TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/11/2024, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Umberto Lusenza, n. 3, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Celeste Attenni, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
, elettivamente domiciliato in Roma, Via B. Parte_2
Ammannati, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Guido Piazzoni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 20.10.2014, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 66, Parte I, Serie 15, Anno 2014).
Con Sentenza non definitiva del Tribunale di Tivoli del 17.04.2024, è stata dichiarata la separazione tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. 2
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi del 09.04.2024.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti, come risultanti dal ricorso congiunto e successive note, sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, presso il Comune di Roma, in data 20.10.2014; Parte_2
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 66, Parte I, Serie 15, Anno 2014);
3) Dispone che le condizioni di scioglimento del matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 05.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Umberto Lusenza, n. 3, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Celeste Attenni, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
, elettivamente domiciliato in Roma, Via B. Parte_2
Ammannati, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Guido Piazzoni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 20.10.2014, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 66, Parte I, Serie 15, Anno 2014).
Con Sentenza non definitiva del Tribunale di Tivoli del 17.04.2024, è stata dichiarata la separazione tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. 2
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi del 09.04.2024.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti, come risultanti dal ricorso congiunto e successive note, sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, presso il Comune di Roma, in data 20.10.2014; Parte_2
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 66, Parte I, Serie 15, Anno 2014);
3) Dispone che le condizioni di scioglimento del matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 05.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai