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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1313/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
l) dr. Filippo LABELLARTE Presidente
2) ʺ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) ʺ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “interessi usurari mutuo bancario – ripeti- zione di somme”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il n. d'ordine
1313 dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(BA) il 20.01.1959, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Scardigno, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Molfetta (Via Piazza n. 62)
APPELLANTI
E con sede legale in Roma, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo D'Arcangelo, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia (Piazza U. Giordano n. 13/C), con il seguente indirizzo pec ai fini delle comunicazioni di Cancelleria e delle notifiche: Email_1
APPELLATA
NONCHE'
pagina 1 di 9 e per essa (che a sua Controparte_2 Controparte_3
volta agisce tramite la mandataria , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Fioretti e Riccardo Rosaria Ciampa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di intervento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo Rosaria Ciampa in Roma (Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10).
INTERVENTRICE ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 20 settembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.07.2019 e convenivano innanzi Parte_1 Parte_2
al Tribunale di Trani la con sede legale in Roma, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, chiedendo che, accertata la nullità parziale del contratto di mutuo del 19.06.2009 per illegittima applicazione di interessi usurari, la convenuta fosse condannata a restituire loro la somma di € 81.866,79, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda gli attori allegavano:
- che in data 19.06.2009 avevano stipulato con la un contratto di mutuo ipotecario per un CP_5 importo di € 270.000,00, da rimborsare in n. 300 rate mensili a tasso fisso, comprensive di sorte capitale e interessi, a partire dal 1.8.2009 e fino al 31.7.2034;
- che avevano ricevuto, unitamente al contratto, il piano di ammortamento, il capitolato generale ed il documento di sintesi;
- che l'accensione del predetto mutuo era stato garantita da una ipoteca di primo grado iscritta sugli immobili di loro proprietà;
- che, a garanzia del pagamento del mutuo, avevano sottoscritto due polizze assicurative a premio unico, l'una di €12.379,91, e l'altra di €10.248,75;
- che avevano richiesto alla la sospensione del pagamento delle rate ed una moratoria delle CP_1 stesse, attesa la sopravvenuta difficoltà economica e l'impossibilità di adempiere regolarmente le scadenze;
- che tale richiesta era stata disattesa dall'istituto di credito convenuto, il quale, di contro, aveva notificato loro atto di precetto e successivo pignoramento immobiliare, a seguito dei quali era stata iscritta la procedura esecutiva immobiliare di cui al R.G. n. 4/2015 del Tribunale di Trani;
- che dalla vendita degli immobili ipotecati era stata ricavata la somma di € 178.000,00, di cui €
168.750,52 incassata dalla CP_1
pagina 2 di 9 - che, invero, il medesimo istituto di credito, nel corso del rapporto de quo, aveva applicato interessi usurari, tali da determinare la nullità parziale del contratto di mutuo;
- che, secondo la richiamata normativa di settore ed il prevalente orientamento giurisprudenziale, dall'accertamento della usura era derivata la gratuità del mutuo, per cui, non essendo dovuto alcun interesse, né moratorio né corrispettivo, da parte dei mutuatari, questi avevano diritto alla restituzione della somma di € 81.866,79 indebitamente incassata dalla CP_1
Costituitasi in giudizio la eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda e CP_5
nel merito la sua infondatezza;
in via subordinata, chiedeva l'accertamento della dedotta nullità con riguardo ai soli interessi moratori, vinte in ogni caso le spese di lite.
In particolare, a sostegno della propria posizione difensiva, la convenuta precisava:
- che, fino alla all'approvazione del progetto di distribuzione nell'ambito della procedura esecutiva
R.G. n. 4/2015, gli attori non avevano contestato alcunché in merito alla nullità del contratto di mutuo, tanto da non promuovere giudizio di opposizione all'esecuzione, neppure in sede distributiva;
- che, stante la distinzione tra interessi di mora e interessi corrispettivi, ovvero la debenza di questi ultimi in caso di accertata usurarietà dei primi, non era affatto predicabile la gratuità del mutuo nel caso di specie;
- che, sulla scorta di criteri di calcolo conformi alle istruzioni della Banca d'Italia, il tasso moratorio contrattualmente pattuito era risultato inferiore al tasso soglia usura, anche con la maggiorazione delle ulteriori spese.
Istruita la causa a mezzo c.t.u. contabile, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, con sentenza n. 1078/2021 del 27.05.2021, rigettava la domanda e condannava gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta. CP_1
A fondamento della decisione, il giudice, aderendo alle risultanze della relazione peritale, ha ritenuto:
- che sia gli interessi corrispettivi sia quelli moratori non sono usurari, perché i primi pattuiti ad un
TAEG del 6,26947650% inferiore a quello soglia del 6,63%, i secondi, invece, pattuiti al tasso pari al
6,63%, inferiore a quello soglia del 9,78%, quest'ultimo “determinato secondo le istruzioni conte-nute nel punto 4 della nota di chiarimenti pubblicata il 3 luglio 2013 dalla Banca d'Italia”;
- che non è condivisibile l'osservazione di parte attrice in merito alla esclusione della commissione di estinzione anticipata dal calcolo eseguito dal consulente, trattandosi di spesa “meramente eventua-le” e in concreto mai applicata, “posto che tale circostanza non è mai stata tempestivamente allegata e peraltro appare esclusa dall'esame dei precetti intimati a parte attrice”;
- che il c.t.u. ha calcolato correttamente la soglia usura per gli interessi moratori applicando la maggio- razione di 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M., “pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di
pagina 3 di 9 operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca d'Italia nella sua nota di chiarimenti del 3 luglio
2013 in materia di applicazione della legge antiusura”;
- che, con riguardo all'applicazione della formula espressa dalla Banca d'Italia per il calcolo del TEG, il c.t.u. “ha spiegato che dalla lettura in orizzontale di ogni rigo dedicato ad ogni singola rata, risultano evidenti gli oneri che hanno concorso alla determinazione “rata convenzionale con l'ag- giunta delle spese” di cui alla colonna 15. Dalla sommatoria di quanto indicato alla fine della 15^ colonna si perviene, step by step, all'importo attualizzato della 16^ colonna. La formula espressa dalla
Banca d'Italia si sostanzia nel fatto che si calcola un nuovo tasso che fa sì che il valore attuale di quanto stabilito a carico della banca, sia uguale al valore attuale di ogni rata posta a carico del cliente”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 3.09.2021, e , chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma Parte_1 Parte_2
dell'impugnata decisione, l'accoglimento della domanda proposta in prime cure, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Ricostituitosi il contradditorio, la ha resistito all'appello chiedendone il rigetto, siccome CP_5
infondato, con la rifusione delle spese processuali.
Con atto di intervento depositato il 5.04.2024 si è costituita la quale cessionaria di Controparte_2
alle cui difese si è integralmente riportata. CP_5
Ciò premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
formulata dagli appellanti sul presupposto della mancanza di prova della cessione del CP_2
rapporto controverso, avendo parte interventrice prodotto, nel costituirsi in giudizio, soltanto l'avviso di pubblicazione in G.U. e non anche la copia del contratto di cessione del 16.1.20241.
Al riguardo la Corte rileva anzitutto che ha depositato, unitamente alla comparsa Controparte_2
conclusionale ex art. 190 c.p.c. del 20.11.2024, il contratto di cessione in blocco concluso con la CP_5
assolvendo così l'onere probatorio su di essa incombente.
[...]
In ogni caso, la prova della cessione è stata tempestivamente offerta dalla interventrice con la produ- zione del richiamato avviso ex art. 58 T.U.B., il quale, oltre ad esentare il cessionario dalla notifica nei confronti del debitore ceduto, è idoneo a provare l'avvenuta cessione, ove contenga tutti gli elementi 1 Cfr. note scritte di udienza del 20.9.2024 di parte appellante: “[…] La non dimostra in alcun modo, Controparte_2 mediante la produzione di apposito contratto di cessione, l'effettiva cessione in blocco ex art. 58 del TUB che sarebbe avvenuta tra la e la stessa in data 16.01.2024, come sostenuto a pag. 2 della costituzione della CP_5 Controparte_2 intervenuta. Si precisa come la più recente giurisprudenza in materia si sia già pronunciata in merito all'insufficienza della produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, o della dichiarazione di cessione da parte della cedente, al fine di provare l'avvenuta cessione in blocco, qualora vi sia contestazione (come nel caso di specie) in merito alla stessa esistenza dell'avvenuta cessione”. pagina 4 di 9 necessari a identificare con precisione il credito, in modo da poter affermare con certezza la sua inclu- sione nella medesima cessione (in tal senso, v. Cass. civ. n. 3405/2024, che richiama Cass. n.
21821/2023).
In altri termini, quindi, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (cfr. Cass. civ. n.
4277/2023; n. 20739/2022; n. 15884/2019; n. 31198/2017).
Ed è proprio questo il caso di specie, atteso che nell'avviso di pubblicazione in G.U. n. 12 del
30.1.2024 si legge testualmente: “ (la “Cessionaria”), rende noto che, ai sensi del Controparte_2 contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 16 gennaio 2024, con efficacia economica dal 30 settembre 2023 e con efficacia giuridica al 16 gennaio 2024, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti classificati a “sofferenza”, non in blocco di titolarità di (la “Cedente”) elencati nel Contratto di Controparte_1
Cessione. I suddetti crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di
Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione e traggono origine da rapporti bancari di varia natura sorti tra il 1963 ed il 2022. Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall'articolo 58, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'articolo 4 e dall'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati”.
Da siffatta descrizione analitica dei crediti ceduti ne consegue l'inclusione, nella predetta cessione in blocco, del rapporto bancario controverso, pacificamente consistito in un mutuo ipotecario stipulato in data 19.06.2009 e risoltosi nella procedura esecutiva promossa dalla Banca in danno dei mutuatari per il recupero delle somme loro finanziate.
Ulteriore prova di detta inclusione è ricavabile dall'allegato “Elenco dei crediti” - cui tra l'altro è possibile accedere tramite la pagina web (http://hoistfinance.it/informativa-cessioni) riportata nel-
l'avviso di pubblicazione - contenente proprio il credito vantano dalla nei confronti degli CP_5
odierni appellanti e identificato con il codice n. 304070727, giusta dichiarazione di cessione del
12.02.20242. 2 “Dichiarazione di cessione NDG 304070727 – Nominativo , Rapporto Parte_1 Parte_2
03526645001 – Ex Rapporto 0546000000020159 Rapporto 03526645002 – Ex Rapporto CF 000000000000473594. Con la pagina 5 di 9 Da ultimo, contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, non basta ad escludere la legittima- zione passiva di la mancata iscrizione della mandataria nell'elenco Controparte_2 Controparte_4 speciale della Banca d'Italia previsto ex art. 106 T.U.B.
Infatti, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. ed i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, co. 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanzia- rio, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (in tal senso, cfr. Cass. civ. n.
7243/2024).
In definitiva, per tutte le ragioni innanzi illustrate, sussiste la legittimazione passiva di CP_2
[...]
Venendo al merito, sempre in via preliminare, si dà atto che e , nelle Parte_1 Parte_2
note scritte di udienza del 20.09.2024 e nella successiva comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., hanno dichiarato di rinunciare al terzo motivo di gravame, con cui lamentano la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi debitori, atteso il principio di diritto espresso - nelle more del giudizio - dalle SS.UU. con la sentenza n. 15130/2024 del
27 febbraio 20243.
Quanto alle restanti censure, con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità del contratto di mutuo del 19.06.2009, sul presupposto della discrasia tra TAEG pattuito e TAEG applicato in concreto dalla CP_1
Il motivo è infondato e va rigettato.
presente dichiariamo che il credito vantato nei confronti del nominativo in oggetto, e derivante dai rapporti sopra specificati, è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nella cessione di crediti pro-soluto - ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999 - perfezionata in data 16 gennaio 2024 in favore di (con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n.1, Codice Fiscale ed iscrizione al Controparte_2 registro delle imprese di Treviso - Belluno n. ). Della cessione è stata data notizia mediante pubblicazione P.IVA_1 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 12 del 30/01/2024 alla quale espressamente ci richiamiamo e vi rimandiamo. Ad oggi la predetta è titolare esclusiva, a tutti gli effetti di legge, delle Controparte_2 ragioni di credito in parola vantate nei confronti del nominativo in oggetto e dei suoi garanti, in virtù della predetta rituale cessione del credito”. 3 “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. pagina 6 di 9 Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende aderire, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l' applicazione di condi- zioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cass. civ. n. 4597/2023; n. 26585/2022; n. 39169/2021).
In altri termini, l'erronea indicazione in contratto del TAEG, non determinando una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto, non può essere sanzionata con la nullità ex art. 117, co. 6°, TUB, atteso che la disciplina in esso contenuta, relativa alla pattuizione di interessi e prezzi - non costi – del finanziamento, non ha nulla a che vedere con la tematica dell' . Pt_3
Per quanto qui rileva, ne consegue che la presunta discrasia tra TAEG dichiarato (5,10%) e TAEG in concreto applicato dalla (6,26%), mai eccepita in sede di primo grado ancorché accertata CP_5 all'esito della c.t.u., non ha influito sulla scelta degli odierni appellanti, i quali - includendo il documento contrattuale l'illustrazione di tutti i costi del finanziamento, anche relativi alle polizze assicurative - erano nelle condizioni di stabilirne il costo complessivo e di manifestare liberamente la propria volontà.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 4 del richiamato contratto di mutuo, nonché dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 3 della delibera CICR del 2000.
Anche detta censura è infondata e va disattesa.
Vero è che la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio, tuttavia non può qui tacersi il fatto che siffatta violazione non è mai stata prospettata dagli appellanti, almeno sino alla presente fase di impugnazione, né nel corso del primo grado di giudizio (ove gli stessi, sulla scorta di una consulenza di parte, si sono limitati a denunciare l'applicazione di interessi usurari), né tantomeno nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare
R.G. n. 4/2015, conclusasi con provvedimento di assegnazione delle somme in favore della CP_5
Ciò premesso, a dire degli appellanti, la avrebbe conteggiato interessi di mora sulla rata CP_1
comprensiva non solo della sorte capitale e degli interessi corrispettivi, ma anche della mora pregressa pagina 7 di 9 e delle spese di polizza, applicando di fatto anatocismo illegittimo e non consentito sia dal contratto di mutuo, sia dalla vigente normativa di settore.
In realtà, dalla documentazione in atti emerge che gli interessi moratori sono stati correttamente calcolati solo sulla singola rata di mutuo scaduta.
Ad esempio, sulla rata riferita al mese di maggio 2014 (€ 1.665,51), comprensiva della quota capitale
(€ 568,18) e della quota di interessi convenzionali (€ 1.020,67), sono riportati gli interessi di mora di €
71,80, maturati “dal 01.05.2014 al 31.05.2014”, con l'indicazione della quota premio di polizza (€
4,86) ed il riepilogo delle rate scadute (€ 7.994,25); segue, quindi, un riepilogo degli interessi moratori calcolati “fino al 30.4.2014” di € 138,40, nonché l'indicazione degli ulteriori costi, con la precisazione del totale della debitoria al 30.5.2014.
Quindi, nella successiva comunicazione del mese di giugno 2014, alla somma delle precedenti rate scadute si aggiunge la nuova rata, comprensiva di quota capitale (€ 570,74) e quota interessi corrispettivi (€ 1.018,31) e, solo sull'importo di tale ultima rata - contrariamente a quanto contestato dagli appellanti – viene calcolata la relativa mora, escludendo da tale conteggio la quota di interessi moratori applicati sulle rate precedenti.
Così facendo, però, la si è attenuta a quanto previsto dall'art. 4 del contratto di mutuo, che, CP_1 riproducendo l'art. 3 della delibera CICR del 9.2.20004, stabilisce che “ogni somma dovuta per qual- siasi titolo in dipendenza del presente contratto, rimasta non pagata, produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora a carico dei mutuatari e a favore della interessi CP_1 non suscettibili di capitalizzazione periodica”.
Ad ogni buon conto, le contestazioni mosse dagli appellanti sul punto risultano del tutto generiche, non supportate da una perizia di parte, ragion per cui del tutto esplorativa e irrilevante risulta una consulenza tecnica in questo grado di giudizio.
L'appello è, dunque, infondato sotto ogni profilo e va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (secondo i parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, e lo scaglione di riferimento compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00), seguono la soccombenza, con la precisazione che, nei rapporti tra appellanti e la la liquidazione va limitata alle sole fasi di studio ed introduttiva, non CP_5 avendo l'appellata svolto attività difensiva dopo la costituzione in giudizio della cessionaria CP_2
[...] 4 “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. pagina 8 di 9 Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata,
a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, nel giudizio R.G. n. 1313/2021, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 3.09.2021, da Parte_1
e avverso la sentenza n. 1078/2021 emessa in data 27.05.2021 dal Tribunale di
[...] Parte_2
Trani, Area 2 - Commerciale Civile, in composizione monocratica, tra gli appellanti e la
[...]
con l'intervento in questo grado di tramite la mandataria Controparte_1 Controparte_2
così provvede: Controparte_4
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna gli appellanti e , tra loro in solido, a rimborsare alla Parte_1 Parte_2
le spese giudiziali del presente grado di appello, liquidate in Controparte_1
complessivi € 4.888,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) condanna gli appellanti e , tra loro in solido, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa alla mandataria le spese giudiziali del presente grado di appello, CP_2 Controparte_4 liquidate in complessivi € 14.317,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, a carico degli appellanti, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 18 dicembre 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
l) dr. Filippo LABELLARTE Presidente
2) ʺ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) ʺ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “interessi usurari mutuo bancario – ripeti- zione di somme”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il n. d'ordine
1313 dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(BA) il 20.01.1959, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Scardigno, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Molfetta (Via Piazza n. 62)
APPELLANTI
E con sede legale in Roma, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo D'Arcangelo, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia (Piazza U. Giordano n. 13/C), con il seguente indirizzo pec ai fini delle comunicazioni di Cancelleria e delle notifiche: Email_1
APPELLATA
NONCHE'
pagina 1 di 9 e per essa (che a sua Controparte_2 Controparte_3
volta agisce tramite la mandataria , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Fioretti e Riccardo Rosaria Ciampa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di intervento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo Rosaria Ciampa in Roma (Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10).
INTERVENTRICE ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 20 settembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.07.2019 e convenivano innanzi Parte_1 Parte_2
al Tribunale di Trani la con sede legale in Roma, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, chiedendo che, accertata la nullità parziale del contratto di mutuo del 19.06.2009 per illegittima applicazione di interessi usurari, la convenuta fosse condannata a restituire loro la somma di € 81.866,79, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda gli attori allegavano:
- che in data 19.06.2009 avevano stipulato con la un contratto di mutuo ipotecario per un CP_5 importo di € 270.000,00, da rimborsare in n. 300 rate mensili a tasso fisso, comprensive di sorte capitale e interessi, a partire dal 1.8.2009 e fino al 31.7.2034;
- che avevano ricevuto, unitamente al contratto, il piano di ammortamento, il capitolato generale ed il documento di sintesi;
- che l'accensione del predetto mutuo era stato garantita da una ipoteca di primo grado iscritta sugli immobili di loro proprietà;
- che, a garanzia del pagamento del mutuo, avevano sottoscritto due polizze assicurative a premio unico, l'una di €12.379,91, e l'altra di €10.248,75;
- che avevano richiesto alla la sospensione del pagamento delle rate ed una moratoria delle CP_1 stesse, attesa la sopravvenuta difficoltà economica e l'impossibilità di adempiere regolarmente le scadenze;
- che tale richiesta era stata disattesa dall'istituto di credito convenuto, il quale, di contro, aveva notificato loro atto di precetto e successivo pignoramento immobiliare, a seguito dei quali era stata iscritta la procedura esecutiva immobiliare di cui al R.G. n. 4/2015 del Tribunale di Trani;
- che dalla vendita degli immobili ipotecati era stata ricavata la somma di € 178.000,00, di cui €
168.750,52 incassata dalla CP_1
pagina 2 di 9 - che, invero, il medesimo istituto di credito, nel corso del rapporto de quo, aveva applicato interessi usurari, tali da determinare la nullità parziale del contratto di mutuo;
- che, secondo la richiamata normativa di settore ed il prevalente orientamento giurisprudenziale, dall'accertamento della usura era derivata la gratuità del mutuo, per cui, non essendo dovuto alcun interesse, né moratorio né corrispettivo, da parte dei mutuatari, questi avevano diritto alla restituzione della somma di € 81.866,79 indebitamente incassata dalla CP_1
Costituitasi in giudizio la eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda e CP_5
nel merito la sua infondatezza;
in via subordinata, chiedeva l'accertamento della dedotta nullità con riguardo ai soli interessi moratori, vinte in ogni caso le spese di lite.
In particolare, a sostegno della propria posizione difensiva, la convenuta precisava:
- che, fino alla all'approvazione del progetto di distribuzione nell'ambito della procedura esecutiva
R.G. n. 4/2015, gli attori non avevano contestato alcunché in merito alla nullità del contratto di mutuo, tanto da non promuovere giudizio di opposizione all'esecuzione, neppure in sede distributiva;
- che, stante la distinzione tra interessi di mora e interessi corrispettivi, ovvero la debenza di questi ultimi in caso di accertata usurarietà dei primi, non era affatto predicabile la gratuità del mutuo nel caso di specie;
- che, sulla scorta di criteri di calcolo conformi alle istruzioni della Banca d'Italia, il tasso moratorio contrattualmente pattuito era risultato inferiore al tasso soglia usura, anche con la maggiorazione delle ulteriori spese.
