Art. 1. Articolo unico.
E' prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito dall' art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699 , per la presentazione al Ministero della marina mercantile delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi d'origine, delle salme dei marittimi mercantili italiani, deceduti per causa di guerra, dopo il 10 giugno 1940 e sepolti nel territorio metropolitano.
E' prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito dall' art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699 , per la presentazione al Ministero della marina mercantile delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi d'origine, delle salme dei marittimi mercantili italiani, deceduti per causa di guerra, dopo il 10 giugno 1940 e sepolti nel territorio metropolitano.