Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/04/2025, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03472/2025REG.PROV.COLL.
N. 05654/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5654 del 2024, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
NO OR, MA OR e IA OR, in proprio e quali rappresentati legali della OR NO, MA e IA S.S., rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
nei confronti
Az. Agr. Tiziano Sperotto, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1999/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NO OR, MA OR e IA OR, in proprio e quali rappresentati legali della OR NO, MA e IA S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’avvocato Angela Palmisano, per delega dell'avvocato Maddalena Aldegheri, e l’Avvocato dello Stato Laura Greta Verena Delbono;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Agea ha appellato la sentenza n. 1999/2023, con la quale il T.A.R. per il Veneto, sezione IV, ha accolto il ricorso dell’azienda agricola OR NO, MA e IA ss., annullando per l’effetto:
i) la comunicazione AGEA ad oggetto “Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile” e relativi allegati, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale AGEA ha comunicato i debiti relativi alle quote latte (prelievi supplementari) che risultano esigibili, maggiorati degli interessi maturati alla data delle comunicazioni stesse, e ne ha intimato il versamento (prot. n. AGEA.AGA.2017.0016677 del 20.06.2017, comunicazione: INL33-04469328-P, ricevuta il 27.06.2017);
ii) la comunicazione AGEA prot. n. AGEA.AGA.2017.0025549 del 04.09.2017, comunicazione: ACL33-04469465, ad oggetto “accoglimento della domanda di rateizzazione”, e relativi allegati facenti parte integrante della stessa (ossia: - contratto di rateizzazione di Agea; - piano di ammortamento di Agea; - nota Agea; - schema di rinuncia al contenzioso; - dettaglio imputazioni oggetto di rateizzazione ex legge n. 33/2009), ricevuta da OR NO, MA e IA s.s. il 12.09.2017;
iii) ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base delle comunicazioni impugnate, ha iscritto i ricorrenti nel “Registro nazionale dei debiti”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica degli stessi ricorrenti.
2. Il Giudice di primo grado ha evidenziato che:
i) la notifica dell’atto presupposto all’intimazione impugnata non è stata provata;
ii) anche a prescindere da ciò, alla data in cui l’intimazione era stata notificata, in assenza di ulteriori atti interruttivi, era già maturata la prescrizione (decennale) su un credito che si era formato nel 2001 e non risulta portato a conoscenza e contestato prima della data di notifica dell’intimazione. Tale conclusione non era stata confutata dalle amministrazioni resistenti in quanto alcun elemento probatorio era stato offerto.
3. AGEA ha interposto ricorso in appello, affidato a due motivi così rubricati:
“ 1) ISTANZA DI AMMISSIONE DI PROVE DOCUMENTALI NUOVE ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILI AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CAUSA – ART. 104 C.P.A. – PER L’EFFETTO, ERRONEITÀ DELLA SENTENZA, IN FATTO E IN DIRITTO, PER AVERE RITENUTO INSUSSISTENTE LA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI ALLE INTIMAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE PROCESSO;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E, IN PARTICOLARE, DELL’ART. 8-TER, D.L. 5/09 CONV. MODIF. L. 33/09 – ERRONEA APPLICAZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE ANZICHE’ DECENNALE. ”
4. Si è costituita in giudizio l’Azienda agricola OR NO, MA e IA ss. deducendo l’infondatezza del ricorso in appello e riproponendo i motivi assorbiti dal Giudice di primo grado.
5. Con ordinanza n. 2899/2024 questo Consiglio ha accolto l’istanza cautelare articolata dalle Agenzie in via incidentale ai soli fini della sollecita fissazione del merito.
6. In vista dell’udienza pubblica le parti si sono scambiati ulteriori memorie.
7. All’udienza del 15.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Entrando in medias res si osserva che, con il primo motivo, AGEA ha dedotto l’erroneità della impugnata sentenza, chiedendo l’ammissione di prove documentali nuove, per aver ritenuto prescritto il credito in mancanza di atti interruttivi. L’Agenzia appellante ha dunque prodotto in giudizio documenti che dimostrerebbero l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione del credito (sentenza del TAR Lazio n. 4012/2012; id., n. 3033/2014; id., n. 4502/2014). L’appellante ha quindi argomentato l’ammissibilità della documentazione prodotta in appello sul rilievo della sua indispensabilità ai fini della decisione, richiamando alcuni precedenti della Sezione. In seguito, con il secondo mezzo di gravame, AGEA censura la sentenza di prime cure laddove aveva ritenuto che il termine di prescrizione degli interessi fosse quinquennale. Secondo l’Agenzia appellante invece il termine sarebbe decennale, come per gli importi a titolo di prelievo supplementare. Questo emergerebbe dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.
9. Il primo motivo non è fondato, non essendo i documenti nuovi idonei a provare l’interruzione della prescrizione. Il petitum del ricorso definito con la sentenza del T.A.R. Lazio n. 4012/2012 era “ l’annullamento delle comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2001 con cui l’AIMA (oggi AGEA) ha comunicato i quantitativi di riferimento individuali (QRI) per l’annata 2000/2001 ”; nel ricorso definito con la sentenza del T.A.R. Lazio n. 3033/2014, nell’ambito del quale è stata anche emessa l’ordinanza cautelare di sospensione n. 9720/2000 si agiva per “ l’annullamento di una serie di atti fra cui la comunicazione Regione Veneto, denominata Regime comunitario quote latte comunicazione QRI periodo 2000/2001 ”; infine, nel ricorso definito con la sentenza del TAR Lazio n. 4502/2014 si agiva per “ l’annullamento del provvedimento di AGEA di compensazione nazionale relativo alla campagna 2000/2001 ”. In assenza di precise indicazioni in ordine al credito – dato che non si tratta dell’impugnazione di una cartella di pagamento, ma di QRI o provvedimenti di compensazione – non è possibile ricondurre con certezza la fattispecie oggetto della sentenza prodotta al credito de quo . Gli appellanti non invocano sentenze che integrano giudicati di merito che confermano il credito portato dal provvedimento impugnato e sono suscettibili di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito. Quindi, nel caso di specie non ricorrono le circostanze indicate dal chiarimento della Sezione come legittimanti l’ingresso dei documenti nel giudizio d’appello (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025).
10. Risulta anche infondato il secondo motivo riguardante il termine prescrizionale quanto agli interessi. Il Collegio aderisce all’orientamento, ribadito anche recentemente, che per essi il termine di prescrizione sia di cinque anni (Cons. Stato, sez. VI, n. 7505/2024) di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. In proposito la giurisprudenza civile, sia pure in materia tributaria, ha evidenziato che il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
11. In definitiva, l’appello di AGEA va respinto.
12. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO