado di determinare un rischio emorragico, almeno dell'entità manifestata in questo caso. PEtanto il sanguinamento della signora PE 2 era da considerare inesplicabile in base ai dati a disposizione dei medici curanti.
Non esiste una "normalità statistica" di morti da sanguinamento inspiegabile. Deve però essere fatto presente che, nonostante che davanti a un'emorragia vada sempre cercata una spiegazione con criteri scientifici, non tutto in Medicina si riesce per ora a spiegare e perciò è accettato che qualche evento clinico rimanga inesplicabile, quindi anche un caso isolato di emorragia da estrema ipocoagulabilità del sangue.
Non è codificato quando debba nascere il sospetto, è lasciato alla intelligenza, allo scrupolo e alla disponibilità di ciascuno di "pensare male" degli altri esseri umani, compresi quelli con i quali lavora. A parere dei CTU, il sospetto doveva nascere dall'estrema anomalia rappresentata dalla totale incoagulabilità del sangue, che non si verifica nemmeno nella CID. Ciò avrebbe comportato l'invio di campioni di sangue al laboratorio del Centro di Riferimento Regionale presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi di Firenze, per chiedere analisi e consulenza al fine di interpretare il caso clinico e trarne ammaestramento per future evenienze simili. Procedura che fu seguita in questo caso, e che avrebbe potuto essere seguita, se non al primo evento del genere
(imprevisto e dalla patogenesi inimmaginabile), dopo i primi due o tre con caratteristiche simili.
Qualora Pt 3 fosse stata in allerta poteva essere contrastato l'effetto dell'eparina con solfato di protamina, farmaco peraltro poco maneggevole e che avrebbe richiesto controlli analitici raffinati e pressanti.
[...]non è consentito eseguire video-riprese in reparti ospedalieri, se non eventualmente per tenere sotto controllo pazienti nell'interesse dalla loro salute in associazione agli altri tipi di monitoraggio (elettrocardiografico, pressorio, saturimetrico etc.), ma mai per monitorare l'ambiente ospedaliero a fini diversi dal curare i pazienti, compreso l'individuare comportamenti criminali di personale ospedaliero o di intrusi. Un tale tipo di - per quanto è a conoscenza dei CTU richiede una disposizione della controllo
Magistratura."
Tale complesso di dati scientifici porta a ritenere che: la morte per emorragia è un evento molto raro anche in un reparto di terapia intensiva,
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che deve dunque sempre essere indagato per trovare una spiegazione;
il sanguinamento della signora PE 2 così come di tutti coloro che l'hanno preceduta
PEsona 6 (deceduto il 19/01/2014), Controparte_3 (deceduto il 27/06/2014),
CP 4 (deceduta il 22/09/2014), PEsona 7 (deceduto il 02/10/2014), PE 8
(deceduta il 26/11/2014), PEsona_10[...] (deceduto il 24/11/2014), PEsona 9
(deceduta il 20/12/2014) e PEsona 11 (deceduto il 28/12/2014), ovvero ben 8 pazienti nell'arco di un anno era da considerare inesplicabile in base ai dati a disposizione dei
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medici curanti;
non esiste una "normalità statistica" di morti da sanguinamento inspiegabile, anche se
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dev'essere accettato che un caso isolato di emorragia da estrema ipocoagulabilità del sangue possa restare inesplicabile;
il fatto che l'incoagulabilità del sangue fosse totale era d'altro canto davvero anomalo, se
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posto in relazione con le possibili patologie (non, ovviamente, se relazionato alla somministrazione di eparina); la complessiva estrema anomalia, per caratteristiche e numero dei casi, avrebbe dovuto
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indurre i sanitari di Piombino a disporre l'invio di campioni di sangue al laboratorio del
Centro di Riferimento Regionale presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di
Firenze, per chiedere analisi e consulenza al fine di interpretare il caso clinico e trarne ammaestramento per future evenienze simili, ben prima della morte della sig. PE 2
(che rappresenta invece il primo caso in cui ciò fu fatto); come evidenziato dai ccttuu, tale indagine avrebbe dovuto essere disposta dopo i primi due o tre decessi per emorragia inspiegabile, dunque dopo la morte della sig. [...]
CP 4 o al massimo del sig. PE 7 tale iniziativa non presupponeva, peraltro, la certezza, o anche solo il dubbio, che si fosse in presenza di omicidi dolosi - ipotesi ritenuta dall'azienda tanto difficile da formulare ma semplicemente la consapevolezza dell'anomalia, che non poteva sfuggire a dei sanitari accorti;
è peraltro obbligo del primario far sì che all'interno del proprio reparto circolino le informazioni tra tutti i sanitari (e se nel caso di specie ciò non avvenne è probabilmente perché, in assenza temporanea del primario, l'azienda non procedette ad un'efficace supplenza).
Verosimilmente, se ciò fosse stato fatto, già nel settembre 2014, col decesso della sig.
CP 4 (o al più tardi il 2 ottobre, col decesso del PE 7 sarebbe emerso che ad uccidere i pazienti era stata la somministrazione di eparina ad alto dosaggio: ancora non significava avere la certezza che ci fosse un serial killer alla base dei decessi, ma imponeva di denunciare immediatamente l'anomalia all'autorità giudiziaria e di disporre un'ispezione interna, per ricostruire chi fosse presente in reparto in prossimità delle molteplici anomale emorragie.
E se ciò fosse stato fatto già per la morte della sig. CP 4 è difficile (e in questa sede irrilevante) stabilire se già si sarebbe potuto evitare l'omicidio di PEsona_7
(avvenuto dopo soli 10 gg. da quello della sig. CP_4, ma vi sarebbe stata una probabilità via via crescente (anche solo effettuando le analisi a partire dal PE 7 di poter evitare quello di PEsona 8 PEsona 9 (avvenuto il (avvenuto il 24/11/2014),
PEsona 11 (avvenuto il26/11/2014), PEsona 10 (avvenuto il 20/12/2014) e
28/12/2014).
A quel punto (ovvero quantomeno dalla morte del PE 7 infatti, delle due l'una: o,
sapendo che si era alzato molto il livello di attenzione, la persona responsabile degli omicidi si sarebbe fermata, per timore di essere scoperta o, ove non lo avesse fatto
(com'è pure probabile, visto che dopo la sig. PE 2 furono uccisi altri tre pazienti), magari gli omicidi PE 8 e PE 10 sarebbero comunque avvenuti, ma effettuando gli esami del sangue per ciascuno di essi sarebbe emersa la reiterata inalazione di eparina e certamente avrebbero dovuto essere adottate delle misure stringenti. A giudizio di questa Corte, in particolare, a quel punto l'azienda sanitaria avrebbe dovuto con urgenza sospendere provvisoriamente, in attesa del completamento delle indagini, tutti i sanitari presenti in reparto nell'ipotetico momento delle somministrazioni e/o porre all'interno della terapia intensiva dei soggetti deputati alla stretta sorveglianza;
quand'anche l'autorità giudiziaria avesse chiesto di mantenere segreti i sospetti per individuare a mezzo di telecamere il responsabile (scelta che peraltro sarebbe stata opinabile, ove non accompagnata da rigorose misure a tutela dei pazienti ivi ricoverati), comunque l'iniezione alla sig. PE 10 avrebbe consentito di catturare il colpevole e quindi, in ogni caso, la sig. PE 2 si sarebbe salvata. chePE questo, si deve affermare la responsabilità per colpa dell' Parte 3 ha mostrato una totale inadeguatezza tanto nel cogliere quanto nel gestire l'evidente emergenza, procedendo senza alcun coordinamento tra le varie figure professionali ed in modo burocratico.
Benvero, appaiono, alla luce del ragionamento controfattuale appena svolto, del tutto irrilevanti le seguenti circostanze dedotte dalla struttura:
a) che la sig. PE 2 fosse affetta, anche, da una patologia linfoproliferativa, da sola idonea a spiegare le anomalie della coagulazione e l'emorragia: non solo i ccttuu hanno chiarito che la CID (coagulazione intravascolare disseminata) è un fenomeno molto raro, che comunque se anche fosse stato ipotizzato non avrebbe potuto spiegare la totale incoagulabilità del sangue, ma soprattutto non era il quadro della PE 2 a dover mettere in allerta i sanitari, ma tutto ciò che l'aveva preceduto e che se correttamente gestito sarebbe stato risolto ancor prima del ricovero di lei;
b) che anche ove i sanitari avessero compreso che alla PE 2 era stato iniettato un alto dosaggio di eparina (al di fuori di ogni schema terapeutico) la possibilità di contrastarne gli effetti somministrandole il Solfato di Protamina era solo teorica, posto che, onde evitarne i gravi effetti collaterali (anche mortali), sarebbe stato necessario accertare il quantitativo di eparina iniettato e il tempo intercorso dall'iniezione: fermo restando che una volta compreso l'elevatissimo rischio che ai pazienti fosse iniettata con volontà omicida eparina l'ospedale ben avrebbe potuto organizzare un'allerta tale da garantirgli di avere i dati di laboratorio necessari a contrastare l'eventuale crisi (che impiega comunque molte ore ad uccidere una persona), ove le anomalie fossero state rilevate e gestite con perizia e diligenza, come reiteratamente evidenziato, verosimilmente non sarebbe stato neppure necessario somministrare l'antidoto, visto che sarebbe stata evitata l'iniezione letale.