Istruita la causa a mezzo c.t.u. contabile, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, con sentenza n. 1078/2021 del 27.05.2021, rigettava la domanda e condannava gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta. CP_1
A fondamento della decisione, il giudice, aderendo alle risultanze della relazione peritale, ha ritenuto:
- che sia gli interessi corrispettivi sia quelli moratori non sono usurari, perché i primi pattuiti ad un
TAEG del 6,26947650% inferiore a quello soglia del 6,63%, i secondi, invece, pattuiti al tasso pari al
6,63%, inferiore a quello soglia del 9,78%, quest'ultimo “determinato secondo le istruzioni conte-nute nel punto 4 della nota di chiarimenti pubblicata il 3 luglio 2013 dalla Banca d'Italia”;
- che non è condivisibile l'osservazione di parte attrice in merito alla esclusione della commissione di estinzione anticipata dal calcolo eseguito dal consulente, trattandosi di spesa “meramente eventua-le” e in concreto mai applicata, “posto che tale circostanza non è mai stata tempestivamente allegata e peraltro appare esclusa dall'esame dei precetti intimati a parte attrice”;
- che il c.t.u. ha calcolato correttamente la soglia usura per gli interessi moratori applicando la maggio- razione di 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M., “pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di
pagina 3 di 9 operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca d'Italia nella sua nota di chiarimenti del 3 luglio
2013 in materia di applicazione della legge antiusura”;
- che, con riguardo all'applicazione della formula espressa dalla Banca d'Italia per il calcolo del TEG, il c.t.u. “ha spiegato che dalla lettura in orizzontale di ogni rigo dedicato ad ogni singola rata, risultano evidenti gli oneri che hanno concorso alla determinazione “rata convenzionale con l'ag- giunta delle spese” di cui alla colonna 15. Dalla sommatoria di quanto indicato alla fine della 15^ colonna si perviene, step by step, all'importo attualizzato della 16^ colonna. La formula espressa dalla
Banca d'Italia si sostanzia nel fatto che si calcola un nuovo tasso che fa sì che il valore attuale di quanto stabilito a carico della banca, sia uguale al valore attuale di ogni rata posta a carico del cliente”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 3.09.2021, e , chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma Parte_1 Parte_2
dell'impugnata decisione, l'accoglimento della domanda proposta in prime cure, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Ricostituitosi il contradditorio, la ha resistito all'appello chiedendone il rigetto, siccome CP_5
infondato, con la rifusione delle spese processuali.
Con atto di intervento depositato il 5.04.2024 si è costituita la quale cessionaria di Controparte_2
alle cui difese si è integralmente riportata. CP_5
Ciò premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
formulata dagli appellanti sul presupposto della mancanza di prova della cessione del CP_2
rapporto controverso, avendo parte interventrice prodotto, nel costituirsi in giudizio, soltanto l'avviso di pubblicazione in G.U. e non anche la copia del contratto di cessione del 16.1.20241.
Al riguardo la Corte rileva anzitutto che ha depositato, unitamente alla comparsa Controparte_2
conclusionale ex art. 190 c.p.c. del 20.11.2024, il contratto di cessione in blocco concluso con la CP_5
assolvendo così l'onere probatorio su di essa incombente.
[...]
In ogni caso, la prova della cessione è stata tempestivamente offerta dalla interventrice con la produ- zione del richiamato avviso ex art. 58 T.U.B., il quale, oltre ad esentare il cessionario dalla notifica nei confronti del debitore ceduto, è idoneo a provare l'avvenuta cessione, ove contenga tutti gli elementi 1 Cfr. note scritte di udienza del 20.9.2024 di parte appellante: “[…] La non dimostra in alcun modo, Controparte_2 mediante la produzione di apposito contratto di cessione, l'effettiva cessione in blocco ex art. 58 del TUB che sarebbe avvenuta tra la e la stessa in data 16.01.2024, come sostenuto a pag. 2 della costituzione della CP_5 Controparte_2 intervenuta. Si precisa come la più recente giurisprudenza in materia si sia già pronunciata in merito all'insufficienza della produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, o della dichiarazione di cessione da parte della cedente, al fine di provare l'avvenuta cessione in blocco, qualora vi sia contestazione (come nel caso di specie) in merito alla stessa esistenza dell'avvenuta cessione”. pagina 4 di 9 necessari a identificare con precisione il credito, in modo da poter affermare con certezza la sua inclu- sione nella medesima cessione (in tal senso, v. Cass. civ. n. 3405/2024, che richiama Cass. n.
21821/2023).
In altri termini, quindi, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (cfr. Cass. civ. n.
4277/2023; n. 20739/2022; n. 15884/2019; n. 31198/2017).
