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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2024, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5693/ 2022 promossa da:
, in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro Parte_1
tempore dom.to per la carica presso la Sede Legale in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi nr. 66, C.F. e P. IVA nr. rapp.to e difeso, P.IVA_1
giusta procura speciale alle liti per Notar di Maio Rep. Nr. 6393, Per_1
Racc. nr. 4123, Reg. In Napoli – DP II, il 30.07.2020 al nr. 12684 Serie 1T, prodotta in copia agli atti, e D.P.II in data 08/07/2021 al n.14716 Serie 1T, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Tiziana Tecce (C.F.
e Anna Ambra ( ) e con le C.F._1 C.F._2
medesime elett.te dom.te presso la sede dell'Ente, in Controparte_1
Torre Annunziata, Piazza Cesaro 27
- OPPONENTE contro titolare dello studio radiologico D.C.P. Controparte_2
pagina 1 di 5 in persona dei legali rapp.ti p.t., dr. ed ing. CP_3 CP_4 [...]
(P.I. ), con sede in Castellammare di Stabia (NA), alla CP_5 P.IVA_2
via Pietro Carrese n. 20/d, rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce all'atto di precetto notificato in data 17.10.2022, dall'avv. Erik Furno
( , presso il cui studio elett.te domicilia in Gragnano C.F._3
(NA), alla via Roma 152
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto; .
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio nasce dalla opposizione ex artt. 615-617 c.p.c. proposta dalla avverso il precetto notificatole dalla società in CP_2
forza del D.I. n. 910/2017. Lamenta, in particolare, l' a) che non le sarebbe stato notificato previamente il titolo con la formula esecutiva
(seconda notificazione necessaria per consentire alla P.A. di provvedere al pagamento, previo controllo del titolo e fatto salvo il rispetto delle regole di contabilità pubblica); b) la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 44, co. 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L., n. 326/2003); c) che le somme pretese sarebbero eccessive (in particolare, nell'atto di precetto notificato il 17/10/2022 sarebbe stata richiesta impropriamente la somma di
€ 21.752,76 che è stata soddisfatta con l'intervento n. 3391 nella ordinanza di assegnazione 5971/2014. Chiedeva pertanto preliminarmente sospendersi l'esecutività del titolo e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione. Si pagina 2 di 5 costituiva la eccependo, innanzitutto, di aver defalcato dall'importo di €
72.351,60, dovutole in virtù del decreto ingiuntivo n. 910/2017 del 26.04.2017
(R.G. 2771/2017) del Tribunale di Torre Annunziata, quanto parzialmente percepito a seguito dell'ordinanza di assegnazione (incapiente) di €
21.752,76. Evidenziava che l'opposta società aveva correttamente intimato il pagamento della sorta capitale residua di € 50.599,04, oltre accessori. In punto di diritto, sottolineava come a norma dell'art. 654 co. 2 c.p.c. “ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto
l'esecutorietà dell'apposizione della formula” e che in ogni caso aveva provveduto alla detta notifica e che il termine dilatorio era stato ampiamente rispettato. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Premesso che “il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione, nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva, poiché tale menzione sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 c.p.c., non aveva ancora carattere di titolo esecutivo” (Cass., 16.01.2007, n. 839; 6.10.1998, n. 9901; 5.6.2000,n. 7454;
26.9.2000, n. 12766); ed ancora che “la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c., a norma della quale se il titolo esecutivo è
pagina 3 di 5 costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e le data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo - già avvenuta ai fini delle decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione – ed integrandola se il titolo in quel momento non era ancora munito di esecutività”. (Cass., 30.05.2007, n.
12731; 5.5.2009, n. 10294; 21.11.2001, n. 14729; da ultimo Cass. 28.1.2020,
n. 1928), in ogni caso il motivo di doglianza sul punto è infondato atteso che come risulta dagli atti il decreto ingiuntivo, debitamente munito della formula esecutiva, è stato notificato all' in data 3.10.2017. Pretestuosa Pt_1
altresì si rivela l'eccezione relativa alla pretesa violazione dell'art. 44, comma 3 del d.l. 30.09.2003, n. 269, convertito nella L. 326/2003, in quanto dalla notifica del titolo all'intimata avvenuto in data 3.10.2017, sono decorsi ben oltre 120 giorni, tant'è vero che sono state anche parzialmente assegnate le somme dovute giusta ordinanza di assegnazione n. 5971/2014
(intervento n. 3391).
Quanto alla presunta eccessività della pretesa creditoria fatta valere, stante l'avvenuta soddisfazione di parte del credito mediante l'ordinanza di assegnazione sopra indicata, la difesa della ha chiarito come l'importo dovuto in forza del D.I. sia stato epurato di quanto ricevuto nell'ambito del pignoramento presso terzi indicato dalla opponente, procedura nella quale pagina 4 di 5 evidentemente il credito consacrato nel detto titolo non aveva trovato piena soddisfazione.
L'opposizione in definitiva va rigettata.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e regolate in base ai principi di soccombenza e causalità, con attribuzione in favore del procuratore antistatario della D.C.P. avv. Erik Furno (applicando i parametri medi, in base al valore della causa, ex D.M. 55/14 e succ. modifiche).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv.
Erik Furno procuratore anticipatario della CP_2 CP_2
iquidate in complessivi Euro 7616,00 per compensi oltre rimborso
[...]
forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge;
Torre Annunziata, 11/03/2024
Il Giudice
dott. Emanuela Musi
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