Dunque, conclusivamente, sussiste tanto la colpa dell'azienda, quanto il nesso causale tra questa e il decesso della sig. PE 2 e la sentenza di primo grado va confermata in punto di responsabilità.
Si deve pertanto passare ad esaminare i due motivi d'appello dei congiunti della sig.
PE 2 in punto di liquidazione dei danni conseguenti alla di lei morte.
5. Il primo ed il secondo motivo d'appello dei congiunti della sig. PE 2 il danno, patrimoniale e non.
a) Il danno non patrimoniale.
Col primo motivo d'appello Pt 2 ha rilevato che, mentre l'applicazione della tabella romana, prescelta dal tribunale, avrebbe condotto ad una quantificazione del credito del figlio, in assenza di altri familiari, di euro 254.974,20, aumentabile fino a 300.000 euro, e del convivente di euro 294.201,00, aumentabile fino a 400.000,00, era irragionevole l'enorme riduzione disposta, non essendo peraltro le condizioni di salute della congiunta così gravi da incidere sensibilmente sulle sue aspettative di vita;
era inoltre contraddittoria la decisione del tribunale che, dopo aver condiviso l'orientamento della
Suprema Corte, che intendeva ancorare l'entità del risarcimento del danno parentale a criteri il più possibile oggettivi indicando come applicabili le tabelle romane, aveva determinato invece il risarcimento in via esclusivamente equitativa senza, di fatto, alcuna correlazione con le tabelle romane, e per di più omettendo di considerare che la fattispecie concreta non riguardava un errore medico, ma la somministrazione intenzionale di dosi mortali di anticoagulante, che avevano causato una morte atroce, cruenta e sconvolgente della loro congiunta, e reso altresì necessaria l'estumulazione della salma per consentire gli accertamenti irripetibili.
Sul punto, il primo giudice aveva così argomentato e statuito: "Non è oggetto di contestazione il fatto che gli attori fossero marito e figlio non convivente della vittima.
Non è necessario in questa sede soffermarsi sulla configurabilità del danno da lesione del legame parentale, in quanto unanimemente ammesso in giurisprudenza.
PE la liquidazione di tale danno la giurisprudenza di legittimità più recente evidenzia che "in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella" (v. Cass. Sez. 3-, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021).
Questo giudice ritiene condivisibile tale orientamento, in quanto consente di attribuire una maggiore oggettività ai criteri equitativi di risarcimento.
Le tabelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, quindi, non risultano coerenti con tali principi, in quanto prevedono che la liquidazione avvenga all'interno di limiti minimi e massimi, lasciando ampia discrezionalità al
Giudice.
Maggiormente coerenti sono invece i criteri fissati dal Tribunale di Roma.
Ciononostante, nella valutazione del caso specifico deve tenersi in considerazione il quadro clinico della vittima, che viene descritto dai periti come pesantemente compromesso.
PE quanto la morte sia chiaramente imputabile alla somministrazione di eparina, infatti, secondo quanto evidenziato in sede di perizia le aspettative di vita della paziente erano comunque assai ridotte.
Si trattava infatti di era una donna anziana (77 anni) con plurime comorbidità, ricoverata in Terapia Intensiva per sepsi, grave insufficienza respiratoria con necessità di supporto ventilatorio e scompenso cardiaco ed era affetta da una forma tumorale del sistema linfatico (Linfoma non Hodgkin) oltre che fibrillazione atriale.
In un tale contesto, quindi, la condotta illecita ha solamente anticipato un evento che si sarebbe comunque verificato in un arco di tempo ragionevolmente breve, per quanto non meglio individuabile. La liquidazione del danno, quindi, non può non tenere conto del fatto che i prossimi congiunti avevano necessariamente preso in considerazione l'eventualità del decesso della congiunta, anche a prescindere dalla condotta illecita, e certamente non avevano la speranza di poter godere della compagnia del familiare per un lungo lasso di tempo.
|| danno è pertanto limitato al fatto di essersi visti accorciare il periodo marginale che avrebbero potuto trascorrere con la congiunta, in un contesto di qualità della vita già compromesso.
L'applicazione acritica delle tabelle di Roma, pertanto, porterebbe ad un risarcimento eccessivo.
Tale sistema, infatti, prevede l'attribuzione automatica di punti in funzione dell'età della vittima e del congiunto, avuto riguardo ad una aspettativa di vita media di entrambi.
Nel caso in esame, però, è provato che la PE_2 anche se adeguatamente curata, sarebbe comunque andata incontro ad un evento infausto in un arco di tempo relativamente breve.
L'attribuzione del risarcimento sulla base dei valori ricavati dal sistema tabellare, pertanto, sarebbe iniqua se rapportata ad altri casi nei quali l'aspettativa di vita della vittima rientrasse nella media.
Si ritiene, pertanto, di determinare il risarcimento in via equitativa, avuto riguardo all'età dei congiunti, al fatto che il figlio non fosse convivente con la madre, ed al limitato tempo di vita residua della paziente.
Alla luce di tali criteri, avuto anche riguardo all'età avanzata del marito, si ritiene equo prevedere il risarcimento in misura di € 80.000 per il marito ed € 60.000 per il figlio.
Su tali somme spettano comunque rivalutazione ed interessi dalla data del fatto al saldo."
Alla luce dell'impugnazione del Pt 2 la Corte ha chiesto al Collegio peritale (anche) di chiarire quali fossero fino al momento della somministrazione letale di eparina le aspettative di vita della sig. PE 2 evidenziando se il suo era un quadro di malattia terminale o meno, e se la polimorbilità che la affliggeva rendeva improbabile che essa
(che al momento della morte aveva da poco compiuto 77 anni) potesse raggiungere l'età di 84,6 anni (ovvero l'aspettativa di vita per una donna nel 2015).
I ccttuu hanno così risposto: "Le condizioni della signora PE 2 nel ricovero in terapia
Intensiva, durante il quale fu somministrato il farmaco letale, erano gravi per l'insufficienza respiratoria cronica, complicata da sovrapposta insufficienza respiratoria acuta;
per la cardiopatia ipertensiva con dilatazione aortica e alterazioni valvolari in precario compenso, riequilibrato in ospedale ma suscettibile di ripresentarsi nella vita extraospedaliera anche per la comorbosità respiratoria;
per linfoma nodulare in apparente evoluzione leucemica;
e soprattutto per la sepsi, presumibilmente a partire dall'apparato respiratorio. A proposito della malattia linfoproliferativa è da rammentare che si trattava di un linfoma a cellule B della zona marginale a sede linfonodale plurinodulare, che era stato descritto in remissione all'ingresso in ospedale in base all'anamnesi ma che invece stava manifestando una diffusione ematogena secondaria di entità rilevante, indicativa di un viraggio leucemico. Il passaggio di cellule neoplastiche in circolo dopo un lungo periodo di stasi ha significato diverso dal reperto di un piccolo numero di tali cellule all'inizio della malattia, quest'ultimo non sembra avere un 56 significato prognostico negativo. Una situazione come quella della signora PE 2 invece indica una modificazione della malattia stessa, che diventa aggressiva. Calcolando
i punteggi APACHE II e SAPS II per la signora PE 2 si ottengono i seguenti risultati:
Punteggio SAPS II 56. Applicando la formula alla base di questo metodo la
-
percentuale di mortalità intraospedaliera di questa donna statisticamente parlando è del
59,8%. Punteggio APACHE II 19. Applicando la formula alla base di questo metodo la
-
percentuale di mortalità intraospedaliera di questa donna statisticamente parlando è del
25 %
È stato spiegato sopra che la discrepanza tra i due sistemi è nota alla letteratura scientifica e che pur esistendo interpretazioni non univoche il favore della comunità scientifica propende per il SAPS II quanto a capacità prognostica della mortalità in
Terapia Intensiva.
Qualora la signora PE 2 fosse riuscita a superare quelle condizioni e a venire dimessa, l'aspettativa di vita era limitata per le numerose condizioni morbose che l'affliggevano. Una minaccia severa per la sopravvivenza era rappresentata dalla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), da considerare grave e con almeno una esacerbazione acuta, quella per cui la paziente era stata ricoverata. Una valutazione attuariale più precisa è fornita dalle tavole dell'ISTAT, che calcolano l'aspettativa di vita residua per coloro che in un 46 dato anno (in questo caso il 2015) avessero raggiunto una certa età (in questo caso 77 anni). Secondo tali tavole, una donna italiana che nel
1977 avesse avuto 77 anni aveva una aspettativa di vita fino a 89 anni e 2 mesi circa;
in particolare per una donna della Pt 3 questa aspettativa era fino a 89 anni circa. In ogni caso, è da stimare che la BPCO di per sé determinasse una riduzione alla metà dell'aspettativa di vita rispetto a quella generale della coorte anagrafica. A questo si aggiungeva l'effetto deleterio delle altre condizioni morbose. La paziente era stata ricoverata per la fibrillazione e lo scompenso cardiaco, su cui si era innestata l'insufficienza respiratoria riacutizzata. Il fatto che quadro clinico si fosse complicato immediatamente con insufficienza respiratoria acuta denota la fragilità a livello respiratorio e per contro lo scompenso cardiocircolatorio, su uno sfondo di cardiopatia ipertensiva e della stessa BPCO, dava motivo di ritenere possibili e anzi probabili ricadute rimanendo il cuore sottoposto a condizioni di sovraccarico meccanico delle sezioni sinistre
(se non altro per i difetti valvolari ormai acquisiti, anche se fosse stato garantire un pieno controllo pressorio) e di quelle destre (per la BPCO), oltre che di precaria ossigenazione per via della stessa BPCO. La patologia neoplastica linfomatosa fu tenuta in minor conto nel ricovero perché non dava motivo di provvedimenti urgenti, ma sarebbe stata da valutare accuratamente se fosse stata superata la fase acuta, come da indicazione del consulente ematologo. Si trattava di un linfoma a cellule B della zona marginale a sede linfonodale plurinodulare che era stato descritto in remissione all'ingresso in ospedale in base all'anamnesi ma che invece stava manifestando una diffusione ematogena secondaria. Il fatto che la linfocitosi periferica da cellule neoplastiche fosse insorta dopo un periodo di remissione clinica della malattia (che non sappiamo da quanto tempo fosse stata diagnosticata) è uno sfavorevole indizio prognostico. La possibilità di terapia con agenti antiproliferativi era pesantemente limitata dalle condizioni generali e da quelle cardiache in particolare, data la tossicità di questi farmaci. Sono attualmente disponibili trattamenti basati sull'uso di anticorpi diretti contro lo specifico tipo di cellule proliferanti
(linfociti B), ma anche questi non sono privi di tossicità e, per di più, sono poco sperimentati per il tipo di linfoma della signora PE 2 anche a motivo della sua bassa frequenza. Ancora meno collaudate per questo tipo di tumore sono nuove terapia molecolari con agenti che interferiscono con vie di segnale delle cellule tumorali (ma non esclusive di queste). Da tutte queste considerazioni è ragionevole concludere che sicuramente per la signora PE 2 non potesse essere previsto il raggiungimento dell'età attesa per la coorte delle donne che avevano 77 anni di età nel 2015 e che l'aspettativa di vita fosse ridotta di ben oltre la metà, per il concorso di numerose condizioni morbose per di più tra loro interagenti e reciprocamente aggravantisi. Non è possibile fornire stime attuariali precise, ma è da ritenere improbabile che la signora
PE 2 qualora avesse superato le condizioni acute del ricovero (il che, come argomentato, non può essere stimato più probabile che non), potesse vivere più di alcuni mesi o, al massimo, più di pochi anni".
Nell'esaminare l'incidenza di tale complessivo quadro sul credito risarcitorio degli attori
(rectius: dell'appellante, sia iure proprio, quale figlio della sig. PE 2 sia quale successore mortis causa del litisconsorte PEsona 1 ), si deve intanto chiarire che stante l'esistenza di due diversi criteri alternativi di stima statistica della mortalità (SAPS
II e APACHE II), l'uno (SAPS II) che indica un rischio di morte intraospedaliera del 59,8,
l'altro (SAPS II) che indica un rischio di morte intraospedaliera del 25%, verrebbe da pensare che la miglior valutazione sia quella che media tra i due criteri, con un rischio di morte, dunque, nel caso specifico del 42,40 (e dunque una maggior probabilità di sopravvivenza alla crisi acuta che non).
Se anche, però, si volesse ritenere il primo criterio di stima più calzante al punto da abolire totalmente il secondo, non per questo si dovrebbe escludere che il risarcimento di cui si discetta sia quello conseguente ad un omicidio volontario: non soltanto la vita è un bene giuridicamente rilevante anche quando non è temporalmente non molto esteso (cfr. Cass. pen. 5800/21) - e certamente la paziente a causa del folle gesto è morta prima di quanto non sarebbe altrimenti potuto accadere ma per di più nel caso in esame il decesso è sopraggiunto per una causa totalmente diversa da quella che poneva a rischio la sua vita.
Tuttavia, indubbiamente il quadro delineato dai ccttuu colloca la vicenda in un contesto che renderebbe del tutto irragionevole l'acritica applicazione della tabella romana per la perdita di un congiunto di 77 anni: la signora PE 2 rischiava di non superare le condizioni acute del ricovero e se anche le avesse invece superate non avrebbe potuto vivere più di alcuni mesi o, al massimo, più di pochi anni.
Dunque, gli attori (in primo grado), anche a prescindere dalla condotta illecita, dovevano aver preso in considerazione la possibilità di perdere comunque la propria congiunta entro un limitato lasso di tempo, e ad ogni modo il rapporto familiare reciso aveva un contenuto obiettivamente ridotto, in considerazione del ridotto segmento temporale di cui disponeva.
Tutto ciò giustifica, nel suo complesso, in via equitativa, una diminuzione del risarcimento del danno nella misura del 70%, per la notevole compromissione delle condizioni di salute della paziente.
PE converso, però, si deve anche considerare che, come sottolineato dall'appellante, la fattispecie concreta non riguarda un errore medico, ma la somministrazione intenzionale di una dose mortale di anticoagulante, che ha causato una fine atroce, cruenta e sconvolgente della povera donna, ben allegata e comprovata dagli attori: alla sig. Pt 2 il sangue usciva a fiotti persino dalla bocca, immagine che ben si può immaginare quanto abbia traumatizzato i suoi familiari e quanto si sia riproposta nel tempo nei loro ricordi.
Non solo: nel caso di specie è stata altresì necessaria l'estumulazione della salma per consentire gli accertamenti irripetibili, ciò che verosimilmente ha causato ulteriore dolore nei superstiti.
D'altro canto, secondo l'id quod plerumque accidit è più sconvolgente ed inaccettabile per un congiunto sapere che il proprio familiare è morto in conseguenza di un atto doloso, piuttosto che pensare che un medico ha commesso un errore, e per questo pur restando identica la perdita del rapporto affettivo nel primo caso il patema d'animo è maggiore e, dunque, si giustifica un incremento del credito risarcitorio. Invero, la ravvisabilità di un reato doloso è certamente uno di quegli elementi eccezionali che giustifica una personalizzazione perché determina ex se una maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima (primaria e/o secondaria), tanto più che nel caso in esame la morte procurata è stata atroce e cruenta.
Lo stesso Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nella relazione 2018, ha evidenziato che la tabella (non solo quella milanese, anche quella romana), "costituisce la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti o comunque integrano gli estremi di un reato colposo.
Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso [..] senza aderire alla tesi del c.d. "danno punitivo" (nettamente smentita dalla
Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla recente sentenza Cass. Sez. U. n.
16601/2017) è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicologiche patite dalla vittima primaria o secondaria."
Tutto ciò giustifica, nel suo complesso, in via equitativa (considerato anche l'ulteriore patema per gli accertamenti sul cadavere), un aumento del risarcimento del danno nella misura del 30%.
PEtanto, compensato l'aumento del 30% con la diminuzione del 70%, si deve operare nel complesso una diminuzione del 40% rispetto al valore individuato sulla base della tabella romana, ciò che porta ictu oculi ad affermare che la scelta del primo giudice di liquidare appena 80.000 euro al coniuge convivente e 60.000,00 euro al figlio non convivente è iniqua.
PEaltro, come giustamente evidenziato dal Pt 2 appare errata la scelta del tribunale di procedere alla liquidazione svincolandosi completamente dalla tabella romana (in relazione alla quale il giudice non ha effettuato alcun conteggio), così contraddicendo la contestuale affermazione secondo cui in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, per garantire uniformità di giudizio in casi analoghi, occorreva adottare una tabella basata sul "sistema a punti", perché garantiva "una maggiore oggettività ai criteri equitativi di risarcimento".