Ed è proprio questo il caso di specie, atteso che nell'avviso di pubblicazione in G.U. n. 12 del
30.1.2024 si legge testualmente: “ (la “Cessionaria”), rende noto che, ai sensi del Controparte_2 contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 16 gennaio 2024, con efficacia economica dal 30 settembre 2023 e con efficacia giuridica al 16 gennaio 2024, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti classificati a “sofferenza”, non in blocco di titolarità di (la “Cedente”) elencati nel Contratto di Controparte_1
Cessione. I suddetti crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di
Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione e traggono origine da rapporti bancari di varia natura sorti tra il 1963 ed il 2022. Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall'articolo 58, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'articolo 4 e dall'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati”.
Da siffatta descrizione analitica dei crediti ceduti ne consegue l'inclusione, nella predetta cessione in blocco, del rapporto bancario controverso, pacificamente consistito in un mutuo ipotecario stipulato in data 19.06.2009 e risoltosi nella procedura esecutiva promossa dalla Banca in danno dei mutuatari per il recupero delle somme loro finanziate.
Ulteriore prova di detta inclusione è ricavabile dall'allegato “Elenco dei crediti” - cui tra l'altro è possibile accedere tramite la pagina web (http://hoistfinance.it/informativa-cessioni) riportata nel-
l'avviso di pubblicazione - contenente proprio il credito vantano dalla nei confronti degli CP_5
odierni appellanti e identificato con il codice n. 304070727, giusta dichiarazione di cessione del
12.02.20242. 2 “Dichiarazione di cessione NDG 304070727 – Nominativo , Rapporto Parte_1 Parte_2
03526645001 – Ex Rapporto 0546000000020159 Rapporto 03526645002 – Ex Rapporto CF 000000000000473594. Con la pagina 5 di 9 Da ultimo, contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, non basta ad escludere la legittima- zione passiva di la mancata iscrizione della mandataria nell'elenco Controparte_2 Controparte_4 speciale della Banca d'Italia previsto ex art. 106 T.U.B.
Infatti, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. ed i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, co. 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanzia- rio, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (in tal senso, cfr. Cass. civ. n.
7243/2024).
In definitiva, per tutte le ragioni innanzi illustrate, sussiste la legittimazione passiva di CP_2
[...]
Venendo al merito, sempre in via preliminare, si dà atto che e , nelle Parte_1 Parte_2
note scritte di udienza del 20.09.2024 e nella successiva comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., hanno dichiarato di rinunciare al terzo motivo di gravame, con cui lamentano la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi debitori, atteso il principio di diritto espresso - nelle more del giudizio - dalle SS.UU. con la sentenza n. 15130/2024 del
27 febbraio 20243.
Quanto alle restanti censure, con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità del contratto di mutuo del 19.06.2009, sul presupposto della discrasia tra TAEG pattuito e TAEG applicato in concreto dalla CP_1
Il motivo è infondato e va rigettato.
presente dichiariamo che il credito vantato nei confronti del nominativo in oggetto, e derivante dai rapporti sopra specificati, è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nella cessione di crediti pro-soluto - ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999 - perfezionata in data 16 gennaio 2024 in favore di (con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n.1, Codice Fiscale ed iscrizione al Controparte_2 registro delle imprese di Treviso - Belluno n. ). Della cessione è stata data notizia mediante pubblicazione P.IVA_1 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 12 del 30/01/2024 alla quale espressamente ci richiamiamo e vi rimandiamo. Ad oggi la predetta è titolare esclusiva, a tutti gli effetti di legge, delle Controparte_2 ragioni di credito in parola vantate nei confronti del nominativo in oggetto e dei suoi garanti, in virtù della predetta rituale cessione del credito”. 3 “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. pagina 6 di 9 Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende aderire, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l' applicazione di condi- zioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cass. civ. n. 4597/2023; n. 26585/2022; n. 39169/2021).
In altri termini, l'erronea indicazione in contratto del TAEG, non determinando una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto, non può essere sanzionata con la nullità ex art. 117, co. 6°, TUB, atteso che la disciplina in esso contenuta, relativa alla pattuizione di interessi e prezzi - non costi – del finanziamento, non ha nulla a che vedere con la tematica dell' . Pt_3
Per quanto qui rileva, ne consegue che la presunta discrasia tra TAEG dichiarato (5,10%) e TAEG in concreto applicato dalla (6,26%), mai eccepita in sede di primo grado ancorché accertata CP_5 all'esito della c.t.u., non ha influito sulla scelta degli odierni appellanti, i quali - includendo il documento contrattuale l'illustrazione di tutti i costi del finanziamento, anche relativi alle polizze assicurative - erano nelle condizioni di stabilirne il costo complessivo e di manifestare liberamente la propria volontà.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 4 del richiamato contratto di mutuo, nonché dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 3 della delibera CICR del 2000.
