Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2666/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° 2666/2023 R.G. promossa da:
, residente in [...]
Capitele n. 28, rappresentata e difesa dall'avvocato Agostino Ravanelli
PARTE ATTRICE
C O N T R O
, in persona della titolare _1 [...]
, corrente Castello di Cisterna, via Madonnelle snc CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO:
risoluzione contratto e risarcimento danni
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia in accoglimento della domanda attorea:
1) accertare e dichiarare la sussistenza del difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito;
2) in via principale accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore e, per _1
l'effetto, disporre la risoluzione del contratto di vendita stipulato in data 29 giugno 2022, tra la sig.ra e la con condanna Parte_1 _1 della convenuta alla restituzione dell'importo pagato dall'attrice, a titolo di prezzo, pari ad €. 11.000,00= oltre ad interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento dei danni subiti per il mancato utilizzo del bene, se del caso, da liquidarsi anche in via equitativa;
3) in subordine, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse che la gravità dell'inadempimento della convenuta non fosse tale da determinare la risoluzione del pagina 1 di 9
in persona in persona del legale rappresentante pro _1 tempore e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, rappresentato dal costo da sostenere per la riparazione del veicolo, quantificato in sede di ATP in €. 9.980.00=, oltre al pregiudizio patito per il mancato utilizzo del bene da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre interessi sino al soddisfo;
4) condannare, in ogni caso, la in persona del suo _1 legale rapp.te pro tempore al pagamento delle spese e dei compensi sostenuti per il procedimento di accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale Civile di Trento
(TN), recante R.G. 2863/2022, Giudice Istruttore Dr. Massimo Morandini, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
5) condannare la in persona del suo legale rapp.te _1 pro tempore al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la ditta individuale , corrente in Castello di _1
Cisterna (NA), per chiedere, in via principale, di accertarne il grave inadempimento in ordine al contratto di vendita dd. 29.6.2022 per il difetto di conformità dell'automobile
Fiat Panda tg. FW596DD, che ne aveva costituito l'oggetto, e, per l'effetto, di dichiarare la risoluzione di tale contratto, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo
€ 11.000,00, oltre interessi legali dalla data dell'acquisto, nonché al risarcimento dei danni subiti per il mancato utilizzo del bene;
in subordine, per l'ipotesi in cui non fosse stata ravvisata la gravità dell'inadempimento, l'attrice chiedeva di condannare la convenuta al risarcimento dei danni, costituiti dal costo di riparazione del veicolo, quantificato in € 9.980,00 nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, e dal pregiudizio per il mancato utilizzo del bene.
A sostegno di tali domande, in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
presa visione di un annuncio di vendita di una Fiat Panda pubblicato online dalla ditta
[...]
di , aveva incaricato , CP_1 _1 Parte_1 Persona_1 padre del suo compagno, di visionare il veicolo, stante la notevole distanza tra la sua abitazione (in Pergine Valsugana) e la sede della concessionaria (in Castello di Cisterna);
al momento di esaminarla il era stato rassicurato da un dipendente della Per_1 concessionaria che la vettura era quasi nuova e non aveva subito incidenti;
l'attrice l'aveva poi acquistata al prezzo di € 11.000,00 in data 29.6.2022; dopo un evento piovoso dell'11 settembre 2022 la vettura era stato oggetto di infiltrazioni d'acqua nel cofano posteriore;
all'esito di un temporale verificatosi il successivo 7 novembre era stato riscontrato un vero e proprio allagamento all'interno dell'abitacolo; la consulenza eseguita dallo studio Tecnico Peritale aveva consentito di CP_2 accertare che prima dell'acquisto il mezzo era stato coinvolto in un grave sinistro stradale pagina 2 di 9 ed era affetto da vizi occulti di gravità tale da renderlo inidoneo all'uso;
nel successivo scambio epistolare la ditta venditrice, informata dei detti vizi presentati dal veicolo, non aveva palesato alcuna volontà conciliativa;
il Ctu nominato nel corso del procedimento di atp introdotto dall'attrice aveva acclarato l'effettiva inidoneità del veicolo all'uso, per poi quantificare i costi dei necessari lavori di riparazione e il valore commerciale del mezzo.
La ditta seppure ritualmente citata, non si _1 costituiva in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Le domande di parte attrice sono fondate nei termini di seguito precisati e, pertanto, devono essere accolte per quanto di ragione.