E' dunque necessario procedere ad una nuova liquidazione.
Tale liquidazione deve avvenire sulla base della tabella romana (per continuità con la decisione di primo grado, seppur più teorica che pratica, di utilizzare tale tabella, non censurata da alcuna delle parti), ma nella versione attualmente vigente posto che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui "In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito" (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012). È stato infatti da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione;
diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determina la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n.
24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Nel procedere a tale liquidazione, si deve partire dai seguenti dati obiettivi: la vittima primaria aveva 77 anni, le vittime secondarie, rispettivamente, 48 anni il Pt 2 e 86 anni il PE 1 il PE 1 conviveva con la sig. PE 2 il Parte 7 (essendo coniugato e vivendo con la propria moglie).
E' poi documentato, quanto al figlio, che i genitori si erano separati quando aveva solo un anno e che egli era stato affidato alla madre con la quale aveva convissuto fino a quando, nel 2002, si era sposato, continuando tuttavia a vivere a Piombino, dove viveva anche lei, il che lascia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, un intenso legame ed una costante frequentazione della madre (le prove orali sul punto non sono state ammesse proprio perché il tribunale ha ritenuto che esse non introducessero elementi ulteriori rispetto a quelli presuntivamente desumibili dal grado di parentela e dai dati documentali, e tale giudizio è condivisibile).
Tanto premesso, sulla base della tabella romana dovrebbero spettare le seguenti somme
"standard":
a Pt 2 figlio di anni 48 non convivente, ma con una storia di lunga convivenza con la
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madre fino a tre anni prima della di lei morte ed una frequentazione regolare, e che aveva un coniuge convivente, punti 22,5, per complessivi euro 255.513,38; non vi sono i presupposti né per un aumento (ipotizzabile fino a ½) di tale importo per l'assenza di altri familiari fino al 2° grado di parentela, stante non solo la presenza di una moglie, ma anche il legame parafamiliare con il PE 1 né per la riduzione di tale importo - già parametrato sull'assenza di convivenza - ipotizzabile fino a 1/2 per chi non sia convivente
(per meglio adattare al caso concreto il danno, posto che se ad una convivenza corrisponde sempre una certa intensità di rapporto ad una non convivenza possono corrispondere rapporti molto diversi tra loro), stante l'obiettiva intensità del rapporto;
a PE 1 compagno (o coniuge) convivente di anni 86, privo di altri legami significativi, se non con il Pt 2 (che infatti ha nominato suo unico erede), euro 335.006,43; anche per lui non vi sono i presupposti per un aumento di tale importo per l'assenza di altri familiari fino al 2° grado di parentela, stante il legame parafamiliare con il Pt 2
70%), la Di conseguenza, applicata per entrambi la decurtazione del 40% (+ 30% giusta liquidazione è la seguente: per Pt 2 euro 153.308,02;
• per PE 1 (e dunque per Pt 2 iure successionis), euro 201.003,85.
Il complessivo credito dell'appellante è pertanto pari ad euro 354.311,87.
Essendo oggetto di un debito di valore, già attualizzato, il suddetto importo dev'essere maggiorati degli interessi compensativi maturati sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno.
Pt 2 a titolo di danno non Quindi, il credito (iure proprio e iure successionis) del patrimoniale ammonta ad euro 391.399,06.
b) Il danno patrimoniale per spese funerarie. Col secondo motivo d'appello, Pt 2 ha censurato la decisione del tribunale che aveva escluso la ravvisabilità di un danno patrimoniale per le spese funerarie da lui sostenute
(pari ad euro 2.513,62: v. doc. 9).
Sul punto, il primo giudice aveva affermato che: "Non si ritiene che integri una voce di danno la spesa funeraria in quanto, come si è detto, la condotta illecita ha solo anticipato un evento che si sarebbe verificato con certezza in un arco di tempo ragionevolmente breve”.
L'appellante ha dedotto che il ragionamento del tribunale era palesemente fallace, posto che, a seguirlo, le spese funerarie di qualsiasi vittima di condotta illecita non dovrebbero mai essere ristorate dal danneggiante, in quanto prima o poi tali spese sarebbero sempre state comunque affrontate "con certezza".
Anche tale motivo è fondato.
Benvero, come già chiarito la mamma del sig. Pt 2 è morta a seguito di un omicidio doloso;
il fatto che essa, per le comorbidità, avesse un'aspettativa di vita ridotta se, come illustrato, incide sulla quantificazione del danno non patrimoniale patito dai suoi congiunti per la perdita, non incide invece in alcun modo sul nesso causale tra la spesa e l'illecito.
Certamente, tutti noi ad un certo momento moriamo, e quindi altrettanto certamente dovranno essere sostenute delle spese per il nostro funerale;
tuttavia, non può certo essere la maggior o minor distanza temporale della data della morte violenta dalla data in cui la vittima di un omicidio volontario sarebbe comunque presumibilmente deceduta
(che con ogni evidenza, tra l'altro, è ignota) a recidere il nesso di causa tra l'illecito e l'esborso: un criterio siffatto, oltre a non godere di un appiglio normativo - posto che ciò che rileva è l'evento hic et nunc, rispetto al quale la spesa funeraria si pone in rapporto di stretta conseguenzialità, rispondendo a un criterio di regolarità causale sarebbe
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anche d'incerta applicazione, non essendo dato sapere entro quale misura di contiguità temporanea tali spese non sarebbero dovute. ΑΙ Pt 2 deve dunque essere corrisposta anche la somma di euro 2.513,62.
Trattandosi di debito di valore, essa dev'essere maggiorata della rivalutazione monetaria intervenuta dalla data del pagamento (14.1.2015) ad oggi, e sulla somma rivalutata anno per anno sono dovuti gli interessi cd. compensativi, quali danno per il ritardato pagamento, per complessivi euro 3.353,05.
Il complessivo credito risarcitorio è quindi pari ad euro 394.752,11; su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
6. Le spese di lite. La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
-, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che gli appellanti, già vittoriosi in primo grado (tanto che avevano ottenuto la condanna dell'azienda alle spese), all'esito dei due gradi hanno visto il loro credito incrementato;
ciò tuttavia non ha determinato un passaggio di scaglione rispetto a quello applicato in primo grado (da 52.0001/260.000), di talché dev'essere semplicemente confermata la liquidazione del tribunale (per complessivi euro 21.488,00 oltre accessori), correttamente comprensiva degli aumenti ex art. 4 comma secondo (per la difesa di due parti aventi stessa posizione processuale) e 4 comma 1 bis (per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT), del D.M. 55/14.
PE il secondo grado, invece, passata in capo al Pt 2 anche la posizione processuale
PE 1 e dunque cumulatisi i due crediti, si deve applicare lo scaglione superiore del
(260.0001/520.000), ma non la maggiorazione per la difesa di più parti, di talché a
Pt 2 va liquidato l'importo complessivo di euro 26.154,70, comprensivo dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/14.
Al medesimo, vanno altresì riconosciute le spese per il proprio ctp, documentate per euro
6.100,00 (v. notula dott. PE 23, e da ritenere congrue ove si consideri che la ctu è stata svolta da ben tre consulenti (oltre al medico-legale, due specialisti) e dunque l'unico consulente del danneggiato ha dovuto riunire in sé più professionalità.
Tali spese debbono essere corrisposte dall'appellata agli avvocati Alessandro e Roberto
Napoleoni, difensori del Pt 2 dichiaratisi antistatari in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt 2 in proprio e quale erede del litisconsorte PE 1 avverso la sentenza n. 684/21 del Tribunale di Livorno, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinta l'impugnazione incidentale e in parziale accoglimento dell'impugnazione principale, ridetermina i crediti degli appellanti come segue:
A) a titolo di danno non patrimoniale:
Pt 2 euro 153.308,02, oltre accessori come indicato in motivazione;
per
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PE 1 (e dunque per Massari iure successionis), euro 201.003,85, oltre per
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accessori come indicato in motivazione;
B) a titolo di danno patrimoniale, per Pt 2 euro 3.353,05.
Condanna l'azienda appellata a corrispondere a Pt 2 la complessiva somma di euro 394.752,11, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Condanna altresì l'appellata a corrispondere agli avvocati Alessandro e Roberto
Napoleoni, procuratori dell'appellante dichiaratisi antistatari, le spese di entrambi i gradi di giudizi, confermando per il primo grado l'importo riconosciuto dal tribunale e liquidando per il presente grado l'importo di euro 26.154,70, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, ed oltre euro 6.100,00 per spese di ctp.
Dispone che le spese di ctu in via definitiva gravino sull'azienda appellata.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Dania Mori dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.