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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 30/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Natalia IMARISIO Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 30/2025 R.G. e promossa con atto di appello notificato il 30 dicembre 2024 a mezzo PEC nei confronti del Comune di
Milano
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano alla Piazza Grandi n. 11 presso lo studio dell'avv. Leda Conti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
1 COMUNE DI MILANO (C.F. , in persona proprio rappresentate legale P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano alla via Bigli n. 15/A presso lo studio dell'avv. Mariangela Rao che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 6548/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 1° luglio 2024 e mai notificata
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Milano il Comune di Milano, chiedendone l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. in relazione all'infortunio occorsogli in data 27 giugno 2020 alle ore 18,20 circa.
- Più precisamente, l'attore deduceva di essere caduto mentre percorreva a bordo del proprio velocipede la pista ciclabile di corso Venezia in Milano “a causa di una pendenza anomala-dosso (connessione tra le due piste ciclabili) non segnalata”, riportando lesioni personali per cui chiedeva un risarcimento quantificato in euro 21.567,50.
- Il Comune di Milano, pur ritualmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace all'udienza del 1° marzo 2022.
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa anche a mezzo di escussione testimoniale e con la sentenza n. 6548/2024 definiva la controversia, rigettando le richieste di
2 nulla disponendo sulle spese lite stante la contumacia del Comune Parte_1 di Milano.
- La suddetta pronuncia è stata impugnata da che ne ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma, lamentando in particolare:
1. Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto: errata applicazione dei criteri configuranti la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.;
2. Errata valutazione delle prove raccolte – onus probandi;
3. Errata applicazione del principio “compensatio lucri cum damno”
- In data 13 marzo 2025, si è costituito il Comune di Milano chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 27 maggio 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all' 8 luglio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
− preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità dei documenti “fotografie sullo stato dei luoghi attuale” e “foto sinistro da 1 a 4” allegati all'atto di appello in quanto prodotti dall'odierno appellante per la prima volta in sede di impugnazione, in violazione del disposto di cui all'art. 345, comma 3 c.p.c.. Ed infatti, il nulla ha Pt_1 dedotto in merito all'eventuale impossibilità di produrli in primo grado né sull'indispensabilità della suddetta documentazione ai fini della presente decisione.
Anzi, pur sollecitato dal Tribunale, non si è curato del rilievo fatto con ordinanza del
1° marzo 2023 in merito all'assenza di documentazione fotografica in atti telematici,
3 limitandosi a tale produzione tardiva. Del resto, l'appellante nulla ha osservato in merito all'eccezione di inammissibilità avanzata dal Comune, con la conseguenza che i documenti denominati “fotografie sullo stato dei luoghi attuale” e “foto sinistro da 1
a 4” non saranno oggetto di valutazione ai fini della presente decisione, in quanto inammissibili.
− Nel merito, poi, l'appello non è fondato.
− Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta il malgoverno da parte del
Tribunale dei principi di cui all'art. 2051 c.c., in particolare in riferimento all'individuazione del nesso di causalità fra l'evento dannoso e il bene in custodia.
Contesta infatti l'errata valutazione del primo giudice nella parte in cui, escludendo una pericolosità intrinseca della strada, ha individuato nel ciclista un comportamento sconsiderato e imprudente tale da recidere il nesso di causalità richiesto per la responsabilità da cose in custodia.
− Ed ancora, con la seconda doglianza, si duole dell'errata valutazione Parte_1
delle prove addotte a sostegno del proprio assunto e in particolare dell'escussione testimoniale dell'unico teste oculare presente al momento del sinistro. A detta dell'appellante, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le dichiarazioni del teste – rilasciate a seguito del sinistro e poi confermate Tes_1
all'udienza del 24 ottobre 2022 - fornirebbero informazioni sufficienti a definire con chiarezza la dinamica del sinistro.
− Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante, unitariamente considerate stante la loro intima connessione, sono prive di fondamento.
− In punto di diritto, si richiama il principio enunciato più volte dalla Corte di
Cassazione, correttamente applicato nella fattispecie dal primo giudice, secondo cui l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
4 indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.
− Di talché, nel caso di specie, trattandosi di un tratto stradale posto nella custodia del Comune di Milano, il danneggiato - per soddisfare il proprio onere probatorio - non solo avrebbe dovuto dar prova del nesso causale fra danno e bene ma avrebbe dovuto anche dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una condizione oggettiva di pericolo, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il sinistro. In tal senso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21212/2015), sono determinanti ulteriori elementi, quali la facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto e ogni altra circostanza utile a stabilire la reale potenzialità dannosa della res.
− Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, il scarno quadro probatorio acquisito agli atti di causa impone l'affermazione della responsabilità esclusiva del ciclista per i danni da lui sofferti, avendo quest'ultimo Parte_1 potuto sventare la caduta impiegando l'ordinaria diligenza richiesta a un utente della strada avveduto.
− Secondo il Verga, infatti, la caduta sarebbe stata causata dalla presenza di una
“pendenza anomala-dosso (connessione fra le due piste ciclabili) (…) costruita in marmo travertino” che la rendeva pericolosa e scivolosa. Ebbene, l'appellante non ha fornito prova puntuale della dinamica del sinistro, mancando in atti ogni riscontro oggettivo della presenza di tale anomalia e pericolosità del manto stradale in corrispondenza del luogo teatro della caduta.
5 − Invero, sebbene il teste abbia riferito di aver visto il ciclista “che Tes_1
percorreva la pista ciclabile cadere per terra all'altezza del civico n.49” (cfr. cap.
2) e di ricordare che “quando ho soccorso l'attore lo stesso si trovava vicino ad un cordolo in pietra che delinea e connette la pista ciclabile” (cfr. cap. 4), non ha fornito alcuna informazione utile a valutare l'effettiva esistenza di una pendenza-dosso
(come riferito dall'appellante) che sia stata esclusiva causa della caduta del Pt_1
− A ciò si aggiunga che da un lato non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica idonea a riprodurre le condizioni del tratto stradale teatro del sinistro e, dall'altro, non vi è alcun verbale d'incidente che possa confermare quanto sostenuto dall'appellante, non essendo stata allertata la Polizia a seguito della caduta.
− Del resto, la pericolosità del manto stradale dedotta da non può Parte_1
essere desunta nemmeno in via presuntiva, posto che la pendenza lamentata – come dallo stesso pacificamente riconosciuto – costituisce il punto di giunzione fra due segmenti di pista ciclabile, dunque una caratteristica progettuale del percorso, non un'anomalia né il risultato di cattiva manutenzione.
− Inoltre, considerata la centralità e l'elevato passaggio della pista ciclabile di Corso
Venezia, ove la presunta pendenza avesse realmente rappresentato una condizione generalizzata di pericolo, sarebbe stato ragionevole attendersi un intervento dell'Amministrazione volto alla rimozione o modifica del tratto. Al contrario, il fatto che, a distanza di quattro anni dal sinistro, non risulti alcuna opera di risanamento o intervento tecnico rafforza la conclusione circa la normale conformazione dei luoghi e l'assenza di un'effettiva pericolosità della sede stradale.
− Tanto premesso, deve pertanto concludersi che – essendo peraltro la caduta avvenuta in condizioni di piena luce e visibilità (alle 18.20 di fine giugno) – Pt_1
ben avrebbe potuto rilevare l'esistenza della asserita insidia, se solo avesse
[...] prestato maggiore attenzione e prudenza alla guida della propria bicicletta.
− Sulla scorta dell'istruttoria compiuta, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità del sinistro debba essere attribuita esclusivamente al comportamento
6 del ciclista, il quale avrebbe potuto evitarlo utilizzando la normale diligenza richiesta a ogni utente della strada.
− Alla stregua delle valutazioni sin qui riportate, esclusa ogni responsabilità addebitabile al Comune di Milano in relazione al sinistro occorso ai danni di Pt_1 in data 27 giugno 2020, la doglianza relativa al quantum risarcitorio e alla
[...]
compensatio lucri cum damno fra l'eventuale risarcimento e quanto già percepito dall'appellante dalla propria compagnia assicurativa resta assorbita al rigetto dei primi due motivi di gravame.
− Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di
Milano n. 6548/2024 integralmente confermata.
− L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1
quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla Controparte_1 base del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
− Atteso il rigetto dell'appello proposto, sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. sentenza n.
6548/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 1° luglio 2024;
7 - condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Milano liquidate in euro 1.984,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA,
CPA, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Natalia IMARISIO Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 30/2025 R.G. e promossa con atto di appello notificato il 30 dicembre 2024 a mezzo PEC nei confronti del Comune di
Milano
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano alla Piazza Grandi n. 11 presso lo studio dell'avv. Leda Conti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
1 COMUNE DI MILANO (C.F. , in persona proprio rappresentate legale P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano alla via Bigli n. 15/A presso lo studio dell'avv. Mariangela Rao che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 6548/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 1° luglio 2024 e mai notificata
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Milano il Comune di Milano, chiedendone l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. in relazione all'infortunio occorsogli in data 27 giugno 2020 alle ore 18,20 circa.
- Più precisamente, l'attore deduceva di essere caduto mentre percorreva a bordo del proprio velocipede la pista ciclabile di corso Venezia in Milano “a causa di una pendenza anomala-dosso (connessione tra le due piste ciclabili) non segnalata”, riportando lesioni personali per cui chiedeva un risarcimento quantificato in euro 21.567,50.
- Il Comune di Milano, pur ritualmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace all'udienza del 1° marzo 2022.
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa anche a mezzo di escussione testimoniale e con la sentenza n. 6548/2024 definiva la controversia, rigettando le richieste di
2 nulla disponendo sulle spese lite stante la contumacia del Comune Parte_1 di Milano.
- La suddetta pronuncia è stata impugnata da che ne ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma, lamentando in particolare:
1. Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto: errata applicazione dei criteri configuranti la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.;
2. Errata valutazione delle prove raccolte – onus probandi;
3. Errata applicazione del principio “compensatio lucri cum damno”
- In data 13 marzo 2025, si è costituito il Comune di Milano chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 27 maggio 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all' 8 luglio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
− preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità dei documenti “fotografie sullo stato dei luoghi attuale” e “foto sinistro da 1 a 4” allegati all'atto di appello in quanto prodotti dall'odierno appellante per la prima volta in sede di impugnazione, in violazione del disposto di cui all'art. 345, comma 3 c.p.c.. Ed infatti, il nulla ha Pt_1 dedotto in merito all'eventuale impossibilità di produrli in primo grado né sull'indispensabilità della suddetta documentazione ai fini della presente decisione.
Anzi, pur sollecitato dal Tribunale, non si è curato del rilievo fatto con ordinanza del
1° marzo 2023 in merito all'assenza di documentazione fotografica in atti telematici,
3 limitandosi a tale produzione tardiva. Del resto, l'appellante nulla ha osservato in merito all'eccezione di inammissibilità avanzata dal Comune, con la conseguenza che i documenti denominati “fotografie sullo stato dei luoghi attuale” e “foto sinistro da 1
a 4” non saranno oggetto di valutazione ai fini della presente decisione, in quanto inammissibili.
− Nel merito, poi, l'appello non è fondato.
− Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta il malgoverno da parte del
Tribunale dei principi di cui all'art. 2051 c.c., in particolare in riferimento all'individuazione del nesso di causalità fra l'evento dannoso e il bene in custodia.
Contesta infatti l'errata valutazione del primo giudice nella parte in cui, escludendo una pericolosità intrinseca della strada, ha individuato nel ciclista un comportamento sconsiderato e imprudente tale da recidere il nesso di causalità richiesto per la responsabilità da cose in custodia.
− Ed ancora, con la seconda doglianza, si duole dell'errata valutazione Parte_1
delle prove addotte a sostegno del proprio assunto e in particolare dell'escussione testimoniale dell'unico teste oculare presente al momento del sinistro. A detta dell'appellante, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le dichiarazioni del teste – rilasciate a seguito del sinistro e poi confermate Tes_1
all'udienza del 24 ottobre 2022 - fornirebbero informazioni sufficienti a definire con chiarezza la dinamica del sinistro.
− Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante, unitariamente considerate stante la loro intima connessione, sono prive di fondamento.
− In punto di diritto, si richiama il principio enunciato più volte dalla Corte di
Cassazione, correttamente applicato nella fattispecie dal primo giudice, secondo cui l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
4 indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.
