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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 12/02/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. ADAMO STEFANO nell'interesse di e dall'avv. MONTALBANO PATRIZIA Parte_1 nell'interesse di CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1335/2024 R.G., promossa
DA
(CF. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ADAMO STEFANO
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
MONTALBANO PATRIZIA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 25.06.2024, l'odierno opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Marsala in data 03.04.2023 con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla
[...]
, oggi opposta, la somma di €. 39.419,63 oltre le spese del Controparte_1 procedimento liquidate in € 21,50 per esborsi ed € 685,00 per compensi, oltre IVA e CPA.
ha eccepito l'estinzione del credito azionato per intervenuta Parte_1 prescrizione quinquennale delle pretese contributive azionate in via monitoria dalla Cassa.
1 L'opponente, quindi, ha chiesto all'adito Tribunale di: In via preliminare e pregiudiziale: non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'incertezza e illiquidità del credito, appalesandosi l'odierno giudizio di rapida definizione.
Nel merito: accogliere la presente opposizione per i motivi esposti in premessa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto, accertando l'illegittimità della pretesa azionata da Cassa Italiana di
Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, opposta a mezzo del Decreto Ingiuntivo n. 107/2024 (RG 694/2024), emesso, ad istanza di Cassa
Italiana di Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti dall'intestato Tribunale in data 03.04.2024 e notificato in data 11.05.2024
Con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato distratti in favore dell'odierno procuratore che si dichiara antistatario”.
La con memoria depositata in data Controparte_1
13.09.2024, ha eccepito l'erroneità del rito applicato nonché, conseguentemente, la tardività dell'opposizione; ha contestato variamente la fondatezza del ricorso e ha formulato le seguenti conclusioni: “In linea preliminare e pregiudiziale.
1. Ritenere e dichiarare la definitività del decreto ingiuntivo n.941/2023 a causa della mancata opposizione nei termini di legge e, conseguentemente, ritenere inammissibile il presente giudizio di opposizione.
In via gradatamente preliminare
2. L'opposizione non è fondata su prova scritta e non sussistono gravi motivi e si chiede che venga rigettata la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art.648
c.p.c.
Nel merito.
3. Ritenere e dichiarare, per tutti gli spiegati motivi, inammissibile, e comunque carente di presupposti giuridici e prova, anzi in contrasto con le prove documentali agli atti e le normative e regolamenti in vigore,
l'opposizione proposta e conseguentemente rigettarla anche con ogni altra statuizione.
4. Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.107/2024 (R.G.694/2024) emesso dal Tribunale di Marsala.
5. Conseguentemente, condannare il Geom. nato a [...] il Parte_1
28/10/1946 ( iscritto all'Albo del Collegio Geometri di Trapani, n.ro C.F._1 matricola 213870B dal 01/01/1968 e residente in [...], al pagamento in favore della Parte_2 di €.39.419,63 per il mancato pagamento dei contributi
[...] soggettivi obbligatori, integrativi, maternità interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative, relativamente agli anni 2002, 2003, dall'anno 2005 all'anno 2011, oltre interessi maggiorazioni e sanzioni dal 04/04/2023 sino al soddisfo come in decreto ingiuntivo.
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6. Con vittoria di spese e compensi della fase monitoria e del giudizio.”.
La causa, previo mutamento di rito, è stata decisa all'odierna udienza tenuta con il sistema della trattazione scritta.
L'opposizione è inammissibile.
Invero, secondo il dettato dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto. Nel caso che ci occupa, il decreto ingiuntivo impugnato è stato concesso per il recupero di contributi non riscossi, con la conseguenza che l'azione di opposizione andava promossa con osservanza del rito del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ovvero con ricorso al giudice da depositarsi entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del provvedimento ingiuntivo.
Peraltro, secondo consolidati principi giurisprudenziali, nel caso in cui detta opposizione sia erroneamente proposta con atto di citazione, la stessa può ritenersi tempestiva soltanto se entro il termine di quaranta giorni, previsto dall'art. 641 c.p.c., avvenga l'iscrizione a ruolo mediante costituzione dell'opponente e deposito in cancelleria dell'atto di citazione.
È stato, infatti, affermato che “nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione invece che con il ricorso di cui all'art. 414 c.p.c., dà luogo ad un caso di inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, se l'atto non viene depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 comma 1 c.p.c., ancorché sia già stato notificato entro detto termine” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 15/10/1992 , n. 11318).
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha stabilito che deve ritenersi fatale l'errore sulla forma dell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro, salvo che non venga compiuto entro il termine di opposizione il deposito dell'atto
(Cass. civ., Sez. Unite, 13.01.2022, n. 927). Infatti, è stato precisato che ove l'opposizione risulti erroneamente spiegata con atto di citazione, questo può - in ossequio ad un principio di conservazione degli atti processuali - convertirsi in ricorso e produrne gli effetti, alla sola condizione di essere depositato in cancelleria nel predetto termine, a pena di inammissibilità dell'opposizione.
Nella vicenda per cui è causa, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data
16.04.2024, la causa avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo entro il 27.05.2024. Tuttavia,
l'odierno opponente non ha iscritto a ruolo nei termini: l'iscrizione è avvenuta, infatti, in data 25.06.2024 allorquando erano già decorsi oltre 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo
La tardiva proposizione dell'opposizione rende pertanto l'azione senza dubbio inammissibile.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'opponente e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 107/2024; condanna il sig.
al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Cassa opposta che Parte_1 liquida in € 1.453,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Marsala, il 12/02/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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