Anche detta censura è infondata e va disattesa.
Vero è che la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio, tuttavia non può qui tacersi il fatto che siffatta violazione non è mai stata prospettata dagli appellanti, almeno sino alla presente fase di impugnazione, né nel corso del primo grado di giudizio (ove gli stessi, sulla scorta di una consulenza di parte, si sono limitati a denunciare l'applicazione di interessi usurari), né tantomeno nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare
R.G. n. 4/2015, conclusasi con provvedimento di assegnazione delle somme in favore della CP_5
Ciò premesso, a dire degli appellanti, la avrebbe conteggiato interessi di mora sulla rata CP_1
comprensiva non solo della sorte capitale e degli interessi corrispettivi, ma anche della mora pregressa pagina 7 di 9 e delle spese di polizza, applicando di fatto anatocismo illegittimo e non consentito sia dal contratto di mutuo, sia dalla vigente normativa di settore.
In realtà, dalla documentazione in atti emerge che gli interessi moratori sono stati correttamente calcolati solo sulla singola rata di mutuo scaduta.
Ad esempio, sulla rata riferita al mese di maggio 2014 (€ 1.665,51), comprensiva della quota capitale
(€ 568,18) e della quota di interessi convenzionali (€ 1.020,67), sono riportati gli interessi di mora di €
71,80, maturati “dal 01.05.2014 al 31.05.2014”, con l'indicazione della quota premio di polizza (€
4,86) ed il riepilogo delle rate scadute (€ 7.994,25); segue, quindi, un riepilogo degli interessi moratori calcolati “fino al 30.4.2014” di € 138,40, nonché l'indicazione degli ulteriori costi, con la precisazione del totale della debitoria al 30.5.2014.
Quindi, nella successiva comunicazione del mese di giugno 2014, alla somma delle precedenti rate scadute si aggiunge la nuova rata, comprensiva di quota capitale (€ 570,74) e quota interessi corrispettivi (€ 1.018,31) e, solo sull'importo di tale ultima rata - contrariamente a quanto contestato dagli appellanti – viene calcolata la relativa mora, escludendo da tale conteggio la quota di interessi moratori applicati sulle rate precedenti.
Così facendo, però, la si è attenuta a quanto previsto dall'art. 4 del contratto di mutuo, che, CP_1 riproducendo l'art. 3 della delibera CICR del 9.2.20004, stabilisce che “ogni somma dovuta per qual- siasi titolo in dipendenza del presente contratto, rimasta non pagata, produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora a carico dei mutuatari e a favore della interessi CP_1 non suscettibili di capitalizzazione periodica”.
Ad ogni buon conto, le contestazioni mosse dagli appellanti sul punto risultano del tutto generiche, non supportate da una perizia di parte, ragion per cui del tutto esplorativa e irrilevante risulta una consulenza tecnica in questo grado di giudizio.
L'appello è, dunque, infondato sotto ogni profilo e va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (secondo i parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, e lo scaglione di riferimento compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00), seguono la soccombenza, con la precisazione che, nei rapporti tra appellanti e la la liquidazione va limitata alle sole fasi di studio ed introduttiva, non CP_5 avendo l'appellata svolto attività difensiva dopo la costituzione in giudizio della cessionaria CP_2
[...] 4 “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. pagina 8 di 9 Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata,
a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, nel giudizio R.G. n. 1313/2021, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 3.09.2021, da Parte_1
e avverso la sentenza n. 1078/2021 emessa in data 27.05.2021 dal Tribunale di
[...] Parte_2
Trani, Area 2 - Commerciale Civile, in composizione monocratica, tra gli appellanti e la
[...]
con l'intervento in questo grado di tramite la mandataria Controparte_1 Controparte_2
così provvede: Controparte_4
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna gli appellanti e , tra loro in solido, a rimborsare alla Parte_1 Parte_2
le spese giudiziali del presente grado di appello, liquidate in Controparte_1
complessivi € 4.888,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) condanna gli appellanti e , tra loro in solido, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa alla mandataria le spese giudiziali del presente grado di appello, CP_2 Controparte_4 liquidate in complessivi € 14.317,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, a carico degli appellanti, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 18 dicembre 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
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