− Di talché, nel caso di specie, trattandosi di un tratto stradale posto nella custodia del Comune di Milano, il danneggiato - per soddisfare il proprio onere probatorio - non solo avrebbe dovuto dar prova del nesso causale fra danno e bene ma avrebbe dovuto anche dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una condizione oggettiva di pericolo, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il sinistro. In tal senso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21212/2015), sono determinanti ulteriori elementi, quali la facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto e ogni altra circostanza utile a stabilire la reale potenzialità dannosa della res.
− Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, il scarno quadro probatorio acquisito agli atti di causa impone l'affermazione della responsabilità esclusiva del ciclista per i danni da lui sofferti, avendo quest'ultimo Parte_1 potuto sventare la caduta impiegando l'ordinaria diligenza richiesta a un utente della strada avveduto.
− Secondo il Verga, infatti, la caduta sarebbe stata causata dalla presenza di una
“pendenza anomala-dosso (connessione fra le due piste ciclabili) (…) costruita in marmo travertino” che la rendeva pericolosa e scivolosa. Ebbene, l'appellante non ha fornito prova puntuale della dinamica del sinistro, mancando in atti ogni riscontro oggettivo della presenza di tale anomalia e pericolosità del manto stradale in corrispondenza del luogo teatro della caduta.
5 − Invero, sebbene il teste abbia riferito di aver visto il ciclista “che Tes_1
percorreva la pista ciclabile cadere per terra all'altezza del civico n.49” (cfr. cap.
2) e di ricordare che “quando ho soccorso l'attore lo stesso si trovava vicino ad un cordolo in pietra che delinea e connette la pista ciclabile” (cfr. cap. 4), non ha fornito alcuna informazione utile a valutare l'effettiva esistenza di una pendenza-dosso
(come riferito dall'appellante) che sia stata esclusiva causa della caduta del Pt_1
− A ciò si aggiunga che da un lato non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica idonea a riprodurre le condizioni del tratto stradale teatro del sinistro e, dall'altro, non vi è alcun verbale d'incidente che possa confermare quanto sostenuto dall'appellante, non essendo stata allertata la Polizia a seguito della caduta.
− Del resto, la pericolosità del manto stradale dedotta da non può Parte_1
essere desunta nemmeno in via presuntiva, posto che la pendenza lamentata – come dallo stesso pacificamente riconosciuto – costituisce il punto di giunzione fra due segmenti di pista ciclabile, dunque una caratteristica progettuale del percorso, non un'anomalia né il risultato di cattiva manutenzione.
− Inoltre, considerata la centralità e l'elevato passaggio della pista ciclabile di Corso
Venezia, ove la presunta pendenza avesse realmente rappresentato una condizione generalizzata di pericolo, sarebbe stato ragionevole attendersi un intervento dell'Amministrazione volto alla rimozione o modifica del tratto. Al contrario, il fatto che, a distanza di quattro anni dal sinistro, non risulti alcuna opera di risanamento o intervento tecnico rafforza la conclusione circa la normale conformazione dei luoghi e l'assenza di un'effettiva pericolosità della sede stradale.
− Tanto premesso, deve pertanto concludersi che – essendo peraltro la caduta avvenuta in condizioni di piena luce e visibilità (alle 18.20 di fine giugno) – Pt_1
ben avrebbe potuto rilevare l'esistenza della asserita insidia, se solo avesse
[...] prestato maggiore attenzione e prudenza alla guida della propria bicicletta.
− Sulla scorta dell'istruttoria compiuta, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità del sinistro debba essere attribuita esclusivamente al comportamento
6 del ciclista, il quale avrebbe potuto evitarlo utilizzando la normale diligenza richiesta a ogni utente della strada.
− Alla stregua delle valutazioni sin qui riportate, esclusa ogni responsabilità addebitabile al Comune di Milano in relazione al sinistro occorso ai danni di Pt_1 in data 27 giugno 2020, la doglianza relativa al quantum risarcitorio e alla
[...]
compensatio lucri cum damno fra l'eventuale risarcimento e quanto già percepito dall'appellante dalla propria compagnia assicurativa resta assorbita al rigetto dei primi due motivi di gravame.
− Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di
Milano n. 6548/2024 integralmente confermata.
− L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1
quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla Controparte_1 base del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
− Atteso il rigetto dell'appello proposto, sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. sentenza n.
6548/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 1° luglio 2024;
7 - condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Milano liquidate in euro 1.984,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA,
CPA, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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