Le acquisite risultanze istruttorie - in particolare le deposizioni testimoniali rese in udienza da (compagno dell'attrice) e dal di lui padre, , CP_3 Persona_1
e l'allegata documentazione (fattura di vendita, certificato cronologico del P.R.A. e distinte di bonifici bancari) - consentono di ritenere provato in termini sufficientemente chiari e univoci innanzi tutto che nel giugno 2022 ebbe effettivamente Parte_1 ad acquistare dalla ditta individuale la vettura Fiat _1
Panda tg. FW596DD al dedotto prezzo di € 11.000,00.
Risulta per tabulas che parte di tale corrispettivo, e precisamente la somma di €
9.500,00, fu versata con due bonifici bancari del 28.6.2022 (v. doc. n° 19 di parte attrice).
Il residuo importo di € 1.500,00 venne, invece, corrisposto in contanti, su incarico dell'attrice, alla ditta venditrice da . Persona_1
In tal senso depone la testimonianza resa da quest'ultimo, il quale, al riguardo, ha riferito “la , tramite mio figlio, mi chiese nel giugno 2022 la cortesia di visionare Pt_1
l'autovettura Fiat Panda che lei voleva acquistare presso la ditta di CP_1
Castel Cisterna, in provincia di Napoli. Andai a vedere questa vettura…Nella circostanza diedi un acconto di € 500,00 alla concessionaria, sempre per conto della compagna di mio figlio. Consegnai l'importo a uno dei proprietari della concessionaria, il quale mi rilasciò anche una ricevuta. Qualche giorno dopo, il tempo di fare il passaggio di proprietà e le altre pratiche, tornai in concessionaria per ritirare il veicolo.
Nell'occasione versai in contanti un ulteriore importo di € 1.000,00, in relazione al quale non è mi è stata rilasciata alcuna ricevuta. Ho dato quest'ulteriore somma alla stessa persona a cui avevo consegnato i 500 euro. Per quanto ho capito doveva essere il marito della titolare della concessionaria”.
Tale deposizione, della cui veridicità non vi è ragione di dubitare, trova riscontro, per quanto attiene al pagamento dell'acconto di € 500,00, nell'allegata relativa ricevuta a firma della convenuta (v. doc. n° 3), da intendersi tacitamente riconosciuta ex art. 215, 1° co., n° 1, c.p.c. e, indirettamente, anche nell'allegato annuncio di vendita (v. doc. n° 1), recante l'indicazione del prezzo in € 11.900,00, il che rende verosimile un successivo ribasso del corrispettivo a quello riportato dal teste.
È parimenti adeguatamente provata anche l'effettiva sussistenza dei vizi del veicolo dedotti in citazione.
Nel deporre in udienza, il teste ha riferito “nel settembre 2022 ci CP_3
pagina 3 di 9 siamo resi conto che nel veicolo vi erano state infiltrazioni d'acqua. L'11-12 settembre
2022 dopo un temporale trovammo il bagagliaio posteriore pieno d'acqua. Il 12 settembre 2022 contattai con messaggi whatsapp il rivenditore. Gli mandai anche video e foto della macchina allagata. Mi rispose per dirmi che era una cosa strana e che comunque non aveva potuto verificarlo prima perché fino alla vendita a Napoli non era mai piovuto. Dopo un forte temporale nel novembre 2022, si è verificato un ulteriore allagamento del bagagliaio, che ha bagnato anche il sedile posteriore”.
Con riguardo alla natura e all'oggettiva consistenza delle manchevolezze riscontrabili nel mezzo compravenduto occorre fare riferimento alla relazione peritale depositata dal Ctu nominato nel corso del giudizio di atp, le cui conclusioni possono essere poste a fondamento della presente sentenza, in quanto rassegnate all'esito di approfondite valutazioni tecniche, oltre che sorrette da congrua e logica motivazione e non contraddette da oggettivi e univoci elementi di fatto di segno contrario.
Nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice procedente, l'ausiliare ha sostenuto, fra l'altro, che:
“dal rilievo effettuato sulla vettura in data 03/03/2023 e da quanto raccolto successivamente da altre fonti (compagnie assicurative) si può sostenere in assoluta certezza che la vettura ha sicuramente subito un grave danno in conseguenza di un sinistro occorso in data 25/05/2020 nel comune di Riola Sardo (OR)”;
“le tracce di tale sinistro sono ancora ad oggi percepibili, leggibili ed effettivamente riscontrabili sulla vettura”;
“gli elevati indici di spessori di stucco…indicano una riparazione effettuata senza il corretto ripristino (o eventuale sua sostituzione) del lamierato danneggiato”;
“ulteriore traccia di visibile intervento di riparazione a seguito di ingente danno è il taglio del fondo scocca e del rinforzo in lamiera presente nel pianale davanti alla ruota posteriore SX”; nel caso di specie l'intervento in oggetto è stato “effettuato in modo non conforme e non a regola d'arte in quanto i due lati del taglio risultano ancora lontani l'uno dall'altro e non correttamente accostati e tra loro saldati”, essendo risultato “evidente anche in questo caso il ricorso a stucchi e/o colle non presenti nel medesimo punto del lato simmetrico rispetto all'asse longitudinale del veicolo”;
“dai rilievi effettuati il portellone posteriore non chiude in maniera corretta lasciando evidenti spazi tra portellone e parte fissa del telaio del veicolo”;
“il non perfetto accostamento tra i due lamierati compromette il corretto funzionamento delle guarnizioni di tenuta che impediscono ai rumori, all'acqua e all'aria di penetrare all'interno dell'abitacolo”;
“la verifica sul posto effettuata in data 03/03/2023 conferma il non corretto posizionamento del cielo (imperiale) dell'abitacolo nella parte posteriore del veicolo. Lo stesso risulta anche effettivamente rovinato e accartocciato. Fatto compatibile con il danno subito in occasione del sinistro che ha interessato il posteriore sinistro del veicolo.
Il rivestimento non risulta inoltre correttamente agganciato/incollato alla relativa guarnizione nella sua parte posteriore in corrispondenza della parte alta del portellone”.
pagina 4 di 9 Alla luce di tali rilievi il Ctu ha concluso affermando che:
“l'autovettura è attualmente inidonea all'utilizzo per il quale è stata acquistata in ragione del grave vizio rappresentato dalle infiltrazioni di acqua che dal tetto giungono al vano portabagagli e alla parte interna dell'abitacolo in corrispondenza del vetro fisso posteriore sinistro”;
“l'auto in oggetto non può essere lasciata parcheggiata all'aperto dato che, in caso di pioggia, neve ecc. si riempirebbe di acqua in corrispondenza del vano ruota di scorta posto sotto il vano portabagagli;
inoltre si bagnerebbe anche parte dello schienale del sedile posto dietro il posto di guida in prossimità del vetro fisso posteriore. Analoghi effetti si otterrebbero con l'utilizzo del veicolo in caso di pioggia…Il fenomeno di infiltrazione è 'importante' dal punto di vista della quantità d'acqua che si riesce a infiltrare segno di presenza di un notevole scollatura tra i lamierati del tetto e della fiancata ma probabilmente anche di una mancata sigillatura degli stessi. Il fatto è indice di un intervento di riparazione eseguito non a regola d'arte ed al risparmio di tempi e materiali”.
Ha, inoltre, analiticamente descritto gli interventi occorrenti per eliminare i vizi riscontrati, quantificandone il complessivo costo in € 9.990,00, di cui € 4.465,00 per manodopera e € 5.525,00 per i materiali di consumo.
Ciò detto in punto di fatto, devesi poi considerare che nel corso del giudizio non è stato acquisito alcun oggettivo elemento da cui desumere che acquistò Parte_1 il veicolo Fiat Panda per cui si procede in funzione di una propria attività imprenditoriale o professionale, di talché, come dedotto in citazione, tale acquisto è riconducibile nell'ambito applicativo della disciplina consumeristica di cui agli artt. 128 e ss. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del Consumo).
Tale testo normativo, in virtù di una disciplina trans-tipica incardinata non già su tipi contrattuali bensì su figure soggettive, raccoglie le principali disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori (anche in attuazione della normativa europea) con riguardo ai contratti da questi stipulati con persone fisiche o giuridiche, che invece agiscono “nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale (…)”.
Si è inteso in tal modo risolvere l'asimmetria informativa che connota i contratti stipulati tra i soggetti sopra definiti.
Considerato poi che l'art. 1469 bis c.c. stabilisce che le disposizioni del codice civile in materia di contratti “si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogati dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”, si può affermare che nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita vi è una chiara preferenza accordata dal legislatore alla normativa contenuta nel Codice del
Consumo, con conseguente attribuzione di un ruolo meramente sussidiario alla disciplina del codice civile (ex multis Cass. n° 13148/2020; Cass n° 14775/2019).
In tema di vendita di beni di consumo si applica, quindi, la disciplina prevista dal
Codice del Consumo, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 dello stesso Codice (che nel suo ultimo comma si riferisce anche ai “beni usati…limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”); deve trattarsi di “vendita” (intesa pagina 5 di 9 come “qualsiasi contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagare il prezzo”) di “beni di consumo” (intendendosi per tali “qualsiasi bene mobile”) effettuata da un soggetto “venditore” (inteso quale “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui al comma 1”).
La vendita oggetto del presente giudizio rispetta i requisiti di cui alla citata disposizione normativa, potendosi, pertanto, ad essa applicare la disciplina consumeristica, in difetto di elementi di segno contrario, che neppure la convenuta, essendo rimasta contumace, ha offerto in corso di causa.
La disciplina in questione, per quanto qui rileva, ha introdotto la nozione di
“conformità dei beni al contratto” (art. 129), prevedendo la responsabilità del venditore ogni qualvolta il bene non presenti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per tale conformità.
Tra questi ultimi figura, fra l'altro, l'idoneità “agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo”.
Nel caso di specie tale requisito non è ravvisabile.
Come sopra esposto, il Ctu nominato nel giudizio di atp ha, infatti, accertato che allo stato il veicolo è, di fatto, inutilizzabile “in ragione del grave vizio rappresentato dalle infiltrazioni di acqua che dal tetto giungono al vano portabagagli e alla parte interna dell'abitacolo in corrispondenza del vetro fisso posteriore sinistro”, ciò significando che non può essere, neppure parcheggiato all'aperto, in quanto in caso di pioggia “si riempirebbe di acqua in corrispondenza del vano ruota di scorta posto sotto il vano portabagagli” e “si bagnerebbe anche parte dello schienale del sedile posto dietro il posto di guida in prossimità del vetro fisso posteriore”.
Non appare ravvisabile neppure il requisito soggettivo previsto nel 2° co., lett. a) dell'art. 129 Cod. Cons., in virtù del quale “per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve…corrispondere alla descrizione…”, il che induce a ritenere rilevanti anche le informazioni offerte all'acquirente prima della conclusione del contratto.
Sotto questo profilo viene in rilievo la deposizione di , nella parte Persona_1 in cui questi ha riferito “un dipendente della ditta mi disse che era quasi nuova e che non aveva mai subito alcun danno”.
Trattasi di circostanza di fatto non corrispondente al vero, avendo il Ctu accertato che “la vettura ha sicuramente subito un grave danno in conseguenza di un sinistro occorso in data 25/05/2020 nel comune di Riola Sardo (OR)…”.
Si può, quindi, ritenere provata la non corrispondenza del bene alla descrizione che la venditrice, sia pure non direttamente ma per il tramite di personale presente nella sede della sua ditta, ebbe a fornire all'attrice prima della conclusione del contratto.
Stando alle acquisite emergenze istruttorie, il riscontrato difetto di conformità preesisteva alla stipulazione della compravendita oggetto di causa.
Dalla deposizione del teste si desume, infatti, che i detti CP_3 inconvenienti si manifestarono per la prima volta a tre mesi di distanza dalla conclusione pagina 6 di 9 dell'affare, il che consente di ritenere applicabile l'art. 135 del Cod. Cons., il quale recita
“salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
Parte convenuta, essendo rimasta contumace, non ha superato la detta presunzione (per effetto della quale, deve, quindi, ritenersi, a prescindere dall'esito dell'espletata ctu, che il riscontrato difetto di conformità fosse già esistente alla consegna del veicolo all'attrice); né ha provato di aver informato, prima della conclusione del contratto, l'attrice dell'esistenza dei difetti accertati dal Ctu, non potendosi ciò desumere neppure dalla dicitura “nello stato di fatto in cui si trova vista e piaciuta” riportata nella fattura di vendita, in quanto: (i) tale fattura non risulta sottoscritta dall'attrice; (ii) la detta dicitura viene intesa nella prassi giurisprudenziale di legittimità (v. Cass., n° 21204/2016) come strumento di esonero del venditore dalla sola garanzia per i vizi riconoscibili con la normale diligenza, nel cui novero non appaiono riconducibili quelli oggetto di causa, richiedendone l'accertamento l'impiego di nozioni e mezzi tecnici (v. i rilievi svolti dal
Ctu in ordine allo spessore delle vernici e degli stucchi di riparazione, al taglio del fondo scocca e del rinforzo in lamiera presente nel pianale davanti alla ruota posteriore sx, nonché al posizionamento del cielo dell'abitacolo nella parte posteriore del veicolo e al relativo rivestimento); (iii) l'art. 133 Cod. Cons. non esclude la responsabilità del venditore per i vizi rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa.
Nel disciplinare i rimedi a disposizione del consumatore in caso di difetto di conformità del bene, l'art. 135 bis Cod. Cons. gli attribuisce, fra l'altro, il diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo oppure alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'art 135 quater se il difetto riscontrato è particolarmente grave.
Siffatta evenienza ricorre nella fattispecie in esame, in quanto, come già detto, le accertate manchevolezze, esponendo il veicolo ad allagamenti in caso di pioggia, ne condizionano significativamente le modalità di impiego, impedendone, di fatto, l'uso in presenza di condizioni metereologiche sfavorevoli e anche solo di previsioni di maltempo.
A conferma della ritenuta gravità del difetto di conformità sovviene anche la rilevante consistenza del costo dei necessari interventi di riparazione, avendone il Ctu stimato l'ammontare in misura prossima al prezzo di acquisto versato dall'attrice.
Per tutto quanto esposto devesi, dunque, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita stipulato dalle parti.
Per l'effetto, la convenuta va condannata a restituire all'attrice la somma di € 11.000,00, oltre interessi legali dal 29.6.2022 al saldo.
Devesi, infine, rilevare che a tali declaratorie vi sarebbe ragione di addivenire anche in caso di applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di compravendita, ove si consideri, da un lato, che, come detto, l'espletato accertamento peritale ha consentito di acclarare l'effettiva sussistenza di vizi che rendono il veicolo compravenduto sostanzialmente inidoneo all'uso o che comunque ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, avendolo il Ctu quantificato allo stato, ossia in assenza di riparazione, in € 3.500,00, somma significativamente inferiore al prezzo di € 11.000,00 pagina 7 di 9 versato dall'attrice; e dall'altro che la convenuta, essendo rimasta contumace, non ha provato fatti estintivi o anche soltanto modificativi o impeditivi in grado di paralizzare le pretese azionate dalla in giudizio. Pt_1
Non appare, invece, fondata la domanda di risarcimento del danno da “mancato utilizzo del bene”.
Il pregiudizio in questione non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, con la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo e/o di un mancato guadagno subito per la materiale indisponibilità del mezzo (sul punto v. Cass.,
n° 27389/2022).
Parte attrice non ha assolto tale onere probatorio, il che costituisce ex se condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento in parte qua.
Con riguardo, invece, agli esborsi relativi al giudizio di a.t.p. va considerato che
“le somme erogate dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compensarle ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.” (così Cass., n° 12759/93).
Lo stesso dicasi per le spese legali relative all'istruzione preventiva, che, quindi, vanno parimenti prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico viene acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (v. Cass., n° 1690/2000; Cass., n° 15672/05;
Cass., n° 4156/2012; Cass., n° 14268/12).
Pertanto, l'esborso per la ctu (pari a € 1.910,22, come provato dal decreto di liquidazione dd. 12.7.2023 e dalle ricevute di bonifico prodotte da parte attrice come doc.
n° 22) svolta nel procedimento di a.t.p. deve essere considerato nella disciplina delle spese legali.
Tali oneri di procedura (ivi compresi quelli per il procedimento di atp), liquidati
(di ufficio in difetto di nota), come da dispositivo (previa riduzione, in misura del 50%, dei valori medi relativi alle quattro fasi qui espletate, e ciò in ragione della non particolare complessità del giudizio, peraltro celebrato nella contumacia della controparte, della parziale coincidenza delle prime due fasi dell'odierno giudizio e di quello di atp, della limitata consistenza dell'assunzione delle prove orali, esauritasi nell'audizione di due testi in un'unica udienza, e del fatto che nella fase decisionale non vi è stata necessità di esaminare questioni significativamente diverse da quelle trattate in citazione), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti della ditta Parte_1 _1
, in persona della titolare disattesa ogni diversa domanda,
[...] _1 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pagina 8 di 9 - dichiara la risoluzione del contratto di vendita stipulato in data 29/06/2022 tra e la ditta;
Parte_1 _1
- condanna la ditta a restituire all'attrice _1
l'importo di € 11.000,00, oltre interessi legali dal 29.6.2022 sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la ditta a rifondere all'attrice le _1 spese di lite, che liquida per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in € 2.337,00 per compenso, €
145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
per il presente giudizio in € 2.538,50 per compenso, € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna la convenuta a pagare all'attrice l'importo di € 1.910,22 relativo alla c.t.u. espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Trento in data 5.1.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Lucia Piccinni (nominata CP_4 con D.M. 22 ottobre 2024)
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